Art. 7. Comunicazione delle informazioni 1. Le informazioni provenienti da fonti pubbliche di cui al precedente art. 4, trattate ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, sono comunicate dal fornitore, anche per via telematica, ai committenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e successive modifiche e integrazioni.