(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
               Presupposti di liceita' del trattamento 
                  e legittimi interessi perseguiti 
 
    1. Il trattamento per finalita' di  informazione  commerciale  di
dati personali provenienti dalle fonti di cui al precedente  art.  4,
anche  quando  finalizzato  alla  formulazione,  grazie  a   processi
automatizzati o ad analisi e valutazioni svolte  da  esperti,  di  un
giudizio sulla solidita', solvibilita' e affidabilita'  del  soggetto
censito o comunque volto all'elaborazione di informazioni valutative,
non richiede il  consenso  dell'interessato,  essendo  necessario  al
perseguimento dei legittimi interessi dei fornitori  che  prestano  i
servizi di informazioni  commerciali,  ai  sensi  dell'art.  134  del
T.U.L.P.S. e  del  decreto  ministeriale  n.  269/2010,  nonche'  dei
committenti che li  richiedono  per  legittime  verifiche  e  per  le
esigenze di cui al precedente art. 2, comma 2,  lettera  c),  nonche'
dell'interesse comune alla lealta' delle transazioni commerciali e al
buon  funzionamento  del  mercato,  purche'  tale   trattamento   sia
effettuato nell'osservanza delle disposizioni del presente codice  di
condotta, che fissano le garanzie ed i limiti entro  cui  i  predetti
interessi legittimi  possono  essere  perseguiti  dai  fornitori  nel
rispetto degli  interessi  e  dei  diritti  e  liberta'  fondamentali
dell'interessato, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera f),  del
regolamento. 
    2. In nessun caso l'elaborazione di  informazioni  valutative  da
parte dei fornitori aderenti al presente codice  di  condotta,  anche
quando basata su processi totalmente  automatizzati  di  elaborazione
delle informazioni commerciali, compresa la profilazione (es. scoring
su solidita', solvibilita' ed  affidabilita'  o  capacita'  economica
dell'interessato), determina o implica l'adozione di  una  decisione,
da parte dei fornitori stessi, che produca effetti giuridici o che in
ogni caso incida significativamente in modo analogo sull'interessato.
Ogni decisione che incida sui diritti e le liberta'  dell'interessato
e'  infatti  rimessa  esclusivamente  ai  committenti  ed  e'  basata
sull'insieme dei dati personali ed informazioni in  loro  possesso  e
non unicamente sulle informazioni valutative elaborate  e  comunicate
dai fornitori, da considerarsi come strumentali e  serventi  rispetto
alle complessive valutazioni effettuate dai medesimi  committenti  in
ordine  alle  decisioni  da  adottare  nei  loro  rapporti  con   gli
interessati.