(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1.  Le  operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate
nell'intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nella zona
delimitata nel precedente art. 3, lettera a). Tuttavia, tenuto  conto
delle situazioni tradizionali, solo per i vini  Bardolino,  Bardolino
Chiaretto e Bardolino Novello con  l'esclusione  delle  sottozone  e'
consentito che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'ambito  del
territorio della provincia di Verona, e  nei  comuni  limitrofi  alla
zona di produzione ricadenti nella Provincie di Brescia e Mantova. 
    2.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le  sue
peculiari caratteristiche. Qualora le uve di cui all'art. 2,  vengano
vinificate con la metodologia tradizionale a parziale contatto con la
buccia, e' concesso al  vino  ottenuto,  in  considerazione  del  suo
colore, l'uso in etichetta della specificazione «Chiaretto». 
    3. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Bardolino Superiore» prima dell'immissione al  consumo  puo'  essere
designato  come  vino  a   denominazione   di   origine   controllata
«Bardolino» sempre che il vino abbia  i  requisiti  previsti  per  la
denominazione di origine controllata. 
    L'uso  della  specificazione   «classico»   in   aggiunta   della
denominazione di origine controllata  «Bardolino»,  e'  riservato  al
prodotto ottenuto  da  uve  raccolte  e  vinificate  all'interno  del
territorio della zona di origine piu' antica, indicata al  precedente
art. 3, lettera b). 
    Tuttavia tali operazioni sono consentite anche in cantine situate
al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di
produzione  del  vino  a   denominazione   di   origine   controllata
«Bardolino», a condizioni che: 
      1. dette cantine siano di pertinenza delle  rispettive  aziende
agricole e, come tali, al servizio delle stesse; 
      2. in dette cantine, le aziende  interessate  vinifichino,  per
quanto   riguarda   la   denominazione   Bardolino   seguita    dalla
specificazione «Classico» di cui al  presente  disciplinare,  le  uve
prodotte in vigneti di pertinenza aziendale. 
    4. La resa massima di uva in vino non deve  essere  superiore  al
70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%,  l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine  controllata.  Oltre  il
75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata. 
    La denominazione di origine controllata «Bardolino»  puo'  essere
utilizzata per designare al vino spumante  «Chiaretto»  ottenuto  con
mosti o vini che rispondono alle  condizioni  previste  dal  presente
disciplinare   ed   utilizzando   metodi   di   spumantizzazione    a
fermentazione naturale. 
    Le operazioni di spumantizzazione  debbono  avvenire  nell'ambito
del territorio della regione Veneto  e  delle  province  di  Mantova,
Brescia e Trento. 
    5. Il vino a denominazione di  origine  controllata  «Bardolino»,
imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata  di  produzione  delle
uve, puo' essere designato in  etichetta  con  il  termine  «novello»
purche' prodotto con il 100% di uva a macerazione carbonica. 
    6.  Nella  preparazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata Bardolino e' ammesso il taglio d'annata con i vini  delle
due  annate  immediatamente  precedenti  o  con  i  vini  di   quella
successiva  a  quella  oggetto  di  richiesta  di  certificazione  di
idoneita'. 
    7. Per i vini Bardolino  e  Bardolino  Classico  l'immissione  al
consumo e' consentita a partire dal 15 gennaio  dell'anno  successivo
alla raccolta delle uve.