(Allegato-Linee guida)
                                                             Allegato 
 
Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti  sui
  rendiconti delle regioni e delle province autonome per  l'esercizio
  2020 (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre
  2005,  n.  266,  richiamato  dall'art.  1,  commi  3   e   4,   del
  decreto-legge  10   ottobre   2012,   n.   174,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). 
 
    1. La Sezione delle autonomie approva annualmente le Linee  guida
per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti  sui  rendiconti
delle  regioni  e  delle  province  autonome,  in  conformita'   alle
disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213. La recata disciplina ha esteso alle regioni il  modello
di controllo gia' previsto per gli enti locali dall'art. 1, commi 166
e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in forza del  quale
gli organi di revisione sono tenuti a inviare alle Sezioni  regionali
di controllo della Corte dei conti  una  relazione  sul  bilancio  di
previsione e sul rendiconto,  al  fine  di  consentire  le  verifiche
attribuite  alla  magistratura  contabile,   a   tutela   dell'unita'
economica  della  Repubblica  e  del  coordinamento   della   finanza
pubblica. 
    L'archetipo di  tale  controllo,  che  si  attua  attraverso  uno
stretto raccordo fra gli organi di revisione e la Corte dei conti, si
inserisce  in  una  prospettiva  «non  piu'   statica   (com'era   il
tradizionale controllo di legalità-regolarita'), ma dinamica volta  a
finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro  normativo  alla
successiva adozione di misure correttive» (cfr. Corte cost., sentenza
n. 179/2007). 
    I compiti  del  Collegio  dei  revisori  sono  valorizzati  anche
nell'ambito del  nuovo  ordinamento  finanziario  e  contabile  delle
regioni di cui al decreto legislativo n.  118/2011,  come  modificato
dal decreto legislativo n. 126/2014. Nello specifico, l'art.  72  del
citato decreto prevede  l'obbligo  dei  revisori  di  vigilare  sulla
regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione  della
regione. Al fine di garantire lo svolgimento  di  tali  funzioni,  la
stessa disposizione riconosce al Collegio il diritto di accesso  agli
atti e ai documenti dell'ente. 
    L'istituzione  dell'Organo  di  revisione  disposta,  in   ambito
regionale, dall'art. 14, comma 1, lettera e),  del  decreto-legge  n.
138 del 2011, attua un collegamento fra controlli interni ed esterni,
secondo modalita' che garantiscono l'autonomia  costituzionale  delle
regioni,   attribuendo   alla   Corte   dei   conti,   organo   dello
Stato-ordinamento, il controllo complessivo della finanza pubblica, a
tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  (cfr.  Corte  cost.,
sentenza n. 198/2012). 
    Le verifiche della magistratura contabile, esercitate mediante il
«raccordo» tra il Collegio  dei  revisori  e  le  Sezioni  regionali,
trovano «diretto fondamento nell'art. 100 Cost. (...)  in  quanto  il
riferimento dello stesso art. 100 Cost. al controllo  sulla  gestione
del bilancio dello Stato si estende ai  bilanci  di  tutti  gli  enti
pubblici che costituiscono,  nel  loro  insieme,  il  bilancio  della
finanza pubblica allargata» (cfr. Corte cost., sentenza n. 23/2014). 
    In  questo  quadro  ordinamentale,  le  presenti   Linee   guida,
elaborate dalla Sezione delle  autonomie,  assicurano  il  necessario
coordinamento delle attivita' di controllo. Le informazioni acquisite
attraverso i correlati questionari rappresentano un  ausilio  per  le
verifiche  spettanti  alle  Sezioni  regionali  di   controllo,   con
particolare  riguardo   a   quelle   prodromiche   al   giudizio   di
parificazione sul rendiconto  generale  della  regione,  disciplinato
dall'art. 1, comma 5,  del  decreto-legge  n.  174/2012,  secondo  il
modello del giudizio di parificazione del rendiconto  generale  dello
Stato, in forza del richiamo, ivi contenuto, agli articoli 39,  40  e
41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. 
