(Allegato)
                                                             Allegato 
 
NOTA  ILLUSTRATIVA  AL  BILANCIO  DI   PREVISIONE   PER   L'ESERCIZIO
  FINANZIARIO 2021 E  ROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2021-2023 
 
A) Quadro normativo di riferimento. 
 
    Con la legge 12 luglio 2011, n.  112,  approvata  dal  Parlamento
all'unanimita',  la  Repubblica  italiana  ha  istituito  l'Autorita'
garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando attuazione, da un lato,
all'art.  31,  secondo  comma,  della  Costituzione  («La  Repubblica
protegge la maternita', l'infanzia  e  la  gioventu',  favorendo  gli
istituti  necessari  a  tale  scopo»),  dall'altro   alla   normativa
sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza. 
    In  particolare,  gli  articoli  12  e   18   della   Convenzione
internazionale sui diritti del  fanciullo,  approvata  dall'Assemblea
generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva  in
Italia dalla legge 27 maggio 1991, n.  176,  prevedono  espressamente
l'istituzione,  da  parte  degli   Stati   aderenti,   di   organismi
istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei  diritti
dei bambini e degli adolescenti. 
    Anche  sul   piano   europeo,   l'art.   12   della   Convenzione
sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta  a  Strasburgo
il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla  legge  20  marzo
2003, n. 77, ha sollecitato gli  Stati  a  promuovere,  in  concreto,
l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione  di
organi aventi, tra l'altro,  funzioni  propositive  e  consultive  su
progetti legislativi in materia di infanzia. 
    Con la citata legge l'Italia - che pur negli anni  ha  dimostrato
grande  attenzione  e  sensibilita'   alle   problematiche   minorili
istituendo numerosi organismi dotati di  specifiche  attribuzioni  in
materia - ha colmato una lacuna legislativa dell'ordinamento che solo
parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto  fino
ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure preposte
a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale. 
    Nel contempo, con l'istituzione  di  questa  nuova  Autorita'  di
garanzia, preposta in modo esclusivo alla promozione  e  alla  tutela
dei diritti delle persone di minore eta', il  nostro  Paese  ha  dato
attuazione  ad   obblighi   internazionali   ed   europei   derivanti
dall'appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali. 
    La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalita'
di nomina, i requisiti, le incompatibilita' e l'indennita' di  carica
spettante  al  titolare  dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia   e
l'adolescenza - che e' organo monocratico - nonche' le sue competenze
specifiche,   con    particolare    riferimento    alla    promozione
dell'attuazione della  Convenzione  internazionale  sui  diritti  del
fanciullo in Italia, alla collaborazione  continuativa  e  permanente
con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e  delle
province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di
infanzia e adolescenza,  alla  consultazione  delle  associazioni  ed
organizzazioni di settore,  ai  poteri  consultivi,  di  indirizzo  e
controllo. 
    Tali competenze si inquadrano  nel  sistema  generale  di  tutela
dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come
e' noto, una pluralita'  di  soggetti,  pubblici  e  privati,  che  a
diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti
e degli interessi dei bambini e  degli  adolescenti  che  vivono  nel
nostro Paese. 
    In tale contesto, il ruolo dell'Autorita' garante,  quale  emerge
dal dettato normativo, e'  quello  di  mettere  a  fattor  comune  le
diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e
raccordo non solo con le istituzioni e gli altri  organismi  pubblici
preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con  le
associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonche' con gli
operatori professionali e con le  loro  associazioni  rappresentative
(magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.). 
    L'art. 5 della citata legge disciplina, invece,  l'organizzazione
dell'autorita',  istituendo  l'ufficio  dell'Autorita'  garante   per
l'infanzia e l'adolescenza. 
    Tale ufficio costituisce la struttura organizzativa,  posta  alle
dirette  dipendenze  dell'Autorita'  garante,  attraverso  la   quale
l'autorita' medesima  esercita  le  funzioni  e  i  compiti  ad  essa
attribuiti dal citato art. 3 della legge istitutiva. 
    Il comma 1 dell'art. 5 stabilisce la  composizione  dell'ufficio,
precisando che esso debba essere  composto,  ai  sensi  dell'art.  9,
comma  5-ter  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   303,
esclusivamente da «dipendenti del comparto Ministeri  o  appartenenti
ad  altre  amministrazioni  pubbliche,  in   posizione   di   comando
obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita' ... di  cui  una  di
livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni  e
alle caratteristiche di indipendenza e  imparzialita'  dell'Autorita'
garante». Inoltre la legge di bilancio 27 dicembre 2017, n.  205,  ha
previsto ulteriori dieci unita' di personale  anch'esse  appartenenti
ad  altre  amministrazioni  pubbliche,  in   posizione   di   comando
obbligatorio. 
    Il comma 2 del citato art. 5 stabilisce, invece,  che  «le  norme
concernenti l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorita' garante e il
luogo dove ha sede l'ufficio, nonche' quelle dirette  a  disciplinare
la gestione delle spese, sono adottate, entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta  dell'Autorita'
garante». 
    La predetta  disposizione  aggiunge  anche  che  «ferme  restando
l'autonomia    organizzativa    e    l'indipendenza    amministrativa
dell'Autorita' garante, la sede  e  i  locali  destinati  all'ufficio
dell'Autorita' medesima sono messi a  disposizione  dalla  Presidenza
del Consiglio dei ministri senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica». 
    In attuazione di tale disposizione normativa, e'  stato  emanato,
su proposta dell'Autorita' garante, il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, diretto a disciplinare
l'organizzazione ed il  luogo  ove  ha  sede  l'ufficio,  nonche'  la
gestione   delle   spese   («Regolamento   recante   l'organizzazione
dell'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia  e  l'adolescenza,
la sede e la gestione delle spese, a  norma  dell'art.  5,  comma  2,
della  legge  12  luglio  2011,  n.  112»),  di  seguito   denominato
«regolamento». 
    Sul piano finanziario, il citato art. 5 precisa al comma 3 che le
spese per l'espletamento delle competenze  dell'Autorita'  e  per  le
attivita'  connesse  e  strumentali,  nonche'  per  il  funzionamento
dell'ufficio «sono poste a carico di un fondo stanziato a tale  scopo
nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ed  iscritto
in apposita unita' previsionale di base dello stesso  bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei ministri». 
    La medesima disposizione precisa, al  comma  4,  che  l'Autorita'
garante dispone del suddetto fondo  -  pertanto  ha  piena  autonomia
finanziaria - ed e' soggetta agli ordinari controlli contabili. 
 
