Art. 3. 1. Restano in ogni caso riservati al Ministro: gli atti normativi; le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni; gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali e' richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonche' i rapporti istituzionali in ambito unionale ed internazionale. In tali ipotesi, il Ministro puo' avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonche' la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.