Art. 8. Associazione e utilizzazione delle informazioni commerciali 1. Ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, qualora le informazioni provenienti da fonti pubbliche siano riferite ad eventi negativi (es. fallimenti o procedure concorsuali, pregiudizievoli, ipoteche o pignoramenti, protesti), il fornitore: a) utilizza solo le informazioni di cui sopra che riguardino direttamente l'interessato, quale soggetto censito; b) utilizza - qualora il soggetto censito sia una persona fisica che non svolga o non abbia svolto alcuna attivita' d'impresa, non ricopra o non abbia ricoperto cariche sociali, o non detenga o non abbia detenuto partecipazioni rilevanti in un'impresa o societa' nei termini indicati ai successivi commi - soltanto le informazioni relative a protesti ed atti pregiudizievoli che lo riguardino direttamente, nonche' i dati relativi a condanne penali e reati cosi' come indicati e disciplinati dall'art. 4, comma 5; c) indica, nel contesto del rapporto informativo, la sola circostanza dell'esistenza di altre informazioni e/o rapporti informativi relativi ad ulteriori interessati e/o soggetti diversi da persone fisiche, legati sul piano giuridico e/o economico al soggetto censito, senza che tali informazioni provenienti da fonti pubbliche e riguardanti eventi negativi, possano essere, in alcun modo, direttamente associate all'interessato quale soggetto censito, ne' tanto meno utilizzate per l'elaborazione di informazioni valutative riferite a quest'ultimo, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Con riferimento a quanto indicato al precedente comma 1, lettera c), viene fatta salva la facolta' per il fornitore, qualora il soggetto censito sia una persona fisica, ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, di associare direttamente all'interessato quale soggetto censito ed utilizzare per l'elaborazione di informazioni valutative riferite a quest'ultimo, anche le informazioni provenienti da fonti pubbliche che si riferiscono ad eventi negativi relativi ad imprese o societa' nelle quali lo stesso interessato (soggetto censito) rivesta o abbia rivestito, nei dodici mesi precedenti il verificarsi dell'evento negativo, le cariche o qualifiche qui sotto indicate: a) professionista, anche nell'ambito di un'associazione o societa' tra professionisti, inteso quale operatore economico, vale a dire persona fisica che agisce per scopi riferibili all'attivita' economica o professionale svolta; b) titolare di ditta individuale; c) socio di societa' semplice e di societa' in nome collettivo; d) socio accomandatario di societa' in accomandita semplice e socio accomandante con partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o detentore della quota di maggioranza del capitale sociale, fatte salve, nel caso di societa' in accomandita semplice, le quote di controllo e partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie tra i soci; e) nelle societa' di capitali: 1) socio con partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o in possesso del pacchetto di maggioranza del capitale sociale, fatte salve le partecipazioni del 10% in caso di quote paritarie tra i soci; 2) presidente o vice presidente del consiglio di amministrazione, consigliere od amministratore delegato, consigliere, amministratore, consigliere od amministratore con deleghe, amministratore unico o socio unico di societa' a responsabilita' limitata e socio unico di societa' per azioni; 3) sindaco, revisore, institore, presidente del patto di sindacato, organi delle procedure concorsuali e soggetti con qualifica di procuratori e direttori, soltanto se il soggetto censito che ricopra tali ultime cariche o qualifiche abbia: 3.1) amministrato l'impresa o la societa'; 3.2) avuto fino ad un anno prima partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o la quota di maggioranza del capitale sociale, fatte salve le quote di controllo e le partecipazioni con quote paritarie, per le quali i soci rilevano tutti, anche al di sotto della soglia predetta, con il limite della soglia minima del 10%. 3. Sempre con riferimento a quanto indicato al precedente comma 1, lettera c), viene inoltre fatta salva la facolta' per il fornitore, qualora il soggetto censito sia un soggetto diverso dalla persona fisica (es. una societa'), ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, di associare direttamente al soggetto censito ed utilizzare per l'elaborazione di informazioni valutative riferite a quest'ultimo, le informazioni provenienti da fonti pubbliche che si riferiscono ad eventi negativi riguardanti: a) le persone fisiche che, nell'ambito del soggetto censito, ricoprono o hanno ricoperto nei dodici mesi precedenti la richiesta, le cariche o qualifiche di cui al precedente comma 2, ivi incluse quelle relative ad imprese o societa' connesse a tali persone fisiche secondo quanto previsto al medesimo comma; b) le persone fisiche che detengono o hanno detenuto, nei dodici mesi precedenti la richiesta, partecipazioni al capitale del soggetto censito nella misura di cui al precedente comma 2, ivi incluse quelle su dati negativi relative ad imprese o societa' connesse a tali persone fisiche secondo quanto previsto al medesimo comma. 4. Fatti salvi i termini piu' restrittivi previsti da specifiche norme di legge e fermo quanto disposto al precedente art. 4, comma 5 in riferimento ai dati relativi a condanne penali e reati, le informazioni provenienti da fonti pubbliche ed attinenti ad eventi negativi oggetto di trattamento nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono conservate dal fornitore, ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, nel rispetto dei seguenti limiti temporali: a) le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dalla data di apertura della procedura del fallimento; decorso tale periodo, le predette informazioni potranno essere ulteriormente utilizzate dal fornitore, solo quando risultino presenti altre informazioni relative ad un successivo fallimento o risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito o ad altro soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento puo' protrarsi per un periodo massimo di dieci anni dalle loro rispettive aperture; b) le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l'eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verra' conservata per un periodo di due anni l'annotazione dell'avvenuta cancellazione. 5. I limiti temporali di cui al precedente comma 4, si applicano anche nei confronti delle informazioni provenienti da fonti pubbliche e relative ad eventi negativi riferiti direttamente a titolari di imprese individuali e professionisti.