Allegato A DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «BARDOLINO» Art. 1. Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata «Bardolino» e' riservata ai vini «Bardolino», Bardolino Classico, Bardolino Chiaretto, Bardolino Classico Chiaretto, Bardolino Chiaretto Spumante, Bardolino Novello e Bardolino Classico Novello che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. 2. Le sottozone «Montebaldo», «La Rocca» e «Sommacampagna» sono regolamentate nell'allegato 1, in calce al disciplinare, che ne costituisce parte integrante.