B) Criteri di formazione del bilancio di previsione 2020  e  adozione
  del piano dei conti integrato. 
 
    Il bilancio di previsione 2021, come previsto  dall'art.  12  del
regolamento, si compone degli schemi di bilancio, redatti sulla  base
degli  obiettivi  e  dei  programmi  da   realizzare   nell'anno   di
riferimento,  cosi'  come  individuati  nel  documento  programmatico
adottato dal Garante, e della nota illustrativa che riporta i criteri
seguiti  nella  predisposizione  del  bilancio,  nonche'  ogni  altra
informazione utile sulla gestione. 
    Al  bilancio  annuale  di  previsione  e'  allegata  la   tabella
dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre
dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce. 
    La tabella e' formulata in base alla situazione  dei  conti  alla
data di elaborazione del bilancio di previsione. 
    Il  risultato  di  amministrazione  e'  costituito  dalla   somma
algebrica delle disponibilita' non impegnate e dei maggiori o  minori
accertamenti di entrata (cfr. art. 15 del regolamento). 
    In aggiunta, ai sensi dell'art. 14 del regolamento,  al  bilancio
annuale di previsione e' allegato il bilancio pluriennale,  elaborato
solo in termini  di  competenza  e  riferito  ad  un  arco  temporale
triennale. Il  bilancio  pluriennale  e'  aggiornato  annualmente  in
ragione  di  eventuali  variazioni  e/o  di  introduzione  di   norme
applicabili all'autorita'. 
    Come previsto  dall'art.  13  del  regolamento,  il  bilancio  di
previsione e' costituito per le entrate e per le spese  da  un  unico
Centro di responsabilita' amministrativa. 
    Per quanto riguarda le entrate dell'autorita', come disposto  dal
comma 2 del citato art. 13, esse sono costituite da: 
      a) contributo finanziario ordinario dello Stato; 
      b)  assegnazioni   e   contributi   da   parte   di   pubbliche
amministrazioni  ed  enti  privati  senza  finalita'  di  lucro,  per
l'esecuzione di specifiche iniziative; 
      c)  contributi  dell'Unione  europea  o  di   altri   organismi
internazionali per la partecipazione a programmi o progetti; 
      d) attivita' di assistenza e  di  formazione  commissionate  da
istituzioni pubbliche e private,  nazionali  ed  estere,  nonche'  da
organismi internazionali; 
      e) ogni altra  eventuale  entrata  connessa  all'attivita'  del
garante o prevista dall'ordinamento; 
      f)  avanzo  presunto,  con  separata  indicazione  della  quota
vincolata; 
      g) entrate per partite di giro. 
    Con riferimento all'entrate dell'autorita' - lettera c), in  data
9  marzo  2018  e'  stato  determinato  di  avanzare   al   Ministero
dell'interno, Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione,
nella qualita' di autorita' responsabile del «Fondo asilo, migrazione
ed integrazione 2014-2020» una domanda di ammissione al finanziamento
per la realizzazione di  un  progetto  finanziato  dal  Fondo  asilo,
migrazione e integrazione inerente  la  realizzazione  di  interventi
gestionali tesi a porre in essere  una  azione  di  sensibilizzazione
verso  la  tutela  volontaria  a  favore  dei  Minori  stranieri  non
accompagnati (MSNA) e di supporto ai tutori volontari e  di  dotarsi,
allo scopo, di un partner progettuale. 
    L'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Ministero
dell'interno, Dipartimento per le liberta'  civili  e  l'immigrazione
hanno sottoscritto la relativa Convenzione di sovvenzione  avente  ad
oggetto il progetto (PROG-2342) «Monitoraggio della tutela volontaria
per minori stranieri non accompagnati  in  attuazione  dell'art.  11,
legge n. 47/2017» per l'importo complessivo pari ad euro 2.796.880,00
a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020. 
    Si evidenzia che di tale importo  euro  1.957.816,00  sono  stati
accertati e riscossi nell'esercizio  2018;  nell'esercizio  2019  non
sono stati accertate  e  riscosse  somme,  nell'esercizio  2020  sono
accertate  e  riscosse  somme  pari  ad  euro  229.339,02;  l'importo
restante pari a euro 609.724,98 e'  previsto  nello  stanziamento  di
entrata del 2021. 
    Per quanto riguarda le spese dell'autorita',  come  disposto  dal
comma 5 del citato art. 13, esse sono  articolate  funzionalmente  in
macroaggregati e, ai fini della  gestione  e  della  rendicontazione,
sono ripartite in capitolo secondo l'oggetto della spesa. 
    Nel bilancio di previsione e' iscritto un fondo di riserva,  come
disposto dall'art.  16  del  regolamento,  da  utilizzare  nel  corso
dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove o maggiori spese.  I
prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal garante, mediante
corrispondente incremento degli stanziamenti  di  altri  capitoli  di
spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie di capitoli
di nuova istituzione. Sul fondo di riserva non sono emessi mandati di
pagamento. 
    Il bilancio di previsione per l'anno  2021  dell'autorita'  tiene
conto delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
4 ottobre 2013, n. 132, in cui e'  definito  che  le  amministrazioni
pubbliche in contabilita' finanziaria adottino  un  piano  dei  conti
integrato comune, costituito  dall'elenco  delle  voci  del  bilancio
gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, in  modo
da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali per  tutte
le amministrazioni pubbliche. 
    L'adozione   del   piano   dei   conti   integrato,   strutturato
