Art. 5. Metodo di ottenimento Caratteristiche di coltivazione. Le condizioni ambientali e di coltivazione degli oliveti destinati alla produzione dell'IGP «Olio Campania», devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona geografica interessata e, comunque, atte a conferire alle olive e all'olio che da esse deriva le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli razionali dal punto di vista agronomico, ma tali da non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. Al fine di consentire un'agricoltura ecosostenibile, orientata verso la tutela della salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente, l'irrigazione, la concimazione e la difesa fiotsanitaria devono essere effettuate nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Campania. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'IGP «Olio Campania» deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre e la produzione massima di olive non potra' superare le 12 tonnellate per ettaro. Modalita' di raccolta, stoccaggio, oleificazione, conservazione e commercializzazione del prodotto. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'IGP «Olio Campania» deve avvenire direttamente dalla pianta, manualmente o con mezzi meccanici. E' vietato l'uso di prodotti cascolanti o di abscissione. E' altresi' vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e/o sulle reti di raccolta permanenti. Le olive raccolte devono essere trasportate con cura, in cassette, cassoni od altri contenitori rigidi forati che favoriscano l'aerazione. E' vietato l'uso di sacchi. L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi deve avvenire in cassette, cassoni od altri contenitori rigidi forati che favoriscano l'aerazione, evitando fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione. Prima della molitura le olive devono essere sottoposte ad un processo di defogliazione e lavaggio a temperatura ambiente. La permanenza della pasta di olive nella gramola varia in funzione del grado di maturazione dei frutti e la temperatura dell'acqua nell'intercapedine della gramola deve garantire che la pasta di olive in lavorazione non subisca processi di alterazione. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che preservino le caratteristiche peculiari dei frutti. Sono esclusi gli impianti di estrazione di tipo discontinuo. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro 24 ore dalla raccolta in impianti di molitura ubicati esclusivamente nel territorio della Regione Campania. L'olio prodotto deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, chiusi ermeticamente e posti in locali freschi ed asciutti. E' consentito l'impiego di gas inerti per la conservazione del prodotto. L'olio extra vergine d'oliva ad Indicazione geografica protetta «Olio Campania» deve essere immesso al consumo in recipienti consentiti dalla normativa vigente e con capacita' non superiore a 5 litri, sigillati e provvisti di etichetta.