(Allegato-Linee guida)
                                                             Allegato 
 
Linee guida e relativo  questionario  per  gli  organi  di  revisione
  economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione  dell'art.
  1, commi 166 e seguenti della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266.
  Rendiconto della gestione 2020 
 
    1. Le «Linee guida», con il questionario  per  le  relazioni  sul
bilancio consuntivo degli enti locali che  gli  organi  di  revisione
economico-finanziaria  devono  inviare  alle  Sezioni  regionali   di
controllo,   costituiscono   un   essenziale   strumento    operativo
finalizzato alle verifiche del rispetto dell'equilibrio di  bilancio,
dei   vincoli   di   finanza   pubblica   e   della    sostenibilita'
dell'indebitamento  da   parte   di   comuni,   province   e   citta'
metropolitane. 
    Rappresentano,  quindi,  un  riferimento  per  le  attivita'   di
controllo demandate ai Collegi dei  revisori  dei  conti  degli  enti
locali, nell'ottica di una piu' efficace e sinergica cooperazione tra
gli organi preposti al controllo interno ed esterno. 
    In tal senso e' da valutarsi positivamente  l'interlocuzione  con
le associazioni rappresentative degli enti locali e con il  Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, al fine di
individuare  opportunita'  di   semplificazione   degli   adempimenti
informativi  richiesti  agli  enti  senza,  tuttavia,  inficiare   la
completezza e la chiarezza dei dati forniti. 
    Destinatarie delle «Linee guida» sono anche le Sezioni  regionali
di controllo, comprese quelle delle  regioni  a  statuto  speciale  e
delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, come ausilio alle
verifiche ad esse intestate. I criteri di orientamento forniti mirano
ad  assicurare  l'uniformita'  nell'esercizio  delle   attivita'   di
competenza per l'unitarieta' d'indirizzo  nelle  funzioni  attribuite
alla Corte. 
    Resta, comunque,  ferma  la  distinzione  tra  la  relazione  che
l'organo  di  revisione  deve  inviare  alle  Sezioni  regionali   di
controllo ex art. 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n.
266 e quella che gli stessi revisori trasmettono  ai  consigli  degli
enti  di  competenza,  ai  sensi  dell'art.  239,  comma  1,  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267  (TUEL),  tanto  per  il  profilo
procedimentale che per quello sostanziale. 
    Nel  nuovo  sistema  dei   controlli   interni,   delineato   dal
decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,  convertito  dalla  legge  7
dicembre 2012,  e'  attribuita  all'organo  di  revisione  anche  una
funzione a tutela di interessi generali dello  Stato-ordinamento.  In
tal senso, il revisore dell'ente e' titolare degli obblighi  e  delle
responsabilita'  connessi  alla  funzione,  non  solo  nell'interesse
dell'ente locale affidatario, ma con riferimento  ad  un  piu'  ampio
interesse pubblico alla sana e corretta gestione. 
    Al riguardo, non appare ultroneo richiamare anche in questa  sede
quanto  evidenziato  da  questa  Sezione   nella   deliberazione   n.
18/SEZAUT/2020/INPR,  relativa  alle  «Linee  di  indirizzo   per   i
controlli interni durante l'emergenza da COVID-19»,  emergenza  senza
precedenti che ha aperto scenari inediti per  gli  enti  del  settore
pubblico, a causa dei possibili riflessi sulle entrate, sulle  spese,
sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio. 
    La Sezione delle autonomie  con  la  ricordata  deliberazione  n.
18/2020 ha richiamato l'attenzione degli organi di controllo  interno
al fine di accompagnare e stimolare l'azione degli enti rivolta a due
fondamentali obiettivi: erogare i servizi  necessari  a  sostenere  i
bisogni della cittadinanza nel mutato contesto dovuto all'emergenza e
mettere in sicurezza il bilancio. 
    Gli organi di  revisione  contabile  vigilano  costantemente  sul
rispetto dei principi contabili sanciti dal  decreto  legislativo  23
giugno  2011,  n.  118,   tenendo   anche   conto   degli   indirizzi
interpretativi forniti dalla Sezione delle autonomie  in  materia  di
contabilita' armonizzata. In  una  prospettiva  estesa  ai  risultati
della gestione, spetta agli stessi  esprimere  anche  valutazioni  in
ordine all'efficacia delle politiche adottate  e  alla  qualita'  dei
servizi resi dagli enti controllati, ponendo a raffronto i  risultati
conseguiti con  gli  obiettivi  programmatici  originariamente  dagli
stessi definiti. 
