Allegato Codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale Indice Preambolo Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Individuazione dei requisiti dell'informazione commerciale Art. 4 - Fonti di provenienza e modalita' di trattamento delle informazioni commerciali Art. 5 - Informativa agli interessati Art. 6 - Presupposti di liceita' del trattamento e legittimi interessi perseguiti Art. 7 - Comunicazione delle informazioni Art. 8 - Associazione ed utilizzazione delle informazioni commerciali Art. 9 - Conservazione delle informazioni Art. 10 - Esercizio dei diritti da parte degli interessati Art. 11 - Misure legali, organizzative e tecniche per la sicurezza delle informazioni commerciali Art. 12 - Controllo sul rispetto del codice di condotta ed organismo di monitoraggio Art. 13 - Modalita' di adesione al codice di condotta Art. 14 - Riesame del codice di condotta Art. 15 - Disposizioni finali Art. 16 - Entrata in vigore Preambolo L'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (di seguito «ANCIC») sottoscrive, in qualita' di associazione rappresentativa dei fornitori di servizi di informazione commerciale, il presente codice di condotta, sottoposto all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito il «Garante») ai sensi dell'art. 40 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito il «regolamento») e nel rispetto della procedura stabilita dall'art. 20 del decreto legislativo n. 101/2018, recante disposizioni di adeguamento del decreto legislativo n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato «Codice») alle norme del regolamento, sulla base delle seguenti premesse: 1. i soggetti operanti nel settore relativo alle attivita' di informazione commerciale si impegnano al rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identita' personale; 2. nel presente codice di condotta sono individuate le garanzie e le modalita' adeguate di trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti degli interessati, che dovranno essere rispettate in connessione all'esecuzione e alla realizzazione delle finalita' di informazione commerciale per garantire, da un lato, la certezza e la trasparenza nei rapporti commerciali, nonche' l'adeguata conoscenza e circolazione delle informazioni commerciali ed economiche e, dall'altro lato, la qualita', la pertinenza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali trattati. Obiettivo del presente codice di condotta e' anche precisare l'applicazione delle disposizioni del regolamento nello specifico settore delle attivita' di informazione commerciale, per permettere ai soggetti operanti in tale ambito, quali titolari del trattamento, di far leva sull'adesione al presente codice di condotta quale elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi applicabili, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, del regolamento; 3. le disposizioni del presente codice di condotta si applicano alle sole informazioni commerciali riferite a persone fisiche identificate o identificabili (rientranti nel concetto di «interessato» di cui all'art. 4, n. 1, del regolamento) ed, in particolare, al trattamento di dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili (c.d. fonti pubbliche), nonche' al trattamento di dati personali forniti direttamente dagli interessati, quando effettuato, nel rispetto dei limiti e delle modalita' che le normative vigenti stabiliscono per la conoscibilita', utilizzabilita' e pubblicita' di tali dati, da titolari che, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera f) del regolamento, perseguono un interesse legittimo a trattare i suddetti dati personali per la prestazione a terzi di servizi di informazione commerciale. Tali trattamenti includono anche quelli che presuppongono l'elaborazione di informazioni commerciali, da parte dei fornitori, mediante processi statistici o modelli automatizzati, oppure tramite analisi e valutazioni effettuate da esperti, anche sulla base di classificazioni predefinite, allo scopo di formulare un giudizio sulla solidita', solvibilita' ed affidabilita' del soggetto censito, eventualmente espresso in termini predittivi, probabilistici o in forma di indicatori alfanumerici, codici o simboli, svolti in esecuzione di quanto previsto dal regio decreto n. 773/1931 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito «T.U.L.P.S.») e relativi regolamenti di attuazione, e dal decreto ministeriale n. 269/2010; 4. non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice di condotta il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dei sistemi informativi creditizi (c.d. SIC) in riferimento al quale sono previste norme specifiche, anche di natura deontologica; 5. resta escluso dall'ambito di applicazione del presente codice di condotta anche il trattamento avente ad oggetto i dati personali raccolti presso soggetti privati diversi dall'interessato, che rimane comunque disciplinato dalle disposizioni del regolamento; 6. tutti i soggetti che prestano a terzi servizi di informazione commerciale ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S. e del decreto ministeriale n. 269/2010, eventualmente non associati ad ANCIC, possono aderire al presente codice di condotta, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria, seguendo le procedure di seguito stabilite. L'associazione ad ANCIC comporta e sottintende per qualsiasi fornitore l'avvenuta adesione al presente codice di condotta. Art. 1. Ambito di applicazione Il presente codice di condotta e' riferito ad attivita' di trattamento limitate al territorio dello Stato italiano ed e' applicabile unicamente a livello nazionale. Per tale motivo, l'approvazione di cui all'art. 40 del regolamento e' richiesta al Garante in qualita' di Autorita' di controllo competente ai sensi dell'art. 55 del regolamento.