(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente  codice  di  condotta,  si  applicano  le
definizioni previste dall'art. 4 del regolamento. 
    2. Ai medesimi fini, si intende per: 
      a)  «informazione  commerciale»:  il  dato,  anche  valutativo,
relativo ad aspetti patrimoniali, economici,  finanziari,  creditizi,
aziendali, industriali, organizzativi, produttivi, imprenditoriali  e
professionali di una persona fisica; 
      b)  «attivita'  di   informazione   commerciale»:   l'attivita'
consistente nella fornitura di servizi di  informazione  commerciale,
inclusi  servizi  informativi  e/o  valutativi  che,  anche   tramite
l'ausilio  di  processi  automatizzati,  comportano  la  ricerca,  la
raccolta,    la    registrazione,    l'organizzazione,     l'analisi,
l'elaborazione,  anche  mediante  stime  e  giudizi,  oltre  che   la
comunicazione, di informazioni commerciali; 
      c) «finalita' di informazione  commerciale»:  la  finalita'  di
fornire informazioni ai committenti per  verifiche  sulla  situazione
economica, finanziaria  e  patrimoniale  degli  interessati,  nonche'
sulla loro solidita', solvibilita' ed affidabilita', in  relazione  a
legittime esigenze connesse, in via esemplificativa e non  esaustiva,
all'analisi  e  alla  definizione  delle  strategie  e  politiche  di
business,  all'individuazione  di  soggetti  per  l'avvio  di   nuovi
rapporti commerciali, all'instaurazione e gestione di rapporti, anche
precontrattuali, alla fornitura di beni, prestazioni e  servizi  agli
interessati e alle relative  modalita'  e  condizioni  di  pagamento,
all'adempimento dei correlati obblighi normativi, anche in materia di
antiriciclaggio, alla prevenzione e contrasto di frodi e alla  tutela
dei  relativi  diritti  da  parte  dei  committenti,  anche  in  sede
giudiziaria; 
      d)  «servizio  di  informazione   commerciale»:   il   servizio
richiesto  da  terzi  (committenti)   concernente   l'esecuzione   di
attivita'  di  ricerca,  raccolta,   registrazione,   organizzazione,
analisi, valutazione, elaborazione e  comunicazione  di  informazioni
provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente
accessibili  da   chiunque,   o   altrimenti   fornite   direttamente
dall'interessato, idonee a fornire una conoscenza aggiuntiva ai terzi
committenti; 
      e) «committente»: il soggetto privato o pubblico  che  richiede
al fornitore un servizio di informazione commerciale; 
      f) «fornitore»: il soggetto privato che, in base  all'art.  134
del T.U.L.P.S. e relative modifiche  e  integrazioni  ed  al  decreto
ministeriale n. 269/2010, fornisce  al  committente  un  servizio  di
informazione commerciale; 
      g)  «soggetto  censito/interessato»:   il   soggetto   cui   si
riferiscono il servizio di informazione  commerciale  o  il  rapporto
informativo richiesti dal committente; 
      h) «rapporto informativo»: il documento cartaceo o  elettronico
(dossier o report) che, ove  richiesto,  puo'  essere  elaborato  dal
fornitore per il  committente  e  che  contiene  la  rappresentazione
complessiva  o  selettiva,  anche  in  forma  unitaria,  aggregata  o
sintetica, delle informazioni commerciali raccolte  in  relazione  al
soggetto censito; 
      i) «elaborazione di informazioni valutative»:  attivita'  volta
alla  formulazione  di  un  giudizio,  espresso  anche   in   termini
predittivi o probabilistici  ed  in  forma  di  indicatori  sintetici
alfanumerici, codici o  simboli,  nonche'  di  classificazione  sulla
solidita', solvibilita' ed affidabilita' o  capacita'  economica  del
soggetto censito, risultante da un processo statistico o, altrimenti,
da  un  modello  prestabilito,   automatizzato   e   impersonale   di
elaborazione delle informazioni, oppure emesso sulla base di  analisi
e valutazioni effettuate da esperti analisti, anche sulla base di una
classificazione in categorie  o  classi  predefinite,  per  legittime
esigenze connesse a finalita' di informazione commerciale; 
      j) «organismo  di  monitoraggio»:  l'organismo  accreditato  da
parte del Garante ai sensi dell'art. 41 del regolamento e preposto al
controllo della conformita' alle disposizioni del codice di  condotta
da parte di tutti i fornitori  ad  esso  aderenti.  Il  funzionamento
dell'organismo di monitoraggio (di seguito «OdM») e' disciplinato  da
apposito regolamento (di seguito il «regolamento dell'OdM»).