(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
            Controllo sul rispetto del codice di condotta 
                    ed organismo di monitoraggio 
 
    1. Fatti salvi i compiti e i  poteri  del  Garante  di  cui  agli
articoli da 56 a 58 del regolamento, il rispetto del presente  codice
di condotta da parte dei fornitori aderenti e' garantito da  apposito
organismo  di  monitoraggio,  costituito  e  accreditato   ai   sensi
dell'art. 41 del regolamento ed operante secondo regole di  dettaglio
stabilite, in aggiunta a quelle  di  cui  al  presente  art.  12,  in
apposito regolamento dell'OdM. 
    2. L'OdM  sara'  esterno  all'organizzazione  di  ANCIC  e  sara'
composto da un numero dispari di componenti, pari ad  un  massimo  di
cinque, designati sulla base delle candidature  presentate  da  parte
delle associazioni maggiormente rappresentative degli  interessati  a
livello  nazionale,  ad  eccezione  di  un  solo  componente   scelto
direttamente da ANCIC tra i  nominativi  proposti  dai  fornitori  di
servizi di informazione commerciale aderenti al  presente  codice  di
condotta, a  condizione  che  lo  stesso  non  abbia  partecipato  ai
relativi lavori di stesura e che rispetti, al pari di tutti gli altri
componenti, tutti i requisiti di cui al successivo comma 3,  oltre  a
quelli aggiuntivi eventualmente disposti  dal  regolamento  dell'OdM.
L'OdM sara' presieduto da una persona di riconosciuta  esperienza  in
materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al
settore delle informazioni commerciali,  che  svolgera'  funzioni  di
supervisione e cura del  coordinamento  e  dell'organizzazione  delle
attivita' dell'OdM. L'atto di nomina  dei  componenti  dell'organismo
sara' adottato dal  Consiglio  direttivo  di  ANCIC  ed  il  relativo
incarico, non rinnovabile, avra' durata quinquennale. Con almeno  tre
mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato  dell'OdM,  ANCIC
provvedera' a richiedere al Garante  l'accreditamento  dell'organismo
nella  nuova  composizione.  Laddove  l'OdM  avesse   necessita'   di
personale di supporto ai fini di un efficiente svolgimento dei propri
compiti, ad eccezione  di  quelli  che  determinino  o  presuppongano
l'esercizio di poteri decisionali, il relativo incarico potra' essere
affidato anche a collaboratori o fornitori esterni di servizi. 
    3. Ciascuno dei componenti dell'OdM deve  garantire  e  mantenere
per l'intera durata dell'incarico i seguenti requisiti: 
a. Onorabilita' 
    Non potranno essere nominati coloro che: 
      si  trovino  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; 
      siano  stati  radiati  da   albi   professionali   per   motivi
disciplinari o per altri motivi; 
      abbiano riportato condanna, anche se con pena  condizionalmente
sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei  delitti
previsti  dal  regio  decreto  16   marzo   1942,   n.   267   (legge
fallimentare), o per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro
V del codice civile, o per un delitto non colposo, per un  tempo  non
inferiore  ad  un  anno;  per   un   delitto   contro   la   pubblica
amministrazione, contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,
contro l'economia pubblica; 
      abbiano riportato una condanna, anche non definitiva,  per  uno
dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
      fermo  quanto  sopra  disposto  e  salvi  gli   effetti   della
riabilitazione,  siano  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione
disposte dall'autorita' giudiziaria, ovvero  siano  stati  condannati
con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato. 
b. Indipendenza e imparzialita' 
    Al fine di garantire la piena indipendenza  e  imparzialita'  dei
componenti  dell'OdM,  evitando  qualsiasi  forma  di   interferenza,
condizionamento o  conflitto  di  interessi,  e'  previsto  che,  sia
l'organismo nel proprio complesso  che  i  singoli  componenti  dello
stesso, non debbano  subire  alcuna  ingerenza  nell'esercizio  delle
proprie attivita' da parte di  ANCIC  e  dei  fornitori  aderenti  al
presente codice di condotta. Nello svolgimento delle proprie funzioni
di controllo, inoltre, l'OdM non sara' soggetto,  in  via  diretta  o
indiretta, ad alcuna forma di controllo,  direzione  o  vigilanza  da
parte di ANCIC, dei fornitori aderenti o eventualmente  riconducibili
al settore delle informazioni commerciali. L'OdM adottera' le proprie
decisioni senza che alcuno degli organi di ANCIC possa sindacarle. 
c. Conflitto d'interessi 
    Ciascun componente dell'organismo deve costantemente garantire la
massima imparzialita' ed indipendenza anche evitando ogni  situazione
di conflitto di interessi, reale o anche solo potenziale, sia per se'
stesso che in riferimento a propri parenti,  affini  entro  il  terzo
grado, coniugi o conviventi.  A  tal  fine,  ogni  componente  dovra'
inderogabilmente  dichiarare  senza  alcun  ingiustificato   ritardo,
preliminarmente alla  formalizzazione  della  propria  nomina  ed  in
qualunque momento nel corso dell'esecuzione dei propri compiti di cui
al presente codice di condotta, qualsiasi  circostanza  in  grado  di
configurare  o  comunque  determinare  un  conflitto  di   interessi,
conseguentemente astenendosi dal prendere parte a qualsiasi  processo
decisionale e dal compiere qualsivoglia attivita' in seno all'OdM per
cui rilevi il conflitto di interessi che lo vede coinvolto. 
d. Competenza 
    Ai fini di un  corretto  ed  efficiente  svolgimento  dei  propri
compiti, e' essenziale che ciascun componente dell'OdM garantisca  un
adeguato livello di competenza, da intendersi  come  l'insieme  delle
conoscenze, delle  esperienze  e  degli  strumenti  necessari  ad  un
efficiente svolgimento delle funzioni assegnate. Per tale ragione,  i
componenti dovranno avere, sia singolarmente  che  nel  loro  insieme
come organismo, un'approfondita conoscenza e dimestichezza in materia
di informazioni commerciali, con particolare riguardo ai  profili  di
protezione dei dati personali. 
