(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    1. Restano in ogni caso riservati al Ministro: 
      gli atti normativi; 
      le decisioni in materia di  atti  normativi  e  l'adozione  dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; 
      la definizione di  obiettivi,  priorita',  piani,  programmi  e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; 
      l'individuazione   delle   risorse    umane,    materiali    ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e  la  loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; 
      le nomine, le  designazioni  ed  atti  analoghi  attribuiti  da
specifiche disposizioni; 
      gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di
particolare importanza politica, amministrativa o economica e  per  i
quali  e'  richiesta  una  specifica  abilitazione  di  sicurezza;  i
programmi, gli atti, i  provvedimenti  amministrativi  connessi  alle
direttive di carattere generale  e  strategico,  nonche'  i  rapporti
istituzionali in ambito unionale ed internazionale. In tali  ipotesi,
il Ministro puo' avocare alla propria  firma  singoli  atti  compresi
nelle materie  delegate,  nonche'  la  risposta  alle  interrogazioni
parlamentari scritte ed orali.