(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                    Informativa agli interessati 
 
    1. Per il trattamento delle informazioni provenienti dalle  fonti
di cui al precedente art.  4,  considerato  il  rilevante  numero  di
interessati e la peculiare natura delle stesse informazioni, tale  da
comportare  un  impiego  di   mezzi   da   ritenersi   manifestamente
sproporzionato rispetto  al  diritto  tutelato,  il  fornitore  rende
l'informativa all'interessato, in forma non  individuale,  attraverso
misure appropriate, in conformita' a quanto  disposto  dall'art.  14,
paragrafo  5,  lettera  b)  del  regolamento  ed,   in   particolare,
attraverso   l'informativa   pubblicata    sul    portale    internet
www.informativaprivacyancic.it costituito a tale  specifico  fine  da
ANCIC, in rappresentanza dei fornitori di informazioni commerciali. 
    2. L'informativa di cui al precedente comma contiene gli elementi
previsti dall'art. 14, paragrafi 1 e  2,  del  regolamento,  indicati
mediante una descrizione sintetica delle  principali  caratteristiche
del trattamento effettuato dai fornitori, autonomi titolari,  e  deve
recare obbligatoriamente indicazione, tra l'altro: 
      a) dei dati identificativi e di contatto di  ciascun  fornitore
quale titolare e dei dati di  contatto  del  rispettivo  responsabile
della protezione dei dati personali, anche al  fine  di  ottenere  il
riscontro in caso di esercizio dei diritti di cui  al  Capo  III  del
regolamento; 
      b) dei destinatari o delle categorie di  destinatari  dei  dati
personali che, anche in qualita'  di  responsabili  del  trattamento,
possono venire a conoscenza dei dati; 
      c) di eventuali trasferimenti di dati personali  da  parte  dei
fornitori verso committenti ubicati in paesi terzi, da svolgersi  nel
rispetto delle condizioni di cui al Capo V del regolamento; 
      d) delle categorie di dati trattati; 
      e) del legittimo interesse perseguito dal titolare, quale  puo'
essere il monitoraggio e la prevenzione di frodi, la  garanzia  della
sicurezza e del l'affidabilita' dei servizi forniti dai  committenti,
la solidita' della gestione e  la  corretta  esecuzione  di  rapporti
commerciali ed attivita' economiche e finanziarie tra  questi  ultimi
ed il soggetto censito, nonche' alla  tutela  dei  relativi  diritti,
secondo quanto disposto dall'art. 6, paragrafo  1,  lettera  f),  del
regolamento; 
      f) del periodo di conservazione dei dati; 
      g) dei siti internet  o  altre  sedi  dove  sia  agevolmente  e
gratuitamente consultabile la specifica e dettagliata informativa  di
ciascun fornitore; 
      h) di trattamenti  automatizzati  di  dati  che  comportino  la
profilazione degli interessati; 
      i)  l'indicazione  delle  modalita'  attraverso  le  quali   e'
possibile esercitare i diritti citati  alla  precedente  lettera  a),
oltre quello di proporre reclamo al Garante  per  la  protezione  dei
dati personali, quale autorita' di controllo. 
    3. I  fornitori  aventi  un  fatturato  annuale  per  servizi  di
informazione commerciale non superiore  a  300.000,00  euro,  possono
rendere l'informativa anche solo attraverso la relativa comunicazione
sul proprio sito internet.