(Allegato A-art. 6)
                               Art. 6. 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    1. I vini della denominazione  di  origine  controllata,  di  cui
all'art.  1  del  presente  disciplinare  di   produzione,   all'atto
dell'immissione  al  consumo  devono  corrispondere   alle   seguenti
caratteristiche: 
 
      «Bardolino» e «Bardolino» con la specificazione classico: 
        colore: rosso rubino tendente a volte  al  cerasuolo  che  si
trasforma in granato con l'invecchiamento; 
        odore: caratteristico, vinoso; 
        sapore: asciutto, sapido, armonico; 
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
        acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. 
 
      «Bardolino» Chiaretto e «Bardolino» Classico Chiaretto: 
        colore: rosa chiaro anche tendente all'aranciato; 
        odore: caratteristico, fruttato, delicato; 
        sapore: morbido, sapido, armonico; 
        titolo alcolometrico totale minimo: 10,50% vol; 
        acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l; 
        zuccheri riduttori residui: massimo 9 g/l; 
 
      «Bardolino» Chiaretto Spumante: 
        spuma: fine e persistente; 
        colore: rosa chiaro anche tendente all'aranciato; 
        odore: fragrante, fruttato quando spumantizzato con il metodo
charmat; bouquet fine proprio della fermentazione in bottiglia quando
spumantizzato con il metodo tradizionale; 
        sapore:  da  dosaggio  zero  a  demi-sec,   fresco,   sapido,
persistente; 
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; 
        acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l; 
 
      «Bardolino» Novello e «Bardolino» Classico Novello: 
        colore: rosso rubino chiaro; 
        odore: caratteristico intenso fruttato; 
        sapore:  asciutto,  morbido,  sapido,   leggermente   acidulo
fresco, talvolta leggermente vivace; 
        titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol; 
        acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
        estratto non riduttore minimo:17,0 g/l; 
        zuccheri riduttori residui: massimo: 10,0 g/l. 
 
    2. In relazione  all'eventuale  conservazione  in  recipienti  di
legno, ove consentito, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore
di legno.