(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                    Valutazione delle candidature 
 
    1. Per gli interventi di costruzione, ristrutturazione, messa  in
sicurezza e riqualificazione di asili nido e scuole dell'infanzia  ad
esclusivo uso scolastico e centri polifunzionali per i  servizi  alla
famiglia, la valutazione dei progetti avviene sulla base dei seguenti
criteri: 
      a) Asili nido: 
        1) livello di progettazione posseduto e  approvato  dall'ente
di riferimento (max 15 punti): 
          progetto esecutivo: 15 punti; 
          progetto definitivo: 8 punti; 
          studio di fattibilita': 4 punti; 
          nessun livello: 0 punti. 
        2)    tipologia    di    intervento    (nuova    costruzione,
ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti: 
          realizzazione di un polo di infanzia ai sensi  dell'art.  3
del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti; 
          demolizione e ricostruzione (solo per edifici  ante  1996):
30 punti; 
          nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze
didattiche): 25 punti; 
          adeguamento sismico (Ir post>=0.8 e NTC 2018): 20 punti; 
          miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018): 15 punti; 
          efficientamento energetico (su edificio  almeno  migliorato
Ir ante >= 0,6): 12 punti; 
          adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti; 
          interventi  di  messa  in  sicurezza  diversi   da   quelli
precedenti: 8 punti; 
        3) popolazione fascia 0-3 interessata dall'intervento,  cioe'
residente  nell'area  che  rappresenta  il  bacino   d'utenza   della
struttura (max 20 punti): 
          oltre 200: 20 punti; 
          da 101 a 199: 15 punti; 
          da 51 a 100: 10 punti; 
          da 21 a 50: 5 punti; 
          inferiore a 20: 0 punti. 
        4) assenza di  strutture  analoghe  nel  territorio  comunale
cioe' residente nell'area che rappresenta il  bacino  d'utenza  della
struttura: 3 punti; 
        5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell'ente locale:
10 punti; 
          da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti; 
          dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti; 
          dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti; 
          dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti; 
          dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti; 
          oltre 51%: 10 punti; 
        6) appartenenza alla zona sismica 1 e 2: 7 punti; 
        7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti; 
        8) dismissione fitto passivo: 3 punti. 
      b) Scuole dell'infanzia: 
        1) livello di progettazione posseduto e  approvato  dall'ente
di riferimento (max 15 punti): 
          progetto esecutivo: 15 punti; 
          progetto definitivo: 8 punti; 
          studio di fattibilita': 4 punti; 
          nessun livello: 0 punti; 
        2)    tipologia    di    intervento    (nuova    costruzione,
ristrutturazione, messa in sicurezza) max 35 punti: 
          realizzazione di un polo di infanzia (ai sensi dell'art.  3
del decreto legislativo n. 65 del 2017): 35 punti; 
          demolizione e ricostruzione (solo per edifici  ante  1996):
30 punti; 
          nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze
didattiche): 25 punti; 
          adeguamento sismico (Ir post>=0.8 e NTC 2018): 20 punti; 
          miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018):15 punti; 
          efficientamento energetico (su edificio  almeno  migliorato
Ir ante >= 0,6): 12 punti; 
          adeguamento alla normativa antincendio: 10 punti; 
          interventi  di  messa  in  sicurezza  diversi   da   quelli
precedenti: 8 punti; 
        3)  popolazione  fascia  3-6  interessata,  cioe'   residente
nell'area che rappresenta il bacino d'utenza della struttura (max  20
punti): 
          oltre 400: 20 punti; 
          da 201 a 399: 15 punti; 
          da 101 a 200: 10 punti; 
          da 51 a 100: 5 punti; 
          inferiore a 50: 0 punti; 
        4) assenza di strutture  analoghe  nel  territorio  comunale,
cioe' residente nell'area che rappresenta il  bacino  d'utenza  della
struttura: 3 punti; 
        5) eventuale quota cofinanziamento a carico dell'ente  locale
10 punti; 
          da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti; 
          dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 3 punti; 
          dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 5 punti; 
          dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 7 punti; 
          dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 8 punti; 
          oltre 51%: 10 punti; 
        6) appartenenza alle zone sismiche 1 e 2: 7 punti; 
        7) delocalizzazione da R4/R3 rischio idrogeologico: 7 punti; 
        8) dismissione fitto passivo: 3 punti. 
