(Disciplinare-art. 1)
            Disciplinare di produzione della indicazione 
          geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» 
 
                               Art. 1. 
 
                            Denominazione 
 
    L'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»  -
di seguito indicata con la sigla I.G.P. - e' riservata  al  Radicchio
Rosso del tipo tardivo e precoce che risponde alle condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.