(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                     Enti ammessi alla selezione 
 
    1. Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per
il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche  di  messa
in sicurezza, ristrutturazione,  riqualificazione  o  costruzione  di
edifici di proprieta' dei comuni destinati ad  asili  nido  e  scuole
dell'infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali  per
la famiglia. 
    2. Ciascun ente locale puo' fare richiesta di contributo  per  un
massimo di due progetti a valere sulle risorse  di  cui  all'art.  1,
punti 1, 2, 3 e 4 del presente avviso. 
    3. Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto candidato
non puo' superare la somma complessiva di euro 3.000.000,00. 
    4. Il progetto candidato puo' essere riferito  esclusivamente  ad
un solo edificio pubblico per le finalita' di cui all'art. 1. 
    5. Gli enti locali possono partecipare al presente  avviso  anche
congiuntamente con riferimento ad un unico progetto da candidare e in
questo caso e' necessaria la stipula di apposita convenzione tra  gli
enti locali partecipanti approvata dai competenti organi dei  singoli
enti locali. La candidatura dovra' essere inoltrata, con le modalita'
di cui all'art. 4, esclusivamente dall'ente locale capofila.