    L'adempimento da  parte  degli  enti  degli  obblighi  di  natura
informativa  e'  un  supporto  indispensabile  allo  svolgimento  dei
controlli, anche considerando che per le inadempienze di  particolare
gravita' (art. 141 TUEL) sono previste misure sanzionatorie dall'art.
9,  comma  1-quinquies,  decreto-legge  n.  113/2016.   E'   altresi'
rilevante la correttezza e la tempestivita'  dei  flussi  informativi
che confluiscono nella «Banca dati delle  amministrazioni  pubbliche»
(BDAP), e nelle altre banche dati pubbliche: si tratta, infatti,  non
gia' di mere rilevazioni statistiche, ma di strumenti di monitoraggio
e  controllo  ai  fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,
giacche'  le  informazioni  ivi  presenti  costituiscono  un  ausilio
strumentale indispensabile per le decisioni di politica  finanziaria.
La piena conformita' dei dati inseriti  nelle  «banche  dati»  con  i
documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti,  oggetto
di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari, e'  un
obiettivo basilare che puo' essere realizzato attraverso lo  sviluppo
dell'amministrazione digitale.  A  tal  fine  -  ed  in  vista  dello
svolgimento da parte delle Sezioni regionali dei prescritti controlli
- e' compito dell'organo di revisione verificare la coerenza dei dati
attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell'ente,  sia  con
quelli indicati nel questionario annesso alle presenti «Linee guida»,
sia con i dati trasmessi alla BDAP, i quali  dovrebbero  essere  resi
agevolmente accessibili ai revisori al fine di garantire  la  massima
fruizione possibile delle informazioni di interesse. 
    Le presenti «Linee guida» intervengono in un  quadro  di  finanza
pubblica caratterizzato dall'emergenza sanitaria,  in  ragione  della
quale sono stati assunti dal Governo numerosi  provvedimenti,  fra  i
quali quelli volti ad alleggerire, mediante rinvii e sospensioni, gli
adempimenti fiscali a carico dei cittadini e degli enti. 
    Pertanto, se da una parte gli enti sono chiamati ad  una  attenta
valutazione  dell'incidenza  di  tali  provvedimenti  sulla  gestione
finanziaria, dall'altra il ruolo  dell'organo  di  revisione  diventa
ancor piu' rilevante nell'ottica di un equo  contemperamento  tra  le
finalita' degli anzidetti provvedimenti e l'esigenza di  mantenimento
degli equilibri, anche prospettici, di bilancio. 
    Gli effetti derivanti dall'emergenza provocata dalla pandemia  da
COVID-19  hanno  interessato  anche  le  societa'  a   partecipazione
pubblica, e quelle che, gia' in  precedenza,  mostravano  segnali  di
crisi strutturale, in molti casi, potrebbero non riuscire a garantire
la necessaria continuita' aziendale. In siffatta evenienza gli  enti,
avendo monitorato  la  situazione  dei  loro  organismi  partecipati,
potrebbero  aver  adottato  misure  di  sostegno   tese   a   lenire,
nell'immediato,  gli  effetti  critici  sulle  gestioni.  Nel   caso,
infatti, in cui l'instabilita' dell'impresa pubblica non  dipenda  da
scelte   gestionali   imprudenti,   bensi'   da   fattori    esogeni,
imprevedibili  ed  eccezionali,  la  stessa  legislazione   d'urgenza
emergenziale  ha  posto  disposizioni   ispirate   a   un   principio
conservativo. 
    L'adozione dei provvedimenti richiesti a  seguito  dell'emersione
di indicatori di crisi aziendale (art.  14,  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175-TUSP) richiede ponderate valutazioni, atteso  che
i tempi per l'uscita dalla crisi sanitaria non sono ancora  delineati
e la stessa stima della portata delle  effettive  conseguenze  sconta
aspetti di incertezza. 
