(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Bardolino» devono essere quelle tradizionali della  zona,  comunque,
atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche
caratteristiche. 
    I sesti d'impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 
    2. Per  i  vigneti  piantati  dopo  l'approvazione  del  presente
disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera  e
a pergola con parete inclinata. La densita' minima  di  impianto  per
ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi. 
    Per  vigneti  piantati  prima  dell'approvazione   del   presente
disciplinare e allevati con le pergole  veronesi  a  tetto  piano  e'
fatto obbligo della tradizionale potatura a secco  e  in  verde,  che
assicuri l'apertura della vegetazione  nell'interfila  e  una  carica
massima di 80 mila gemme per  ettaro.  E'  vietata  ogni  pratica  di
forzatura, e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso. 
    3. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei  vini  di
cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 12  per  ettaro
di  vigneto  a  coltura  specializzata.  In  annate   eccezionalmente
favorevoli, la resa dovra' essere riportata a detto limite purche' la
produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo  restando  il
limite sopraindicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve
essere calcolata rapportando la effettiva  superficie  coperta  dalla
vite. 
    4. Le uve destinate alla vinificazione del vino  a  denominazione
di  origine  controllata  «Bardolino»  devono  assicurare  un  titolo
alcolico volumico naturale minimo di 9.5% vol. 
    5. I vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione
di origine controllata e garantita «Bardolino superiore» sono  idonei
anche per  produrre  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Bardolino», alle condizioni stabilite dal presente  disciplinare  di
produzione. 
    I superi di uva eccedenti i limiti di resa ad ettaro fino  ad  un
massimo del 20% provenienti dalle sottozone Montebaldo,  La  Rocca  e
Sommacampagna sono  idonei  per  produrre  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  «Bardolino»,  Bardolino   Classico,   Bardolino
Chiaretto, Bardolino Chiaretto Classico, Bardolino Chiaretto Spumante
Bardolino Novello  e  Bardolino  Novello  Classico,  alle  condizioni
stabilite dal presente disciplinare di produzione. 
    Entro i termini previsti dalla normativa vigente successivi  alle
operazioni di scelta vendemmiale di cui sopra, si deve provvedere  ad
annotare nei registri ufficiali di cantina le partite  di  uve  e  la
collocazione dei mosti ottenuti e darne comunicazione  al  competente
organismo di controllo. 
    6. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve  ottenuti  e  da
destinare alla produzione di detti vini devono essere  riportati  nei
limiti di resa di cui sopra, purche' la  produzione  complessiva  non
superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando  i  limiti  di  resa
uva/vino di cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto  alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 
    7. La Regione Veneto,  su  richiesta  del  Consorzio  di  tutela,
sentite   le   organizzazioni   di   categoria   interessate   e   le
organizzazioni professionali della regione,  prima  della  vendemmia,
con proprio provvedimento, in annate particolarmente favorevoli, puo'
aumentare sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima di  uva
ad  ettaro  da  destinare  a  riserva  vendemmiale,  ai  sensi  della
normativa vigente. Oltre al limite del 20 per cento non e' consentito
ulteriore supero. 
    Tale esubero puo' essere destinato a riserva vendemmiale per  far
fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite
massimo previsto dal disciplinare di produzione, oppure sbloccato con
provvedimento regionale per soddisfare le esigenze di mercato. 
    8. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva, di  cui  al
comma precedente, eccedente la resa di cui al comma 3, sono  bloccati
sfusi  e  non  possono  essere  utilizzati  prima   dello   specifico
provvedimento regionale.