(Allegato)
                                                             Allegato 
Attivita' antincendio boschivo (AIB) per  la  stagione  estiva  2021.
  Raccomandazioni  per  un  piu'  efficace  contrasto  agli   incendi
  boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti. 
    a) Attivita' di previsione e prevenzione: 
      tutti i soggetti a vario titolo interessati  si  adoperino  per
favorire  un  adeguato  scambio  di  informazioni  non  solo  fra  le
strutture locali, regionali e statuali impiegate nelle attivita' AIB,
ma anche con quelle di protezione civile; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
incentivino l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i centri
funzionali decentrati per attivita' di previsione delle condizioni di
pericolosita' degli  incendi  boschivi  e  favoriscano,  qualora  non
presente, la produzione di uno  specifico  bollettino  incendi.  Dove
attuato, cio' consente una modulazione dell'organizzazione secondo le
condizioni di pericolo attese con la possibilita'  di  rinforzare  le
attivita' di ricognizione,  sorveglianza,  avvistamento  ed  allarme,
nonche' quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di  protezione
civile. Le informazioni previsionali  potranno  inoltre  favorire  le
attivita' di informazione alla popolazione  sui  livelli  di  rischio
presenti e le norme di comportamento  da  adottare.  Allo  scopo,  in
riferimento alla comunicazione ai cittadini, si ricorda che il Tavolo
tecnico  interistituzionale   per   il   monitoraggio   del   settore
antincendio boschivo ha prodotto e condiviso con tutte le  regioni  e
province autonome il documento «Informazione alla  popolazione  sugli
scenari  di  rischio   incendi   boschivi   e   relative   norme   di
comportamento»; 
      tutti  i  soggetti,  ognuno  per  gli  ambiti   di   rispettiva
competenza,   collaborino    nella    promozione    di    forme    di
sensibilizzazione e di  stimolo  degli  enti  e  delle  societa'  che
gestiscono le infrastrutture e, se del caso,  valutino  e  dispongano
gli interventi prioritari di pulizia e  di  manutenzione  del  bosco,
cosi come gli interventi di riduzione della massa  combustibile,  tra
l'altro lungo le reti viarie  e  ferroviarie,  da  attuare  in  tempi
compatibili con la stagione antincendio boschivo. In  considerazione,
inoltre, della  rilevanza  e  del  valore  del  patrimonio  culturale
nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione  dei  siti  di
interesse,  non  solo  ad  alto   valore   paesaggistico   ma   anche
archeologico e culturale, in particolare quelli a  maggiore  afflusso
turistico; 
      le  amministrazioni  comunali  vorranno  mettere  in  atto   le
necessarie azioni di prevenzione  di  loro  competenza,  tra  cui  si
ricorda l'istituzione e l'aggiornamento del catasto  dei  soprassuoli
percorsi dal fuoco, ai sensi dell'art. l0 della legge n.  353/2000  e
l'emissione di specifiche ordinanze di settore anche seguendo  quanto
proposto dal gia' citato Tavolo  tecnico  interistituzionale  con  lo
schema di ordinanza comunale  «tipo»  per  attivita'  di  prevenzione
antincendio boschivo; 
      l'Arma dei Carabinieri provveda alla rilevazione dei dati sugli
incendi   boschivi   oltre   che   per   le    ordinarie    finalita'
tecnico-amministrative e di polizia giudiziaria, anche per supportare
i  comuni  e  le  regioni/province   autonome,   qualora   richiesto,
nell'iscrizione al catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco; 
      le amministrazioni regionali e delle province  autonome,  anche
in raccordo con l'Arma dei Carabinieri e l'Associazione nazionale dei
comuni italiani,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  prevedano
specifiche azioni di promozione, monitoraggio e supporto tecnico alle
amministrazioni  comunali  nella  realizzazione  delle  attivita'  di
prevenzione; 
      le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, ove necessario,
e  relativamente  alle  aree  e  ai  periodi  a  rischio,  promuovano
l'intensificazione delle attivita' di  controllo  del  territorio  da
parte delle Forze di polizia, compresa la Polizia locale d'intesa con
le  amministrazioni  competenti,  e  la  definizione  di   specifiche
procedure di comunicazione tra  le  sale  operative  e  le  strutture
regionali  preposte  al  coordinamento  delle  attivita'  antincendio
boschivo; 
      le  amministrazioni  regionali  e  delle   province   autonome,
promuovano  ogni  azione  necessaria  a  potenziare  ed   ottimizzare
l'organizzazione ed il coordinamento dei personale appartenente  alle
organizzazioni  di  volontariato,  riconosciute  secondo  la  vigente
normativa, ed  impiegate,  ai  diversi  livelli  territoriali,  nelle
attivita'  di  lotta  attiva   agli   incendi   boschivi,   tra   cui
sorveglianza, vigilanza e  presidio  dei  territorio  in  particolare
nelle aree e nei periodi a maggior rischio; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
stabiliscano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n.  353  del
2000, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato,
strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di  riduzione
delle aree percorse dal fuoco. 