    Peraltro, le stesse Linee guida sono strumento indefettibile  per
lo svolgimento delle attivita'  della  Sezione  delle  autonomie  cui
spetta riferire al Parlamento in ordine  agli  andamenti  complessivi
della finanza regionale,  completando  il  quadro  di  analisi  e  di
valutazioni  con  quelle  provenienti  dalle  Sezioni  regionali   di
controllo (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131). 
    Nel cennato assetto istituzionale, le Sezioni di controllo  delle
regioni a  statuto  speciale  e  delle  due  province  autonome,  nel
rispetto dei regimi di autonomia differenziata applicabili agli  enti
territoriali controllati, secondo i principi contenuti nelle sentenze
n. 23/2014, n. 39/2014 e n. 40/2014 della Corte costituzionale,  sono
chiamate  a  invitare  gli  enti  di   rispettiva   competenza   alla
compilazione degli stessi questionari. 
    Qualora la  normativa  di  settore  applicata  sia  eventualmente
diversa da quella nazionale citata nel  questionario,  si  chiede  ai
revisori dei predetti  enti  di  precisare  le  differenti  norme  di
autonomia applicate negli appositi spazi  riservati  ai  chiarimenti,
dando evidenza degli effetti prodotti dalla  disciplina  speciale  in
relazione ai profili di interesse richiamati nel questionario. 
    2. Con particolare riferimento al giudizio di  parificazione,  le
Linee guida forniscono un ausilio  per  procedere  ai  controlli  sul
rispetto dei vincoli  di  finanza  pubblica  e  della  sostenibilita'
dell'indebitamento nella fase in cui la proposta di rendiconto  della
Giunta  regionale  si  approssima  a  essere  approvata   con   legge
regionale,  in  quanto  la  pronuncia  della  Sezione  regionale   di
controllo si interpone tra la fase  della  proposta  e  la  legge  di
approvazione del rendiconto. 
    Sono tese, altresi', a  prevenire,  attraverso  il  coordinamento
delle attivita' di controllo sulle regioni, quelle gestioni contabili
le cui disfunzioni  siano  suscettibili  di  riverberarsi  sul  conto
consolidato delle amministrazioni pubbliche, vanificando la  funzione
di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto  degli  obblighi
eurounitari. 
    Occorre,  inoltre,   rilevare   che,   secondo   il   consolidato
orientamento della Corte costituzionale, le funzioni esercitate dalle
Sezioni regionali di controllo sono finalizzate ad assicurare la sana
gestione finanziaria del complesso degli enti  territoriali,  nonche'
il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici  concordati
in sede europea (cfr. Corte costituzionale sentenze  n.  60/2013,  n.
198/2012 e n. 179/2007). 
    La funzione di ausiliarieta' della Corte dei  conti  nel  sistema
delle garanzie di legalita'  economico-finanziaria,  poste  a  tutela
dell'integrita'    dei    bilanci    pubblici    e    dell'efficienza
amministrativa,  assume  un  triplice  significato  e  viene   svolta
nell'interesse   delle   assemblee   elettive   per    l'informazione
certificata sugli esiti degli obiettivi di programma  espressi  dalla
legislazione vigente, nell'interesse dell'organo esecutivo di governo
per il controllo esterno, imparziale e neutrale dei  risultati  della
gestione di bilancio e, in definitiva, nell'interesse del cittadino e
della Comunita' territoriale per  la  verifica  della  corrispondenza
della  gestione  di  bilancio  con   la   titolarita'   dei   diritti
fondamentali   della   persona,    garantiti    dalle    disposizioni
costituzionali. 
    La Corte dei conti «ha, infatti,  il  compito  di  garantire  gli
interessi della collettivita', poiche' soltanto un uso corretto delle
risorse  pubbliche  assicura  la  qualita'  e  la   quantita'   delle
prestazioni e dei servizi necessari per soddisfare i diritti sociali,
primo fra tutti quello alla salute, oggi piu' che mai di rilievo.  La
via della  legalita'  finanziaria  conduce  infatti  alla  promozione
dell'uguaglianza  sostanziale  e  all'effettiva  tutela  dei  diritti
fondamentali  sanciti  dalla  Costituzione»   (cfr.   Relazione   per
l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021). 
