(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
      Codice di condotta per il trattamento dei dati personali 
            effettuato a fini di informazione commerciale 
 
                               Indice 
 
Preambolo 
    Art. 1 - Ambito di applicazione 
    Art. 2 - Definizioni 
    Art.  3  -   Individuazione   dei   requisiti   dell'informazione
commerciale 
    Art. 4 - Fonti di provenienza e modalita'  di  trattamento  delle
informazioni commerciali 
    Art. 5 - Informativa agli interessati 
    Art. 6 - Presupposti di  liceita'  del  trattamento  e  legittimi
interessi perseguiti 
    Art. 7 - Comunicazione delle informazioni 
    Art.  8 -  Associazione  ed  utilizzazione   delle   informazioni
commerciali 
    Art. 9 - Conservazione delle informazioni 
    Art. 10 - Esercizio dei diritti da parte degli interessati 
    Art.  11 -  Misure  legali,  organizzative  e  tecniche  per   la
sicurezza delle informazioni commerciali 
    Art. 12 - Controllo  sul  rispetto  del  codice  di  condotta  ed
organismo di monitoraggio 
    Art. 13 - Modalita' di adesione al codice di condotta 
    Art. 14 - Riesame del codice di condotta 
    Art. 15 - Disposizioni finali 
    Art. 16 - Entrata in vigore 
 
                              Preambolo 
 
    L'Associazione  nazionale  tra   le   imprese   di   informazioni
commerciali  e  di  gestione  del  credito   (di   seguito   «ANCIC»)
sottoscrive,  in  qualita'  di   associazione   rappresentativa   dei
fornitori di servizi di informazione commerciale, il presente  codice
di  condotta,  sottoposto  all'approvazione  del   Garante   per   la
protezione dei dati personali (di  seguito  il  «Garante»)  ai  sensi
dell'art. 40 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati  (Regolamento  generale
sulla protezione  dei  dati,  di  seguito  il  «regolamento»)  e  nel
rispetto  della  procedura  stabilita  dall'art.   20   del   decreto
legislativo n. 101/2018,  recante  disposizioni  di  adeguamento  del
decreto legislativo n. 196/2003, recante  il  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali (di seguito denominato  «Codice»)  alle
norme del regolamento, sulla base delle seguenti premesse: 
      1. i soggetti operanti nel settore relativo alle  attivita'  di
informazione commerciale si impegnano al rispetto dei diritti,  delle
liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate,  in
particolare del diritto  alla  protezione  dei  dati  personali,  del
diritto alla riservatezza e del diritto all'identita' personale; 
      2. nel presente codice di condotta sono individuate le garanzie
e le modalita' adeguate di trattamento dei dati personali,  a  tutela
dei diritti degli interessati,  che  dovranno  essere  rispettate  in
connessione all'esecuzione e alla realizzazione  delle  finalita'  di
informazione commerciale per garantire, da un lato, la certezza e  la
trasparenza nei rapporti commerciali, nonche' l'adeguata conoscenza e
circolazione  delle  informazioni  commerciali   ed   economiche   e,
dall'altro  lato,  la  qualita',   la   pertinenza,   l'esattezza   e
l'aggiornamento dei dati personali trattati. Obiettivo  del  presente
codice  di  condotta  e'   anche   precisare   l'applicazione   delle
disposizioni del regolamento nello specifico settore delle  attivita'
di informazione commerciale, per permettere ai soggetti  operanti  in
tale  ambito,  quali  titolari   del   trattamento,   di   far   leva
sull'adesione al presente  codice  di  condotta  quale  elemento  per
dimostrare il rispetto degli obblighi applicabili, ai sensi dell'art.
24, paragrafo 3, del regolamento; 
      3. le disposizioni del presente codice di condotta si applicano
alle  sole  informazioni  commerciali  riferite  a  persone   fisiche
identificate   o   identificabili   (rientranti   nel   concetto   di
«interessato» di cui all'art.  4,  n.  1,  del  regolamento)  ed,  in
particolare, al trattamento di dati personali provenienti da pubblici
registri,  elenchi,  atti  o  documenti  conoscibili  da  chiunque  o
pubblicamente  accessibili  (c.d.  fonti   pubbliche),   nonche'   al
trattamento di dati personali forniti direttamente dagli interessati,
quando effettuato, nel rispetto dei limiti e delle modalita'  che  le
normative vigenti stabiliscono per la conoscibilita', utilizzabilita'
e pubblicita' di tali dati, da titolari che, ai  sensi  dell'art.  6,
paragrafo 1, lettera f)  del  regolamento,  perseguono  un  interesse
legittimo a trattare i suddetti dati personali per la  prestazione  a
terzi  di  servizi  di  informazione  commerciale.  Tali  trattamenti
includono  anche   quelli   che   presuppongono   l'elaborazione   di
informazioni commerciali, da parte dei fornitori,  mediante  processi
statistici  o  modelli  automatizzati,  oppure  tramite   analisi   e
valutazioni   effettuate   da   esperti,   anche   sulla   base    di
classificazioni predefinite, allo  scopo  di  formulare  un  giudizio
sulla solidita', solvibilita' ed affidabilita' del soggetto  censito,
eventualmente espresso in termini  predittivi,  probabilistici  o  in
forma  di  indicatori  alfanumerici,  codici  o  simboli,  svolti  in
esecuzione di  quanto  previsto  dal  regio  decreto  n.  773/1931  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  il  Testo  unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  (di  seguito  «T.U.L.P.S.»)  e
relativi regolamenti di attuazione, e  dal  decreto  ministeriale  n.
269/2010; 
      4. non rientra nell'ambito di applicazione del presente  codice
di condotta il trattamento dei dati personali effettuato  nell'ambito
dei sistemi informativi creditizi (c.d. SIC) in riferimento al  quale
sono previste norme specifiche, anche di natura deontologica; 
      5. resta  escluso  dall'ambito  di  applicazione  del  presente
codice di condotta anche il trattamento  avente  ad  oggetto  i  dati
personali raccolti presso soggetti privati diversi  dall'interessato,
che rimane comunque disciplinato dalle disposizioni del regolamento; 
      6.  tutti  i  soggetti  che  prestano  a   terzi   servizi   di
informazione commerciale ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S. e  del
decreto ministeriale n.  269/2010,  eventualmente  non  associati  ad
ANCIC,  possono  aderire  al  presente  codice  di  condotta,   anche
attraverso le  rispettive  associazioni  di  categoria,  seguendo  le
procedure di seguito stabilite. L'associazione ad  ANCIC  comporta  e
sottintende per qualsiasi fornitore l'avvenuta adesione  al  presente
codice di condotta. 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
    Il presente codice  di  condotta  e'  riferito  ad  attivita'  di
trattamento  limitate  al  territorio  dello  Stato  italiano  ed  e'
applicabile  unicamente  a  livello  nazionale.  Per   tale   motivo,
l'approvazione di cui all'art. 40 del  regolamento  e'  richiesta  al
Garante in qualita' di Autorita' di  controllo  competente  ai  sensi
dell'art. 55 del regolamento.