    b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro  sugli
incendi boschivi: 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
provvedano  alla  revisione  annuale  del  piano  regionale  per   la
programmazione delle attivita' di  previsione,  prevenzione  e  lotta
attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della
legge n. 353 del 2000, redatto secondo  le  linee  guida  di  cui  al
decreto  ministeriale  20  dicembre  2001,  evidenziando  inoltre  le
procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni
complesse che possono interessare sia le aree boscate che  quelle  di
interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti  capo
a diversi soggetti, anche rispetto a  quanto  stabilito  dal  decreto
legislativo n. 177 del 2016; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
assicurino il fondamentale raccordo tra il suddetto  piano  regionale
ed  i  piani  per  i  parchi  e  le  riserve  naturali  dello  Stato,
predisposti dal  Ministero  della  transizione  ecologica,  ai  sensi
dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
definiscano, con le societa' di gestione o gli enti  interessati,  un
adeguato modello di intervento per le aree particolarmente  sensibili
agli incendi  come  viabilita'  principale  ed  altre  infrastrutture
strategiche che, in caso di  evento,  possa  limitare  i  rischi  per
l'incolumita' pubblica e privata; 
      le prefetture  -  Uffici  territoriali  di  Governo  agevolino,
laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le suddette  societa'  di
gestione ed i vari enti interessati. 
    c) Attivita' di pianificazione di protezione civile: 
      le amministrazioni regionali  e  delle  province  autonome,  le
prefetture - Uffici territoriali di Governo, nonche' le articolazioni
territoriali delle diverse strutture operative nazionali,  sostengano
e stimolino i sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento  dei
piani  comunali  o  intercomunali  di  protezione  civile,  anche  di
carattere  speditivo,  con  particolare  riferimento  al  rischio  di
incendi di interfaccia urbano  rurale,  oltreche'  nella  definizione
delle procedure di  allenamento  del  sistema  locale  di  protezione
civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi  livelli  di
rischio e nelle attivita' di informazione alla popolazione. Stante la
peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda altresi' la promozione
dell'elaborazione  di  specifici   piani   di   emergenza   per   gli
insediamenti, le  infrastrutture  e  gli  impianti  turistici,  anche
temporanei,  prossimi  ad  aree  boscate  o   comunque   suscettibili
all'innesco; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche  intese  ed
accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito
delle  quali  trovare  un'appropriata  e  coordinata  sintesi   delle
iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione  e
condivisione di uomini e  mezzi,  in  particolare  del  volontariato,
nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di  vigilanza  e  di
lotta  attiva  agli  incendi  boschivi,  sia  in   caso   di   eventi
particolarmente intensi sia durante  i  periodi  ritenuti  a  maggior
rischio. 
    d)  Attivita'  di  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi  e   di
interfaccia e di gestione dell'emergenza: 
      le amministrazioni regionali e delle province autonome adeguino
i  propri  dispositivi  antincendio  al  regime  degli   eventi   che
interessano  il  territorio  regionale,   modulando   e   potenziando
opportunamente le forze di terra con quelle aeree; 
      le amministrazioni regionali per responsabilita'  ed  il  Corpo
nazionale dei  vigili  del  fuoco  nell'ambito  dei  singoli  accordi
siglati,  assicurino,  altresi',  l'indispensabile  presenza  di   un
adeguato  numero  di  direttori/responsabili  delle   operazioni   di
spegnimento, dotati di professionalita' e profilo di  responsabilita'
tali da consentire l'ottimale  coordinamento  delle  attivita'  delle
squadre medesime con quelle dei mezzi aerei. Allo scopo si ricorda il
documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico  interistituzionale
per il monitoraggio del settore  antincendio  boschivo  «Definizione,
funzioni,  formazione  e   qualificazione   della   direzione   delle
operazioni di spegnimento degli  incendi  boschivi»,  successivamente
adottato con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri  del
10 gennaio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  56  del  5
marzo 2020; 
      le amministrazioni regionali ed il Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco provvedano, anche avvalendosi  delle  competenze  di  altre
strutture,  alla  formazione  costante  degli  operatori  antincendio
boschivo a tutti i livelli, per implementare al meglio le tecniche di
spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi; 
      tutti gli enti in indirizzo  forniscano,  se  richiesto  e  nel
limite delle loro competenze,  il  loro  contributo  alla  formazione
degli operatori antincendio boschivo, cosi da assicurare, con  sempre
maggiore continuita', il miglioramento delle tecniche di  spegnimento
ed una maggiore sicurezza degli operatori in teatro operativo; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
assicurino, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge  n.
