(Allegato)
                                                             Allegato 
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19  negli
ambienti di lavoro 
 
                            6 aprile 2021 
 
    Oggi, 6 aprile 2021, e' stato  sottoscritto  -  all'esito  di  un
approfondito confronto in videoconferenza - il  presente  «Protocollo
condiviso di  aggiornamento  delle  misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento della diffusione  del  virus  SARS-CoV-2/COVID-19  negli
ambienti di lavoro». 
    Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi  su  invito
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
della salute, che hanno promosso un  nuovo  confronto  tra  le  Parti
sociali, in attuazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 1,
numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11
marzo 2020, che - in relazione alle attivita'  professionali  e  alle
attivita' produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali
e sindacali. 
    Il Governo favorisce, per quanto  di  sua  competenza,  la  piena
attuazione del Protocollo. 
Premessa 
    Il  documento  tiene  conto  delle  misure  di  contrasto  e   di
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli  ambienti
di lavoro,  gia'  contenute  nei  Protocolli  condivisi  sottoscritti
successivamente alla  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza,  in
particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020, sviluppati anche con  il
contributo tecnico-scientifico dell'INAIL. 
    Il presente Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari
provvedimenti adottati dal Governo e,  da  ultimo,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonche' di quanto
emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee  guida
condivise tra le Parti per  agevolare  le  imprese  nell'adozione  di
protocolli  di  sicurezza  anti-contagio,  ovverosia  Protocollo   di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. 
    La prosecuzione delle attivita' produttive puo' infatti  avvenire
solo in presenza  di  condizioni  che  assicurino  alle  persone  che
lavorano adeguati livelli di protezione. La  mancata  attuazione  del
Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina
la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni  di
sicurezza. 
    Pertanto,  le  Parti  convengono  sul  possibile   ricorso   agli
ammortizzatori sociali, con la conseguente  riduzione  o  sospensione
dell'attivita' lavorativa, al fine  di  permettere  alle  imprese  di
tutti i settori di applicare tali misure e la  conseguente  messa  in
sicurezza del luogo di lavoro. 
    Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere al lavoro
agile  o  da  remoto  e  agli   ammortizzatori   sociali,   soluzioni
organizzative straordinarie, le Parti intendono favorire il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus. 
    E'  obiettivo  prioritario  coniugare   la   prosecuzione   delle
attivita' produttive con la garanzia di condizioni  di  salubrita'  e
sicurezza degli ambienti di  lavoro  e  delle  modalita'  lavorative.
Nell'ambito di tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o
la sospensione temporanea delle attivita'. 
    In questa prospettiva continueranno a  risultare  utili,  per  la
rarefazione delle presenze dentro  i  luoghi  di  lavoro,  le  misure
straordinarie finora adottate dal Governo, in particolare in tema  di
ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. 
    Ferma la necessita' di  aggiornare  il  Protocollo  condiviso  di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della  diffusione
del virus SARS-CoV-2/COVID-19  che  preveda  procedure  e  regole  di
condotta, va favorito il confronto preventivo con  le  rappresentanze
sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese  le
rappresentanze   territoriali    come    previsto    dagli    accordi
interconfederali,  affinche'  ogni  misura  adottata   possa   essere
condivisa e resa piu' efficace dal  contributo  di  esperienza  delle
persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST,  tenendo
conto della specificita' di ogni singola realta' produttiva  e  delle
situazioni territoriali. 
 
      Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto 
  e il contenimento della diffusione del virus sars-CoV-2/covid-19 
 
    In  continuita'  e  in  coerenza   con   i   precedenti   accordi
sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha
l'obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate,  finalizzate
a incrementare, negli ambienti di lavoro  non  sanitari,  l'efficacia
delle misure precauzionali di contenimento adottate  per  contrastare
l'epidemia di COVID-19. 
    Il virus SARS-CoV-2/COVID-19  rappresenta  un  rischio  biologico
generico, per il quale occorre adottare misure uguali  per  tutta  la
popolazione. Il presente  protocollo  contiene,  quindi,  misure  che
seguono  la  logica  della  precauzione  e  seguono  e   attuano   le
prescrizioni  del  legislatore  e   le   indicazioni   dell'Autorita'
sanitaria. 
    Fatti  salvi  tutti  gli  obblighi  previsti  dalle  disposizioni
emanate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19 
 
                           e premesso che 
 
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2  marzo
2021 prevede misure  restrittive  nell'intero  territorio  nazionale,
specifiche per il contenimento del virus  SARS-CoV-2/COVID-19  e  che
per le attivita' di produzione tali misure raccomandano: 
    il massimo utilizzo, ove possibile,  della  modalita'  di  lavoro
agile o da remoto da parte dei datori di  lavoro  privati,  ai  sensi
dell'art. 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nonche' di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; 
    che le  attivita'  professionali  siano  attuate  anche  mediante
modalita' di lavoro agile,  ove  possano  essere  svolte  al  proprio
domicilio o in modalita' a distanza; 
    che siano incentivate le ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
    che  siano  sospese  le  attivita'  dei  reparti  aziendali   non
indispensabili alla produzione; 
    che siano assunti protocolli di  sicurezza  anti-contagio,  fermo
restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie
respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 
    che siano incentivate le operazioni di sanificazione  nei  luoghi
di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori
sociali; 
    che  sull'intero  territorio   nazionale   tutte   le   attivita'
produttive industriali  e  commerciali  rispettino  i  contenuti  del
Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro, nonche', per i rispettivi ambiti  di  competenza,
il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile  2020
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il  protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto
il 20 marzo 2020; 
 
                  e ritenuto, altresi', opportuno: 
 
    garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita'
di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio
domicilio o in modalita' a distanza, nonche' per quelle non sospese; 
    raccomandare, in particolare per  le  attivita'  produttive,  che
siano limitati al massimo gli  spostamenti  all'interno  dei  siti  e
contingentato l'accesso agli spazi comuni; 
    assicurare,  fermo  restando  il  mantenimento   della   distanza
interpersonale  di  almeno  un  metro  come  principale   misura   di
contenimento,  che  negli  spazi  condivisi   vengano   indossati   i
dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l'adozione  di
ulteriori  strumenti  di   protezione   individuale   gia'   previsti
indipendentemente dalla situazione emergenziale; 
    favorire, limitatamente alle  attivita'  produttive,  intese  tra
organizzazioni datoriali e sindacali; 
 
                          si stabilisce che 
 
le   imprese   adottano   il   presente   Protocollo   condiviso   di
regolamentazione all'interno dei propri luoghi  di  lavoro,  oltre  a
quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e applicano le ulteriori misure di  precauzione  di  seguito
elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive secondo
le peculiarita' della propria  organizzazione,  previa  consultazione
delle rappresentanze sindacali aziendali -  per  tutelare  la  salute
delle  persone  presenti  all'interno  dell'azienda  e  garantire  la
salubrita' dell'ambiente di lavoro. 
1. Informazione 
    L'azienda, attraverso  le  modalita'  piu'  idonee  ed  efficaci,
informa tutti i lavoratori e  chiunque  entri  in  azienda  circa  le
disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso
e nei luoghi maggiormente visibili  dei  locali  aziendali,  appositi
depliants informativi. 
    In particolare, le informazioni riguardano: 
      l'obbligo di rimanere  al  proprio  domicilio  in  presenza  di
febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di  chiamare  il
proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria; 
      la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter  fare
ingresso o di poter permanere in  azienda  e  di  doverlo  dichiarare
tempestivamente   laddove,   anche   successivamente    all'ingresso,
sussistano  le  condizioni  di  pericolo   (sintomi   di   influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio  o  contatto  con  persone
positive al virus nei quattordici giorni precedenti, etc.) in  cui  i
provvedimenti dell'Autorita' impongono  di  informare  il  medico  di
famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 
      l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita'  e
del datore di lavoro nel fare accesso  in  azienda  (in  particolare,
mantenere la distanza di sicurezza, osservare  le  regole  di  igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); 
      l'impegno a informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il
datore di lavoro della  presenza  di  qualsiasi  sintomo  influenzale
durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo  cura  di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
    L'azienda fornisce  un'informazione  adeguata  sulla  base  delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con  particolare  riferimento  al
complesso delle misure adottate cui il personale  deve  attenersi  in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione del contagio. 
    Laddove il  presente  Protocollo  fa  riferimento  all'uso  della
mascherina chirurgica, e' fatta salva l'ipotesi  che,  per  i  rischi
presenti nella mansione specifica, siano gia' previsti  strumenti  di
protezione  individuale  di  tutela  di  tipo   superiore   (facciali
filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia. 
2. Modalita' di ingresso in azienda 
    Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere
sottoposto al controllo  della  temperatura  corporea.  (1)  Se  tale
temperatura risultera' superiore  ai  37,5°C,  non  sara'  consentito
l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale  condizione  -  nel
rispetto   delle   indicazioni   riportate   in   nota   -    saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne
fossero gia' dotate, non dovranno  recarsi  al  Pronto  Soccorso  e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu' breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
    Il datore di lavoro informa preventivamente il personale,  e  chi
intende fare ingresso in azienda, della  preclusione  dell'accesso  a
chi, negli  ultimi  quattordici  giorni,  abbia  avuto  contatti  con
soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19  o  provenga
da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. (2) 
    Per questi casi si  fa  riferimento  alla  normativa  di  seguito
richiamata e alle successive,  ulteriori  disposizioni  che  potranno
essere adottate in materia: 
      agli articoli 14, comma 1, e 26,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27; 
      all'art. 1, comma 1, lettera d),  del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35; 
      all'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; 
      all'art.  1-bis  del  decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124. 
    La   riammissione   al   lavoro   dopo   l'infezione   da   virus
SARS-CoV-2/COVID-19 avverra'  secondo  le  modalita'  previste  dalla
normativa vigente  (circolare  del  Ministero  della  salute  del  12
ottobre  2020  ed  eventuali  istruzioni  successive).  I  lavoratori
positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo
dopo  la  negativizzazione  del  tampone  molecolare   o   antigenico
effettuato  in  struttura  accreditata  o  autorizzata  dal  servizio
sanitario. 
    Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici,  nelle
aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente
disponga misure aggiuntive specifiche, come ad  esempio  l'esecuzione
del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima
collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente. 
    Al fine della prevenzione di ogni  forma  di  affollamento  e  di
situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione  i  protocolli
di settore per le attivita' produttive  di  cui  all'Allegato  IX  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vigente. 
3. Modalita' di accesso dei fornitori esterni 
    Per l'accesso di  fornitori  esterni,  individuare  procedure  di
ingresso,  transito  e  uscita,  mediante   modalita',   percorsi   e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di  contatto
con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 
    Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono  rimanere
a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per
nessun motivo. Per le necessarie  attivita'  di  approntamento  delle
attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla
rigorosa distanza di un metro. 
    Per   fornitori/trasportatori   e/o   altro   personale   esterno
individuare/installare  servizi  igienici  dedicati,   prevedere   il
divieto di utilizzo di quelli del personale  dipendente  e  garantire
una adeguata pulizia giornaliera. 
    Va  ridotto,  per  quanto  possibile,  l'accesso  ai  visitatori;
qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di
pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a  tutte
le regole aziendali, ivi comprese  quelle  per  l'accesso  ai  locali
aziendali di cui al precedente paragrafo 2. 
    Ove  sia  presente   un   servizio   di   trasporto   organizzato
dall'azienda, va garantita e rispettata la sicurezza  dei  lavoratori
lungo ogni spostamento, in particolare  mettendo  in  atto  tutte  le
misure  previste  per  il  contenimento  del  rischio   di   contagio
(distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.). 
    Le norme del presente Protocollo si  estendono  alle  aziende  in
appalto  che  possono  organizzare  sedi  e  cantieri  permanenti   e
provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive. 
    In caso di lavoratori dipendenti da  aziende  terze  che  operano
nello stesso sito produttivo  (es.  manutentori,  fornitori,  addetti
alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al  tampone
COVID-19,   l'appaltatore   dovra'   informare   immediatamente    il
committente, per  il  tramite  del  medico  competente,  ed  entrambi
dovranno collaborare  con  l'autorita'  sanitaria  fornendo  elementi
utili all'individuazione di eventuali contatti stretti, nel  rispetto
della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 
    L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice,
completa informativa dei contenuti del Protocollo  aziendale  e  deve
vigilare affinche' i lavoratori della stessa o  delle  aziende  terze
che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni. 
4. Pulizia e sanificazione in azienda 
    L'azienda assicura la  pulizia  giornaliera  e  la  sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni  di  lavoro  e
delle aree comuni e di  svago,  in  coerenza  con  la  circolare  del
Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020. 
    Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno  dei
locali  aziendali,  si  procede  alla  pulizia  e  sanificazione  dei
suddetti, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della
salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonche' alla loro ventilazione. 
    Occorre garantire la pulizia, a fine turno,  e  la  sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti,
sia negli uffici che nei reparti produttivi,  anche  con  riferimento
alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. 
    L'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del  Ministero  della
salute,  puo'  organizzare,  secondo  le  modalita'   ritenute   piu'
opportune,  interventi   particolari/periodici   di   pulizia   anche
ricorrendo agli ammortizzatori sociali. 
    Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in  cui
si sono registrati  casi  sospetti  di  COVID-19,  in  aggiunta  alle
normali  attivita'  di  pulizia,  e'   necessario   prevedere,   alla
riapertura, una sanificazione  straordinaria  degli  ambienti,  delle
postazioni di lavoro e delle  aree  comuni,  ai  sensi  della  citata
circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020. 
5. Precauzioni igieniche personali 
    E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte
le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. 
    L'azienda  mette  a  disposizione  idonei  e  sufficienti   mezzi
detergenti per le mani. 
    E' favorita la preparazione da  parte  dell'azienda  del  liquido
detergente       secondo        le        indicazioni        dell'OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) 
    E' raccomandata la frequente pulizia  delle  mani,  con  acqua  e
sapone. 
    I detergenti per le mani, di cui sopra, devono essere accessibili
a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati  in
punti facilmente individuabili. 
6. Dispositivi di protezione individuale 
    L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di  regolamentazione  e'
fondamentale;   tenuto   conto   del   perdurare   della   situazione
emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale -
come peraltro sottolineato dall'Organizzazione mondiale della sanita'
(OMS) - secondo la disciplina vigente. 
    Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI),  ai
sensi dell'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 9  aprile  2008,
n. 81, le «mascherine chirurgiche» di cui all'art. 16, comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  il  cui  uso  e'  disciplinato
dall'art. 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi
di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto,  e'
comunque  obbligatorio  l'uso  delle  mascherine  chirurgiche  o   di
dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale  uso
non e' necessario nel caso  di  attivita'  svolte  in  condizioni  di
isolamento,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 
    Nella  declinazione  delle   misure   del   presente   Protocollo
all'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi
valutati  a  partire  dalla   mappatura   delle   diverse   attivita'
dell'azienda, si adotteranno DPI idonei. 
7. Gestione degli spazi comuni  (mensa,  spogliatoi,  aree  fumatori,
distributori di bevande e/o snack) 
    L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree
fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di  una
ventilazione continua dei  locali,  di  un  tempo  ridotto  di  sosta
all'interno di tali spazi e con il  mantenimento  della  distanza  di
sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. 
    Occorre  provvedere  all'organizzazione  degli   spazi   e   alla
sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilita' dei
lavoratori luoghi  per  il  deposito  degli  indumenti  da  lavoro  e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 
    Occorre  garantire  la  sanificazione  periodica  e  la   pulizia
giornaliera, con  appositi  detergenti,  dei  locali  mensa  e  delle
tastiere dei distributori di bevande e snack. 
8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e lavoro  agile  e
da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi) 
    Con riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, articoli 4 e  30,  limitatamente
al periodo dell'emergenza dovuta al COVID-19,  le  imprese  potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e  favorendo  cosi'  le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali: 
      disporre  la  chiusura  di  tutti  i  reparti   diversi   dalla
produzione  o,  comunque,  di  quelli  dei  quali  e'  possibile   il
funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto; 
      procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; 
      assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati  alla
produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i  contatti  e  di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 
      utilizzare il  lavoro  agile  e  da  remoto  per  tutte  quelle
attivita' che possono essere svolte  in  tale  modalita',  in  quanto
utile e modulabile strumento di prevenzione. 
    1. Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali,  anche  in
deroga, valutare sempre la possibilita' di assicurare che gli  stessi
riguardino l'intera  compagine  aziendale,  se  del  caso  anche  con
opportune  rotazioni  del  personale  coinvolto;  utilizzare  in  via
prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli
istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente  finalizzati
a  consentire   l'astensione   dal   lavoro   senza   perdita   della
retribuzione. 
    Nel  caso  in  cui  l'utilizzo  di  tali  istituti  non   risulti
sufficiente, si utilizzeranno i periodi  di  ferie  arretrati  e  non
ancora fruiti. 
    In  merito  alle  trasferte  nazionali  ed   internazionali,   e'
opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC  e  il
RSPP, tenga conto del contesto associato alle  diverse  tipologie  di
trasferta previste, anche in riferimento all'andamento epidemiologico
delle sedi di destinazione. 
    Il lavoro agile e da remoto continua ad  essere  favorito,  anche
nella fase di progressiva ripresa delle attivita', in quanto utile  e
modulabile strumento di  prevenzione,  ferma  la  necessita'  che  il
datore di  lavoro  garantisca  adeguate  condizioni  di  supporto  al
lavoratore  e  alla  sua   attivita'   (assistenza   nell'uso   delle
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 
    E' necessario  il  rispetto  del  distanziamento  sociale,  anche
attraverso una rimodulazione degli spazi di  lavoro,  compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e degli  spazi  aziendali.  Nel
caso di lavoratori che non necessitano di particolari  strumenti  e/o
attrezzature di lavoro e che possono lavorare  da  soli,  gli  stessi
potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati  in  spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni. 
    Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente,
potranno essere individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il
riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate
tra loro, ovvero soluzioni analoghe. 
    L'articolazione del lavoro potra'  essere  ridefinita  con  orari
differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il
numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e  prevenendo
assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' degli orari. 
    E' essenziale evitare aggregazioni sociali,  anche  in  relazione
agli spostamenti per raggiungere il posto di  lavoro  e  rientrare  a
casa  (commuting),  con  particolare  riferimento  all'utilizzo   del
trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate  forme  di
trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra  i
viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette. 
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti 
    Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati  in  modo  da
evitare il piu'  possibile  contatti  nelle  zone  comuni  (ingressi,
spogliatoi, sala mensa). 
    Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta
di uscita da questi locali e  garantire  la  presenza  di  detergenti
segnalati da apposite indicazioni. 
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 
    Gli spostamenti all'interno  del  sito  aziendale  devono  essere
limitati al minimo indispensabile e nel  rispetto  delle  indicazioni
aziendali. 
    Non sono consentite le riunioni in presenza.  Laddove  le  stesse
fossero  connotate  dal  carattere  della   necessita'   e   urgenza,
nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque,  dovranno  essere
garantiti il distanziamento interpersonale,  l'uso  della  mascherina
chirurgica  o  dispositivi  di  protezione  individuale  di   livello
superiore e un'adeguata pulizia e areazione dei locali. 
    Sono sospesi  tutti  gli  eventi  interni  e  ogni  attivita'  di
formazione in modalita' in aula, anche obbligatoria, fatte  salve  le
deroghe  previste  dalla  normativa  vigente.  Sono   consentiti   in
presenza, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, gli esami di  qualifica  dei
percorsi di IeFP, nonche' la formazione in azienda esclusivamente per
i lavoratori dell'azienda stessa,  secondo  le  disposizioni  emanate
dalle singole regioni,  i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in
materia  di  protezione  civile,  salute  e  sicurezza,  i  corsi  di
formazione individuali e  quelli  che  necessitano  di  attivita'  di
laboratorio,  nonche'  l'attivita'   formativa   in   presenza,   ove
necessario,  nell'ambito  di   tirocini,   stage   e   attivita'   di
laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione
che siano attuate le misure di contenimento del  rischio  di  cui  al
«Documento tecnico sulla  possibile  rimodulazione  delle  misure  di
contenimento del contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e
strategie  di  prevenzione»  pubblicato   dall'INAIL.   E'   comunque
possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare
la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da
remoto. 
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda 
    Nel caso in cui una persona presente in azienda  sviluppi  febbre
(temperatura corporea superiore a 37,5° C)  e  sintomi  di  infezione
respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo  deve  dichiarare
immediatamente all'ufficio del personale e si dovra' procedere al suo
isolamento in base alle disposizioni  dell'autorita'  sanitaria  e  a
quello  degli  altri  presenti,   dai   locali;   l'azienda   procede
immediatamente ad avvertire le autorita'  sanitarie  competenti  e  i
numeri di emergenza per il  COVID-19  forniti  dalla  Regione  o  dal
Ministero della salute. 
    Il lavoratore, al momento  dell'isolamento,  deve  essere  subito
dotato - ove gia' non lo fosse - di mascherina chirurgica. 
    L'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione
degli eventuali «contatti stretti» di una persona presente in azienda
che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con  il
coinvolgimento del MC. Cio' al fine di permettere alle  autorita'  di
applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell'indagine, l'azienda potra'  chiedere  agli  eventuali  possibili
contatti  stretti  di  lasciare  cautelativamente  lo   stabilimento,
secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. 
12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls 
    La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le  misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (cd.
decalogo). 
    La sorveglianza sanitaria rappresenta  una  ulteriore  misura  di
prevenzione di carattere  generale:  sia  perche'  puo'  intercettare
possibili  casi  e   sintomi   sospetti   del   contagio,   sia   per
l'informazione e la formazione che il medico competente puo'  fornire
ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza
sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle
visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare  nel
rispetto delle misure  igieniche  raccomandate  dal  Ministero  della
salute e secondo quanto previsto  dall'OMS,  previa  valutazione  del
medico competente che tiene conto dell'andamento  epidemiologico  nel
territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero
della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare  interministeriale
del 4 settembre 2020. 
    Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e
le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte  al
contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19. 
    Il  medico  competente,  ove  presente,  attua  la   sorveglianza
sanitaria eccezionale ai sensi  dell'art.  83  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, ai  fini  della  tutela  dei  lavoratori  fragili
secondo le definizioni e modalita' di cui  alla  circolare  congiunta
del Ministero della  salute  e  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  del  4  settembre  2020,   nel   rispetto   della
riservatezza. 
    Il medico competente,  in  considerazione  del  suo  ruolo  nella
valutazione  dei  rischi  e  nella  sorveglianza  sanitaria,   potra'
suggerire  l'adozione  di  strategie  di  testing/screening   qualora
ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus  e
della  salute  dei  lavoratori,  anche  tenuto  conto  dell'andamento
epidemiologico nel territorio di riferimento e  di  quanto  stabilito
nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021. 
    Il medico competente  collabora  con  l'Autorita'  sanitaria,  in
particolare per l'identificazione degli eventuali «contatti  stretti»
di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine  di
permettere alle Autorita' di  applicare  le  necessarie  e  opportune
misure di quarantena. In merito ai  «contatti  stretti»,  cosi'  come
definiti dalla circolare del Ministero della  salute  del  29  maggio
2020, e' opportuno che la  loro  identificazione  tenga  conto  delle
misure di prevenzione  e  protezione  individuate  ed  effettivamente
attuate  in  azienda,  ai  fini  del  contenimento  del  rischio   da
SARS-CoV-2/COVID-19. 
    La   riammissione   al   lavoro   dopo   infezione    da    virus
SARS-CoV-2/COVID-19  avverra'  in  osservanza  della   normativa   di
riferimento.  Per  il  reintegro  progressivo  dei  lavoratori   gia'
risultati  positivi  al  tampone  con  ricovero  ospedaliero,  il  MC
effettuera' la visita medica prevista dall'art. 41, comma 2,  lettera
e-ter del decreto legislativo n. 81/2008 e  successive  modificazioni
(visita medica precedente  alla  ripresa  del  lavoro  a  seguito  di
assenza per motivi di salute di durata superiore ai  sessanta  giorni
continuativi), al fine di  verificare  l'idoneita'  alla  mansione  -
anche   per   valutare   profili   specifici   di   rischiosita'    -
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia. 
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 
    E' costituito in azienda un  Comitato  per  l'applicazione  e  la
verifica  delle  regole  contenute   nel   presente   Protocollo   di
regolamentazione,  con   la   partecipazione   delle   rappresentanze
sindacali aziendali e del RLS. 
    Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema
delle relazioni sindacali, non si desse luogo  alla  costituzione  di
comitati  aziendali,  verra'  istituito,  un  Comitato   Territoriale
composto dagli Organismi paritetici per la  salute  e  la  sicurezza,
laddove  costituiti,  con  il  coinvolgimento  degli   RLST   e   dei
rappresentanti delle Parti sociali. 
    Per  le  finalita'  del  presente  Protocollo,  potranno   essere
costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad
iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento  delle
autorita' sanitarie  locali  e  degli  altri  soggetti  istituzionali
coinvolti nelle iniziative per  il  contrasto  della  diffusione  del
virus SARS-CoV-2/COVID-19. 

(1) La  rilevazione  in  tempo  reale  della   temperatura   corporea
    costituisce un trattamento di dati personali  e,  pertanto,  deve
    avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si
    suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
    acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il
    superamento  della  soglia  di  temperatura  solo   qualora   sia
    necessario a documentare le ragioni che hanno impedito  l'accesso
    ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei
    dati personali. Si ricorda che  l'informativa  puo'  omettere  le
    informazioni di cui l'interessato e'  gia'  in  possesso  e  puo'
    essere   fornita   anche   oralmente.   Quanto    ai    contenuti
    dell'informativa, con riferimento alla finalita' del  trattamento
    potra' essere indicata la  prevenzione  dal  contagio  dal  virus
    SARS-CoV-2 (COVID-19) e con riferimento alla base giuridica  puo'
    essere indicata l'implementazione  dei  protocolli  di  sicurezza
    anti-contagio ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 30, comma  1,
    lettera c), del dPCM 2 marzo 2021 e con riferimento  alla  durata
    dell'eventuale conservazione dei dati si puo' far riferimento  al
    termine  dello  stato  d'emergenza;  3)  definire  le  misure  di
    sicurezza e  organizzative  adeguate  a  proteggere  i  dati.  In
    particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre  individuare
    i soggetti preposti al trattamento e fornire loro  le  istruzioni
    necessarie. A tal fine, si ricorda  che  i  dati  possono  essere
    trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal contagio
    da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non devono essere diffusi o comunicati
    a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in
    caso di  richiesta  da  parte  dell'Autorita'  sanitaria  per  la
    ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti  di
    un lavoratore risultato positivo al  COVID-19);  4)  in  caso  di
    isolamento momentaneo  dovuto  al  superamento  della  soglia  di
    temperatura,  assicurare   modalita'   tali   da   garantire   la
    riservatezza e la dignita' del lavoratore. Tali  garanzie  devono
    essere assicurate anche nel caso in cui il  lavoratore  comunichi
    all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori
    del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati  positivi
    al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e nel caso di  allontanamento  del
    lavoratore che durante l'attivita' lavorativa sviluppi  febbre  e
    sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 

(2) Qualora si richieda il rilascio di una  dichiarazione  attestante
    la  non  provenienza  dalle  zone  a  rischio  epidemiologico   e
    l'assenza di contatti,  negli  ultimi  14  giorni,  con  soggetti
    risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), si ricorda  di
    prestare attenzione alla  disciplina  sul  trattamento  dei  dati
    personali, poiche' l'acquisizione della dichiarazione costituisce
    un trattamento dati. A tal fine, si applicano le  indicazioni  di
    cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico,  si  suggerisce
    di raccogliere solo  i  dati  necessari,  adeguati  e  pertinenti
    rispetto  alla  prevenzione  del  contagio  da  virus  SARS-CoV-2
    (COVID-19). Ad esempio, se  si  richiede  una  dichiarazione  sui
    contatti con  persone  risultate  positive  al  virus  SARS-CoV-2
    (COVID-19),  occorre  astenersi   dal   richiedere   informazioni
    aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure,  se
    si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio
    epidemiologico,   e'   necessario   astenersi   dal    richiedere
    informazioni aggiuntive in merito alle specificita' dei luoghi.