(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente codice di condotta, inserito nei registri  di  cui
all'art. 40, paragrafi 6 e 11, del regolamento, e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed acquista efficacia il
giorno successivo a quello della pubblicazione.