(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
                    Individuazione dei requisiti 
                    dell'informazione commerciale 
 
    1. Il trattamento di dati personali effettuato nello  svolgimento
di attivita' di informazione commerciale si svolge nel  rispetto  dei
principi di cui all'art. 5 del regolamento e non puo'  riguardare  le
categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9,  paragrafo
1, del regolamento ed i dati relativi a condanne penali  e  reati  di
cui all'art. 10 del  regolamento,  fatto  salvo  quanto  previsto  al
successivo art. 4, comma 5, in riferimento ai soli  dati  relativi  a
condanne penali e reati provenienti da fonti pubbliche  o  da  quelle
pubblicamente e generalmente accessibili ivi indicate,  trattati  per
il perseguimento di un legittimo interesse del titolare, nel rispetto
dei limiti e delle modalita' stabiliti dalla  legge  in  ordine  alla
loro conoscibilita', utilizzabilita' e  pubblicita'  e  nel  rispetto
delle  garanzie  appropriate  per  i  diritti  e  le  liberta'  degli
interessati stabilite nel decreto del Ministro della giustizia di cui
all'art. 2-octies del Codice. 
    2. I dati personali raccolti e trattati dal fornitore ai fini  di
informazione commerciale possono riguardare sia  l'interessato  quale
soggetto censito, sia le persone fisiche o altri soggetti legati  sul
piano giuridico e/o economico al soggetto censito, anche  se  diversi
da una persona fisica (come nel caso di una societa'). 
    3. Ai fini del presente codice di condotta,  deve  ritenersi  che
sussista un legame sul piano giuridico e/o economico tra due  o  piu'
interessati e tra un  interessato  ed  un  soggetto  diverso  da  una
persona fisica (es. una societa') quando ricorra  una  o  piu'  delle
seguenti situazioni: 
      a) partecipazione  dell'interessato  ad  un'impresa  o  ad  una
societa' attraverso il possesso o controllo diretto od  indiretto  di
una percentuale di quote o azioni, oppure di diritti di voto, pari  o
superiore alle soglie individuate al successivo art. 8; 
      b)  esercizio,  tramite  la  carica   o   qualifica   ricoperta
dall'interessato, di effettivi poteri di amministrazione,  direzione,
gestione e controllo di una impresa o societa'. 
    4. Al successivo art. 9 del  presente  codice  di  condotta  sono
individuati i limiti, anche  temporali,  per  associare  al  soggetto
censito anche i dati personali relativi ai  soggetti  a  quest'ultimo
legati sul piano giuridico e/o economico, nei casi in cui  tali  dati
riguardino eventi negativi quali, ad esempio, fallimenti o  procedure
concorsuali, ipoteche o pignoramenti, protesti.