(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Linee di indirizzo per  la  relazione  dei  revisori  dei  conti  dei
  comuni, delle citta' metropolitane e delle province sui bilanci  di
  previsione 2021-2023 per  l'attuazione  dell'art.  1  comma  166  e
  seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266. 
 
1. Equilibri della parte corrente e gestione finanziaria. 
    La previsione delle entrate correnti deve  tenere  conto,  da  un
lato, delle rinnovate  esenzioni  da  imposte  e  da  altri  obblighi
tributari, evenienze  determinate  dalla  normativa  emergenziale  e,
dall'altro, recepire gli effetti della ripresa  dell'attivita'  degli
uffici tributari. In tale contesto vanno,  comunque,  considerate  le
misure  di  favore  per  il  contribuente   nell'assolvimento   delle
obbligazioni tributarie, quali le rateazioni ed altre agevolazioni ed
anche la  previsione  dell'annullamento  dei  carichi  tributari  nei
limiti previsti dall'art. 4, comma 4, decreto-legge 41 del  2021  che
potrebbe provocare nuovi disavanzi o incrementi di disavanzi. 
    Il gettito dell'addizionale Irpef per il 2021,  potra'  risultare
in  riduzione  rispetto  al  precedente  esercizio   nel   quale   la
diminuzione del reddito potrebbe essere stata meno  rilevante.  Sara'
necessario monitorare l'effettivo andamento imponibile tenendo  conto
della possibilita' di effettuare l'accertamento convenzionale  (punto
3.7.5 del principio 4/2). 
    Anche il gettito del nuovo canone  patrimoniale  che  sostituisce
precedenti cespiti di entrata (l'imposta comunale sulla  pubblicita',
il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione
dei mezzi pubblicitari) e a cui si  affianca  anche  il  c.d.  canone
mercatale potrebbe subire contrazioni, in quanto  le  categorie  piu'
colpite dalla crisi pandemica sono tra i principali destinatari. 
    All'adempimento degli obblighi di certificazione della perdita di
gettito sono correlati significativi effetti sostanziali che incidono
sulla gestione, per cui  e'  necessario  procedervi  con  particolare
attenzione. Nella compilazione dei modelli  «COVID-19  Spese»  dovra'
essere riportata la quota del Fondo pluriennale  vincolato  (FPV)  di
spesa di parte corrente  o  conto  capitale  costituita  in  sede  di
riaccertamento ordinario delle spese  impegnate  e  finanziate  dalle
risorse di cui agli articoli 106 del decreto-legge n.  34/2020  e  39
del decreto-legge n. 104/2020, cosi'  come  dovra'  essere  posta  la
necessaria attenzione nell'indicare la riduzione del Fondo crediti di
dubbia esigibilita'  (FCDE)  nel  bilancio  2020  rispetto  al  2019,
relativamente alle  diminuzioni  delle  entrate  (o  minori  entrate)
proprie coperte dai «ristori» previsti dalle norme appena ricordate. 
    La possibilita' di utilizzare il surplus delle risorse  del  c.d.
«Fondone» nel 2021, anche tramite l'applicazione dell'avanzo presunto
al bilancio di  previsione  2021-2023,  passa  attraverso  un'oculata
rendicontazione delle minori entrate e delle  maggiori  spese  dovute
alla  crisi  pandemica  indicate  nell'apposita   certificazione   in
scadenza al 31 maggio 2021. 
    Le certificazioni rese dagli organi di revisione  devono  trovare
piena coerenza con l'evidenza della parte vincolata del risultato  di
amministrazione  2020,  anche  tenendo   conto,   distintamente,   di
eventuali  vincoli  per  ristori  specifici  di  spesa.   La   stessa
avvertenza riguarda gli ulteriori fondi messi a disposizione  per  la
medesima finalita' dall'art. 1, comma 822, della «Legge di  Bilancio»
2021 (legge n.  178/2020),  come  integrati  dalle  ulteriori  misure
adottate dal decreto «sostegni» che  saranno  oggetto  di  un'analoga
certificazione riferita al 2021, da trasmettere entro  il  31  maggio
2022.  In  tali  termini  la  rendicontazione  dei   fondi   Covid-19
(2020-2021)  ha  carattere  biennale   e   l'eventuale   obbligo   di
restituzione delle somme non utilizzate viene posticipato agli  esiti
della certificazione 2021. Nell'impiego di questi fondi non deve  mai
essere trascurato il fine di mettere in  sicurezza  i  bilanci  degli
enti, che dovranno adottare  le  misure  di  sostegno  della  propria
comunita'  garantendo  la  tenuta  degli   equilibri   gestionali   e
finanziari. 
