(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni  di  vinificazione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Gavi» o  «Cortese  di  Gavi»  devono
essere effettuate nell'interno della zona  di  produzione  delimitata
dall'art. 3. 
    Le  operazioni  di  elaborazione  e  affinamento   dei   vini   a
denominazione di origine controllata e garantita «Gavi  Frizzante»  e
«Gavi   Spumante»,   possono   essere   effettuate   nel   territorio
amministrativo delle  Province  piemontesi  di  Alessandria,  Asti  e
Cuneo. 
    La durata della permanenza sulle fecce della partita destinata  a
Gavi  spumante  e'  minimo  di  sei  mesi  per  la  fermentazione  in
recipienti chiusi provvisti di dispositivi agitatori (metodo charmat)
e minimo di nove mesi  per  la  fermentazione  in  bottiglia  (metodo
classico). 
    La tipologia dei vini a denominazione di  origine  controllata  e
garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» «Riserva»  prevede  un  anno  di
invecchiamento, di cui sei  mesi  di  affinamento  in  bottiglia;  il
periodo di invecchiamento decorre  dal  15  ottobre  successivo  alla
vendemmia al 14 ottobre dell'anno seguente; l'immissione in commercio
e' consentita dal 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia. 
    Le operazioni di imbottigliamento dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi»  «Riserva»
e  «Riserva  Spumante  metodo  classico»  devono  essere   effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3. 
    Conformemente  alla  vigente   normativa   dell'Unione   europea,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per  salvaguardare  la  qualita',
garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. 
    Conformemente  alla  vigente  normativa  dell'Unione  europea,  a
salvaguardia   dei   diritti   precostituiti   dei    soggetti    che
tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori
dell'area di  produzione  delimitata,  sono  previste  autorizzazioni
individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale. 
    La tipologia dei vini a denominazione di  origine  controllata  e
garantita  «Gavi»  o  «Cortese  di  Gavi»  «Riserva  Spumante  metodo
classico» prevede due anni  di  invecchiamento  a  decorrere  dal  15
ottobre successivo alla vendemmia, di cui diciotto mesi di permanenza
sui lieviti in bottiglia. 
    E' ammessa la pratica dell'arricchimento.