gerarchicamente secondo vari livelli  di  dettaglio,  nel  rispondere
all'obiettivo di garantire l'armonizzazione dei sistemi  contabili  e
degli  schemi  di  bilancio  delle   amministrazioni   pubbliche   in
contabilita' finanziaria, realizza uno schema classificatorio  comune
a tutte le amministrazioni pubbliche, rilevando le entrate e le spese
sulla base di comuni criteri di contabilizzazione. 
    In linea con le citate disposizioni, l'autorita' ha  adottato  il
piano dei conti integrato. A tal fine si e' provveduto a ricondurre i
singoli capitoli di entrata e di spesa  del  bilancio  dell'autorita'
alle singole voci dei livelli di classificazione contenuti nel  piano
dei conti integrato, al fine di  uniformare  il  documento  contabile
alla struttura di riferimento. Per ogni capitolo  del  bilancio  sono
stati quantificati, in  via  preliminare,  gli  importi  dei  residui
presunti al 31 dicembre 2020 e le previsioni  definitive  per  l'anno
2021. Sulla base dei singoli oggetti di entrata o di  spesa  di  ogni
singolo capitolo si e' quindi individuata la  corrispondenza  univoca
di ciascun capitolo di spesa con i conti del bilancio armonizzato. 
    In ragione di cio', e' stato allegato il documento riportante  le
previsioni  per  l'esercizio  finanziario  2021  e  per  il  triennio
2021-2023 secondo la struttura del piano dei conti integrato ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  4
ottobre  2013,  n.  132,  che  prevede  l'esposizione  degli  importi
previsionali al IV livello. 
    Accanto a tale prospetto, e' stato predisposto  il  bilancio  per
capitoli, in AGIA corrispondenti al sesto livello del piano dei conti
integrato pubblicato con il decreto del Presidente della Repubblica 4
ottobre 2013, n. 132, al quale possono ricorrere  le  amministrazioni
sulla base  della  necessita'  informativa  delle  proprie  scritture
contabili, come indicato dal comma 5 dell'art. 3 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica. 
    Si richiama in merito che il regolamento ai  sensi  dell'art.  4,
comma 3, lettera b) del decreto legislativo n.  91/2011,  sostitutivo
dei regolamenti contabili degli enti pubblici non economici, compresa
l'autorita', che dovra' definire tra l'altro gli schemi  di  bilancio
per missioni e programmi, non e' stato ancora emanato, e  che  quindi
l'autorita'  ha  adottato  il  piano  dei  conti  integrato,  che  ha
associato alle proprie rilevazioni contabili, ma mantiene  lo  schema
di bilancio definito dall'art. 13  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.  168,  regolamento  recante
l'organizzazione dell'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e
l'adolescenza. 
    Da un punto  di  vista  metodologico  la  presente  relazione  al
bilancio di previsione espone  e  analizza  i  dati  finanziari  piu'
significativi  dell'attivita'  dell'ente.  L'analisi  si  sviluppera'
seguendo una sequenza logica ed espositiva che consente  di  rilevare
le entrate e le uscite per tipologia di spesa. 
C) Dati contabili. 
Premessa. 
    La legge n. 112/2011 ed il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 20 luglio  2012,  n.  168,  costituiscono  lo  specifico
fondamento  normativo  dell'autonomia   organizzativa   e   contabile
dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  peraltro
declinata  nel  rispetto  dei  principi  generali  che  regolano   la
contabilita' pubblica. 
    In  tale  ambito  e'  redatto  il  bilancio  di  previsione   per
l'esercizio finanziario 2021 dell'autorita'. Il  documento  evidenzia
le fonti di finanziamento  a  livello  di  missione  e  di  programma
consentendo la  completa  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari  ed
espone  le  entrate  e  le  spese  relative  al  funzionamento  della
struttura. 
    Le risorse che alimentano il  bilancio  dell'autorita'  attengono
alla missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali  e  famiglia»  -
programma 24.5 «Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio».
Sono iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sul  capitolo  di  spesa  n.
2118 (pg. 01 e pg. 02) da cui, a norma dell'art.  5,  comma  3  della
legge n. 112/2011, affluiscono  nel  bilancio  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, ove sono appostate in entrata sul capitolo n.
841 e nella spesa nel Centro di responsabilita' 15 «Politiche per  la
famiglia» sui capitoli numeri 523 e 524, per essere  conseguentemente
assegnate al bilancio autonomo dell'autorita'. 
    Nel  corso  del  2018,  l'autorita'  ha  istituito,  inoltre,  un
apposito  capitolo  di  entrata  «513  -  Trasferimenti  correnti  da
amministrazioni centrali», al fine di accogliere i fondi europei  del
FAMI 2014-2020,  gestito  dal  Ministero  dell'interno,  dedicati  al
progetto  di  monitoraggio  della  tutela  volontaria  per  i  minori
stranieri non accompagnati che l'autorita'  e'  chiamata  a  svolgere
dalla legge n. 47/2017. 
    Al fine di dare piena attuazione a quanto  disposto  dall'art.  4
del vademecum di attuazione del progetto FAMI, definito dal Ministero
dell'interno, l'autorita' ha provveduto  a  definire  un  sistema  di
contabilita' separata per la gestione del FAMI, sulla base del  quale
ha provveduto ad elaborare ed allegare al bilancio di previsione,  un
bilancio previsionale specifico del FAMI, estrapolando  dal  bilancio
di previsione gli importi di pertinenza del fondo. 
 