    Nella costruzione degli  equilibri  di  bilancio  bisogna  tenere
conto  del  fatto  che  l'indicatore  di  equilibrio  del   programma
finanziario non  e'  sufficientemente  comprovato  dal  risultato  di
competenza, mentre emerge con maggiore chiarezza  nell'equilibrio  di
bilancio (w2 del prospetto degli  equilibri).  In  virtu'  di  questa
cautela nella programmazione  2021-2023,  dovra'  essere  considerata
l'ordinaria  composizione  delle  entrate  correnti  al  netto  degli
effetti dei ristori che, pur incidendo sul risultato  di  competenza,
hanno  natura  di  entrata  straordinaria.  La  determinazione  dello
stanziamento in bilancio del FCDE dovra' considerare,  oltre  che  le
specifiche  variazioni  della  composizione   delle   entrate   sopra
ricordate, anche e, soprattutto, quelle intervenute  sulla  capacita'
di realizzazione delle entrate. L'effettiva consistenza del fondo non
deve essere sottostimata in quanto cio' potrebbe comportare  illusori
effetti migliorativi  del  risultato  di  amministrazione.  Anche  le
passivita'  potenziali   devono   essere   oggetto   di   attenta   e
proporzionata  stima,  considerando  il  livello  di  incertezza  che
caratterizza le previsioni di questo esercizio, ma senza sterilizzare
spazi di spesa non coerenti con il livello di prudenza necessario. 
    L'intervenuta proroga al 30 giugno (decreto-legge n. 41/2021) del
termine  per  il  nuovo  regime  delle   tariffe   «TARI»   e   «TARI
corrispettiva» e per l'approvazione del Piano  economico  finanziario
(PEF), non esenta gli enti dalla definizione di un sistema tariffario
- coerente con la formulazione  del  PEF  -  che  tenga  conto  delle
novita'  introdotte  da  ARERA  e  non  esponga  l'ente  a  squilibri
finanziari, considerata la consistenza dei costi  di  erogazione  del
servizio.   L'eventuale   politica   di    agevolazioni    «TARI/TARI
corrispettiva» per l'emergenza Covid-19  dovra'  tenere  conto  delle
regole previste per la certificazione di cui al punto precedente. 
    La spesa  corrente  dovra'  essere  ricondotta  nell'alveo  degli
ordinari  fabbisogni,  con  le  sole  eccezioni   autorizzate   dalla
legislazione emergenziale e dovra' trovare copertura nei  termini  di
cui all'art. 162, comma 6, del Tuel, anche in  questo  caso,  con  le
sole eccezioni previste dalla  legge  di  bilancio.  In  particolare,
nell'uniformare ai nuovi vincoli la  spesa  per  il  personale  sara'
necessario garantire  il  mantenimento  degli  equilibri  pluriennali
oggetto di asseverazione da parte degli organi di revisione. 
2. Previsioni di cassa - Tempi di pagamento e fondo  garanzia  debiti
  commerciali. 
    L'obbligo  di  formare  le  previsioni  di  cassa  per  la  prima
annualita' di bilancio degli enti locali e' stato  reintrodotto  dopo
la riforma recata dal decreto legislativo n. 118/2011; si  tratta  di
un adempimento rilevante e non meramente formale. 
    Il rispetto di tale norma  non  puo'  essere  assolto  attraverso
semplificazioni  computistiche,  quale  la  semplice  sommatoria  dei
residui alla competenza, in quanto cio' disattenderebbe  i  postulati
di veridicita' e attendibilita', presupponendo la certa realizzazione
di tutti i crediti e di tutti i debiti  nella  prima  annualita'  del
bilancio.  Inoltre,  non   sarebbe   rilevabile   il   parametro   di
deficitarieta' afferente «l'incidenza  degli  incassi  delle  entrate
proprie  sulle  previsioni  definitive  di  parte  corrente».   Nelle
precedenti delibere di orientamento (in particolare, la n.  9/2016  e
la n. 24/2016) della  sezione  delle  autonomie  sono  state  fornite
indicazioni al riguardo. 
    A tal proposito, anche  il  punto  9.4  del  Principio  applicato
concernente la programmazione  di  bilancio  -  Allegato  n.  4/1  al
decreto legislativo n. 118/2011, dedicato alla struttura del bilancio
di previsione finanziario - precisa che «Se tutte  le  entrate  e  le
spese   esigibili   fossero   effettivamente   riscosse   e    pagate
nell'esercizio,  le  previsioni  di  cassa   del   bilancio   annuale
dovrebbero corrispondere alle  previsioni  di  competenza  e  non  si
dovrebbero formare residui  attivi  e  passivi.  Considerato  che  le
obbligazioni scadute possono non essere riscosse e pagate, a causa di
ritardi  nell'esecuzione  di  quanto  dovuto,  gli  stanziamenti   di
competenza possono essere diversi dagli stanziamenti  di  cassa.  Gli
stanziamenti di cassa comprendono  le  previsioni  di  riscossioni  e
pagamenti  in  c/residui  e  sono  elaborate  in  considerazione  dei
presumibili  ritardi  nella  riscossione  e   nei   pagamenti   delle
obbligazioni gia' esigibili». 
    Lo stesso Principio richiede che  l'analisi  strategica  contenga
l'approfondimento  «degli  equilibri  della  situazione  corrente   e
generale del bilancio ed i relativi equilibri in  termini  di  cassa»
(punto 8.1, n. 1, lettera i) e la Sezione operativa  deve  contenere,
per ogni programma, «La stima dei fabbisogni espressi in termini  sia
di competenza, sia di cassa, al fine del  relativo  finanziamento  in
coerenza con i vincoli di finanza  pubblica»  (punto  8.2,  Parte  2,
quinto capoverso, terzo puntatore). 
