(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
                    Associazione e utilizzazione 
                   delle informazioni commerciali 
 
    1.  Ai  fini  dell'erogazione   dei   servizi   di   informazione
commerciale, qualora le informazioni provenienti da  fonti  pubbliche
siano  riferite  ad  eventi  negativi  (es.  fallimenti  o  procedure
concorsuali, pregiudizievoli, ipoteche o pignoramenti, protesti),  il
fornitore: 
      a) utilizza solo le informazioni di cui  sopra  che  riguardino
direttamente l'interessato, quale soggetto censito; 
      b) utilizza - qualora  il  soggetto  censito  sia  una  persona
fisica che non svolga o non abbia svolto alcuna attivita'  d'impresa,
non ricopra o non abbia ricoperto cariche sociali, o  non  detenga  o
non abbia detenuto partecipazioni rilevanti in un'impresa o  societa'
nei termini indicati ai successivi commi - soltanto  le  informazioni
relative  a  protesti  ed  atti  pregiudizievoli  che  lo  riguardino
direttamente, nonche' i dati relativi a condanne penali e reati cosi'
come indicati e disciplinati dall'art. 4, comma 5; 
      c) indica, nel  contesto  del  rapporto  informativo,  la  sola
circostanza  dell'esistenza  di  altre  informazioni   e/o   rapporti
informativi relativi ad ulteriori interessati e/o soggetti diversi da
persone fisiche, legati sul piano giuridico e/o economico al soggetto
censito, senza che tali informazioni provenienti da fonti pubbliche e
riguardanti  eventi  negativi,  possano  essere,   in   alcun   modo,
direttamente associate all'interessato quale  soggetto  censito,  ne'
tanto meno utilizzate per l'elaborazione di  informazioni  valutative
riferite a quest'ultimo, fatto salvo quanto previsto  dai  successivi
commi. 
    2. Con riferimento a  quanto  indicato  al  precedente  comma  1,
lettera c), viene fatta salva la facolta' per il  fornitore,  qualora
il soggetto censito sia una persona fisica, ai  fini  dell'erogazione
dei servizi di informazione commerciale,  di  associare  direttamente
all'interessato   quale   soggetto   censito   ed   utilizzare    per
l'elaborazione di informazioni valutative  riferite  a  quest'ultimo,
anche  le  informazioni  provenienti  da  fonti  pubbliche   che   si
riferiscono ad eventi negativi relativi ad imprese o  societa'  nelle
quali lo  stesso  interessato  (soggetto  censito)  rivesta  o  abbia
rivestito, nei dodici  mesi  precedenti  il  verificarsi  dell'evento
negativo, le cariche o qualifiche qui sotto indicate: 
      a)  professionista,  anche  nell'ambito  di  un'associazione  o
societa' tra professionisti, inteso quale operatore economico, vale a
dire persona fisica che agisce  per  scopi  riferibili  all'attivita'
economica o professionale svolta; 
      b) titolare di ditta individuale; 
      c) socio di societa' semplice e di societa' in nome collettivo; 
      d) socio accomandatario di societa' in accomandita  semplice  e
socio accomandante con partecipazioni pari o  superiori  alla  soglia
del 25% o detentore della quota di maggioranza del capitale  sociale,
fatte salve, nel caso di societa' in accomandita semplice,  le  quote
di controllo e partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie  tra
i soci; 
      e) nelle societa' di capitali: 
        1) socio con partecipazioni pari o superiori alla soglia  del
25% o in possesso del pacchetto di maggioranza del capitale  sociale,
fatte salve le partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie  tra
i soci; 
        2)  presidente   o   vice   presidente   del   consiglio   di
amministrazione, consigliere od amministratore delegato, consigliere,
amministratore,   consigliere   od   amministratore   con    deleghe,
amministratore unico o socio  unico  di  societa'  a  responsabilita'
limitata e socio unico di societa' per azioni; 
        3) sindaco, revisore,  institore,  presidente  del  patto  di
sindacato,  organi  delle  procedure  concorsuali  e   soggetti   con
qualifica di procuratori e direttori, soltanto se il soggetto censito
che ricopra tali ultime cariche o qualifiche abbia: 
          3.1) amministrato l'impresa o la societa'; 
          3.2) avuto fino ad un  anno  prima  partecipazioni  pari  o
superiori alla soglia del 25% o la quota di maggioranza del  capitale
sociale, fatte salve le quote di controllo e  le  partecipazioni  con
quote paritarie, per le quali i soci  rilevano  tutti,  anche  al  di
sotto della soglia predetta, con il limite della  soglia  minima  del
10%. 
