Allegato Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» Art. 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, e' riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Tali vini sono i seguenti: «Gavi» o «Cortese di Gavi» tranquillo; «Gavi» o «Cortese di Gavi» frizzante; «Gavi» o «Cortese di Gavi» spumante; «Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva; «Gavi» o «Cortese di Gavi» Riserva Spumante metodo classico.