Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente codice di condotta, si applicano le definizioni previste dall'art. 4 del regolamento. 2. Ai medesimi fini, si intende per: a) «informazione commerciale»: il dato, anche valutativo, relativo ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, aziendali, industriali, organizzativi, produttivi, imprenditoriali e professionali di una persona fisica; b) «attivita' di informazione commerciale»: l'attivita' consistente nella fornitura di servizi di informazione commerciale, inclusi servizi informativi e/o valutativi che, anche tramite l'ausilio di processi automatizzati, comportano la ricerca, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, l'analisi, l'elaborazione, anche mediante stime e giudizi, oltre che la comunicazione, di informazioni commerciali; c) «finalita' di informazione commerciale»: la finalita' di fornire informazioni ai committenti per verifiche sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale degli interessati, nonche' sulla loro solidita', solvibilita' ed affidabilita', in relazione a legittime esigenze connesse, in via esemplificativa e non esaustiva, all'analisi e alla definizione delle strategie e politiche di business, all'individuazione di soggetti per l'avvio di nuovi rapporti commerciali, all'instaurazione e gestione di rapporti, anche precontrattuali, alla fornitura di beni, prestazioni e servizi agli interessati e alle relative modalita' e condizioni di pagamento, all'adempimento dei correlati obblighi normativi, anche in materia di antiriciclaggio, alla prevenzione e contrasto di frodi e alla tutela dei relativi diritti da parte dei committenti, anche in sede giudiziaria; d) «servizio di informazione commerciale»: il servizio richiesto da terzi (committenti) concernente l'esecuzione di attivita' di ricerca, raccolta, registrazione, organizzazione, analisi, valutazione, elaborazione e comunicazione di informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, o altrimenti fornite direttamente dall'interessato, idonee a fornire una conoscenza aggiuntiva ai terzi committenti; e) «committente»: il soggetto privato o pubblico che richiede al fornitore un servizio di informazione commerciale; f) «fornitore»: il soggetto privato che, in base all'art. 134 del T.U.L.P.S. e relative modifiche e integrazioni ed al decreto ministeriale n. 269/2010, fornisce al committente un servizio di informazione commerciale; g) «soggetto censito/interessato»: il soggetto cui si riferiscono il servizio di informazione commerciale o il rapporto informativo richiesti dal committente; h) «rapporto informativo»: il documento cartaceo o elettronico (dossier o report) che, ove richiesto, puo' essere elaborato dal fornitore per il committente e che contiene la rappresentazione complessiva o selettiva, anche in forma unitaria, aggregata o sintetica, delle informazioni commerciali raccolte in relazione al soggetto censito; i) «elaborazione di informazioni valutative»: attivita' volta alla formulazione di un giudizio, espresso anche in termini predittivi o probabilistici ed in forma di indicatori sintetici alfanumerici, codici o simboli, nonche' di classificazione sulla solidita', solvibilita' ed affidabilita' o capacita' economica del soggetto censito, risultante da un processo statistico o, altrimenti, da un modello prestabilito, automatizzato e impersonale di elaborazione delle informazioni, oppure emesso sulla base di analisi e valutazioni effettuate da esperti analisti, anche sulla base di una classificazione in categorie o classi predefinite, per legittime esigenze connesse a finalita' di informazione commerciale; j) «organismo di monitoraggio»: l'organismo accreditato da parte del Garante ai sensi dell'art. 41 del regolamento e preposto al controllo della conformita' alle disposizioni del codice di condotta da parte di tutti i fornitori ad esso aderenti. Il funzionamento dell'organismo di monitoraggio (di seguito «OdM») e' disciplinato da apposito regolamento (di seguito il «regolamento dell'OdM»).