Art. 5. Informativa agli interessati 1. Per il trattamento delle informazioni provenienti dalle fonti di cui al precedente art. 4, considerato il rilevante numero di interessati e la peculiare natura delle stesse informazioni, tale da comportare un impiego di mezzi da ritenersi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, il fornitore rende l'informativa all'interessato, in forma non individuale, attraverso misure appropriate, in conformita' a quanto disposto dall'art. 14, paragrafo 5, lettera b) del regolamento ed, in particolare, attraverso l'informativa pubblicata sul portale internet www.informativaprivacyancic.it costituito a tale specifico fine da ANCIC, in rappresentanza dei fornitori di informazioni commerciali. 2. L'informativa di cui al precedente comma contiene gli elementi previsti dall'art. 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento, indicati mediante una descrizione sintetica delle principali caratteristiche del trattamento effettuato dai fornitori, autonomi titolari, e deve recare obbligatoriamente indicazione, tra l'altro: a) dei dati identificativi e di contatto di ciascun fornitore quale titolare e dei dati di contatto del rispettivo responsabile della protezione dei dati personali, anche al fine di ottenere il riscontro in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del regolamento; b) dei destinatari o delle categorie di destinatari dei dati personali che, anche in qualita' di responsabili del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati; c) di eventuali trasferimenti di dati personali da parte dei fornitori verso committenti ubicati in paesi terzi, da svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del regolamento; d) delle categorie di dati trattati; e) del legittimo interesse perseguito dal titolare, quale puo' essere il monitoraggio e la prevenzione di frodi, la garanzia della sicurezza e del l'affidabilita' dei servizi forniti dai committenti, la solidita' della gestione e la corretta esecuzione di rapporti commerciali ed attivita' economiche e finanziarie tra questi ultimi ed il soggetto censito, nonche' alla tutela dei relativi diritti, secondo quanto disposto dall'art. 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento; f) del periodo di conservazione dei dati; g) dei siti internet o altre sedi dove sia agevolmente e gratuitamente consultabile la specifica e dettagliata informativa di ciascun fornitore; h) di trattamenti automatizzati di dati che comportino la profilazione degli interessati; i) l'indicazione delle modalita' attraverso le quali e' possibile esercitare i diritti citati alla precedente lettera a), oltre quello di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorita' di controllo. 3. I fornitori aventi un fatturato annuale per servizi di informazione commerciale non superiore a 300.000,00 euro, possono rendere l'informativa anche solo attraverso la relativa comunicazione sul proprio sito internet.