    Lo stesso giudice delle leggi ha evidenziato che la modalita'  di
redazione dei bilanci pubblici risulta  strettamente  collegata  alla
responsabilita' dell'amministrare (accountability). A  tal  riguardo,
la Corte costituzionale ha posto l'attenzione sul bilancio come «bene
pubblico», quale documento  contabile  funzionale  a  sintetizzare  e
rendere  certe  le  scelte  dell'ente  territoriale,  sia  in  ordine
all'acquisizione  delle  entrate,  sia  alla   individuazione   degli
interventi attuativi delle politiche  pubbliche,  trattandosi  di  un
«onere  inderogabile  per  chi  e'  chiamato  ad   amministrare   una
determinata  collettivita'  ed  a  sottoporsi  al   giudizio   finale
afferente al confronto tra il programmato  ed  il  realizzato»  (cfr.
Corte cost., sentenza n. 115/2020). 
    Parimenti,  «solo  un  bilancio  pubblico   allargato   sano   ed
equilibrato assicura il rispetto dei vincoli economici  e  finanziari
derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea».  Inoltre,  premesso
che il giudizio di parifica del rendiconto regionale e'  un  giudizio
sugli  equilibri  economico-finanziari  dell'ente   in   termini   di
effettiva capacita' di spesa e di  mantenimento  degli  equilibri  di
bilancio in chiave dinamica e statica, quando  «la  Corte  dei  conti
riscontra voci di entrata e di spesa che si  sospettano  illegittime,
per vizio derivato dalla legge-fonte, deve sollevare la questione  di
legittimita' costituzionale, dovendo altrimenti validare un risultato
di   amministrazione   ritenuto   non   corretto,   suscettibile   di
pregiudicare,     anche     in     prospettiva,     gli     equilibri
economico-finanziari  dell'ente».  (cfr.  Corte  cost.,  sentenza  n.
112/2020). 
    Cio' posto,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  41  del  regio
decreto n. 1214/1934, alla decisione di  parificazione  e'  unita  la
relazione, nella quale la Corte esprime le proprie valutazioni  sulle
dinamiche della finanza regionale,  prendendo  in  esame  i  fenomeni
gestori che presentano maggiore rilevanza. La relazione  e'  un  atto
del giudizio di parifica finalizzato a fornire all'organo legislativo
i risultati del controllo eseguito  sull'attivita'  amministrativa  e
sulla gestione finanziaria globalmente considerata. 
    3. In questo anno particolare, caratterizzato dalla  pandemia  da
COVID-19, il giudizio di parificazione dei rendiconti delle regioni e
delle province autonome acquisisce, quindi, particolare  e  rinnovata
importanza e rilievo. 
    Nel corso  del  2020,  infatti,  sono  stati  approvati  numerosi
provvedimenti volti a fronteggiare i riflessi dell'interruzione delle
attivita' sugli enti e sui cittadini, con indubbi riflessi  economici
e  finanziari  e  sono  state  introdotte   particolari   misure   di
flessibilita' e di deroga  alle  ordinarie  regole  di  gestione  che
governano gli sviluppi della programmazione finanziaria. Dette misure
hanno avuto la finalita', per un verso, di sostenere le  esigenze  di
cassa e, per altro verso, di convogliare nei flussi di spesa corrente
risorse diverse da quelle ordinariamente poste a  copertura  di  tali
spese. 
    L'esame della Corte, quindi, dovra' essere  diretto  non  solo  a
verificare se sia raggiunto un equo contemperamento tra le  finalita'
degli anzidetti provvedimenti e delle  correlate  misure  adottate  e
l'esigenza di mantenimento degli  equilibri,  anche  prospettici,  di
bilancio, ma anche e soprattutto a relazionare sui  fenomeni  gestori
e,  in  particolare,  sull'incidenza   dei   numerosi   provvedimenti
emergenziali adottati sulla gestione finanziaria. 
