Art. 12. Controllo sul rispetto del codice di condotta ed organismo di monitoraggio 1. Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante di cui agli articoli da 56 a 58 del regolamento, il rispetto del presente codice di condotta da parte dei fornitori aderenti e' garantito da apposito organismo di monitoraggio, costituito e accreditato ai sensi dell'art. 41 del regolamento ed operante secondo regole di dettaglio stabilite, in aggiunta a quelle di cui al presente art. 12, in apposito regolamento dell'OdM. 2. L'OdM sara' esterno all'organizzazione di ANCIC e sara' composto da un numero dispari di componenti, pari ad un massimo di cinque, designati sulla base delle candidature presentate da parte delle associazioni maggiormente rappresentative degli interessati a livello nazionale, ad eccezione di un solo componente scelto direttamente da ANCIC tra i nominativi proposti dai fornitori di servizi di informazione commerciale aderenti al presente codice di condotta, a condizione che lo stesso non abbia partecipato ai relativi lavori di stesura e che rispetti, al pari di tutti gli altri componenti, tutti i requisiti di cui al successivo comma 3, oltre a quelli aggiuntivi eventualmente disposti dal regolamento dell'OdM. L'OdM sara' presieduto da una persona di riconosciuta esperienza in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al settore delle informazioni commerciali, che svolgera' funzioni di supervisione e cura del coordinamento e dell'organizzazione delle attivita' dell'OdM. L'atto di nomina dei componenti dell'organismo sara' adottato dal Consiglio direttivo di ANCIC ed il relativo incarico, non rinnovabile, avra' durata quinquennale. Con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato dell'OdM, ANCIC provvedera' a richiedere al Garante l'accreditamento dell'organismo nella nuova composizione. Laddove l'OdM avesse necessita' di personale di supporto ai fini di un efficiente svolgimento dei propri compiti, ad eccezione di quelli che determinino o presuppongano l'esercizio di poteri decisionali, il relativo incarico potra' essere affidato anche a collaboratori o fornitori esterni di servizi. 3. Ciascuno dei componenti dell'OdM deve garantire e mantenere per l'intera durata dell'incarico i seguenti requisiti: a. Onorabilita' Non potranno essere nominati coloro che: si trovino in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari o per altri motivi; abbiano riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), o per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile, o per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore ad un anno; per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica; abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; fermo quanto sopra disposto e salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria, ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato. b. Indipendenza e imparzialita' Al fine di garantire la piena indipendenza e imparzialita' dei componenti dell'OdM, evitando qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o conflitto di interessi, e' previsto che, sia l'organismo nel proprio complesso che i singoli componenti dello stesso, non debbano subire alcuna ingerenza nell'esercizio delle proprie attivita' da parte di ANCIC e dei fornitori aderenti al presente codice di condotta. Nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo, inoltre, l'OdM non sara' soggetto, in via diretta o indiretta, ad alcuna forma di controllo, direzione o vigilanza da parte di ANCIC, dei fornitori aderenti o eventualmente riconducibili al settore delle informazioni commerciali. L'OdM adottera' le proprie decisioni senza che alcuno degli organi di ANCIC possa sindacarle. c. Conflitto d'interessi Ciascun componente dell'organismo deve costantemente garantire la massima imparzialita' ed indipendenza anche evitando ogni situazione di conflitto di interessi, reale o anche solo potenziale, sia per se' stesso che in riferimento a propri parenti, affini entro il terzo grado, coniugi o conviventi. A tal fine, ogni componente dovra' inderogabilmente dichiarare senza alcun ingiustificato ritardo, preliminarmente alla formalizzazione della propria nomina ed in qualunque momento nel corso dell'esecuzione dei propri compiti di cui al presente codice di condotta, qualsiasi circostanza in grado di configurare o comunque determinare un conflitto di interessi, conseguentemente astenendosi dal prendere parte a qualsiasi processo decisionale e dal compiere qualsivoglia attivita' in seno all'OdM per cui rilevi il conflitto di interessi che lo vede coinvolto. d. Competenza Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, e' essenziale che ciascun componente dell'OdM garantisca un adeguato livello di competenza, da intendersi come l'insieme delle conoscenze, delle esperienze e degli strumenti necessari ad un efficiente svolgimento delle funzioni assegnate. Per tale ragione, i componenti dovranno avere, sia singolarmente che nel loro insieme come organismo, un'approfondita conoscenza e dimestichezza in materia di informazioni commerciali, con particolare riguardo ai profili di protezione dei dati personali. 