      c) Centri polifunzionali per i servizi alla famiglia: 
        1) livello di progettazione posseduto e  approvato  dall'ente
di riferimento max 10 punti: 
          progetto esecutivo: 10 punti; 
          progetto definitivo: 5 punti; 
          studio di fattibilita': 2 punti; 
          nessun livello: 0 punti; 
        2)    tipologia    di    intervento    (nuova    costruzione,
ristrutturazione, messa in sicurezza) max 20 punti: 
          demolizione e ricostruzione (solo per edifici  ante  1996):
20 punti; 
          nuova costruzione/ampliamento (solo per comprovate esigenze
didattiche): 15 punti; 
          adeguamento sismico (Ir post>=0.8 e NTC 2018): 10 punti; 
          miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018): 8 punti; 
          efficientamento energetico (su edificio  almeno  migliorato
Ir ante >= 0,6): 7 punti; 
          adeguamento antincendio 6 punti; 
          interventi  di  messa  in  sicurezza  diversi   da   quelli
precedenti: 3 punti; 
        3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto dall'art. 3
per i centri polifunzionali per la famiglia (max 10 punti): 
          realizzazione di tutti gli spazi  di  cui  all'art.  3:  10
punti; 
          almeno 4 spazi: 8 punti; 
          almeno 3 spazi: 5 punti; 
        4) presenza o assenza di strutture  analoghe  nel  territorio
comunale cioe' residente nell'area che rappresenta il bacino d'utenza
della struttura (max 15 punti): 
          assenza 15 punti; 
          presenza 0 punti; 
        5) numero potenziale  utenti  fruitori  del  servizio,  cioe'
residente  nell'area  che  rappresenta  il  bacino   d'utenza   della
struttura (max 20 punti): 
          oltre 1.000 utenti: 20 punti; 
          da 600 a 999 utenti: 15 punti; 
          da 400 a 599 utenti: 10 punti; 
          da 150 a 399 utenti: 5 punti; 
          inferiore ai 150 utenti: 3 punti; 
        6) presenza di un piano di gestione del centro (20 punti): 
          di durata decennale: 20 punti; 
          di durata quinquennale: 10 punti; 
          di durata triennale: 5 punti; 
        7) eventuale cofinanziamento a carico dell'ente locale (max 5
punti): 
          da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti; 
          dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punto; 
          dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti; 
          dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti; 
          dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti; 
          oltre 50%: 5 punti. 
    2. Per gli interventi volti alla  riconversione  di  spazi  delle
scuole dell'infanzia attualmente  inutilizzati,  la  valutazione  dei
progetti avviene sulla base dei seguenti criteri  sia  per  i  centri
polifunzionali che per i servizi integrativi per l'infanzia: 
      1) livello di progettazione posseduto e approvato dall'ente  di
riferimento (max 10 punti): 
        progetto esecutivo: 10 punti; 
        progetto definitivo: 5 punti; 
        studio di fattibilita': 2 punti; 
        nessun livello: 0 punti; 
      2) tipologia di intervento (max 20 punti): 
        adeguamento sismico (Ir post>=0.8 e NTC 2018): 20 punti; 
        miglioramento sismico (Ir post >= 0.6 e NTC2018): 15 punti; 
        efficientamento energetico (su edificio almeno migliorato  Ir
ante >= 0,6): 10 punti; 
        adeguamento antincendio: 10 punti; 
        interventi  di  messa  in   sicurezza   diversi   da   quelli
precedenti: 5 punti; 
      3) realizzazione di spazi secondo quanto previsto  dall'art.  3
per i centri polifunzionali per la famiglia e per i centri  destinati
a servizi integrativi per l'infanzia (max 10 punti): 
        realizzazione di tutti gli  spazi  di  cui  all'art.  3):  10
punti; 
        almeno 3 spazi: 5 punti; 
      4) presenza o assenza  di  strutture  analoghe  nel  territorio
comunale (max 15 punti): 
        assenza: 15 punti; 
        presenza: 0 punti; 
      5) numero potenziale  utenti  fruitori  del  servizio  (max  20
punti): 
        da 1.000 e oltre utenti: 20 punti; 
        da 700 a 999 utenti: 15 punti; 
        da 400 a 699 utenti: 10 punti; 
        da 150 a 399 utenti: 5 punti; 
        inferiore ai 150 utenti: 3 punti; 
      6) presenza di un piano di gestione del  servizio  legato  alla
riconversione degli spazi (max 20 punti): 
        di durata decennale: 20 punti; 
        di durata quinquennale: 10 punti; 
        di durata triennale: 5 punti; 
      7) eventuale cofinanziamento a carico dell'ente locale  (max  5
punti): 
        da 0 al 4% comprensivo di decimali: 0 punti; 
        dal 5% al 15% comprensivo di decimali: 1 punti; 
        dal 16% al 25% comprensivo di decimali: 2 punti; 
        dal 26% al 40% comprensivo di decimali: 3 punti; 
        dal 41% al 50% comprensivo di decimali: 4 punti; 
        oltre 50%: 5 punti. 
    3. Il Ministero dell'istruzione  redigera'  graduatorie  distinte
per ciascuno degli interventi di cui all'art. 1, punti 1, 2,  3  e  4
del presente avviso, sulla base dei punteggi indicati e  assegnati  a
ciascun progetto oggetto di domanda di contributo, con  l'indicazione
dell'importo assegnato. A parita' di punteggio precede il progetto la
cui candidatura sia pervenuta per prima temporalmente. 
    4. Nel caso in cui le risorse assegnate agli enti beneficiari  di
una delle graduatorie per gli interventi di cui all'art. 1, punti  1,
2, 3 e 4, siano  superiori  rispetto  alle  richieste  pervenute,  si
procede con lo scorrimento  delle  altre  graduatorie  ripartendo  in
eguale misura le risorse non assegnate tra le graduatorie  redatte  e
che presentano progetti non finanziati, con  precedenza  ai  progetti
destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e
di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie  urbane
presentati dai comuni capoluoghi di provincia. 
    5. Nel caso in cui le graduatorie relative ai progetti  destinati
a strutture localizzate  nelle  aree  svantaggiate  del  Paese  e  ai
progetti destinati a strutture  localizzate  nelle  periferie  urbane
presentati dai comuni capoluoghi di provincia risultino esaurite,  le
risorse vengono ripartite in eguale percentuale in favore delle altre
graduatorie attive. 
    6.  L'attribuzione  del  contributo  sulla  base  delle  predette
graduatorie e' fatta assicurando il rispetto dell'art.  7-bis,  comma
2, del decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  18,  in  materia  di
assegnazione differenziale di risorse  aggiuntive  alle  regioni  ivi
indicate.