Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione 1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» o simili. 2. E' altresi' vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e localita' comprese nella zona delimitata di cui al precedente art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente. 3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale. 4. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Toscana, ai sensi dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016. Il nome geografico piu' ampio Toscana deve seguire la denominazione Morellino di Scansano ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale denominazione di origine controllata e garantita oppure dell'espressione dell'Unione europea denominazione di origine protetta secondo la successione di seguito indicata: Morellino di Scansano; denominazione di origine controllata e garantita o denominazione di origine protetta (oppure l'acronimo DOCG o D.O.C.G.); Toscana. I caratteri del nome Toscana devono avere un'altezza inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Morellino di Scansano e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensita' colorimetrica. Tutte le indicazioni elencate al secondo paragrafo devono figurare su uno sfondo uniforme. 5. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano» Riserva deve figurare l'annata di produzione delle uve.