4. Le attivita' dell'OdM, debitamente rendicontate, saranno finanziate da parte di ciascuno dei fornitori aderenti al presente codice di condotta secondo le quote stabilite dal regolamento dell'OdM, come eventualmente tempo per tempo aggiornate, sulla base del numero dei dipendenti di ciascun aderente, secondo quattro fasce predeterminate. 5. Ai fini del controllo del rispetto del presente codice di condotta da parte di tutti i soggetti ad esso aderenti, associati o meno ad ANCIC, l'OdM potra' in ogni momento e senza necessita' di preavviso svolgere - anche delegandole a terzi soggetti appositamente delegati - tutte le verifiche ritenute opportune, ivi incluse ispezioni, sia in remoto che presso la sede dei fornitori, i quali saranno tenuti a prestare la massima collaborazione ai fini del proficuo svolgimento di tali attivita'. 6. L'OdM sara' altresi' chiamato a gestire i reclami eventualmente insorti tra fornitori ed interessati, relativamente a violazioni del presente codice di condotta. Fatto salvo il diritto dell'interessato alla presentazione di un reclamo al Garante e/o all'avvio di procedure giudiziali di tutela dei propri diritti ai sensi degli articoli 77 e 79 del regolamento, ogni soggetto censito che ritenga che i propri diritti e le proprie liberta' siano stati lesi da uno o piu' trattamenti svolti da un fornitore aderente al presente codice di condotta, cosi' come ogni organismo, organizzazione o associazione rappresentativa o attiva nel settore della protezione dei dati personali, potra' proporre reclamo all'OdM, inviando apposita istanza scritta che dovra' contenere una breve descrizione dei fatti e del pregiudizio lamentato. La presentazione di un reclamo al Garante preclude l'avvio, o determina l'improcedibilita' qualsiasi sia lo stato di svolgimento, di una procedura avente il medesimo oggetto o comunque attinente alle medesime questioni dinanzi all'OdM. 7. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo da parte dell'interessato, l'OdM dovra' darne notizia al fornitore di servizi di informazione commerciale coinvolto, affinche' quest'ultimo possa, entro i successivi trenta giorni lavorativi, presentare le proprie memorie. Garantendo piena imparzialita' e contraddittorio in ogni fase della procedura, qualora gli elementi acquisiti gia' consentano all'OdM di definire la controversia, quest'ultimo dovra' adottare la propria decisione entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di deposito delle proprie memorie da parte del fornitore. Diversamente, l'OdM potra' richiedere ad entrambe le parti ulteriori precisazioni, cosi' come l'acquisizione di documenti o lo svolgimento di audizioni, raccogliendo in ogni caso tutti gli elementi necessari alla definizione del reclamo, che non potra' avvenire oltre novanta giorni lavorativi successivi alla data di presentazione dello stesso da parte dell'interessato. 8. In conseguenza dei controlli effettuati in esecuzione dei propri poteri, o delle decisioni adottate all'esito della procedura di reclamo di cui al precedente comma, l'OdM potra' decidere, fornendo adeguata motivazione, di applicare al fornitore, in dipendenza della gravita' della violazione eventualmente riscontrata, una o piu' delle seguenti misure; a. un richiamo formale indirizzato esclusivamente al fornitore; b. un richiamo da pubblicarsi in apposita sezione del sito web dell'OdM; c. la sospensione temporanea dall'adesione al presente codice di condotta; d. l'esclusione dal presente codice di condotta del fornitore aderente. 9. Previo oscuramento dei dati personali eventualmente presenti, le decisioni adottate dall'OdM all'esito della definizione di procedure di reclamo di cui sopra devono essere pubblicate, anche in forma sintetica, in apposita sezione del sito web dell'organismo, qualora dalle stesse sia derivata l'applicazione nei confronti del fornitore di misure di sospensione temporanea o di revoca dell'adesione al codice di condotta. 10. Alla scadenza di ciascun semestre, l'OdM dovra' fornire al Garante un resoconto riassuntivo dei controlli e delle verifiche effettuate, delle procedure di reclamo definite e delle misure eventualmente adottate ai sensi del comma che precede. 11. Per ogni aspetto riguardante il funzionamento e i compiti dell'organismo che non sia specificamente disciplinato dal presente codice di condotta, si applichera' il regolamento dell'OdM.