Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» Art. 1. Denominazione L'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» - di seguito indicata con la sigla I.G.P. - e' riservata al Radicchio Rosso del tipo tardivo e precoce che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.