Analisi delle entrate correnti. 
Contributo finanziario ordinario dello Stato. 
 
    Gli   stanziamenti   assegnati   al   bilancio   di    previsione
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per il 2020,  a
legislazione vigente, risultano  complessivamente  definiti  in  euro
2.209.572,00 di cui euro 200.000,00 destinati agli  oneri  di  natura
obbligatoria ed euro 2.009.572,00  alle  spese  rimodulabili  per  il
funzionamento   della   struttura,   in   uguale   misura    rispetto
all'assestato del 2020. 
    La stima degli stanziamenti 2021  e'  stata  effettuata  pertanto
sulla base dei trasferimenti a favore  dell'autorita'  stanziati  nel
bilancio di previsione 2020-2022 della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri. 
    Con  l'assestamento  dell'anno  2021,  se  opportuno,  e  per  il
triennio 2021-2023  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
saranno  effettuate  le  eventuali  variazioni  in   aumento   o   in
diminuzione della relativa voce del bilancio annuale di previsione  e
del bilancio pluriennale dell'autorita'. 
 
Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali. 
 
    Gli   stanziamenti   assegnati   al   bilancio   di    previsione
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per il 2021,  a
legislazione vigente, sono anche composti dal trasferimento di  fondi
europei del  FAMI  2014-2020,  gestito  dal  Ministero  dell'interno,
dedicati al progetto di monitoraggio della tutela  volontaria  per  i
minori stranieri non  accompagnati  che  l'autorita'  e'  chiamata  a
svolgere dalla legge n. 47/2017 e sono pari ad euro 609.724,98. 
 