    Le  previsioni  di  cassa  delle  entrate   vanno   circoscritte,
limitatamente ai crediti (tanto a residui, quanto a  competenza)  che
si prevede verranno riscossi nell'esercizio  di  competenza,  tenendo
conto della media delle riscossioni degli ultimi  anni,  in  modo  da
rappresentare compiutamente, e con elevata attendibilita', il  flusso
di entrata presumibile. 
    La previsione di cassa delle  entrate  che  presentano  un  certo
grado d'inesigibilita' non dovra' eccedere la media delle riscossioni
degli ultimi esercizi. 
    Il gettito delle entrate che  si  presume  di  riscuotere  andra'
sommato alla giacenza iniziale di  cassa  e  su  tale  sommatoria  si
potranno determinare le previsioni di cassa per la  spesa,  cioe'  le
autorizzazioni  al  pagamento  per  singola  unita'  elementare   del
bilancio o  del  Piano  esecutivo  di  gestione  (PEG),  in  modo  da
garantire un perfetto equilibrio tra flussi di entrata  e  di  spesa;
considerato che le previsioni  di  uscita  non  possono  eccedere  le
previsioni di entrata, fatto salvo il ricorso al fondo di riserva  di
cassa, ove ne ricorrano i presupposti ed  entro  i  limiti  stabiliti
dalla  legge.  Cio'  conferisce  attendibilita'   al   documento   di
programmazione  finanziaria  a  tutela  degli  equilibri   effettivi,
imponendo all'ente di ricondurre la spesa corrente alla sua effettiva
potenzialita', evitando di spendere piu' di quanto si realizzi. 
    Ai fini della corretta determinazione del fondo di  cassa  andra'
operata la distinzione tra entrate libere ed entrate  vincolate,  sia
di parte corrente che di parte capitale. Tale ripartizione e' operata
all'inizio dell'esercizio con la determinazione del responsabile  del
servizio finanziario, da comunicarsi formalmente  al  tesoriere,  che
definisce l'importo della cassa vincolata al primo gennaio di ciascun
anno in ossequio dell'obbligo contenuto al punto 10.6  del  Principio
contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, allegato
n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011. 
    Nel corso della gestione, ai sensi dell'art.  209,  comma  3-bis,
del TUEL, il tesoriere terra' contabilmente distinti gli  incassi  da
entrate vincolate ed i prelievi di tali risorse,  mentre  l'ente,  ai
sensi dell'art. 180,  comma  3,  lettera  d)  del  medesimo  decreto,
indichera' al  tesoriere,  negli  ordinativi  d'incasso,  l'eventuale
natura vincolata delle entrate. 
    I controlli dell'organo di revisione sugli effettivi equilibri di
cassa, nel corso della gestione, devono estendersi  ai  rapporti  tra
ente e tesoriere, da svolgersi in coerenza con l'art.  195  del  TUEL
che disciplina le modalita' di utilizzo, in  termini  di  cassa,  dei
fondi vincolati. In tale contesto deve essere garantita la  provvista
finanziaria necessaria a colmare la temporanea esigenza di liquidita'
scaturente dallo sfasamento temporale  tra  i  flussi  di  entrata  e
quelli di spesa (cfr. Corte costituzionale n. 188/2014),  insieme  al
ricorso alle anticipazioni di tesoreria, disciplinate dal  successivo
art. 222 del medesimo decreto. 
    La reiterabilita' delle richieste ed il limite quantitativo  sono
fattori che incidono sulla regolarita' della gestione (cfr.  delibera
di  questa  Sezione  n.  23/2014/QMIG),   infatti,   se   considerato
adeguatamente, si impedisce di autorizzare spese, di fatto, prive  di
copertura finanziaria effettiva. 
    L'impiego di detti strumenti di liquidita' momentanea  non  deve,
infatti, comportare effetti espansivi della spesa di competenza e non
rappresentare il sintomo di un cronico deficit  di  cassa  dipendente
dalla sottostima del fondo crediti di dubbia esigibilita'. 
    In tal modo, le previsioni di cassa contenute nella parte «spesa»
del  bilancio  avranno  l'effetto  di  limitare  anche  la  spesa  di
competenza, costituendo un preciso riferimento autorizzatorio per  il
responsabile del  procedimento  allorche'  adotta  provvedimenti  che
comportano impegni di spesa. 
    L'art. 183, comma 8, del TUEL (norma gia' presente  nel  predetto
art. 9, decreto-legge n. 78/2009), al fine  di  evitare  ritardi  nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, prevede «l'obbligo  di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti  pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di  bilancio»  e  con  le
regole di finanza pubblica (pareggio di bilancio). Si tratta  di  una
circostanza da attestare nel corpo della determina di spesa. 
    La  corretta  definizione  delle  previsioni  di  cassa  concorre
all'obiettivo di garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute
per somministrazioni,  forniture  ed  appalti  da  realizzarsi  anche
utilizzando   le   misure   organizzative   previste   dall'art.   9,
decreto-legge n. 78/2009 ed evitare il pagamento d'interessi di mora,
nonche'  per  la  verifica  della  sussistenza   dell'obbligo   della
costituzione  di  apposito  accantonamento  in  bilancio  del   fondo
garanzia dei debiti commerciali contemplata dall'art. 1,  comma  859,
legge 30 dicembre 2018, n.  145  imposto  agli  enti  che,  nell'anno
precedente, presentano un  valore  oltre  soglia  dell'indicatore  di
ritardo dei  pagamenti  e  non  hanno  ridotto  lo  stock  di  debito
commerciale. 