    1.1. Le «Linee guida» e il questionario costituiscono un supporto
operativo fondamentale, come detto, anche per le Sezioni regionali di
controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo,  sono
dirette a rappresentare - agli organi elettivi degli enti controllati
-  la  reale  ed  effettiva  situazione  finanziaria   o   le   gravi
irregolarita' riscontrate nella gestione dell'ente. 
    Gli esiti del controllo sono di supporto alle decisioni  che  gli
organi di governo dell'ente intenderanno responsabilmente assumere e,
per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado  di
finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro  normativo  alla
adozione di effettive misure correttive  funzionali  a  garantire  il
rispetto   complessivo   degli   equilibri   di    bilancio    (Corte
costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007  e  n.  267
del 2006). 
    L'attivita' svolta  dalle  Sezioni  regionali,  in  sinergia  con
quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto
informativo per un'adeguata e completa rappresentazione  dei  profili
gestionali di maggior rilievo  (efficacia  della  spesa,  livello  di
realizzazione  delle  politiche  di  settore,  rischi  connessi  alle
gestioni  in  disavanzo,  misure  correttive  da   adottare).   Detta
attivita', oltre ad assicurare le verifiche sulla correttezza formale
della gestione delle risorse pubbliche, puo' spingersi alla  verifica
degli esiti effettivi dell'azione  amministrativa,  anche  a  livello
aggregato,  ponendo  a  confronto  i  risultati  conseguiti  con  gli
obiettivi programmatici originariamente stabiliti. 
    Il  rendiconto  della   gestione   costituisce   una   fonte   di
informazioni comparative e uno strumento di verifica dei valori della
previsione  e  programmazione  definitiva  alla  luce  dei  risultati
concreti  conseguiti,  in  grado   di   evidenziare   gli   eventuali
scostamenti e di renderne intellegibili le cause. La rendicontazione,
pertanto, certifica i risultati dell'esercizio trascorso  e  si  pone
come presupposto per gli eventuali  interventi  di  variazione  delle
previsioni del bilancio in corso di gestione. 
    2. Nella definizione  del  questionario  allegato  alle  presenti
«Linee guida», si e' conservata, per la maggior parte delle  sezioni,
l'impostazione delle precedenti edizioni,  dedicando,  comunque,  uno
spazio, sia  pur  limitato,  alla  rilevazione  di  informazioni  sui
principali  interventi  normativi  introdotti  per  far  fronte  alle
conseguenze dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia virale da
COVID-19.  Si  e'  tuttavia  tenuto  conto,  senza   appesantire   il
questionario, anche di quelle novita' in materia  di  amministrazione
degli enti locali, quali i nuovi vincoli in materia di spesa  per  il
personale, la riforma della riscossione, la riformulazione  di  nuovi
schemi contabili, che proprio nel 2020 cominciavano  a  produrre  gli
effetti delle relative disposizioni. Si  fa  riferimento  alle  nuove
regole sugli equilibri di bilancio di  cui  all'art.  1,  comma  821,
legge  n.  145/2018,  in  attuazione  del  quale,  con   il   decreto
ministeriale 1° agosto 2019, sono stati individuati i tre  saldi  che
consentono di determinare gradualmente  l'equilibrio  di  bilancio  a
consuntivo. Si fa,  tuttavia,  riferimento  anche  alle  disposizioni
approvate a fine 2019, quali il «Decreto fiscale»  (decreto-legge  n.
124/2019),  la  «Legge  di  bilancio»  (legge  n.  160/2019)   e   il
«Milleproroghe» (decreto-legge n. 162/2019). 
    2.1. Lo spazio del questionario dedicato alle  domande  correlate
alla normativa emergenziale e' molto contenuto,  ma  vale  in  questa
sede sottolineare gli aspetti sistematici che dovranno  ispirare  una
valutazione sulla sana gestione, tenendo conto dei possibili  effetti
cumulati, sulla gestione finanziaria 2020,  delle  varie  misure  che
richiedono uno sguardo in prospettiva. 