Analisi delle spese correnti. 
Spese  per  indennita'  di  carica  del  Garante,  oneri  riflessi  e
  attivita' strumentale. 
 
    Gli stanziamenti dedicati all'indennita' di carica  del  garante,
compresi i relativi oneri riflessi, sono  definiti  in  coerenza  con
l'art. 2, comma 4, della legge n. 112/2011 che autorizza la spesa  di
200.000,00 euro interamente finanziata dall'apposito stanziamento  di
entrata  (cap.  501  «Fondo  per  le  spese  di  natura  obbligatoria
dell'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza). 
    A tal ragione, lo stanziamento per l'anno 2021, comprensivo degli
oneri previdenziali e fiscali, e' pari ad euro 200.000,00 ai quali e'
stata sottratta la somma pari  alla  differenza  tra  il  trattamento
economico accessorio spettante per l'incarico di garante dell'ufficio
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza  ed  il  limite
retributivo massimo attribuibile ai sensi dell'art. 23 ter, comma  2,
decreto-legge n. 201/2011, cosi' come previsto dai vincoli di finanza
pubblica per finalita' di contenimento della  spesa  delle  pubbliche
amministrazioni. 
    L'importo netto risultante e' pari  a  euro  141.085,21,  di  cui
sulla quota parte di 61.554,08 euro sono conteggiati  oneri  riflessi
contributivi pari a 3.496,27 euro (5,68%) e fiscali pari a  20.128,18
euro (32,70%). 
    Le spese per attivita' strumentale sono afferenti ai rimborsi per
le spese di missione sul territorio nazionale ed estero, strettamente
correlati e funzionali all'espletamento dell'attivita'  istituzionale
del garante, per cui e' stanziato l'importo di euro 15.000,00. 
 
Spese per il personale. 
 
