Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nella zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a). Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, solo per i vini Bardolino, Bardolino Chiaretto e Bardolino Novello con l'esclusione delle sottozone e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona, e nei comuni limitrofi alla zona di produzione ricadenti nella Provincie di Brescia e Mantova. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Qualora le uve di cui all'art. 2, vengano vinificate con la metodologia tradizionale a parziale contatto con la buccia, e' concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo colore, l'uso in etichetta della specificazione «Chiaretto». 3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Bardolino Superiore» prima dell'immissione al consumo puo' essere designato come vino a denominazione di origine controllata «Bardolino» sempre che il vino abbia i requisiti previsti per la denominazione di origine controllata. L'uso della specificazione «classico» in aggiunta della denominazione di origine controllata «Bardolino», e' riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate all'interno del territorio della zona di origine piu' antica, indicata al precedente art. 3, lettera b). Tuttavia tali operazioni sono consentite anche in cantine situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bardolino», a condizioni che: 1. dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse; 2. in dette cantine, le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione Bardolino seguita dalla specificazione «Classico» di cui al presente disciplinare, le uve prodotte in vigneti di pertinenza aziendale. 4. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata. La denominazione di origine controllata «Bardolino» puo' essere utilizzata per designare al vino spumante «Chiaretto» ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare ed utilizzando metodi di spumantizzazione a fermentazione naturale. Le operazioni di spumantizzazione debbono avvenire nell'ambito del territorio della regione Veneto e delle province di Mantova, Brescia e Trento. 5. Il vino a denominazione di origine controllata «Bardolino», imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, puo' essere designato in etichetta con il termine «novello» purche' prodotto con il 100% di uva a macerazione carbonica. 6. Nella preparazione dei vini a denominazione di origine controllata Bardolino e' ammesso il taglio d'annata con i vini delle due annate immediatamente precedenti o con i vini di quella successiva a quella oggetto di richiesta di certificazione di idoneita'. 7. Per i vini Bardolino e Bardolino Classico l'immissione al consumo e' consentita a partire dal 15 gennaio dell'anno successivo alla raccolta delle uve.