    Gia' nel corso del 2020 questa  Sezione  ha  ritenuto  necessario
provvedere  all'elaborazione   di   specifici   indirizzi,   con   la
deliberazione   n.   18/2020/INPR,   volti   a   suggerire   -   agli
amministratori pubblici, a tutti gli organi di controllo  interno  e,
in particolare, a quelli  di  revisione  economico-finanziaria  degli
enti territoriali  (regioni  ed  enti  locali),  nonche'  ai  collegi
sindacali degli enti del SSN - l'opportunita' di approntare  adeguati
strumenti (organizzativi, informatici  e  metodologici)  per  fornire
idonee    risposte    alle    sfide    dell'emergenza,    modificando
sostanzialmente, se del caso, l'approccio ai controlli sotto svariati
profili. Le varie  componenti  del  sistema  integrato  di  controllo
interno, a giudizio  della  Corte,  sono  chiamate  a  non  affidarsi
esclusivamente ai principi e  alle  prassi  anteriormente  vigenti  e
seguite, in quanto cio'  potrebbe  comportare  un  indebolimento  dei
controlli  in  alcune  aree,  aumentando  la  probabilita'   che   si
verifichino nuovi rischi in altre. 
    E' in questa prospettiva, quindi, che le  presenti  Linee  guida,
quale irrinunciabile strumento di supporto,  oltre  a  considerare  i
tradizionali  aspetti  di  indagine  ricompresi   nell'ambito   delle
verifiche del Collegio dei revisori  dei  conti,  quali  la  verifica
delle corrette modalita' di classificazione e imputazione della spesa
e  della  complessiva  affidabilita'   delle   scritture   contabili,
focalizzano l'attenzione sugli effetti della normativa  emergenziale,
ampliando  in  parte  i  quesiti  con  particolare  attenzione   alle
risultanze della gestione 2020, con la  conseguenza  di  chiamare  il
medesimo Collegio  dei  revisori  a  fornire  un  importante  ausilio
collaborativo anche oltre i confini dello specifico campo d'azione di
relativa pertinenza. In  tale  ottica  vanno  considerati,  a  titolo
esemplificativo,   i   quesiti   che   si    riferiscono    a    dati
economico-patrimoniali del consolidato sanitario. 
    Un  primo  aspetto   di   rilievo   attiene   al   risultato   di
amministrazione  nei  termini  espressi  dall'art.  42  del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  con  particolare  attenzione  ai
fondi di cui lo stesso si compone, analisi essenziale per chiarire la
situazione economico-finanziaria dell'ente al termine  dell'esercizio
e  i  riflessi  della  pandemia  sulla  gestione.  Ulteriore  profilo
esaminato  e'  quello  inerente  alle  deroghe  e  alle   misure   di
flessibilita' relative all'utilizzo dell'avanzo introdotte, mentre un
terzo tema attiene  alla  gestione  di  cassa  e  alle  iniezioni  di
liquidita' previste per fronteggiare l'emergenza in corso. 
    4. Focus di fondamentale importanza, inoltre, e' quello  relativo
all'esame della sanita', che senza dubbio rappresenta il  settore  di
spesa maggiormente interessato dalle  misure  straordinarie  adottate
dalla legislazione  emergenziale  per  fronteggiare  e  contenere  la
diffusione del COVID-19. 
    La situazione di emergenza ha reso necessario  il  coinvolgimento
sincronico degli organi di governo centrale e  di  quelli  regionali,
con un piu' intenso  e  stretto  coordinamento  e  l'abbandono  delle
logiche di contenimento della spesa sanitaria e  di  differenziazione
territoriale. Sotto questo profilo, si puo' dire che la  pandemia  ha
comportato una netta discontinuita'  nel  finanziamento  della  spesa
sanitaria,  imponendo  una  riconsiderazione  complessiva   e   nuove
prospettive nella sua analisi. 