    3. Sempre con riferimento a quanto indicato al  precedente  comma
1,  lettera  c),  viene  inoltre  fatta  salva  la  facolta'  per  il
fornitore, qualora il soggetto censito sia un soggetto diverso  dalla
persona fisica  (es.  una  societa'),  ai  fini  dell'erogazione  dei
servizi di informazione commerciale,  di  associare  direttamente  al
soggetto censito ed utilizzare  per  l'elaborazione  di  informazioni
valutative riferite a quest'ultimo, le  informazioni  provenienti  da
fonti pubbliche che si riferiscono ad eventi negativi riguardanti: 
      a) le persone fisiche che, nell'ambito  del  soggetto  censito,
ricoprono o hanno ricoperto nei dodici mesi precedenti la  richiesta,
le cariche o qualifiche di cui al precedente  comma  2,  ivi  incluse
quelle relative ad imprese o societa' connesse a tali persone fisiche
secondo quanto previsto al medesimo comma; 
      b)  le  persone  fisiche  che  detengono  o   hanno   detenuto,
nei dodici mesi precedenti la richiesta, partecipazioni  al  capitale
del soggetto censito nella misura di cui al precedente comma  2,  ivi
incluse quelle su  dati  negativi  relative  ad  imprese  o  societa'
connesse a tali persone fisiche secondo quanto previsto  al  medesimo
comma. 
    4. Fatti salvi i termini piu' restrittivi previsti da  specifiche
norme di legge e fermo quanto disposto al precedente art. 4, comma  5
in riferimento ai  dati  relativi  a  condanne  penali  e  reati,  le
informazioni provenienti da fonti pubbliche ed  attinenti  ad  eventi
negativi oggetto di trattamento nei  termini  di  cui  ai  precedenti
commi 2 e 3, sono conservate dal fornitore, ai  fini  dell'erogazione
dei servizi di informazione commerciale, nel  rispetto  dei  seguenti
limiti temporali: 
      a)  le  informazioni  relative   a   fallimenti   o   procedure
concorsuali per un periodo di tempo non superiore a dieci anni  dalla
data  di  apertura  della  procedura  del  fallimento;  decorso  tale
periodo,  le  predette  informazioni  potranno  essere  ulteriormente
utilizzate  dal  fornitore,  solo  quando  risultino  presenti  altre
informazioni relative ad un successivo fallimento o  risulti  avviata
una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita  al  soggetto
censito o ad altro soggetto connesso, nel qual caso,  il  trattamento
puo' protrarsi per un  periodo  massimo  di  dieci  anni  dalle  loro
rispettive aperture; 
      b)  le  informazioni  relative  ad  atti   pregiudizievoli   ed
ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) per un periodo  di  tempo  non
superiore  a  dieci  anni  dalla  data  della  loro  trascrizione   o
iscrizione,  salva  l'eventuale  loro  cancellazione  prima  di  tale
termine, nel qual caso verra' conservata per un periodo di  due  anni
l'annotazione dell'avvenuta cancellazione. 
    5. I limiti temporali di cui al precedente comma 4, si  applicano
anche nei confronti delle informazioni provenienti da fonti pubbliche
e relative ad eventi negativi riferiti  direttamente  a  titolari  di
imprese individuali e professionisti.