(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
                         Disposizioni finali 
 
    1.  Il  presente  codice  di  condotta  viene  approvato  con  le
modifiche e le integrazioni rese necessarie dal  completamento  della
procedura di accreditamento da parte del Garante ai  sensi  dell'art.
40 del regolamento, alla cui definizione era subordinata  l'efficacia
del codice di condotta approvato il 12 giugno 2019.