Art. 2. Enti ammessi alla selezione 1. Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia. 2. Ciascun ente locale puo' fare richiesta di contributo per un massimo di due progetti a valere sulle risorse di cui all'art. 1, punti 1, 2, 3 e 4 del presente avviso. 3. Il contributo massimo erogabile per ciascun progetto candidato non puo' superare la somma complessiva di euro 3.000.000,00. 4. Il progetto candidato puo' essere riferito esclusivamente ad un solo edificio pubblico per le finalita' di cui all'art. 1. 5. Gli enti locali possono partecipare al presente avviso anche congiuntamente con riferimento ad un unico progetto da candidare e in questo caso e' necessaria la stipula di apposita convenzione tra gli enti locali partecipanti approvata dai competenti organi dei singoli enti locali. La candidatura dovra' essere inoltrata, con le modalita' di cui all'art. 4, esclusivamente dall'ente locale capofila.