Art. 3. Individuazione dei requisiti dell'informazione commerciale 1. Il trattamento di dati personali effettuato nello svolgimento di attivita' di informazione commerciale si svolge nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del regolamento e non puo' riguardare le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento ed i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del regolamento, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4, comma 5, in riferimento ai soli dati relativi a condanne penali e reati provenienti da fonti pubbliche o da quelle pubblicamente e generalmente accessibili ivi indicate, trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare, nel rispetto dei limiti e delle modalita' stabiliti dalla legge in ordine alla loro conoscibilita', utilizzabilita' e pubblicita' e nel rispetto delle garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati stabilite nel decreto del Ministro della giustizia di cui all'art. 2-octies del Codice. 2. I dati personali raccolti e trattati dal fornitore ai fini di informazione commerciale possono riguardare sia l'interessato quale soggetto censito, sia le persone fisiche o altri soggetti legati sul piano giuridico e/o economico al soggetto censito, anche se diversi da una persona fisica (come nel caso di una societa'). 3. Ai fini del presente codice di condotta, deve ritenersi che sussista un legame sul piano giuridico e/o economico tra due o piu' interessati e tra un interessato ed un soggetto diverso da una persona fisica (es. una societa') quando ricorra una o piu' delle seguenti situazioni: a) partecipazione dell'interessato ad un'impresa o ad una societa' attraverso il possesso o controllo diretto od indiretto di una percentuale di quote o azioni, oppure di diritti di voto, pari o superiore alle soglie individuate al successivo art. 8; b) esercizio, tramite la carica o qualifica ricoperta dall'interessato, di effettivi poteri di amministrazione, direzione, gestione e controllo di una impresa o societa'. 4. Al successivo art. 9 del presente codice di condotta sono individuati i limiti, anche temporali, per associare al soggetto censito anche i dati personali relativi ai soggetti a quest'ultimo legati sul piano giuridico e/o economico, nei casi in cui tali dati riguardino eventi negativi quali, ad esempio, fallimenti o procedure concorsuali, ipoteche o pignoramenti, protesti.