    Infatti, per effetto delle innovazioni normative, in  gran  parte
collegate  all'emergenza  sanitaria,  l'esercizio   2020   e'   stato
caratterizzato da particolari misure di  flessibilita'  e  di  deroga
alle ordinarie regole di gestione che governano  gli  sviluppi  della
programmazione finanziaria.  Le  deroghe  hanno  in  particolar  modo
riguardato, in termini sistematici, i principi  che  individuano  nel
bilancio le fonti delle risorse di parte corrente per dare  copertura
alla spesa corrente. Dette misure hanno avuto la  finalita',  per  un
verso, di sostenere le esigenze di cassa secondo specifici meccanismi
di provvista, quali la messa a disposizione di liquidita'  anticipata
e l'erogazione di contributi compensativi  di  possibili  perdite  di
gettito; per altro verso, di convogliare nei flussi di spesa corrente
risorse diverse da quelle ordinariamente poste a  copertura  di  tale
spesa.  E  cosi'  va  detto  per   l'utilizzazione   dei   resti   di
amministrazione, per la destinazione di economie di spesa  finanziata
da risorse vincolate, e ancora, per  il  recupero  delle  risorse  da
rimodulazione dell'indebitamento e da sospensione dei pagamenti della
quota capitale delle rate, che hanno contestualmente  liberato  spazi
di spesa corrente. 
    Questa peculiarita' della gestione amministrativa  dell'esercizio
2020 impone, non tanto e  non  solo,  la  valutazione  dell'incidenza
sulla situazione di competenza finanziaria programmata  e  su  quella
realizzata a rendiconto, quanto la  verifica  della  sussistenza  dei
presupposti  e  della  corretta  finalizzazione  delle  risorse  rese
disponibili. Con riguardo a  queste  ultime,  particolare  attenzione
deve essere posta ai trasferimenti statali ricevuti dall'ente  locale
nel corso del 2020, distinguendo  in  particolare  il  fondo  di  cui
all'art. 106, decreto-legge n. 34/2020 e all'art. 39 decreto-legge n.
104/2020 (Fondo funzioni  fondamentali)  rispetto  ai  diversi  Fondi
Covid ricevuti nel corso del 2020 come ristori per minore  entrata  e
per maggiore spesa. 
    Il  questionario,  dunque,  e'  articolato  in  maniera  tale  da
consentire questo sguardo complessivo nei termini appena esposti. 
    2.2. Le  novelle  «emergenziali»  sono  intervenute  in  avanzato
esercizio provvisorio, (il termine per l'approvazione dei bilanci  di
previsione 2020 e' stato differito al 31 ottobre 2020),  con  misure,
come appena ricordato, essenzialmente tese a garantire liquidita'  al
fine  di  assicurare  l'esercizio  delle  funzioni,  cosi'  come   la
compensazione di specifiche perdite di gettito di  competenza,  anche
se di non generale spettanza per l'intero comparto.  Perdite  stimate
nella loro entita' e  quindi  soggette  a  successiva  verifica.  Sul
versante delle entrate proprie, sono  intervenute  varie  misure  che
hanno ridotto o bloccato  l'ordinario  accertamento  di  imposte:  si
pensi  alle  esenzioni  IMU  per  i  settori  del  turismo  e   dello
spettacolo, alla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o  del
contributo di sbarco nonche' del contributo di soggiorno, cosi'  come
alla mancata riscossione della  TOSAP  e  all'alternativo  canone  di
concessione.  Si  e'  trattato  di  effetti   registrati,   in   modo
diversificato, su  specifiche  basi  imponibili,  probabilmente  piu'
evidenti su quella componente della capacita' fiscale ascrivibile  al
gettito residuo, e cioe' a quello delle entrate  extratributarie,  ma
anche al gettito impositivo  minore.  Effetti  che  hanno  inciso  in
misura inferiore, invece, per le altre  importanti  componenti  della
gia' menzionata capacita', come l'IMU sulle abitazioni  che  vi  sono
assoggettate o l'addizionale all'Irpef. Per tali ultime risorse, come
per la Tasi, i risultati pubblicati dalla Ragioneria  generale  dello
Stato, che raffrontano gli esercizi 2019 e 2020, non fanno registrare
variazioni  significative,  per  quanto  attiene  alla  attivita'  di
gestione ordinaria. E' evidente che le  risorse  rese  disponibili  a
titolo compensativo per  la  perdita  di  gettito  non  scontano  gli
effetti di «attrito» che normalmente accompagnano i  procedimenti  di
accertamento  e  riscossione.  E'   altrettanto   evidente   che   la
limitazione, all'esercizio trascorso ed in parte al  2021  di  questa
eccezione del meccanismo finanziario di realizzazione  delle  risorse
esaurisce i suoi effetti. Cio' suggerisce,  anche  nella  prospettiva
della continuita' degli esercizi, una verifica della coerenza con  il
trend storico, onde evitare possibili  sovrastime  nello  scorrimento
della programmazione triennale. 