    L'obiettivo di favorire il pagamento tempestivo  e  completo  dei
debiti commerciali costituisce, gia' da alcuni  anni,  una  priorita'
della  politica   economica   del   Paese,   puntando   al   graduale
riallineamento della cassa alla competenza. Per favorire il pagamento
dei debiti commerciali esigibili  al  31  dicembre  2019,  nonche'  i
debiti fuori bilancio, previamente riconosciuti e l'estinzione  delle
anticipazioni «brevi» previste dalla legge  di  bilancio  2020,  sono
stati  destinati  ulteriori  stanziamenti  (art.  116,  decreto-legge
34/2020) di 8 md per gli enti locali. Gli uffici di ragioneria e  gli
organi di revisione devono verificare gli effetti dell'utilizzo della
liquidita' sulla situazione debitoria, accertando  che  il  pagamento
dei debiti certi liquidi  ed  esigibili  avvenga  nei  trenta  giorni
successivi all'erogazione.  E'  anche  da  verificare  l'allineamento
delle  risultanze  contabili  dell'ente  con  la  banca  dati   della
piattaforma  di  certificazione   dei   crediti.   Lo   scopo   delle
anticipazioni di liquidita' e' quello di consentire il  pagamento  di
spese gia' fornite di copertura in  bilancio,  pertanto  in  sede  di
riaccertamento e' necessario verificare  se  permanga  l'esigibilita'
dei crediti «incagliati» che hanno reso necessaria l'anticipazione di
liquidita', ovvero sussistano i  presupposti  per  la  cancellazione.
Tale  riscontro  e'  necessario  per  verificare  gli  effetti  della
cancellazione dei residui passivi, evitando conseguenze improprie sul
risultato di amministrazione che ne risulta migliorato.  Al  riguardo
e'  anche  da  considerare  il  fatto  che  la  quota  del  risultato
accantonata nel FAL e' applicabile  anche  dagli  enti  in  disavanzo
d'amministrazione,  secondo  l'espressa  previsione  dell'art.   116,
decreto-legge n. 34/2020. In definitiva  una  non  corretta  sequenza
degli adempimenti fin qui considerati potrebbe provocare un  «vulnus»
nella costruzione degli equilibri nel bilancio di previsione. 
3. Il ciclo finanziario e il ciclo tecnico progettuale e realizzativo
  dei lavori pubblici. 
    Le politiche di sviluppo economico in  atto  hanno  creato  ampie
disponibilita' di spesa  che  richiedono  agli  enti  un  consistente
sforzo per conseguire un tempestivo e proficuo impiego,  superando  i
rallentamenti nella  dinamica  della  spesa  di  investimento  sinora
riscontrati. 
    I  tempi  scanditi  dal  «Dispositivo  europeo   di   ripresa   e
resilienza» prevedono a partire dalla  fine  dell'estate,  l'apertura
dei primi «cantieri». Sul versante  operativo  della  gestione  della
spesa in conto capitale, e' necessario tenere presente le  differenti
necessita' organizzative che si impongono, a seconda  dell'importanza
dell'opera e dei lavori da realizzare. Soprattutto per  gli  enti  di
minori  dimensioni,  potrebbero  essere  valorizzati  i  compiti   di
supporto che la legge n. 56/2014 assegna alle province,  per  mettere
in  sinergia  risorse  e  per  migliorare   la   capacita'   sia   di
progettazione  e  di  acquisizione  di   risorse,   cosi'   come   di
realizzazione gestione e rendicontazione. 
    Per il potenziamento  delle  dinamiche  degli  investimenti  puo'
essere intensificato  l'impiego  degli  strumenti  del  partenariato,
facilitato dopo  la  recente  approvazione  da  parte  del  Ministero
dell'economia e dell'Autorita' anticorruzione del  «modello-standard»
del  «contratto  tipo»  per  le  operazioni  di   partenariato,   con
l'obiettivo, soprattutto, di incentivare e sostenere gli investimenti
in infrastrutture. 
    Il principio di massima applicazione delle deroghe  previste  dal
decreto semplificazione (decreto-legge n. 76/2020)  ha  favorito  una
ripresa della spesa per investimenti. L'introduzione delle regole  di
semplificazione con la legislazione  di  emergenza  2020  ha  mirato,
innanzitutto, all'obiettivo di semplificare quella spesa emergenziale
diffusa e non programmata, per cui il  ricorso  a  tali  deroghe,  in
particolare per gli appalti di importi contenuti, ha rappresentato  e
rappresenta una scelta di efficientamento necessaria. 
    Nell'ambito degli strumenti offerti dalla contabilita' degli enti
locali e' necessario monitorare il  bilanciamento  tra  le  fonti  di
finanziamento  impiegate  e  la  spesa  in  conto   capitale   e   di
investimento, a salvaguardia degli equilibri finanziari dei bilanci e
della sostenibilita' del debito. 
    A tale riguardo questa Corte, in riferimento al nuovo vincolo  di
finanza pubblica (ex art. 1 - commi da 819 a 830 - legge  145/2018  -
circolare RGS n. 3/2019),  ha  sottolineato  come  «Trattasi  di  una
semplificazione  di  rilievo  che,  comportando  il  superamento  del
«doppio binario» pareggio-equilibri, consente di leggere  in  maniera
piana  i  principali  effetti  del   ciclo   di   bilancio   scandito
dall'acquisizione delle risorse e dal loro utilizzo nell'esercizio di
competenza  e  nella   corretta   programmazione   delle   annualita'
successive» (Corte dei conti - Sezione delle autonomie - delibera  n.