353 del 2000,  un  adeguato  assetto  della  propria  Sala  operativa
unificata permanente (SOUP),  prevedendone  un'operativita'  di  tipo
continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo,  ed
integrando le proprie strutture con quelle del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, dei  Corpi  forestali  regionali  e/o  provinciali,
nonche',  ove  necessario,  con  personale  delle  organizzazioni  di
volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia
e delle altre componenti e strutture  operative  di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
      tutte le componenti e strutture operative competenti, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  assicurino  la  propria
partecipazione alle attivita' delle SOUP, contribuendo,  con  proprio
personale   adeguatamente   formato,   all'operativita'    di    tipo
continuativo nelle stesse.  Allo  scopo,  si  richiama  il  documento
prodotto e condiviso dal Tavolo  tecnico  interistituzionale  per  il
monitoraggio  del  settore  antincendio  boschivo  e   recepito   dal
Presidente del Consiglio dei ministri con la  «Direttiva  concernente
la formazione e la standardizzazione delle conoscenze  del  personale
delle Sale operative unificate permanenti (SOUP)» del 12 giugno  2020
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 25 settembre 2020; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
garantiscano un costante collegamento tra le SOUP, di cui all'art. 7,
della legge n. 353  del  2000,  e  le  sale  operative  regionali  di
protezione civile, laddove non gia' integrate, nonche' il  necessario
e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato  (COAU)
e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile,
ai fini, rispettivamente, della richiesta di  concorso  aereo  e  del
costante aggiornamento sulla situazione  a  livello  regionale  delle
emergenze derivanti dagli incendi di  interfaccia.  In  proposito  e'
indispensabile  che  il  COAU  abbia  immediata,  piena  e   costante
visibilita' dell'impiego tattico degli assetti regionali al  fine  di
poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali  ove  piu'
necessario  in  ogni  momento,  cosi'   da   ottimizzarne   l'impiego
rendendolo piu' tempestivo ed efficace; 
      le  amministrazioni  regionali  valutino  la  possibilita'   di
definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e  province  autonome,
per l'attivita' di lotta attiva agli  incendi  boschivi,  intesi  non
solo come  scambio  di  esperienze  e  conoscenze  tra  strutture  ed
operatori  ma,  soprattutto,  come  strumento  di  potenziamento  del
dispositivo di intervento. Il Dipartimento  della  protezione  civile
assicurera' il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra  le
regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti
dei fondi disponibili; 
      le amministrazioni regionali e delle province  autonome  ed  il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurino la  diffusione  e  la
puntuale  attuazione  delle  indicazioni  operative  «Concorso  della
flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli  incendi  boschivi»,
emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde  garantire  la
prontezza, l'efficacia e la tempestivita' degli  interventi,  nonche'
l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento; 
      le amministrazioni regionali e delle province autonome  per  il
tramite delle SOUP provvedano alla razionalizzazione delle  richieste
di concorso aereo di  spegnimento  indirizzate  al  Centro  operativo
aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile,  per
situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita' di contrasto  a
terra; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
promuovano un'attivita'  di  sensibilizzazione  presso  gli  aeroclub
presenti  sul  territorio  affinche',   nell'ambito   delle   normali
attivita' di  volo  e  di  addestramento,  i  piloti  svolgano  anche
attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali  principi
di incendio boschivo all'ente preposto  alla  gestione  del  traffico
aereo; 
      le amministrazioni regionali e delle province autonome adottino
tutte le misure  necessarie,  compresa  l'attivita'  di  segnalazione
all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai  sensi  dell'art.
712 del codice della navigazione, affinche' impianti, costruzioni  ed
opere che possono costituire ostacolo per il  volo  degli  aeromobili
antincendio ed intralcio alle  loro  attivita',  siano  provvisti  di
segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta
aerea antincendio; 
      le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
incrementino,  per  quanto  possibile,  la  disponibilita'  di  fonti
idriche idonee  al  prelievo  di  acqua  da  parte  degli  aeromobili
impiegati  nelle  attivita'  antincendio  boschivo;   forniscano   il
continuo   aggiornamento   delle   informazioni,   con    particolare
riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli  e  pericoli
per la navigazione aerea ed al carico d'acqua,  inoltre  di  concerto
con i Ministeri competenti, valutino la possibilita'  di  individuare
ulteriori laghi per il prelievo di acqua da  parte  degli  aeromobili
impiegati nella lotta attiva agli incendi boschivi; 
      le amministrazioni regionali definiscano opportune  intese  con
le capitanerie di porto sia  per  identificare  e  garantire  aree  a
ridosso delle coste idonee per il  pescaggio  dell'acqua  a  mare  da
parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza  per  le
attivita' di pesca e  balneazione,  sia  per  assicurare  l'eventuale
intervento  da  mare  per  il  soccorso  alle   popolazioni   qualora
minacciate da incendi prossimi alla linea di costa; 
      il Ministero della difesa valuti  l'opportunita'  di  mantenere
gli aeroporti dell'Aeronautica  militare  in  stato  di  allerta  per
garantire il massimo supporto tecnico logistico agli aeromobili della
flotta aerea antincendio dello Stato; 
      il   Ministero   delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili,  anche  di  concerto  con   le   Prefetture   -   Uffici
territoriali  di  Governo,  sensibilizzi  ANAS  S.p.a.,  le  societa'
concessionarie delle autostrade e le Ferrovie dello Stato al fine  di
assicurare  la  tempestiva  informazione  su  eventuali  problemi  di
viabilita' e percorribilita' dei tratti di competenza  che  dovessero
essere interessati da particolari situazioni di criticita'  derivanti
da incendi boschivi in prossimita' delle arterie, con possibili gravi
ripercussioni sul traffico e sull'incolumita' degli utenti.