    Nello sguardo retrospettivo verso  l'esercizio  appena  concluso,
appare quindi necessario verificare  l'uso  economico  ed  efficiente
delle  risorse  messe  a  disposizione  dallo  Stato   centrale   per
fronteggiare la pandemia, anche per evitare che  la  straordinarieta'
del contesto possa essere intesa come abbandono delle  irrinunciabili
attivita' di vigilanza  e  controllo,  che  competono,  innanzitutto,
all'organo di revisione. Rispetto a un approccio  formale,  che  pure
permane per la  verifica  dei  fondamentali  profili  di  regolarita'
contabile e finanziaria delle gestioni regionali,  dovranno  comunque
essere tenuti nella dovuta considerazione gli aspetti sostanziali per
verificare i risultati raggiunti dalle gestioni regionali in  termini
di economicita', efficienza ed efficacia  e  per  evitare  che,  come
accaduto in passato, le aree di inefficienza e cattiva  gestione  non
consentano di tradurre l'aumento  dei  finanziamenti  destinati  alla
sanita'  in  effettivi  servizi  al   cittadino   (per   quest'ultima
sottolineatura finalistica,  particolarmente  rilevante  nell'attuale
contesto  emergenziale,  dell'esercizio  del  controllo  della  spesa
sanitaria cfr. Corte  conti,  Sez.  riunite  in  sede  di  controllo,
Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza  pubblica,  parte  III,
spec. pp. 285 e ss.). 
    Secondo  questa  linea   metodologica,   nel   questionario   sul
rendiconto  2020,  accanto   all'usuale   sezione   sugli   andamenti
finanziari del servizio sanitario regionale, e'  stata  inserita  una
nuova sezione,  specificamente  dedicata  all'analisi  degli  impatti
delle molteplici misure emergenziali sui dati  di  rendiconto  e  sul
mantenimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario. 
    Nell'ottica sostanzialistica  poco  sopra  illustrata,  specifici
quesiti  riguardano  le  nuove  pianificazioni  richieste   sia   dal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sia dal  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, per il potenziamento della rete regionale ospedaliera  e
assistenziale. 
    Inoltre, particolare attenzione e'  stata  dedicata  all'impianto
del centro di costo denominato «COV 20»,  previsto,  senza  ulteriori
specificazioni di dettaglio, dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge
n.  18/2020,  ai  fini  della  rendicontazione  dei  maggiori   costi
sostenuti per l'emergenza. 
    In tale ambito, con specifico riferimento al bilancio  regionale,
sono state inserite delle tabelle relative  alle  spese  imputate  al
suddetto centro di costo, individuate secondo la codifica  del  piano
dei conti integrato, di cui all'allegato 6 al decreto legislativo  n.
118/2011 e distinte in riferimento ai dati finanziari del  rendiconto
regionale e ai dati economico-patrimoniali del consolidato sanitario. 
    5. Particolare importanza e' stata inoltre  rivolta  nelle  Linee
guida di quest'anno alla spesa per il personale. 
    Con l'art. 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  e'
stato introdotto un nuovo  dispositivo  legislativo  sulla  spesa  di
personale, incentrato sulla sostenibilita' finanziaria  della  spesa,
nonche' su una classificazione per fasce  demografiche  e  su  valori
soglia di spesa massima, correlati anche  alla  media  delle  entrate
correnti nel triennio (la disciplina di attuazione e'  contenuta  nel
decreto  ministeriale  3  settembre  2019).  L'esito  di  tale  nuova
disciplina e' che e' consentito alle  regioni  assumere  personale  a
tempo  indeterminato,  di  la'  dagli  attuali  e   vigenti   vincoli
assunzionali, ancorati al rispetto del turn-over. 
    Si ritiene importante, quindi, la valutazione dell'impatto  della
descritta novita' legislativa sullo  specifico  aggregato  di  spesa,
anche in relazione  alla  sua  incidenza  sul  volume  delle  entrate
correnti, fermo restando il  rispetto  dell'equilibrio  di  bilancio,
che, tra l'altro, nella sua dimensione  pluriennale,  forma  oggetto,
nel  richiamato  art.  33,  di  specifica  asseverazione   da   parte
dell'organo di revisione. 
