Art. 4. 1. Rimane impregiudicata la facolta' del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega. 2. In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario delegato, il Ministro puo' delegare ad altro Sottosegretario di Stato l'esercizio delle relative funzioni.