19/2019). 
    Nel richiamato bilanciamento tra le fonti di finanziamento  e  la
spesa  in  conto  capitale  e  di  investimento,  assumono  un  ruolo
fondamentale  le  fasi  di  programmazione  e   progettazione   degli
investimenti pubblici. 
    La funzione irrinunciabile di questa  fase  e'  confermata  dalla
rilevanza che il legislatore attribuisce al cronoprogramma.  Le  fasi
che ne caratterizzano l'elaborazione  sono  sostanzialmente  tre:  la
stima del fabbisogno finanziario, la scomposizione in fasi del lavoro
previsto, la definizione dei tempi di realizzazione. 
    Un  adeguato  cronoprogramma   deve   consentire   di   collegare
sistematicamente  il  ciclo  finanziario   con   il   ciclo   tecnico
progettuale e realizzativo dei lavori pubblici e deve quindi attivare
il procedimento di programmazione e controllo  su  tutti  i  transiti
materiali   ed   economico-finanziari,   nonche'   sui    tempi    di
attraversamento tra le varie  fasi  (progettazione,  bando  di  gara,
aggiudicazione, contrattualizzazione ecc.), che conducono, in un arco
temporale stabilito, alla concreta realizzazione dell'opera pubblica. 
    In questa prospettiva, va richiamata l'attenzione sulla  proroga,
anche per il 2021, dell'art. 1, comma  4,  decreto-legge  n.  32/2019
che, nell'ambito delle misure volte a velocizzare i lavori  pubblici,
consente ai soggetti attuatori di affidare incarichi di progettazione
definitiva ed esecutiva anche in assenza delle risorse  necessarie  a
garantire la copertura finanziaria dell'opera  nella  sua  interezza.
Per le opere progettate in forza di tale disposizione, alle quali  e'
accordata una priorita' ai fini dell'assegnazione dei  finanziamenti,
la quantificazione della spesa e' rinviata a successive operazioni di
variazioni del bilancio in corso di gestione con inevitabili ricadute
sugli equilibri. Per questa ragione  e'  necessaria  una  appropriata
ponderazione nell'avviare iniziative del genere. 
    Sul piano  generale  e'  sempre  utile  richiamare  il  principio
contabile applicato della contabilita' finanziaria (allegato  n.  4/2
al decreto legislativo n.  118/2011  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni) - paragrafo 5.3.1, che prevede in sintesi: «Le spese di
investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le  singole
obbligazioni passive derivanti  dal  contratto  o  dalla  convenzione
avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base  del
relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento  che  non
richiedono la definizione di un  cronoprogramma,  l'imputazione  agli
esercizi della spesa riguardante la  realizzazione  dell'investimento
e' effettuata nel rispetto del principio  generale  della  competenza
finanziaria potenziata,  ossia  in  considerazione  dell'esigibilita'
della spesa ...omissis... E' in  ogni  caso  auspicabile  che  l'ente
richieda sempre un cronoprogramma  della  spesa  di  investimento  da
realizzare». 
    Le necessarie correlazioni tra il fondo pluriennale  vincolato  e
lo sviluppo del programma  di  spesa  sono  state  evidenziate  nella
delibera della Sezione delle  autonomie  della  Corte  dei  conti  n.
19/2019 di cui si confermano gli orientamenti, come per le precedenti
deliberazioni 4/2015 - 32/2015 - 9/2016 -  14/2017,  che  affrontano,
tra  gli  altri,  i  temi  del  Fondo  pluriennale  vincolato  e  del
cronoprogramma. 
    Le rilevanti modifiche apportate al principio contabile (allegato
n. 4/2) con decreto ministeriale del 1° marzo 2019,  in  applicazione
dell'art. 1, commi 909-911, della legge n. 145/2018, disciplinano  la
conservazione nel fondo pluriennale vincolato delle somme relative al
livello minimo di progettazione (punto 5.4.8 del principio  contabile
- allegato n. 4.2) e ribadiscono la regola della conferma  nel  fondo
determinato a  rendiconto  delle  risorse  non  ancora  impegnate,  a
condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure
di affidamento. 
    L'interruzione o il ritardo nel ciclo tecnico della progettazione
comporta la cancellazione del fondo pluriennale vincolato  nel  ciclo
finanziario ed evidenzia problemi organizzativi e  di  controllo  nel
programma di spesa. 
    Per  quanto  riguarda  la  conservazione  del  fondo  pluriennale
vincolato per le  spese  non  ancora  impegnate  -  punto  5.4.9  del
principio contabile, allegato  n.  4.2  -  (Sezione  delle  autonomie
deliberazione n.  19/2019,  cit.),  si  richiama  l'attenzione  sulla
verifica  della  sussistenza  delle  «condizioni   presupposto»   per
conservare il fondo pluriennale. Al riguardo vanno  esaminati  alcuni
aspetti  endo-procedimentali  necessari  per  il  mantenimento  della
continuita' dello sviluppo  del  programma  dell'investimento  e  del
relativo procedimento amministrativo, sia per il  ciclo  tecnico  sia
per quello economico-finanziario. 