    A tale riguardo, sono stati introdotti nel questionario dei nuovi
quesiti attinenti alla considerazione  degli  effetti  della  novita'
legislativa, come sopra precisati. 
    6.  Nell'attuale  contesto  emergenziale,  assumono   particolare
rilievo  anche  le  verifiche  dell'Organo  di  revisione  in  ordine
all'impatto della gestione degli organismi partecipati  sul  bilancio
degli enti, con  particolare  riguardo  alle  societa'  operanti  nei
settori maggiormente colpiti  dagli  effetti  della  pandemia,  quale
quello dei trasporti. A tal fine il questionario delle  Linee  guida,
arricchendo il consueto  campo  di  indagine,  dedica  uno  specifico
approfondimento a tale argomento. 
    Giova, poi, ricordare che l'art. 5  del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, al  fine  di  garantire  la  continuita'  delle  imprese
colpite dall'emergenza, ha differito al 1° settembre  2021  l'entrata
in vigore del codice della crisi di  impresa  e  dell'insolvenza.  Si
osserva, in proposito, che  il  sistema  di  misure  di  allerta  ivi
codificato, in quanto definito in  epoca  antecedente  rispetto  all'
imprevedibile e devastante emergenza epidemiologica tutt'ora in atto,
potrebbe a  ragione  indurre  ad  adottare  ulteriori  interventi  di
completamento  per  rendere  il  medesimo  massimamente  efficace  ed
efficiente nei riguardi  di  una  crisi  senza  precedenti,  di  tale
eccezionale portata. L'indicazione e' rilevante nell'attuale contesto
dal momento che, per le societa' a controllo pubblico, il testo unico
fa espresso riferimento agli «indicatori  di  crisi  aziendale»,  che
potrebbero emergere nell'ambito  dei  programmi  di  valutazione  del
rischio (cfr., infatti, l'art. 14, comma 2, del  decreto  legislativo
19 agosto 2016,  n.  175,  testo  unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione  pubblica),  allo  scopo  di   favorire   l'anticipata
emersione di situazioni di squilibrio. Orbene, non c'e' dubbio che la
tempestiva  rilevazione  dei  sintomi  della  crisi,  attraverso   la
predisposizione del programma di valutazione del  rischio  aziendale,
non e' solo funzionale al tentativo di risanamento delle  societa'  a
controllo pubblico, ma rappresenta un ausilio per orientare le scelte
del socio pubblico, tenuto a porre attenzione in ordine alle  perdite
che si riflettono  sul  proprio  bilancio.  Tuttavia,  come  ha  gia'
rilevato questa Sezione delle autonomie, nelle linee di indirizzo  di
cui alla deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, nel contesto operativo
straordinario determinato dalla pandemia, e' necessario applicare  il
disposto  normativo  con  discernimento  e  all'esito  di  un'attenta
analisi dei fattori di  crisi.  Laddove,  infatti,  il  disequilibrio
dell'impresa pubblica non sia  dovuto  a  scelte  gestionali  errate,
bensi' a fattori esogeni  imprevedibili  ed  eccezionali  determinati
dalla pandemia, l'adozione  dei  provvedimenti  richiesti  a  seguito
dell'emersione di indicatori di crisi aziendale deve formare  oggetto
di ponderata valutazione. 
    7. Pur dedicando spazio a nuovi quesiti correlati alla  normativa
emergenziale, e' stata rispettata la tradizionale  prospettiva  della
razionalizzazione e semplificazione degli oneri di  informazione.  In
tal senso, lo schema di relazione-questionario  allegato  alle  Linee
guida  e'  volto,  principalmente,  ad  integrare   le   informazioni
contabili gia' direttamente estraibili dalla BDAP, il cui  flusso  di
dati e' funzionale a tutte le attivita' di controllo della Corte  che
necessitano  della  conoscenza  di  dati  analitici   di   rendiconto
contenuti nel Piano dei conti integrato. 
