Art. 4. Fonti di provenienza e modalita' di trattamento delle informazioni commerciali 1. Per finalita' di informazione commerciale il fornitore puo' raccogliere dati personali presso il soggetto censito, presso fonti pubbliche, fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o presso altri soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione e fornitura delle informazioni. 2. Quanto alle fonti pubbliche o alle fonti pubblicamente accessibili da chiunque di cui sopra, per maggior chiarezza, sono fonti utilizzabili dal fornitore: a) le fonti pubbliche, ossia i pubblici registri, gli elenchi, gli atti o i documenti conoscibili da chiunque in base alla vigente normativa di riferimento, nei limiti e con le modalita' in essa stabiliti per la conoscibilita', l'utilizzabilita' e la pubblicita' dei dati ivi contenuti, tra cui rientrano, in via esemplificativa e non esaustiva: 1) registro delle imprese, bilanci ed elenchi dei soci, visure e/o atti camerali, atti ed eventi relativi a fallimenti o altre procedure concorsuali, nonche' il registro informatico dei protesti presso le camere di commercio e la relativa societa' consortile InfoCamere; 2) atti immobiliari, atti pregiudizievoli ed ipocatastali (es. iscrizioni o cancellazioni di ipoteche, trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, o atti giudiziari e relativi annotamenti) tutti conservati nei registri gestiti dall'Agenzia delle entrate (tra i quali rientrano le ex Conservatorie dei registri immobiliari e l'Ufficio del catasto), nel Pubblico registro automobilistico e presso l'Anagrafe della popolazione residente. b) le fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, sono costituite da: 1) quotidiani e testate giornalistiche in formato cartaceo, che risultino regolarmente registrate; 2) elenchi c.d. categorici ed elenchi telefonici; 3) siti internet liberamente accessibili a chiunque appartenenti a: 3.1) soggetti censiti ed altri soggetti a loro connessi ai sensi del successivo art. 8; 3.2) enti pubblici, governativi, territoriali e locali, agenzie pubbliche, nonche' autorita' di vigilanza e controllo, relativamente ad elenchi, registri, albi di collegi e ordini, atti e documenti ivi diffusi e contenenti informazioni relative allo svolgimento di attivita' economiche, nei limiti eventualmente previsti dalla normativa vigente in Italia, in conformita' all'art. 86 del regolamento; 3.3) associazioni di categoria ed ordini professionali, relativamente ad elenchi od albi di operatori economici e imprenditoriali, diffusi sui propri siti; 3.4) quotidiani e testate giornalistiche on-line che confermino, nel numero minimo di tre, le informazioni oggetto di comunicazione e che risultino regolarmente registrati. Sono escluse dal conteggio le testate giornalistiche on-line, per le quali sia gia' stata computata la corrispondente testata cartacea, nonche' gli articoli che rappresentino una mera ripubblicazione dello stesso testo sotto diverse testate; 3.5) servizi on-line di elenchi telefonici e categorici. 3. Il fornitore raccoglie i dati personali provenienti dalle suddette fonti pubbliche o generalmente accessibili anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici e per via telematica, in forma sia diretta che mediata, presso soggetti pubblici o presso altri fornitori privati, sulla base di appositi accordi con questi ultimi e, comunque, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative che disciplinano la conoscibilita', utilizzabilita' e pubblicita' degli atti e dei dati in essi contenuti. 4. Nell'acquisire e registrare i dati personali provenienti da fonti pubbliche o da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, il fornitore adotta adeguate e preventive misure per assicurare che: a) i dati estratti siano esatti e pertinenti rispetto al fine perseguito, nonche' trattati in conformita' al principio di proporzionalita' e agli altri principi di cui all'art. 5 del regolamento; b) sia annotata la specifica fonte di provenienza dei dati; c) sia effettuato l'aggiornamento dei medesimi dati alla data dei rapporti informativi. 5. Ai fini dell'erogazione del servizio di informazione commerciale e' ammesso il trattamento anche di dati relativi a condanne penali e reati provenienti da fonti pubbliche; per quanto riguarda, invece, le fonti pubblicamente e generalmente accessibili di cui alla lettera b) del precedente comma 2, e' consentito il trattamento dei soli dati relativi a condanne penali e reati diffusi negli ultimi sei mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio da parte del committente e senza alcuna possibilita' per il fornitore di apportare modifiche al contenuto di tali informazioni - salvo l'eventuale loro aggiornamento - e di utilizzarle a fini dell'elaborazione di informazioni valutative.