    Come richiamato sub A), il comma 1  dell'art.  5  stabilisce  che
l'ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza debba
essere composto, ai  sensi  dell'art.  9,  comma  5-ter  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da dipendenti  del
comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche,
in posizione di comando obbligatorio, nel  numero  massimo  di  dieci
unita', di cui una di livello dirigenziale non generale, in  possesso
delle competenze e dei requisiti  di  professionalita'  necessari  in
relazione alle funzioni e  alle  caratteristiche  di  indipendenza  e
imparzialita' dell'autorita' garante. 
    La legge di bilancio  27  dicembre  2017,  n.  205,  inoltre,  ha
previsto ulteriori dieci unita' di personale  anch'esse  appartenenti
ad  altre  amministrazioni  pubbliche,  in   posizione   di   comando
obbligatorio. 
    A causa del lungo regime di  prorogatio  e  della  situazione  di
incertezza della conferma  della  posizione  di  comando,  alla  data
dell'elaborazione del  presente  bilancio  di  previsione,  l'ufficio
dell'Autorita' garante per l'infanzia e  l'adolescenza  e'  composto,
pertanto, da tredici unita' di personale, delle quali tre provenienti
dai ruoli  del  Ministero  della  giustizia,  tra  cui  la  dirigente
coordinatrice, tre  dai  ruoli  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, due dal ruoli del Ministero della difesa, due  dai
ruoli della Regione Lazio, una dai ruoli del Ministero  dell'interno,
una dai ruoli del Ministero dell'istruzione dell'universita' e  della
ricerca ed infine una dai ruoli del Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
    Le spese per il personale in esame ammontano a  complessivi  euro
773.530,00 ed attengono agli emolumenti accessori, comprensivi  degli
oneri diretti e riflessi, per tutte  le  venti  unita'  di  personale
previste dalla legge  istitutiva  dell'autorita'  e  dalla  legge  di
bilancio 2017, compreso il dirigente. 
    La voce in esame include le spese per buoni  pasto  al  personale
nella quale sono state stanziate le somme relative all'erogazione del
servizio sostitutivo di mensa attraverso l'emissione di buoni  pasto.
La consistenza  dello  stanziamento  e'  stata  determinata  in  euro
30.000,00. 
    In  considerazione  dell'equiparazione  giuridico-economica   del
personale dell'ufficio al personale della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri (art. 6, comma 2 del regolamento), la stessa  Presidenza
supporta  l'autorita'  nella  gestione  del   trattamento   economico
accessorio del personale, anticipando il pagamento  degli  emolumenti
accessori  spettanti,  da  rimborsare   a   carico   dei   pertinenti
stanziamenti del bilancio dell'autorita'.  Parimenti,  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri anticipa, a rimborso, il  pagamento  degli
emolumenti accessori al dirigente dell'ufficio,  corrisposti  per  la
retribuzione di posizione variabile. 
Spese per consumi intermedi. 
    La voce di spesa in esame, per la  quale  e'  stata  stimata  una
somma pari ad euro 310.955,00  accoglie  le  somme  finalizzate  alla
dotazione dei beni e dei servizi necessari all'ufficio per consentire
il pieno esercizio delle funzioni istituzionali conferite al  garante
dall'art. 3 della legge n. 112/2011, sostanzialmente uguale  rispetto
agli stanziamenti del 2020. 
    Si  richiama  che  la  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,   con
particolare riferimento ai commi  590  e  seguenti  dell'art.  1,  ha
introdotto nell'ordinamento nuove norme di contenimento della  spesa,
da  tenere  in  considerazione  ai  fini  dell'assestamento  e  delle
variazioni del bilancio 2020 e della formulazione dei  bilanci  degli
esercizi successivi. 
    In attuazione di tali norme, i valori complessivi della spesa per
l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento,
consentendo all'interno della stessa una modulazione  e  ripartizione
delle risorse fra le singole voci di spesa in relazione alle esigenze
gestionali dell'autorita', a partire dall'esercizio 2020 non  possono
essere superiori al valore medio sostenuto per le medesime  finalita'
negli esercizi finanziari 2016, 2017  e  2018,  come  risultante  dai
relativi rendiconti o bilanci deliberati; in tale ambito, le voci  di
spesa  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  sono  individuate   con
riferimento alle corrispondenti voci, rilevate in  conto  competenza,
del piano dei conti integrato previsto  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132. 
    Il limite di spesa per le spese di beni e servizi  rientranti  in
costi  di  funzionamento,  cosi'   determinato,   assomma   ad   euro
248.721,52. 
    Lo  stanziamento  di  euro  310.955,00  per   consumi   intermedi
comprende euro 246.955,00  relativi  a  capitoli  riconducibili  alla
macro categoria 3 del piano dei conti integrato (acquisto di  beni  e
servizi), inferiori quindi al limite di spesa  sopra  indicato,  euro
38.500,00 per stanziamenti non  soggetti  a  contenimento  in  quanto
riferiti ad altra  macro  categoria,  ed  euro  35.000,00  per  spesa
informatica non soggetta a tale limite ai sensi della  circolare  RGS
del 21 aprile  2020,  n.  9,  in  quanto  spese  sostenute  per  dare
attuazione   all'applicazione   delle    misure    di    contenimento
dell'emergenza COVID-19 (spese  informatiche  collegate  all'adozione
delle  misure  inerenti  al  c.d.  smart  working  per  i  lavoratori
dipendenti). 
    La  tabella  allegata  alla  presente  relazione   dettaglia   la
determinazione dei limiti di spesa sopra indicati. 
    Si evidenziano di seguito i principali stanziamenti di spesa e le
relative variazioni rispetto alle previsioni assestate del 2020: 
      spese per missioni del personale sul  territorio  nazionale  ed
estero (cap. 130), per il quale e' stata stanziata una somma pari  ad
euro 4.000,00 sostanzialmente uguale allo stanziamento 2020; 
      spesa per attivita' di comunicazione istituzionale (cap.  132),
per le quali e' stata stanziata una somma  pari  ad  euro  35.000,00,
uguale allo stanziamento 2020; 
      spese per la gestione e manutenzione del sito web istituzionale
e dei sistemi informativi (cap. 133), per le quali e' stata stanziata
una somma pari ad euro 35.000,00, uguale allo stanziamento 2020; 
      spese di pubblicazione e stampa (cap. 136),  per  le  quali  e'
stata  stanziata  una  somma  pari  a  euro  37.355,00,  uguale  allo
stanziamento 2020. 
 
Spese per interventi. 
 
