Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa-marnosa, con esclusione delle giaciture pianeggianti ed umide di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di potatura nei nuovi impianti devono essere quelli tradizionali, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300. La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «tranquillo», «frizzante», «spumante» non deve essere superiore a 9,5 tonnellate; per le tipologie di cui sopra che utilizzino la menzione «vigna» la resa massima di uva per ettaro dei vigneti non deve essere superiore a 8,50 tonnellate; la resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico» non deve essere superiore a 6,50 tonnellate. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. Per la produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «tranquillo», «frizzante», «spumante», che utilizzi la menzione «vigna», il vigneto, di eta' inferiore ai sette anni, dovra' avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato: al terzo anno di impianto: 5,10 t uva/ha; al quarto anno di impianto: 5,95 t uva/ha; al quinto anno di impianto: 6,80 t uva/ha; al sesto anno di impianto: 7,65 t uva/ha; dal settimo anno di impianto in poi: 8,50 t uva/ha. Per la produzione di «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva» e «Riserva Spumante metodo classico», il vigneto, di eta' inferiore ai sette anni, dovra' avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato: al terzo anno di impianto: 3,90 t uva/ha; al quarto anno di impianto: 4,55 t uva/ha; al quinto anno di impianto: 5,20 t uva/ha; al sesto anno di impianto: 5,85 t uva/ha; dal settimo anno di impianto in poi: 6,50 t uva/ha. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui al comma successivo, purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C.G. Oltre il 75% decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il prodotto. La Regione Piemonte, sentito il parere degli interessati, con proprio decreto, puo' modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol per la tipologia Riserva e «Riserva Spumante metodo classico», 9,50% vol per le tipologie tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol. per la tipologia spumante. Per queste ultime tipologie, le uve destinate alla produzione di prodotti che utilizzino la menzione «vigna» dovranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 % vol. La Regione, su richiesta del Consorzio e sentite le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, puo' stabilire la sospensione o regolamentazione temporanea delle iscrizioni agli schedari viticoli, per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.