(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
           Fonti di provenienza e modalita' di trattamento 
                   delle informazioni commerciali 
 
    1. Per finalita' di informazione commerciale  il  fornitore  puo'
raccogliere dati personali presso il soggetto censito,  presso  fonti
pubbliche, fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque
o presso altri soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione  e
fornitura delle informazioni. 
    2.  Quanto  alle  fonti  pubbliche  o  alle  fonti  pubblicamente
accessibili da chiunque di cui sopra,  per  maggior  chiarezza,  sono
fonti utilizzabili dal fornitore: 
      a) le fonti pubbliche, ossia i pubblici registri, gli  elenchi,
gli atti o i documenti conoscibili da chiunque in base  alla  vigente
normativa di riferimento, nei limiti  e  con  le  modalita'  in  essa
stabiliti per la conoscibilita', l'utilizzabilita' e  la  pubblicita'
dei dati ivi contenuti, tra cui rientrano, in via  esemplificativa  e
non esaustiva: 
        1) registro delle  imprese,  bilanci  ed  elenchi  dei  soci,
visure e/o atti camerali, atti ed  eventi  relativi  a  fallimenti  o
altre procedure concorsuali,  nonche'  il  registro  informatico  dei
protesti presso  le  camere  di  commercio  e  la  relativa  societa'
consortile InfoCamere; 
        2) atti immobiliari,  atti  pregiudizievoli  ed  ipocatastali
(es.  iscrizioni  o  cancellazioni  di   ipoteche,   trascrizioni   e
cancellazioni  di  pignoramenti,  o  atti   giudiziari   e   relativi
annotamenti) tutti conservati nei registri gestiti dall'Agenzia delle
entrate (tra i quali  rientrano  le  ex  Conservatorie  dei  registri
immobiliari  e  l'Ufficio  del  catasto),   nel   Pubblico   registro
automobilistico e presso l'Anagrafe della popolazione residente. 
      b)  le  fonti  pubblicamente  e  generalmente  accessibili   da
chiunque, sono costituite da: 
        1) quotidiani e testate giornalistiche in  formato  cartaceo,
che risultino regolarmente registrate; 
        2) elenchi c.d. categorici ed elenchi telefonici; 
        3)  siti  internet   liberamente   accessibili   a   chiunque
appartenenti a: 
          3.1) soggetti censiti ed altri soggetti a loro connessi  ai
sensi del successivo art. 8; 
          3.2) enti pubblici,  governativi,  territoriali  e  locali,
agenzie  pubbliche,  nonche'  autorita'  di  vigilanza  e  controllo,
relativamente ad elenchi, registri, albi di collegi e ordini, atti  e
documenti  ivi  diffusi  e  contenenti  informazioni  relative   allo
svolgimento  di  attivita'  economiche,  nei   limiti   eventualmente
previsti dalla normativa vigente in Italia, in  conformita'  all'art.
86 del regolamento; 
          3.3) associazioni di  categoria  ed  ordini  professionali,
relativamente  ad  elenchi  od  albi   di   operatori   economici   e
imprenditoriali, diffusi sui propri siti; 
          3.4)  quotidiani  e  testate  giornalistiche  on-line   che
confermino, nel numero minimo di  tre,  le  informazioni  oggetto  di
comunicazione e che risultino regolarmente registrati.  Sono  escluse
dal conteggio le testate giornalistiche on-line,  per  le  quali  sia
gia' stata computata la corrispondente testata cartacea, nonche'  gli
articoli che rappresentino  una  mera  ripubblicazione  dello  stesso
testo sotto diverse testate; 
          3.5) servizi on-line di elenchi telefonici e categorici. 
    3. Il fornitore raccoglie  i  dati  personali  provenienti  dalle
suddette fonti pubbliche o generalmente  accessibili  anche  mediante
l'ausilio di strumenti elettronici e per via telematica, in forma sia
diretta  che  mediata,  presso  soggetti  pubblici  o  presso   altri
fornitori privati, sulla base di appositi accordi con  questi  ultimi
e, comunque, nel rispetto delle forme e dei  limiti  stabiliti  dalle
disposizioni   normative   che   disciplinano   la    conoscibilita',
utilizzabilita'  e  pubblicita'  degli  atti  e  dei  dati  in   essi
contenuti. 
    4. Nell'acquisire e registrare i dati  personali  provenienti  da
fonti pubbliche o da fonti pubblicamente e  generalmente  accessibili
da chiunque, il fornitore adotta adeguate  e  preventive  misure  per
assicurare che: 
      a) i dati estratti siano esatti e pertinenti rispetto  al  fine
perseguito,  nonche'  trattati  in  conformita'   al   principio   di
proporzionalita'  e  agli  altri  principi  di  cui  all'art.  5  del
regolamento; 
      b) sia annotata la specifica fonte di provenienza dei dati; 
      c) sia effettuato l'aggiornamento dei medesimi dati  alla  data
dei rapporti informativi. 
    5.  Ai  fini  dell'erogazione  del   servizio   di   informazione
commerciale e' ammesso  il  trattamento  anche  di  dati  relativi  a
condanne penali e reati provenienti da fonti  pubbliche;  per  quanto
riguarda, invece, le fonti pubblicamente e  generalmente  accessibili
di cui alla lettera b) del  precedente  comma  2,  e'  consentito  il
trattamento dei soli dati relativi a condanne penali e reati  diffusi
negli ultimi sei mesi,  a  partire  dalla  data  di  ricezione  della
richiesta del servizio  da  parte  del  committente  e  senza  alcuna
possibilita' per il fornitore di apportare modifiche al contenuto  di
tali informazioni - salvo  l'eventuale  loro  aggiornamento  -  e  di
utilizzarle a fini dell'elaborazione di informazioni valutative.