Art. 14. Riesame del codice di condotta 1. ANCIC puo' in ogni momento promuovere il riesame del presente codice di condotta, anche alla luce di novita' normative, delle prassi applicative del regolamento, del progresso tecnologico o dell'esperienza acquisita nella sua applicazione, sottoponendo le proposte di modifica all'approvazione del Garante ai sensi dell'art. 40 del regolamento.