(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1. Non sono ricompresi nelle deleghe: 
      a) gli atti e le questioni di particolare  rilevanza  politica,
economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli
atti  concernenti  direttive  di  servizio  relative   a   importanti
questioni di massima; 
      b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale; 
      c) le questioni relative all'Alleanza Atlantica; 
      d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia; 
      e) i rapporti bilaterali con  gli  Stati  Uniti  d'America,  la
Repubblica popolare cinese, la Federazione Russa e la Turchia; 
      f) i rapporti bilaterali con i Paesi dell'America meridionale; 
      g)   le   questioni   relative   alla   politica    commerciale
internazionale; 
      h) la partecipazione alla formazione «Commercio» del  Consiglio
«Affari esteri» dell'Unione europea; 
      i)   gli   atti   riguardanti   modifiche   all'ordinamento   e
all'organizzazione delle direzioni generali  e  dei  servizi  e  ogni
tipologia di atti relativi al personale del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale; 
      l) la convocazione  e  l'approvazione  dell'ordine  del  giorno
dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 maggio 20l0, n. 95; 
      m) le questioni relative agli eventi e alle  manifestazioni  di
promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema. 
    2. Ogni pubblica presa di  posizione  di  rilevanza  politica  od
operativa  sui  temi  internazionali  o  in  materia   di   relazioni
bilaterali  o  multilaterali  con   gli   Stati   e   gli   organismi
internazionali  deve  essere  preventivamente   concordata   con   il
Ministro. 
    3.  Resta  ferma  la  facolta'  del  Ministro  di   delegare   la
trattazione di questioni o la partecipazione a  riunioni  relative  a
materie non oggetto  della  presente  delega  ovvero  di  avocare  la
trattazione di questioni ricomprese nella presente delega.