Art. 8. Confezionamento 1. I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del tipo «bordolese» con volume nominale fino a 6 litri. L'uso di altri formati speciali da litri 9, 12 e 15 e' limitato a finalita' promozionali e non commerciali. 2. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme unionali e nazionali in vigore, ad esclusione del tappo a corona. L'utilizzo del tappo a vite e' ammesso solo per i contenitori di vetro con capacita' pari o inferiori a 0,750 litri, ad esclusione del vino Morellino di Scansano Riserva.