Disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»
Art. 1.
Denominazione
L'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» -
di seguito indicata con la sigla I.G.P. - e' riservata al Radicchio
Rosso del tipo tardivo e precoce che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.