    In ordine  agli  elementi  informativi  provenienti  dal  sistema
gestionale BDAP, i revisori dei conti hanno l'onere di verificarne la
corretta e tempestiva alimentazione da parte degli  enti,  segnalando
alle competenti strutture amministrative la necessita' di inserire le
informazioni eventualmente mancanti. 
    Si ribadisce l'importanza dei flussi  informativi  della  BDAP  e
delle altre banche dati pubbliche ai  fini  del  monitoraggio  e  del
coordinamento della finanza pubblica. 
    Nella prospettiva dell'amministrazione digitale, i revisori degli
enti sono tenuti a verificare,  altresi',  la  conformita'  dei  dati
inseriti  nel  sistema  BDAP  -  Bilanci  armonizzati  -  con  quanto
risultante dai documenti contabili prodotti dai  software  gestionali
dei singoli enti o che sono oggetto di approvazione  da  parte  degli
organi di governo e consiliari. 
    A  tal  fine,  dovra'  essere  posta  particolare  attenzione  ai
contenuti  del  Quadro  generale  riassuntivo  dei  prospetti   degli
equilibri di  bilancio  e  del  risultato  di  amministrazione,  alla
composizione del disavanzo, nonche' alla coerenza delle  informazioni
sugli organismi partecipati inserite dagli enti nella banca dati  del
Dipartimento del Tesoro con quelle rilevabili da altra documentazione
oggetto di verifica. Anche in queste  ipotesi,  i  revisori  dovranno
segnalare  alle  amministrazioni  la   necessita'   di   operare   le
rettifiche/integrazioni  necessarie   ad   assicurare   la   completa
conformita' e coerenza dei dati comunicati al sistema gestionale. 
    Nella consueta ottica di semplificazione, non sono richiesti  nel
questionario i dati quantitativi del personale reperibili tramite  il
Sistema conoscitivo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
pubbliche - SICO - nonche' i dati di natura contabile sugli organismi
partecipati,   in    quanto    reperibili    tramite    l'applicativo
«Partecipazioni» del Dipartimento del Tesoro. 
    Le sole  informazioni  contabili  da  compilare  all'interno  del
questionario riguardano dati non desumibili direttamente dagli schemi
di bilancio armonizzato, seppur attinenti a  profili  di  particolare
rilievo della gestione regionale. 
    8. Come in  passato,  lo  schema  di  relazione-questionario  sui
consuntivi regionali per l'esercizio 2020 e' strutturato in due parti
(quesiti e quadri contabili), suddivise in dieci sezioni. 
    Le prime sette sezioni contengono i quesiti a risposta  sintetica
dedicati  a  informazioni  gestionali  per  lo  piu'   di   carattere
qualitativo-testuale: 
      la prima sezione (Domande  preliminari)  conferma  la  consueta
ricognizione dei principali  adempimenti  di  carattere  contabile  e
finanziario; 
      la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e
contabile)  ripropone  diversi  quesiti  contenuti   nei   precedenti
questionari e uno specifico approfondimento relativo alla  disciplina
di cui all'art. 33 del decreto-legge n. 34/2019, sopra illustrata; 
      la terza sezione (Gestione  contabile)  affronta  i  principali
profili  di  carattere  contabile,  con  particolare  attenzione   al
risultato di amministrazione, alle quote  accantonate  ai  fondi,  in
particolare al fondo rischi da contenzioso, al fondo perdite societa'
partecipate;  contiene  nuovi  quesiti   attinenti   alla   normativa
emergenziale e alla  possibilita'  di  utilizzo  della  quota  libera
dell'avanzo per il  finanziamento  di  spese  correnti  connesse  con
l'emergenza da COVID-19; prevede un dettagliato  esame  dell'utilizzo
delle anticipazioni di liquidita'; 
      la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto
dei vincoli)  ripropone  domande  sullo  stock  del  debito,  la  sua