    La   vigilanza   sulla   prosecuzione,   «senza   soluzione    di
continuita'»,  di  tutte  le  attivita'  nel  ciclo  tecnico  e   che
riguardano sia le fasi di progettazione, sia le  fasi  di  esecuzione
dell'opera o lavoro pubblico, comporta una sinergia  tra  gli  uffici
tecnici e dei lavori pubblici con il servizio  economico-finanziario.
Si   tratta   di   facilitare   lo   svolgimento   del   procedimento
amministrativo complessivo, ai fini di realizzare  l'obiettivo  della
tempestivita' nell'impiego delle risorse e  il  conseguente  rispetto
dei tempi programmati. 
    Il  primo  aspetto  riguarda  la   «prenotazione   della   spesa»
(paragrafo 5.4.11) sia per le gare formalmente indette,  sia  per  il
quadro economico dell'opera, in assenza della quale non e'  possibile
procedere  alla  costituzione  del  fondo  pluriennale  vincolato  in
assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli  esercizi
successivi. 
    La prenotazione, oltre a dare una finalizzazione  alla  copertura
finanziaria e a renderla credibile e non arbitraria  (ex  plurimis  -
sentenze Corte costituzionale n. 18 del 2013, n. 192, n. 131, n. 115,
n. 70 del 2012), la scolpisce nel  bilancio  autorizzatorio  e  nella
gestione finanziaria. 
    Nell'ottica  della  finalita'  di  assicurare   tempestivita'   e
celerita'  alla  spesa  in  conto  capitale,  in   un   contesto   di
concomitante controllo di andamento, risulta  necessario  individuare
alcuni  aspetti  della  gestione  finanziaria   che   devono   essere
monitorati e valutati. 
    Il  primo  riguarda  l'importanza   della   predisposizione   del
pre-consuntivo, in quanto il  quadro  aggiornato  del  «risultato  di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'ultimo esercizio chiuso»
rappresenta  un  momento  di  conoscenza  e  di  governo  dei   conti
dell'ente, necessario per l'adeguamento  immediato  del  bilancio  di
previsione  in  gestione  alle   risultanze,   anche   se   presunte,
dell'esercizio precedente. 
    Nel caso,  non  auspicabile,  di  ritardo  nell'approvazione  del
preventivo, per la continua salvaguardia degli  equilibri  finanziari
della gestione in esercizio provvisorio per  la  gestione  annuale  e
pluriennale della spesa di investimento (vedi «ciclo di bilancio»  ex
delibera Sezione delle  autonomie  n.  19/2019  cit.)  e'  necessario
eseguire   l'analisi   del   risultato   d'amministrazione   presunto
risultante dal  pre-consuntivo,  in  particolare  per  la  componente
vincolata. 
    Nel caso in cui tale quota del risultato  risulti  rilevante,  si
dovranno analizzare le ragioni  che  stanno  alla  base  del  mancato
utilizzo di risorse acquisite destinate alla spesa in conto  capitale
nella loro diversa fonte d'origine, verificando  anche  lo  stato  di
avanzamento dei programmi e  progetti  della  spesa  di  investimento
(Principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1 -
paragrafo 4.2 - lettera a). 
    Nel  contempo  si  dara'  attuazione  a  tutti  gli  strumenti  a
disposizione per programmarne  e  prevederne  l'immediato  reimpiego,
anche in esercizio provvisorio (art.  187,  comma  3-quater  -  TUEL,
paragrafo 8.11 principio contabile applicato allegato n.  4/2):  cio'
consente la velocizzazione della spesa di investimento soprattutto se
finanziata da trasferimenti dell'Unione europea, dello Stato o  della
Regione o, in casi particolari da motivare,  da  indebitamento  e  da
avanzo di amministrazione. Una innovata  visione  del  pre-rendiconto
deve consentire di dare  flessibilita'  al  reimpiego  di  fondi  sia
vincolati, sia accantonati (art. 187,  commi  3-quater,  3-quinquies,
3-sexies - Principio  contabile  applicato  contabilita'  finanziaria
cit.). 
    Un   ammontare   delle   reimputazioni   elevato   dimostra    un
rallentamento nello sviluppo dei programmi di investimento  dovuto  a
carente  programmazione  finanziaria,  al  mancato   rispetto   della
competenza finanziaria e ad autorizzazioni di spesa di  bilancio  non
attuate. Nel caso di reimputazione contestuale di entrata e di  spesa
si puo' trattare di ritardato impiego di contributi a rendicontazione
e indebitamento flessibile. 
    Il monitoraggio del ciclo tecnico e del ciclo  finanziario  della
spesa  di  investimento  deve  utilizzare,  in  modo  adeguato,  tali
«indicatori» di andamento gestionale per garantire  attendibilita'  e
veridicita'  alla  previsione  e  alla  realizzazione  nel  ciclo  di
bilancio (Sentenze Corte costituzionale -  ex  multis  -  250/2013  -
88/2014 - 184/2016 - 247/2017 - 101/2018 - 18/2019). 