    Resta aperto, invece, il tema dell'impatto sulla competenza  2020
degli  effetti  della  sospensione  della  riscossione   di   carichi
pregressi e del forte rallentamento delle attivita' di  accertamento,
liquidazione e riscossione, che, pero', potranno leggersi soprattutto
negli esercizi successivi. 
    In proposito, ai fini del calcolo dell'FCDE a  rendiconto,  ferma
restando la neutralizzazione  degli  effetti  del  2020,  conseguente
all'applicazione, per il  2020,  della  stessa  misura  del  rapporto
«accertamenti  riscossione  2019»  (art.  107-bis,  decreto-legge  n.
18/2020),  bisogna  considerare  che  la  base   di   calcolo   degli
accertamenti delle entrate dei titoli  1  e  3,  in  particolare  per
queste ultime, ridotta per effetto dei soprarichiamati  provvedimenti
di  esenzione,  portera'  ad  una  minore  consistenza  del  FCDE   a
rendiconto, che avra' impatto sul relativo  risultato  di  esercizio.
Bisogna pero' considerare che si tratta di  un  effetto  strettamente
legato alla competenza 2020. Per questo motivo, l'eventuale  maggiore
disponibilita' di avanzo libero  andrebbe,  prudenzialmente,  esclusa
almeno in parte, da utilizzi dovendosi tenere conto  che  la  ripresa
delle attivita' di accertamento  e  riscossione,  anche  sulle  poste
sospese, comportera', con molta probabilita', una crescita del valore
dell'FCDE ed un correlato incremento delle  quote  di  accantonamento
nel risultato di amministrazione. 
    2.3. Alla luce di quanto fin qui considerato, va annotato che  il
questionario, per quel che riguarda la gestione finanziaria, conserva
la struttura gia' utilizzata negli esercizi precedenti per  esaminare
i cosiddetti «fondamentali» degli equilibri complessivi di  bilancio,
mentre prevede il rilevamento di dati  inerenti  il  ricorso  ad  una
parte di quelle misure straordinarie su cui ci si  e'  soffermati  in
precedenza che hanno incidenza sugli  equilibri  di  parte  corrente,
soprattutto  perche'  non  potendosi  escludere  ipotesi  di  eccessi
compensativi nella realta' effettiva  della  gestione  2020  rispetto
agli ordinari andamenti delle dinamiche di bilancio,  questi  eccessi
potrebbero  dissimulare  condizioni  di  sofferenza  finanziaria   da
approfondire nelle cause che l'hanno determinata. 
    Sul versante della spesa, si e' avuto un incremento dei  relativi
spazi finanziari di parte corrente destinata all'emergenza sanitaria,
qualificandola spesa a «carattere non permanente» da  poter  coprire,
in parziale deroga ai criteri di cui all'art. 187, comma 2, del TUEL,
con  l'utilizzo  dell'avanzo  libero,  nonche'  con  i  proventi   da
concessioni edilizie o da sanzioni in materia edilizia.  E'  evidente
che risulta essenziale la verifica della natura non permanente  della
spesa assunta, che porta ad escludere in linea di principio anche  il
carattere pluriennale della stessa. 
