(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
Caratteristiche di coltivazione. 
    Le  condizioni  ambientali  e  di  coltivazione   degli   oliveti
destinati alla produzione dell'IGP  «Olio  Campania»,  devono  essere
quelle  tradizionali  e   caratteristiche   della   zona   geografica
interessata e, comunque, atte a conferire alle olive e  all'olio  che
da esse deriva  le  specifiche  caratteristiche  qualitative  di  cui
all'art. 2. 
    I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura,  devono  essere  quelli  razionali  dal  punto   di   vista
agronomico, ma tali da non modificare le caratteristiche delle  olive
e dell'olio. 
    Al fine di consentire  un'agricoltura  ecosostenibile,  orientata
verso  la  tutela  della   salute   dell'uomo   e   la   salvaguardia
dell'ambiente,   l'irrigazione,   la   concimazione   e   la   difesa
fiotsanitaria devono essere effettuate nel rispetto dei  disciplinari
di produzione integrata approvati dalla Regione Campania. 
    La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'IGP  «Olio
Campania» deve essere effettuata  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
settembre ed il 31 dicembre e la  produzione  massima  di  olive  non
potra' superare le 12 tonnellate per ettaro. 
Modalita' di raccolta,  stoccaggio,  oleificazione,  conservazione  e
commercializzazione del prodotto. 
    La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'IGP  «Olio
Campania» deve avvenire direttamente dalla pianta, manualmente o  con
mezzi meccanici.  E'  vietato  l'uso  di  prodotti  cascolanti  o  di
abscissione. 
    E' altresi' vietato l'utilizzo delle  olive  cadute  naturalmente
sul terreno e/o sulle reti di raccolta permanenti. 
    Le  olive  raccolte  devono  essere  trasportate  con  cura,   in
cassette, cassoni od altri contenitori rigidi forati che  favoriscano
l'aerazione. E' vietato l'uso di sacchi. 
    L'eventuale conservazione  delle  olive  presso  i  frantoi  deve
avvenire in cassette, cassoni od altri contenitori rigidi forati  che
favoriscano l'aerazione, evitando fenomeni  di  surriscaldamento  e/o
fermentazione. 
    Prima della molitura le olive  devono  essere  sottoposte  ad  un
processo di defogliazione  e  lavaggio  a  temperatura  ambiente.  La
permanenza della pasta di olive nella gramola varia in  funzione  del
grado  di  maturazione  dei  frutti  e  la   temperatura   dell'acqua
nell'intercapedine della gramola deve garantire che la pasta di olive
in lavorazione non subisca processi di alterazione. 
    Per  l'estrazione  dell'olio  sono  ammessi   soltanto   processi
meccanici  e  fisici  atti  a  produrre   oli   che   preservino   le
caratteristiche peculiari dei frutti. 
    Sono esclusi gli impianti di estrazione di tipo discontinuo. 
    La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%. 
    Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro  24
ore dalla raccolta in impianti di molitura ubicati esclusivamente nel
territorio della Regione Campania. 
    L'olio prodotto deve essere conservato in recipienti  di  acciaio
inox, chiusi ermeticamente e posti in locali freschi ed asciutti.  E'
consentito l'impiego di gas inerti per la conservazione del prodotto. 
    L'olio extra vergine d'oliva ad Indicazione  geografica  protetta
«Olio  Campania»  deve  essere  immesso  al  consumo  in   recipienti
consentiti dalla normativa vigente e con capacita' non superiore a  5
litri, sigillati e provvisti di etichetta.