4. Organismi partecipati e societa' a controllo pubblico. 
    L'emergenza sanitaria ha  determinato  situazioni  di  criticita'
anche nella gestione delle societa'  a  controllo  pubblico  e  degli
organismi  partecipati,   che   vanno   affrontate,   monitorate   e,
auspicabilmente, risolte senza trascurare  il  contesto  dei  criteri
fondamentali tracciati dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2  e
dell'art.  14,  decreto  legislativo  n.  175/2016  (TUSP),   tenendo
presente le norme di flessibilita' introdotte dalla legge di bilancio
2021 (comma 266), nonche' il regime temporaneo degli aiuti di  Stato.
A tale riguardo rileva il comma 627  che  conforma  detto  regime  al
«quadro temporaneo per le misure degli  aiuti  di  Stato  a  sostegno
dell'economia», con  riferimento  alle  modalita'  di  intervento  di
sostegno  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche,  nonche'   le
modifiche intervenute con il decreto-legge n. 41/2021. 
    Questa Sezione nella delibera n. 18/SEZAUT/2020/INPR, concernente
le «Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da
Covid-19»,  ha  rilevato  che  l'ampia  legislazione  d'urgenza   «ha
introdotto  una  serie  di   disposizioni   ispirate   al   principio
conservativo, laddove il disequilibrio  dell'impresa  pubblica  fosse
legato, non gia' a colpevoli scelte gestionali da correggere,  bensi'
a fattori esogeni, imprevedibili  ed  eccezionali».  In  tale  ottica
vanno considerate le deroghe, in termini di continuita' aziendale per
i bilanci di esercizio 2020 (ex art.  2423-bis  del  codice  civile),
mentre restano fermi l'obbligo di accantonamento  per  perdite  delle
societa' partecipate e l'operativita' del meccanismo di «monitoraggio
e precoce emersione della crisi» introdotto per le  sole  societa'  a
controllo pubblico dal TUSP. 
    L'organo amministrativo della societa'  controllata,  anche  alla
luce   del   principio   conservativo   posto   dalle    disposizioni
emergenziali, pur in presenza dell'emersione di «indicatori di  crisi
aziendale», puo' avviare una fase  interlocutoria  con  una  gestione
conservativa  delle  aziende.  Tale   linea   di   condotta   risulta
compatibile con le attivita' preventive di controllo e di valutazione
del rischio di crisi aziendale ex art. 6, comma 2, TUSP, solo  quando
lo squilibrio rilevato non sia riconducibile  a  fattori  antecedenti
l'emergenza pandemica e dunque strutturali dell'impresa pubblica. 
    In altri termini, la situazione emergenziale, puo'  giustificare,
sulla base  di  adeguata  motivazione,  l'ampliamento  dell'orizzonte
temporale  per  l'adozione  dei  provvedimenti  «adeguati»  richiesti
dall'art.  14  del  TUSP,   restando,   comunque,   improcrastinabile
l'assunzione delle possibili iniziative in favore della  salvaguardia
degli equilibri di bilancio, a garanzia della continuita' dei servizi
pubblici d'interesse generale, mediante la predisposizione  di  piani
di  risanamento  idonei  a  sostenere  il   sistema   socio-economico
territoriale. 
    L'ente  deve  incoraggiare  gli  amministratori   (dell'organismo
partecipato e/o controllato e/o finanziato) a privilegiare l'adozione
di condotte attive in funzione della salvaguardia  della  continuita'
aziendale. 
    L'organo di revisione, a sua volta, sara' chiamato  a  verificare
che l'ente, nel confronto con l'organo amministrativo, abbia appurato
che le determinazioni conseguenti alle previsioni  dall'art.  14  del
TUSP  siano   coerenti   rispetto   alle   cause   dello   squilibrio
eventualmente riscontrato e, in particolare, alla riconducibilita'  o
meno delle  predette  cause  all'effetto  contingente  indotto  dalla
situazione pandemica. 
    Nella  medesima  ottica,  vanno   considerate   le   disposizioni
introdotte, da ultimo, con la legge di bilancio volte a garantire  la
continuita' delle  imprese  colpite  dall'emergenza,  con  interventi
intesi a  sterilizzare  gli  effetti  sul  capitale  societario  e  a
consentire forme di soccorso finanziario entro il  quadro  temporaneo
della disciplina degli aiuti di Stato. 
    Sotto il primo profilo, l'attenzione e' rivolta alle disposizioni
temporanee in materia di riduzione di capitale, introdotte dal  comma
266, legge  n.  178/2020,  che  sostituisce  integralmente  il  testo
dell'art. 6, decreto-legge n. 23/2020  (decreto-legge  «Liquidita'»),
ampliandone l'ambito di applicazione ed introducendo  la  proroga  al
quinto esercizio successivo degli obblighi di riduzione del  capitale
sociale derivanti dal realizzo di perdite  emerse  nell'esercizio  in
corso alla data del 31 dicembre 2020,  nonche'  l'operativita'  delle
eventuali cause di scioglimento verificatesi nello stesso anno. 
    Per l'effetto, vengono temporaneamente disapplicati gli  obblighi
previsti dal codice civile per le societa' di capitali  in  relazione
alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2020, specificando che non operano le  cause  di  scioglimento  delle
societa' di capitali per riduzione o perdita del capitale sociale  al
di sotto del minimo legale. 
    Il riferimento «all'esercizio in corso alla data del 31  dicembre
2020» consente evidentemente di estendere la fattispecie  anche  alle
societa' il cui esercizio sociale non  coincide  con  l'anno  solare.