    In   coerenza   con   le   finalita'   istituzionali   attribuite
all'autorita' dall'art. 3 della legge n. 112/2011,  nonche'  con  gli
obiettivi e  i  programmi  definiti  dal  garante  nel  Documento  di
programmazione triennale 2017-2019, sono  stati  previsti  interventi
per complessivi euro 1.207.882,19, di cui euro 599.882,19 dedicati al
finanziamento del progetto «Monitoraggio della tutela volontaria  per
minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'art.  11,  legge
n. 47/2017», a valere sul  Fondo  asilo,  migrazione  e  integrazione
(FAMI) 2014-2020. Tale importo esaurisce la disponibilita' del  fondo
FAMI, la cui data di termine e' stabilita al 31 maggio 2021. 
    Gli  stanziamenti  delle  voci  in  esame  tengono  conto   della
realizzazione dei seguenti progetti ed iniziative future: 
      realizzazione   di    progetti    ed    iniziative    per    la
sensibilizzazione e  la  diffusione  della  cultura  dell'infanzia  e
dell'adolescenza, anche in collaborazione con associazioni e soggetti
privati comunque interessati al  raggiungimento  delle  finalita'  di
tutela dei diritti e degli interessi delle  persone  di  minore  eta'
(cap. 170, 176, 177 e 178), con uno stanziamento complessivo pari  ad
euro 323.000,00; si  richiama  in  particolare  lo  stanziamento  sul
capitolo 170, ridotto da  oltre  due  milioni  di  euro  nel  2021  a
100.000,00 euro nel  2021,  in  considerazione  dell'effettiva  spesa
sostenuta nel 2020 per tale finalita', pari a euro 39.325,00; 
      realizzazione di iniziative connesse con la  Giornata  mondiale
per i diritti dell'infanzia e  dell'adolescenza  (cap.172),  pari  ad
euro 85.000,00; 
      concessione di contributi  a  progetti/iniziative  promossi  da
associazioni, organizzazioni o enti senza scopo di lucro, secondo  le
disposizioni del decreto del garante rep. n. 43/2014  prot.  n.  2011
del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed  integrazioni  (cap.
173), con uno stanziamento complessivo pari ad euro 120.000,00; 
      realizzazione   del   progetto   «Monitoraggio   della   tutela
volontaria  per  minori  stranieri  non  accompagnati  in  attuazione
dell'art. 11, legge n. 47/2017»,  con  uno  stanziamento  complessivo
pari ad euro 599.882,19, di cui euro 166.306.76 per  risorse  gestite
direttamente dall'autorita' e  euro  433.575,43  da  trasferire  alle
istituzioni sociali partner del progetto. L'iniziativa e'  finanziata
dalle risorse europee del  Fondo  asilo,  migrazione  e  integrazione
(FAMI), gestito dal Ministero dell'interno, per l'importo complessivo
pari ad euro 2.796.880,00. Il progetto punta ad assicurare, grazie ai
fondi UE del FAMI 2014-20, omogenei diritti  ai  ragazzi  ovunque  si
trovino in Italia, valorizzando  l'operato  dei  tutori  volontari  e
degli altri soggetti coinvolti nel sistema di protezione.  Una  serie
di iniziative e di risorse saranno messe a disposizione  e  declinate
secondo le specifiche esigenze  dei  singoli  territori,  individuate
grazie al coinvolgimento degli attori del sistema di  accoglienza:  i
garanti, i tribunali per i minorenni, i servizi delle prefetture, gli
enti locali,  le  aziende  sanitarie  e  le  associazioni  del  terzo
settore. 
 
Analisi delle spese in conto capitale. 
Spese in conto capitale. 
 
    Le spese in conto capitale sono previste in  euro  67.000,00,  in
aumento di euro 11.000,00 euro  rispetto  alle  previsioni  dell'anno
precedente. 
    La consistenza dello stanziamento relativo alle  spese  in  conto
capitale e' destinata prevalentemente  all'acquisto  di  attrezzature
informatiche (cap. 201) e per  la  realizzazione  e  lo  sviluppo  di
sistemi informativi (cap. 204), nonche' il potenziamento del sito web
dell'Autorita', al fine di accrescere la visibilita' e ottimizzare la
fruizione delle informazioni da parte degli utenti esterni. 
 
Fondo di riserva. 
 
    Il  Fondo  di  riserva,  destinato  a  coprire  eventuali   spese
impreviste   e   non   preventivabili   che    dovessero    insorgere
nell'esercizio 2021, e' stato determinato in euro 76.080,66, di  poco
inferiore rispetto allo stanziamento effettuato nel 2020. 
    In sede di approvazione  del  rendiconto  2020  si  valutera'  la
possibilita' di adeguare il fondo di  riserva  anche  sulla  base  di
quanto emerso da tale gestione. 
 
Vincoli di finanza pubblica. 
 
    Con le nuove norme relative ai limiti di spesa per beni e servizi
rientranti nelle spese di funzionamento, la legge 27  dicembre  2019,
n. 160, abroga le precedenti norme di contenimento  della  spesa  per
consumi intermedi,  ed  in  particolare,  per  quanto  di  competenza
dell'autorita', l'art. 8, comma 3  del  decreto-legge  n.  95/2012  e
l'art. 50, comma 3 del decreto-legge n. 66/2014. 
    Al fine pero'  di  assicurare  il  rispetto  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, l'autorita' e' tenuta, ai sensi del comma 594 della
stessa legge, a versare annualmente entro il  30  giugno  di  ciascun
anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  un
importo pari a quanto  dovuto  nell'esercizio  2018  in  applicazione
delle norme di  cui  all'allegato  A  annesso  alla  presente  legge,
incrementato del 10 per cento. 
    Allo scopo, e' stanziata nel capitolo 302, versamenti all'entrata
dello Stato, la somma di euro 204.137,92, uguale a  quanto  stanziato
con l'assestamento del bilancio 2020. 
 
