(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, l'Ufficio di Gabinetto, cui
devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro
o  dei   Sottosegretari,   provvede   al   coordinamento   necessario
all'attuazione del presente decreto.