(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
    1. Rimane impregiudicata la facolta' del Ministro di delegare  la
trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a  materie  non
comprese nella presente delega. 
    2. In caso  di  assenza  o  di  impedimento  del  Sottosegretario
delegato, il Ministro puo' delegare ad altro Sottosegretario di Stato
l'esercizio delle relative funzioni.