    Le novita' normative  appena  richiamate  hanno  avuto,  inoltre,
effetti sul risultato di amministrazione, sia per le predette  misure
di flessibilita' sull'utilizzo degli avanzi, sia, soprattutto, per le
forti iniezioni di  liquidita'  utilizzabili  dagli  enti  anche  per
l'estinzione delle anticipazioni «brevi»  previste  dalla  precedente
legislazione finanziaria, oltre che per i debiti  commerciali  al  31
dicembre 2019 e  i  debiti  fuori  bilancio.  Non  deve  sfuggire  la
facolta'   riconosciuta,   anche   agli   enti   in   disavanzo    di
amministrazione di poter applicare al bilancio di previsione la quota
del risultato di amministrazione accantonata  nel  FAL,  possibilita'
che di conseguenza rende piu' cogente una  verifica  della  copertura
finanziaria della spesa per il rimborso delle  rate  di  ammortamento
che, in base all'art. 116, comma  3,  del  decreto  «rilancio»,  deve
essere attestata dal rappresentante legale dell'ente. 
    La situazione dell'indebitamento a chiusura  2020  potrebbe  aver
risentito delle ampie facolta' di rinegoziazioni e di sospensione del
pagamento della quota capitale sia dei cosiddetti «mutui Mef» gestiti
da Cassa depositi  e  prestiti  (Cdp),  prevista  dal  decreto  «Cura
Italia» (art. 112, decreto-legge n. 18/2020), sia dei  mutui  bancari
in scadenza nel 2020, prevista  dal  «decreto  rilancio»  (art.  113,
decreto-legge n. 34/2020), con conseguente rimodulazione del piano di
ammortamento, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 204,  comma
2, TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art.  41  della
legge n. 448/2001. 
    Si  tratta  di  situazioni  che  vanno  comunque  valutate  nella
prospettiva  della  sostenibilita'  finanziaria,  la  quale  potrebbe
evidenziare limiti di cui tenere conto ai  fini  delle  regole  della
sana gestione preordinate alla provvista di risorse sui mercati. 
    In  sostanza,  per  l'esercizio  2020,  la  verifica  della  sana
gestione si confronta  con  una  serie  di  parametri  finanziari  di
carattere provvisorio, che possono, pero', avere ricadute, nel  breve
e  medio  termine  e  delle  quali  vanno  apprezzate,   in   termini
prognostici, le influenze sugli equilibri. 
    3.  Nell'esercizio  2020  hanno  avuto   efficacia   le   novita'
introdotte dal decreto interministeriale del 7 settembre, concernente
«aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118/2011», in
vigore dal 2 ottobre 2020. 
    Il decreto citato ha modificato gli allegati n. 4/1 e n. 4/2  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per aggiornare i principi
contabili  applicati  riguardanti  il  ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione e le anticipazioni di liquidita' degli enti locali. 
    Per   rispondere   alle   esigenze   del   monitoraggio   e   del
consolidamento dei conti pubblici,  sono  stati  anche  aggiornati  i
prospetti degli allegati n. 9 e n.  10  del  decreto  legislativo  n.
118/2011, riguardanti la verifica degli  equilibri  delle  regioni  e
degli enti  locali,  nonche'  gli  elenchi  analitici  delle  risorse
accantonate, vincolate e destinate agli investimenti nel risultato di
amministrazione, a/1, a/2 e a/3. 
    Nella Sezione gestione finanziaria, inoltre, sono state  inserite
alcune domande relative alla gestione  dell'IMU  e  all'attivita'  di
controllo fiscale  svolta  in  materia  dal  comune,  allo  scopo  di
acquisire maggiori informazioni sull'azione  sviluppata  nel  settore
delle entrate. 
    Fondamentale resta il profilo dell'attendibilita' degli esiti, la
cui  valutazione  deve  ispirarsi  a  principi  di  ragionevolezza  e
proporzionalita', ammettendo una percentuale di tolleranza  d'errore,
nelle previsioni,  secondo  il  postulato  della  significativita'  e
rilevanza (Postulati nn. 49-52), affinche' non sia  di  portata  tale
«da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul
loro significato per i destinatari» (Corte dei conti SSRR in speciale
composizione,  n.   25/2016/EL).   Il   criterio   dell'affidabilita'
garantisce la regolarita' degli atti presupposti dei procedimenti  di
spesa  seguiti  dalle  amministrazioni;  quello   della   veridicita'
rappresenta la conformita' delle scritture contabili alle sottostanti
operazioni  finanziarie  e,  soprattutto,  la  corrispondenza   delle
scritture a poste effettive; infine,  i  criteri  della  chiarezza  e
della pubblicita' del bilancio garantiscono  che  tutti  i  cittadini
possano  venire  a  conoscenza  delle  scritture   contabili   (Corte
costituzionale, sentenza n. 138 del 2013). 