Vengono, inoltre, previsti obblighi informativi, in quanto per  tutto
il periodo di disapplicazione, le perdite  emerse  nell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate  nella
nota integrativa con specificazione,  in  appositi  prospetti,  della
loro    origine,    nonche'    delle    movimentazioni    intervenute
nell'esercizio. 
    In  applicazione  di  tale  ultima  disposizione,   l'organo   di
revisione  dovra'  verificare  che  l'ente  socio  dia  impulso  alla
societa' affinche' questa assicuri una contabilizzazione trasparente,
al fine di  consentire  ai  terzi  di  verificare  l'incidenza  delle
perdite 2020 sul risultato complessivo  di  gestione  e,  quindi,  di
valutare, al netto dell'impatto  negativo  originato  dal  Covid,  il
reale stato di salute dalla societa'. 
    L'ente  pubblico  alla  luce  del  fine  istituzionale  che  deve
orientare le scelte gestionali da imprimere alla controllata, pur  in
presenza della facolta' di posticipare sull'orizzonte quinquennale  i
provvedimenti di ricapitalizzazione o messa in stato di liquidazione,
potra' definire un'anticipazione di  dette  determinazioni,  in  modo
che, ricorrendone gli ordinari  presupposti  di  legge,  la  societa'
deliberi, comunque, una ricapitalizzazione  ovvero  l'apertura  della
fase di liquidazione. 
    In  tal  senso  vanno  privilegiate  condotte  attive,  assumendo
consapevolmente la  decisione  di  avvalersi  del  regime  di  favore
introdotto dalla norma, eventualmente, motivando le ragioni alla base
della scelta  (giustificabile  in  presenza  di  un  effettivo  nesso
causale tra stato di sottocapitalizzazione o scioglimento  e  perdite
da Covid-19). 
    Tenendo conto del regime temporaneo approvato  dalla  Commissione
europea (SA.57021), la legge di bilancio e' intervenuta  (comma  627)
sulla cornice  normativa  che  circoscrive  la  facolta'  degli  enti
territoriali di adottare regimi di aiuti  alle  imprese,  modificando
alcuni elementi per la loro concessione e differendone i  termini  al
30 giugno 2021 o entro la successiva data eventualmente fissata dalla
Commissione europea. 
    Gli enti - a valere sulle  risorse  proprie  ed  entro  i  limiti
d'indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno  facolta'
di  adottare  regimi  di  aiuti  alle  imprese  secondo  massimali  e
modalita' definiti dal «Temporary framework for State aid measures to
support the economy in  the  current  COVID-19  outbreak»  -  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», di cui agli articoli da 54 a 62
del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. «Decreto Rilancio»), cosi' come
modificati dall'art. 28 del decreto sostegni. 
    Le citate disposizioni definiscono in modo analogo le  condizioni
rilevanti  ai   fini   della   qualificazione   di   un'«impresa   in
difficolta'», condizione  che  si  profila  quando  sono  soddisfatti
determinati presupposti. 
    Va,  comunque,  considerato  che  la   disciplina   del   «Quadro
Temporaneo» e' volta a garantire che le misure di sostegno  nazionali
supportino in  modo  efficace  le  imprese  colpite  dalla  pandemia,
evitando pero' indebite distorsioni del mercato interno e  garantendo
la parita' di condizioni tra operatori economici. Pertanto, l'accesso
alla disciplina degli aiuti non puo' essere attuato in virtu'  di  un
meccanismo di erogazione automatica,  posto  che  le  diverse  misure
derogatorie a favore  delle  societa'  colpite  dagli  effetti  della
pandemia, devono essere  sempre  adottate  a  seguito  di  specifiche
valutazioni in concreto e sorrette da adeguata motivazione. 
    A tal fine, occorrera'  appurare  che  la  flessione  dei  ricavi
dell'impresa  sia  stata  effettivamente  indotta  dalla   situazione
pandemica (in quanto connessa, ad es., a una  riduzione  dell'utenza,
come  e'  il  caso  degli  organismi  che  gestiscono   il   servizio
trasporti), mentre non potra' essere accordato il sostegno a  imprese
che abbiano proseguito normalmente l'attivita', contando  su  entrate
garantite dall'adempimento del  contratto  di  servizio  con  l'ente,
rispetto alle quali la flessione eventualmente  registrata  non  puo'
essere messa  in  relazione  con  la  straordinarieta'  del  contesto
epidemiologico e/o con le misure restrittive adottate  per  contenere
il virus. 
    In tale ottica, le verifiche  del  revisore  dovranno  riguardare
l'idoneita' delle azioni poste dall'ente per garantire che l'impresa,
abbia  correttamente  dato  applicazione  alle  misure  di   sostegno
consentite dal «Quadro Temporaneo», accertando  che  l'incremento  di
costi (fissi e variabili) non coperti  e'  causalmente  riconducibile
all'emergenza Covid-19. 
    E' necessario, inoltre, tenere conto del  meccanismo  predisposto
dal comma 4 dell'art. 60-bis, decreto-legge n. 34 del 2020, il  quale
prevede l'erogazione dell'aiuto sulla base di perdite prospettiche  e
un obbligo di restituzione della parte di aiuto eccedente la perdita.