composizione e il rispetto dei vincoli di indebitamento; 
      la quinta sezione (Organismi partecipati)  conferma  i  quesiti
dei precedenti questionari, aggiungendo un nuovo focus dedicato  alle
misure   previste   per   fronteggiare   le   difficolta'   economico
patrimoniali degli  enti  partecipati  indotte  dalla  pandemia,  con
specifico riguardo al settore del trasporto pubblico; 
      la sesta sezione  (Verifica  dei  saldi  di  finanza  pubblica)
conserva quesiti diretti  a  verificare  l'effettivo  rispetto  degli
obblighi e degli obiettivi di saldo 2020; 
      la  settima  sezione  (Servizio  sanitario   regionale)   viene
modificata e suddivisa in due parti, al fine  di  recepire  tutte  le
novita' relative alla gestione dell'emergenza pandemica; 
      l'ottava sezione (Quadri contabili), contiene  i  prospetti  di
analisi riguardanti  particolari  profili  contabili  che  richiedono
approfondimenti specifici; 
      la nona sezione (Analisi fondi per  eventi  sismici  del  2016)
riproduce le analisi della gestione dei fondi destinati alle  quattro
Regioni interessate dagli eventi sismici del  2016  (Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria); 
      la decima sezione (Note) e' dedicata,  infine,  ai  chiarimenti
necessari  per  la  miglior  comprensione  delle   informazioni   e/o
all'inserimento di informazioni integrative. 
    In  ogni  caso,  le  Sezioni  regionali  di  controllo   potranno
effettuare tutte le opportune integrazioni istruttorie ogni qualvolta
ne ravvisino la necessita' per il compiuto  esercizio  delle  proprie
funzioni. 
    9. Per procedere alla compilazione  della  relazione-questionario
occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area  Servizi,  link:
https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla  piattaforma  di
finanza territoriale FITNET, tramite utenza SPID di 2° livello. 
    Gli utenti gia' abilitati che non dispongano  di  SPID,  dovranno
prioritariamente dotarsene e, al  momento  dell'accesso,  il  sistema
riconoscera' il  profilo  attivo  o  i  profili  attivi  a  lui  gia'
associato/i in precedenza. Nessuna nuova abilitazione  dovra'  essere
richiesta. 
    I nuovi utenti FITNET dovranno, sempre provvisti di  utenza  SPID
di 2° livello,  accedere  al  sistema,  al  fine  di  procedere  alla
registrazione e alla profilazione di competenza. 
    La procedura  informatica  guidera'  l'utente  alla  compilazione
della richiesta di abilitazione  al  nuovo  profilo,  attraverso  una
pagina di registrazione,  che  indichera'  «step  by  step»  le  fasi
tramite le quali completare l'accesso. 
    Per qualsiasi criticita'  inerente  allo  SPID  sara'  necessario
contattare  l'assistenza  tecnica  del  proprio   Provider,   mentre,
nell'applicativo  FITNET  sara'  possibile  contattare  l'assistenza,
attraverso  l'invio  di  una  segnalazione  nella  dedicata  maschera
d'inserimento. 
    Come in passato, lo schema di relazione sui consuntivi  regionali
per l'esercizio 2020 e' composto  da  due  parti:  quesiti  e  quadri
contabili. 
    La  parte  «quadri  contabili»  (Sezione  VIII)  va  compilata  e
validata   on   line   tramite   la   funzione    QUESTIONARIO→QUADRI
CONTABILI→GESTIONE. 
    La validazione dei quadri  contabili  e'  propedeutica  all'invio
della  parte  quesiti  (in  formato  .xlsx)   tramite   la   funzione
QUESTIONARIO→QUESITI→UPLOAD   QUESITI;   il   modello   vuoto   sara'
scaricabile dalla home page di CONTE dal box Utilita→Schemi/Modelli e
dovra' essere  cosi'  denominato:  Rendiconto_Regione_Anno  (esempio:
Rendiconto_Molise_2020). 
    Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione.