Allegato Attivita' antincendio boschivo (AIB) per la stagione estiva 2021. Raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti. a) Attivita' di previsione e prevenzione: tutti i soggetti a vario titolo interessati si adoperino per favorire un adeguato scambio di informazioni non solo fra le strutture locali, regionali e statuali impiegate nelle attivita' AIB, ma anche con quelle di protezione civile; le amministrazioni regionali e delle province autonome incentivino l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i centri funzionali decentrati per attivita' di previsione delle condizioni di pericolosita' degli incendi boschivi e favoriscano, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi. Dove attuato, cio' consente una modulazione dell'organizzazione secondo le condizioni di pericolo attese con la possibilita' di rinforzare le attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme, nonche' quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile. Le informazioni previsionali potranno inoltre favorire le attivita' di informazione alla popolazione sui livelli di rischio presenti e le norme di comportamento da adottare. Allo scopo, in riferimento alla comunicazione ai cittadini, si ricorda che il Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo ha prodotto e condiviso con tutte le regioni e province autonome il documento «Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio incendi boschivi e relative norme di comportamento»; tutti i soggetti, ognuno per gli ambiti di rispettiva competenza, collaborino nella promozione di forme di sensibilizzazione e di stimolo degli enti e delle societa' che gestiscono le infrastrutture e, se del caso, valutino e dispongano gli interventi prioritari di pulizia e di manutenzione del bosco, cosi come gli interventi di riduzione della massa combustibile, tra l'altro lungo le reti viarie e ferroviarie, da attuare in tempi compatibili con la stagione antincendio boschivo. In considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale, si adottino specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale, in particolare quelli a maggiore afflusso turistico; le amministrazioni comunali vorranno mettere in atto le necessarie azioni di prevenzione di loro competenza, tra cui si ricorda l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, ai sensi dell'art. l0 della legge n. 353/2000 e l'emissione di specifiche ordinanze di settore anche seguendo quanto proposto dal gia' citato Tavolo tecnico interistituzionale con lo schema di ordinanza comunale «tipo» per attivita' di prevenzione antincendio boschivo; l'Arma dei Carabinieri provveda alla rilevazione dei dati sugli incendi boschivi oltre che per le ordinarie finalita' tecnico-amministrative e di polizia giudiziaria, anche per supportare i comuni e le regioni/province autonome, qualora richiesto, nell'iscrizione al catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco; le amministrazioni regionali e delle province autonome, anche in raccordo con l'Arma dei Carabinieri e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per quanto di rispettiva competenza, prevedano specifiche azioni di promozione, monitoraggio e supporto tecnico alle amministrazioni comunali nella realizzazione delle attivita' di prevenzione; le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, ove necessario, e relativamente alle aree e ai periodi a rischio, promuovano l'intensificazione delle attivita' di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia, compresa la Polizia locale d'intesa con le amministrazioni competenti, e la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le sale operative e le strutture regionali preposte al coordinamento delle attivita' antincendio boschivo; le amministrazioni regionali e delle province autonome, promuovano ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento dei personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, tra cui sorveglianza, vigilanza e presidio dei territorio in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio; le amministrazioni regionali e delle province autonome stabiliscano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 353 del 2000, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco. b) Attivita' di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi: le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano alla revisione annuale del piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo a diversi soggetti, anche rispetto a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 177 del 2016; le amministrazioni regionali e delle province autonome assicurino il fondamentale raccordo tra il suddetto piano regionale ed i piani per i parchi e le riserve naturali dello Stato, predisposti dal Ministero della transizione ecologica, ai sensi dall'art. 8, della legge n. 353 del 2000; le amministrazioni regionali e delle province autonome definiscano, con le societa' di gestione o gli enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilita' principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l'incolumita' pubblica e privata; le prefetture - Uffici territoriali di Governo agevolino, laddove ritenuto necessario, i rapporti tra le suddette societa' di gestione ed i vari enti interessati. c) Attivita' di pianificazione di protezione civile: le amministrazioni regionali e delle province autonome, le prefetture - Uffici territoriali di Governo, nonche' le articolazioni territoriali delle diverse strutture operative nazionali, sostengano e stimolino i sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia urbano rurale, oltreche' nella definizione delle procedure di allenamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio e nelle attivita' di informazione alla popolazione. Stante la peculiarita' del periodo estivo, si raccomanda altresi' la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate o comunque suscettibili all'innesco; le amministrazioni regionali e delle province autonome provvedano, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra regioni e province autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonche' di mezzi aerei da destinare ad attivita' di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio. d) Attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza: le amministrazioni