(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere  quelle  tradizionali  della
zona, e comunque atte a conferire alle uve  e  al  vino  derivato  le
specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Sono  pertanto  da  considerare  idonei  unicamente   i   vigneti
collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni  siano
di natura calcarea-argillosa-marnosa, con esclusione delle  giaciture
pianeggianti ed umide di fondovalle. 
    I sesti di impianto, le forme di allevamento  ed  il  sistema  di
potatura nei nuovi impianti  devono  essere  quelli  tradizionali,  e
comunque atti a non modificare le caratteristiche  delle  uve  e  del
vino. 
    I nuovi impianti ed i reimpianti  dovranno  avere  un  numero  di
ceppi per ettaro non inferiore a 3.300. 
    La resa massima  di  uva  per  ettaro  dei  vigneti,  in  coltura
specializzata, destinati alla produzione  di  «Gavi»  o  «Cortese  di
Gavi» «tranquillo», «frizzante», «spumante» non deve essere superiore
a 9,5 tonnellate; per le tipologie di cui  sopra  che  utilizzino  la
menzione «vigna» la resa massima di uva per ettaro  dei  vigneti  non
deve essere superiore a 8,50 tonnellate; la resa massima di  uva  per
ettaro  dei  vigneti,  in  coltura  specializzata,   destinati   alla
produzione di  «Gavi»  o  «Cortese  di  Gavi»  «Riserva»  e  «Riserva
Spumante  metodo  classico»  non  deve  essere   superiore   a   6,50
tonnellate. 
    Fermo restando il limite massimo sopra  indicato,  la  produzione
massima per ettaro in coltura  promiscua  deve  essere  calcolata  in
rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. 
    Per la produzione di «Gavi» o  «Cortese  di  Gavi»  «tranquillo»,
«frizzante»,  «spumante»,  che  utilizzi  la  menzione  «vigna»,   il
vigneto, di eta' inferiore ai  sette  anni,  dovra'  avere  una  resa
ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato: 
      al terzo anno di impianto: 5,10 t uva/ha; 
      al quarto anno di impianto: 5,95 t uva/ha; 
      al quinto anno di impianto: 6,80 t uva/ha; 
      al sesto anno di impianto: 7,65 t uva/ha; 
      dal settimo anno di impianto in poi: 8,50 t uva/ha. 
    Per la produzione di «Gavi»  o  «Cortese  di  Gavi»  «Riserva»  e
«Riserva Spumante metodo classico», il vigneto, di eta' inferiore  ai
sette anni, dovra' avere una resa ettaro ulteriormente  ridotta  come
di seguito indicato: 
      al terzo anno di impianto: 3,90 t uva/ha; 
      al quarto anno di impianto: 4,55 t uva/ha; 
      al quinto anno di impianto: 5,20 t uva/ha; 
      al sesto anno di impianto: 5,85 t uva/ha; 
      dal settimo anno di impianto in poi: 6,50 t uva/ha. 
    Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Gavi» o  «Cortese  di  Gavi»  devono  essere
riportati nel limite di cui sopra,  fermo  restando  il  limite  resa
uva/vino per i quantitativi di cui al comma  successivo,  purche'  la
produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre  tale
valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata  e
garantita per tutto il prodotto. 
    La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%. 
    Qualora superi questo limite ma non il 75%,  l'eccedenza  non  ha
diritto alla D.O.C.G. 
    Oltre il 75%  decade  il  diritto  alla  D.O.C.G.  per  tutto  il
prodotto. 
    La Regione Piemonte, sentito il  parere  degli  interessati,  con
proprio decreto,  puo'  modificare  di  anno  in  anno,  prima  della
vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per  ettaro  per
la produzione dei vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» inferiore a quello  fissato  dal
presente disciplinare, dandone comunicazione immediata  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. 
    Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini  a
denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di
Gavi» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol
per la tipologia Riserva e «Riserva Spumante metodo classico»,  9,50%
vol per le tipologie tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol.  per  la
tipologia spumante. 
    Per queste ultime tipologie, le uve destinate alla produzione  di
prodotti che utilizzino la menzione «vigna» dovranno avere un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 % vol. 
    La  Regione,  su   richiesta   del   Consorzio   e   sentite   le
rappresentanze della filiera, vista la situazione  di  mercato,  puo'
stabilire  la  sospensione  o   regolamentazione   temporanea   delle
iscrizioni agli schedari viticoli, per i vigneti  di  nuovo  impianto
che aumentano il potenziale produttivo.