(Disciplinare-art. 8)
                               Art. 8. 
 
            Lavorazione, confezionamento e etichettatura 
 
    Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sulla confezione  di
vendita stessa o sui singoli frutti dovra' apparire la dicitura «Mela
Alto Adige» Indicazione geografica protetta (lingua italiana)  oppure
«Südtiroler Apfel» geschützte geografische Angabe  (lingua  tedesca).
La dimensione della dicitura «Mela Alto Adige» o  «Südtiroler  Apfel»
da apporre sulle etichette delle confezioni o dei  singoli  frutti  o
sulle confezioni di vendita stesse e' fissata ad un minimo di 2 mm di
altezza. Per i bollini da apporre  sui  frutti  la  dimensione  della
dicitura «Mela Alto Adige» o  «Südtiroler  Apfel»  e'  fissata  a  un
minimo di 0,8 mm di altezza. 
    E'  consentito,  in  abbinamento  alla   indicazione   geografica
protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che  facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi  d'azienda  individuali
e/o collettivi, purche' non abbiano significato laudativo o  tali  da
trarre in inganno l'acquirente.