regionali e delle province autonome adeguino i propri dispositivi antincendio al regime degli eventi che interessano il territorio regionale, modulando e potenziando opportunamente le forze di terra con quelle aeree; le amministrazioni regionali per responsabilita' ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito dei singoli accordi siglati, assicurino, altresi', l'indispensabile presenza di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati di professionalita' e profilo di responsabilita' tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attivita' delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei. Allo scopo si ricorda il documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo «Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi», successivamente adottato con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 5 marzo 2020; le amministrazioni regionali ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedano, anche avvalendosi delle competenze di altre strutture, alla formazione costante degli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, per implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi; tutti gli enti in indirizzo forniscano, se richiesto e nel limite delle loro competenze, il loro contributo alla formazione degli operatori antincendio boschivo, cosi da assicurare, con sempre maggiore continuita', il miglioramento delle tecniche di spegnimento ed una maggiore sicurezza degli operatori in teatro operativo; le amministrazioni regionali e delle province autonome assicurino, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 3, della legge n. 353 del 2000, un adeguato assetto della propria Sala operativa unificata permanente (SOUP), prevedendone un'operativita' di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi forestali regionali e/o provinciali, nonche', ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre componenti e strutture operative di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; tutte le componenti e strutture operative competenti, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, assicurino la propria partecipazione alle attivita' delle SOUP, contribuendo, con proprio personale adeguatamente formato, all'operativita' di tipo continuativo nelle stesse. Allo scopo, si richiama il documento prodotto e condiviso dal Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e recepito dal Presidente del Consiglio dei ministri con la «Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP)» del 12 giugno 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 25 settembre 2020; le amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscano un costante collegamento tra le SOUP, di cui all'art. 7, della legge n. 353 del 2000, e le sale operative regionali di protezione civile, laddove non gia' integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito e' indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante visibilita' dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove piu' necessario in ogni momento, cosi' da ottimizzarne l'impiego rendendolo piu' tempestivo ed efficace; le amministrazioni regionali valutino la possibilita' di definire gemellaggi tra regioni, e tra regioni e province autonome, per l'attivita' di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurera' il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili; le amministrazioni regionali e delle province autonome ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assicurino la diffusione e la puntuale attuazione delle indicazioni operative «Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi», emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestivita' degli interventi, nonche' l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento; le amministrazioni regionali e delle province autonome per il tramite delle SOUP provvedano alla razionalizzazione delle richieste di concorso aereo di spegnimento indirizzate al Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessita' rispetto all'attivita' di contrasto a terra; le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovano un'attivita' di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinche', nell'ambito delle normali attivita' di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attivita' di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'ente preposto alla gestione del traffico aereo; le amministrazioni regionali e delle province autonome adottino tutte le misure necessarie, compresa l'attivita' di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi dell'art. 712 del codice della navigazione, affinche' impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attivita', siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio; le amministrazioni regionali e delle province autonome incrementino, per quanto possibile, la disponibilita' di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nelle attivita' antincendio boschivo; forniscano il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento alla presenza, anche temporanea, di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua, inoltre di concerto con i Ministeri competenti, valutino la possibilita' di individuare ulteriori laghi per il prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati nella lotta attiva agli incendi boschivi; le amministrazioni regionali definiscano opportune intese con le capitanerie di porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attivita' di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa; il Ministero della difesa valuti l'opportunita' di mantenere gli aeroporti dell'Aeronautica militare in stato di allerta per garantire il massimo supporto tecnico logistico agli aeromobili della flotta aerea antincendio dello Stato; il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, anche di concerto con le Prefetture - Uffici territoriali di Governo, sensibilizzi ANAS S.p.a., le societa' concessionarie delle autostrade e le Ferrovie dello Stato al fine di assicurare la tempestiva informazione su eventuali problemi di viabilita' e percorribilita' dei tratti di competenza che dovessero essere interessati da particolari situazioni di criticita' derivanti da incendi boschivi in prossimita' delle arterie, con possibili gravi ripercussioni sul traffico e sull'incolumita' degli utenti.