Art. 8. Confezionamento 1. Per i vini a denominazione di origine controllata «Bardolino» immessi al consumo fino a litri 5, e' obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie e fiaschi di vetro. 2. E' tuttavia consentito, conformemente alla vigente normativa nazionale, per il confezionamento dei vini DOC «Bardolino», con esclusione delle tipologie qualificate con le menzioni «Classico» e «Chiaretto», l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 3 litri. 3. I sistemi di chiusura sono quelli previsti dalle norme vigenti.