(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
             Etichettatura designazione e presentazione 
 
    1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Morellino  di  Scansano»   e'   vietata   qualsiasi   qualificazione
aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi  compresi  gli
aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» o simili. 
    2. E' altresi' vietato l'uso, in aggiunta alla  denominazione  di
origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano»,  di
indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano  riferimento  a
comuni, frazioni, aree e localita' comprese nella zona delimitata  di
cui al precedente art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi  significato  laudativo  e  non  tali  da  trarre  in  inganno
l'acquirente. 
    3.  Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Morellino di Scansano»  di  cui  all'art.  1
puo' essere utilizzata la  menzione  «vigna»  a  condizione  che  sia
seguita  dal  relativo  toponimo  o   nome   tradizionale,   che   la
vinificazione e la conservazione del  vino  avvengano  in  recipienti
separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle
uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell'apposito elenco regionale. 
    4. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Toscana, ai  sensi
dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016. 
    Il  nome  geografico  piu'  ampio   Toscana   deve   seguire   la
denominazione Morellino di Scansano ed essere riportato al  di  sotto
della  menzione  specifica  tradizionale  denominazione  di   origine
controllata e garantita oppure dell'espressione  dell'Unione  europea
denominazione di origine protetta secondo la successione  di  seguito
indicata: 
      Morellino di Scansano; 
      denominazione   di   origine   controllata   e   garantita    o
denominazione  di  origine  protetta  (oppure   l'acronimo   DOCG   o
D.O.C.G.); 
      Toscana. 
    I caratteri del nome Toscana devono avere un'altezza inferiore  a
quella dei caratteri che compongono  la  denominazione  Morellino  di
Scansano e devono avere lo stesso font (tipo  di  carattere),  stile,
spaziatura, evidenza, colore e intensita' colorimetrica. 
    Tutte  le  indicazioni  elencate  al  secondo  paragrafo   devono
figurare su uno sfondo uniforme. 
    5. Sulle bottiglie  ed  altri  recipienti  contenenti  i  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  «Morellino  di
Scansano» e «Morellino di Scansano» Riserva deve figurare l'annata di
produzione delle uve.