    4.  Le  attivita'  dell'OdM,  debitamente  rendicontate,  saranno
finanziate da parte di ciascuno dei fornitori  aderenti  al  presente
codice  di  condotta  secondo  le  quote  stabilite  dal  regolamento
dell'OdM, come eventualmente tempo per tempo aggiornate,  sulla  base
del numero dei dipendenti di ciascun aderente, secondo quattro  fasce
predeterminate. 
    5. Ai fini del controllo del  rispetto  del  presente  codice  di
condotta da parte di tutti i soggetti ad esso aderenti,  associati  o
meno ad ANCIC, l'OdM potra' in ogni momento  e  senza  necessita'  di
preavviso svolgere - anche delegandole a terzi soggetti appositamente
delegati  -  tutte  le  verifiche  ritenute  opportune,  ivi  incluse
ispezioni, sia in remoto che presso la sede dei  fornitori,  i  quali
saranno tenuti a prestare  la  massima  collaborazione  ai  fini  del
proficuo svolgimento di tali attivita'. 
    6.  L'OdM  sara'  altresi'   chiamato   a   gestire   i   reclami
eventualmente insorti tra fornitori ed interessati,  relativamente  a
violazioni del presente codice di condotta. Fatto  salvo  il  diritto
dell'interessato alla presentazione di  un  reclamo  al  Garante  e/o
all'avvio di procedure giudiziali di tutela  dei  propri  diritti  ai
sensi degli articoli 77 e 79 del regolamento, ogni  soggetto  censito
che ritenga che i propri diritti e le proprie  liberta'  siano  stati
lesi da uno o piu' trattamenti svolti da  un  fornitore  aderente  al
presente   codice   di   condotta,   cosi'   come   ogni   organismo,
organizzazione o associazione rappresentativa o  attiva  nel  settore
della protezione dei dati personali, potra' proporre reclamo all'OdM,
inviando apposita istanza scritta  che  dovra'  contenere  una  breve
descrizione dei fatti e del pregiudizio lamentato.  La  presentazione
di  un   reclamo   al   Garante   preclude   l'avvio,   o   determina
l'improcedibilita' qualsiasi sia lo  stato  di  svolgimento,  di  una
procedura avente  il  medesimo  oggetto  o  comunque  attinente  alle
medesime questioni dinanzi all'OdM. 
    7. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo  da
parte dell'interessato, l'OdM dovra' darne notizia  al  fornitore  di
servizi di informazione commerciale coinvolto, affinche' quest'ultimo
possa, entro i successivi trenta  giorni  lavorativi,  presentare  le
proprie memorie. Garantendo piena imparzialita' e contraddittorio  in
ogni fase  della  procedura,  qualora  gli  elementi  acquisiti  gia'
consentano all'OdM di definire la controversia,  quest'ultimo  dovra'
adottare la propria decisione entro quarantacinque giorni  lavorativi
dalla data di deposito delle proprie memorie da parte del  fornitore.
Diversamente, l'OdM potra' richiedere ad entrambe le parti  ulteriori
precisazioni, cosi' come l'acquisizione di documenti o lo svolgimento
di audizioni, raccogliendo in ogni caso tutti gli elementi  necessari
alla definizione del reclamo, che non potra' avvenire  oltre  novanta
giorni lavorativi successivi alla data di presentazione dello  stesso
da parte dell'interessato. 
    8. In conseguenza dei  controlli  effettuati  in  esecuzione  dei
propri poteri, o delle decisioni adottate all'esito  della  procedura
di reclamo  di  cui  al  precedente  comma,  l'OdM  potra'  decidere,
fornendo  adeguata  motivazione,  di  applicare  al   fornitore,   in
dipendenza della gravita' della violazione eventualmente riscontrata,
una o piu' delle seguenti misure; 
      a. un richiamo formale indirizzato esclusivamente al fornitore; 
      b. un richiamo da pubblicarsi in apposita sezione del sito  web
dell'OdM; 
      c. la sospensione temporanea dall'adesione al  presente  codice
di condotta; 
      d. l'esclusione dal presente codice di condotta  del  fornitore
aderente. 
    9. Previo oscuramento dei dati personali eventualmente  presenti,
le  decisioni  adottate  dall'OdM  all'esito  della  definizione   di
procedure di reclamo di cui sopra devono essere pubblicate, anche  in
forma sintetica, in apposita sezione  del  sito  web  dell'organismo,
qualora dalle stesse sia derivata l'applicazione  nei  confronti  del
fornitore  di  misure  di  sospensione   temporanea   o   di   revoca
dell'adesione al codice di condotta. 
    10. Alla scadenza di ciascun semestre, l'OdM  dovra'  fornire  al
Garante un resoconto riassuntivo  dei  controlli  e  delle  verifiche
effettuate, delle  procedure  di  reclamo  definite  e  delle  misure
eventualmente adottate ai sensi del comma che precede. 
    11. Per ogni aspetto riguardante il  funzionamento  e  i  compiti
dell'organismo che non sia specificamente disciplinato  dal  presente
codice di condotta, si applichera' il regolamento dell'OdM.