    Nella Sezione  «Stato  Patrimoniale»  le  domande  sono  volte  a
richiamare l'attenzione sulle corrette modalita' di classificazione e
di valutazione delle voci patrimoniali in conformita' con i  principi
contabili  vigenti.  Al  riguardo,  si  richiama  l'attenzione  sulla
necessita' di verificare l'avvenuta riclassificazione  delle  riserve
riguardanti le opere di urbanizzazione  demaniali  e  del  patrimonio
indisponibile  (dalla  voce  PAIIc  alla  voce  PAIId),  per  evitare
duplicazioni  di  valori  tra  le  «Riserve  indisponibili  per  beni
demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali»  e  la
«Riserva da permessi di costruire», da depurare dalle quote che hanno
finanziato  opere  di  urbanizzazione  demaniali  e  del   patrimonio
indisponibile (cfr.: FAQ 45 Arconet). 
    4. Lo schema di relazione sul rendiconto degli  enti  locali  per
l'esercizio  2020  e'  strutturato  in  un  questionario  a  risposta
sintetica  da  compilare  on-line  mediante   l'applicativo   Con.Te.
(Contabilita' territoriale), organizzato  in  due  Parti,  a  cui  si
accompagna l'Appendice per gli enti c.d. «terremotati» e una  Sezione
denominata «Note» in cui e' possibile inserire, ad integrazione della
relazione, elementi informativi  aggiuntivi  di  carattere  generale,
commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti. 
    Anche al fine di permettere la comparabilita' nel tempo dei  dati
acquisiti, la struttura del questionario e' stata mantenuta  conforme
a  quella  dell'esercizio  precedente  (salvo  un'integrazione  delle
domande  preliminari  con   un   «focus»   sugli   effetti   connessi
all'emergenza   sanitaria   riscontrabili   nella   gestione   2020),
nell'ambito della quale le  domande  e  i  quadri  contabili  vengono
modificati in coerenza con le novita' nel frattempo intervenute. 
    Il sistema del questionario e' distinto in due macro-funzioni: la
parte   «quesiti»,   dedicata   alle   informazioni   di    carattere
essenzialmente testuale, compilabile mediante fogli di lavoro,  e  la
parte «quadri contabili», dedicata all'acquisizione di dati numerici,
sviluppata per consentire  la  successiva  gestione  ed  elaborazione
degli stessi da parte del sistema informativo. 
    Quindi lo schema di  relazione-questionario  presenta  una  parte
«fissa», contenente «quadri contabili»  destinati  ad  alimentare  la
banca dati, affiancata da una parte  «variabile»,  recante  «quesiti»
relativi  a  informazioni  di  carattere   qualitativo   su   profili
gestionali potenzialmente idonei  ad  incidere  sulla  sana  gestione
economico-finanziaria dell'ente. 
    I quadri contabili conservati all'interno dell'apposita Parte II,
Sezioni da I a III, sono relativi a dati non desumibili  direttamente
dagli schemi di bilancio  armonizzato,  ma  attinenti  a  profili  di
particolare rilievo della gestione  degli  enti  locali,  di  cui  si
ritiene    necessaria    l'acquisizione.     Anch'essi     conservano
l'impostazione  delle  precedenti  edizioni  salvo  qualche   piccola
precisazione. In questa sede si richiama, altresi', l'attenzione  dei
revisori  sulle  finalita'  della  tabella   2.2   «Andamento   della
riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio»,  che  mira  ad
effettuare  una  prima  verifica  (che  sara'  approfondita  in  sede
istruttoria dalle Sezioni regionali di  controllo)  del  calcolo  del
FCDE, tenendo conto dell'andamento della percentuale  di  riscossione
dei residui  di  determinate  voci  di  entrate.  Il  totale  residui
conservati al 31 dicembre 2020  rappresenta  il  totale  dei  residui
attivi risultante  dopo  l'operazione  di  riaccertamento  ordinario,
comprensivo dei residui di competenza; le colonne relative agli  anni
precedenti sono compilate automaticamente dal sistema, riprendendo  i
dati della consistenza iniziale, del riscosso al 31 dicembre e  della
percentuale di riscossione, risultanti dai  questionari  inviati  per
gli  anni  precedenti.  Eventuali  osservazioni  o  precisazioni   in
relazione ai dati di ciascuna annualita' vanno segnalate  nel  foglio
specificatamente dedicato alle «Annotazioni». 