Situazione amministrativa presunta. 
 
    L'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020  assomma
a euro 3.556.835,99. 
    Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
168/2012, l'avanzo di amministrazione o parte  di  esso  puo'  essere
utilizzato per il  raggiungimento  del  pareggio  di  bilancio;  tale
circostanza nelle previsioni del 2021 non si rende necessaria. 
    Su richiesta motivata del coordinatore dell'ufficio,  il  garante
puo' inoltre deliberare il riporto delle disponibilita' non impegnate
alla chiusura dell'esercizio finanziario, in aggiunta alla competenza
degli stanziamenti del nuovo bilancio di previsione. 
    Il presente bilancio e' presentato in pareggio senza utilizzo  di
avanzo  di  amministrazione;  si  demanda  al  garante,  in  sede  di
assestamento di  bilancio,  la  valutazione  di  operare  il  riporto
dell'avanzo o di parte di esso a fronte  della  previsione  di  nuovi
interventi nel perseguimento della missione dell'autorita'. 
 
Le previsioni di cassa. 
 
    Le previsioni di cassa sono state formulate in  coerenza  con  le
esigenze di pagamento previste nell'esercizio 2021 in relazione  agli
incassi previsti dai trasferimenti  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e da  parte  del  Fondo  asilo,  migrazione  e
integrazione (FAMI), gestito dal Ministero dell'interno; si e' tenuto
conto  dell'effettiva  capacita'   di   spesa   in   relazione   agli
stanziamenti di competenza e  della  necessita'  di  smaltimento  dei
residui passivi. 
    Di seguito, si riporta un riepilogo delle previsioni di cassa per
l'esercizio 2021: 
 
           +-------------------+-------------------------+
           |Fondo di cassa     |                         |
           |presunto al 1°     |                         |
           |gennaio 2021       |             4.032.329,74|
           +-------------------+-------------------------+
           |Incassi previsti   |                         |
           |nel 2021           |             2.947.296,98|
           +-------------------+-------------------------+
           |Pagamenti previsti |                         |
           |nel 2021           |             4.084.319,12|
           +-------------------+-------------------------+
           |Saldo previsto al  |                         |
           |31 dicembre 2021   |             2.895.307,60|
           +-------------------+-------------------------+
 
 
Bilancio pluriennale 2020-2022. 
 
    Al bilancio 2021 e' allegato, ai sensi dell'art. 14  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n.  168/2012,  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023  anche  secondo  il  piano  dei
conti integrato. 
    Il  bilancio  pluriennale  definisce   il   quadro   di   risorse
finanziarie che si prevede di  impegnare  nel  triennio  considerato,
evidenziando la correlazione esistente tra  i  flussi  di  entrata  e
quelli di uscita. 
    Il bilancio di previsione pluriennale  presenta  un'articolazione
delle  poste  coincidente  con  quella  del   bilancio   annuale   di
previsione. Gli stanziamenti  previsti  nel  bilancio  di  previsione
pluriennale per il primo anno di riferimento corrispondono  a  quelli
contenuti nel bilancio annuale di previsione del medesimo esercizio. 
    Le risorse previste per le annualita'  2022  e  2023  sono  state
stanziate sulla base  dei  trasferimenti  previsti  nel  bilancio  di
previsione 2019-2021 della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
destinati  al  funzionamento  dell'autorita'  con  riferimento   alle
medesime annualita'. 
    Con la nuova  previsione  per  l'anno  2022  e  per  il  triennio
2022-2024 della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  l'autorita'
provvedera' ad aggiornare ed apportare le eventuali  variazioni  alle
previsioni di  entrata  e  di  spesa  del  bilancio  pluriennale,  in
coerenza con gli obiettivi e i programmi  da  realizzare  in  ciascun
anno di riferimento, come individuati  nel  documento  programmatico.
Gli esercizi del triennio di previsione sono  formulati  in  pareggio
finanziario. 
    In conseguenza, anche in relazione alla pianificazione strategica
e finanziaria che disporra' in garante, di nuova  nomina  al  momento
dell'approvazione del presente bilancio, gli  esercizi  2022  e  2023
sono previsti in costanza di entrate e di  spese  rispetto  al  2021,
tenendo conto dell'esaurirsi in tali esercizi sia  dei  finanziamenti
che delle spese per il progetto FAMI. 
 
Allegato: dimostrazione del rispetto  dei  limiti  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, commi 590 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n.
160. 
 
          Dimostrazione dei limiti di spesa ex L. 160/2019 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                 BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2021 
                            PARTE ENTRATA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                 BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2021 
                             PARTE SPESA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico