(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    1. Per i vini a denominazione di origine controllata  «Bardolino»
immessi al consumo fino  a  litri  5,  e'  obbligatorio  l'uso  delle
tradizionali bottiglie e fiaschi di vetro. 
    2. E' tuttavia consentito, conformemente alla  vigente  normativa
nazionale, per il  confezionamento  dei  vini  DOC  «Bardolino»,  con
esclusione delle tipologie qualificate con le menzioni  «Classico»  e
«Chiaretto», l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da
un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere
racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei
volumi da 2 a 3 litri. 
    3. I  sistemi  di  chiusura  sono  quelli  previsti  dalle  norme
vigenti.