    Nella consueta ottica di semplificazione e razionalizzazione  dei
questionari, finalizzata ad alleggerire l'onere informativo, la spesa
per il personale  continua  ad  essere  monitorata  attraverso  poche
domande volte a verificare la compatibilita' della stessa  spesa  con
le  risorse  correnti,  anche  in  base  alle  innovazioni  normative
introdotte del decreto-legge n. 34 del 2019. Parimenti non sono state
richieste le informazioni generali sul rispetto dei saldi di  finanza
pubblica e i dati di natura contabile sugli organismi partecipati, in
quanto gli stessi sono altrimenti reperibili e/o acquisibili, tramite
rispettivamente: il  Sistema  conoscitivo  del  personale  dipendente
dalle  amministrazioni  pubbliche  -  SICO,  la  Banca   dati   della
Ragioneria   generale   dello   Stato   -   IGEPA   e   l'applicativo
«Partecipazioni» del Dipartimento del Tesoro. 
    Per  gli  enti  colpiti  da  eventi  sismici,  in  ragione  della
specifica analisi agli stessi dedicata, e' presente  una  sezione  ad
hoc del questionario. In ogni caso, le Sezioni regionali di controllo
potranno effettuare tutte  le  necessarie  integrazioni  istruttorie,
laddove i canali informativi sopra richiamati non siano adeguatamente
alimentati dagli enti e quando ne  ravvisino  la  necessita'  per  il
compiuto esercizio delle proprie competenze. 
    5. A livello operativo, per  procedere  alla  compilazione  della
relazione-questionario nell'applicativo Con.Te, occorre  entrare  nel
sito    della    Corte    dei    conti,    area    Servizi,     link:
https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla  piattaforma  di
finanza territoriale FITNET, tramite utenza SPID di 2° livello. 
    Si ricorda,  infatti,  che,  dalla  data  del  13  ottobre  2020,
l'accesso a tutti i servizi di  finanza  locale  e  territoriale  che
l'Istituto rende disponibili  alle  pubbliche  amministrazioni  e  ai
revisori contabili e' consentito solo attraverso utenza SPID. 
    Gli utenti gia' abilitati che non dispongano  di  SPID,  dovranno
prioritariamente dotarsene e, al  momento  dell'accesso,  il  sistema
riconoscera' il  profilo  attivo  o  i  profili  attivi  a  lui  gia'
associato/i in precedenza. Nessuna nuova abilitazione  dovra'  essere
richiesta. 
    I nuovi utenti FITNET dovranno, sempre provvisti di  utenza  SPID
di 2° livello,  accedere  al  sistema,  al  fine  di  procedere  alla
registrazione e alla profilazione di competenza. 
    La procedura  informatica  guidera'  l'utente  alla  compilazione
della richiesta di abilitazione  al  nuovo  profilo,  attraverso  una
pagina di registrazione,  che  indichera'  «step  by  step»  le  fasi
tramite le quali completare l'accesso. 
    Per qualsiasi criticita'  inerente  allo  SPID  sara'  necessario
contattare  l'assistenza  tecnica  del   proprio   provider,   mentre
nell'applicativo FITNET sara' possibile, come in passato,  contattare
l'assistenza  attraverso  l'inserimento  di  una  segnalazione  nella
dedicata maschera d'inserimento. 
    Occorre, altresi', evidenziare  che,  per  esigenze  legate  allo
sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile  on-line
potra' mostrare talune  differenze  di  carattere  meramente  formale
rispetto alla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 
    Come di consueto, questa Sezione comunichera' la data dalla quale
sara' resa disponibile agli utenti la versione on-line, attraverso la
piattaforma FitNet-Con.TE.