Art. 6. Presupposti di liceita' del trattamento e legittimi interessi perseguiti 1. Il trattamento per finalita' di informazione commerciale di dati personali provenienti dalle fonti di cui al precedente art. 4, anche quando finalizzato alla formulazione, grazie a processi automatizzati o ad analisi e valutazioni svolte da esperti, di un giudizio sulla solidita', solvibilita' e affidabilita' del soggetto censito o comunque volto all'elaborazione di informazioni valutative, non richiede il consenso dell'interessato, essendo necessario al perseguimento dei legittimi interessi dei fornitori che prestano i servizi di informazioni commerciali, ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S. e del decreto ministeriale n. 269/2010, nonche' dei committenti che li richiedono per legittime verifiche e per le esigenze di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera c), nonche' dell'interesse comune alla lealta' delle transazioni commerciali e al buon funzionamento del mercato, purche' tale trattamento sia effettuato nell'osservanza delle disposizioni del presente codice di condotta, che fissano le garanzie ed i limiti entro cui i predetti interessi legittimi possono essere perseguiti dai fornitori nel rispetto degli interessi e dei diritti e liberta' fondamentali dell'interessato, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento. 2. In nessun caso l'elaborazione di informazioni valutative da parte dei fornitori aderenti al presente codice di condotta, anche quando basata su processi totalmente automatizzati di elaborazione delle informazioni commerciali, compresa la profilazione (es. scoring su solidita', solvibilita' ed affidabilita' o capacita' economica dell'interessato), determina o implica l'adozione di una decisione, da parte dei fornitori stessi, che produca effetti giuridici o che in ogni caso incida significativamente in modo analogo sull'interessato. Ogni decisione che incida sui diritti e le liberta' dell'interessato e' infatti rimessa esclusivamente ai committenti ed e' basata sull'insieme dei dati personali ed informazioni in loro possesso e non unicamente sulle informazioni valutative elaborate e comunicate dai fornitori, da considerarsi come strumentali e serventi rispetto alle complessive valutazioni effettuate dai medesimi committenti in ordine alle decisioni da adottare nei loro rapporti con gli interessati.