(Linee di orientamento)
 
LINEE DI ORIENTAMENTO PER LE RELAZIONI ANNUALI SULLA TIPOLOGIA 
DELLE COPERTURE FINANZIARIE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE 
DEGLI ONERI DELLE LEGGI REGIONALI 
ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, 
nel testo modificato dall' art. 33, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, 
n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116 
 
  1. Il quadro normativo di riferimento 
  1.1. Le presenti linee di orientamento si  pongono  in  continuita'
con    le    precedenti    contenute    nella    deliberazione     n.
10/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 di questa Sezione,  concernente
"Prime linee  di  orientamento  per  le  relazioni  semestrali  sulla
tipologia  delle  coperture   finanziarie   e   sulle   tecniche   di
quantificazione degli oneri delle leggi regionali ai sensi  dell'art.
1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174  convertito  in
legge n. 213 del 2012". 
  Occorre in proposito ricordare  che  l'originaria  previsione,  che
stabiliva una cadenza semestrale della Relazione, e' stata modificata
nel  senso  di  concentrare  le  osservazioni   della   Corte   sulla
legislazione onerosa regionale in un unico Referto annuale. 
  L'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213,  nel
testo modificato dall'art. 33, comma 2, del  decretolegge  24  giugno
2014 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 11  agosto  2014,
n. 116 dispone che: «annualmente le Sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione
sulla tipologia delle  coperture  finanziarie  adottate  nelle  leggi
regionali  approvate  nell'anno  precedente  e  sulle   tecniche   di
quantificazione degli oneri». 
  1.2. Al riguardo,  va  ricordato  che  l'art.  19  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, "Legge di  contabilita'  e  finanza  pubblica"
estende alle Regioni sia a statuto ordinario che a  statuto  speciale
(Corte cost., sentenza n. 26 del 2013) il  rispetto  dell'obbligo  di
copertura delineato dall'art. 17 della medesima legge n. 196/2009, ai
sensi del quale ogni legge comportante oneri finanziari deve indicare
«espressamente, per ciascun  anno  e  per  ogni  intervento  da  essa
previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di
spesa, ovvero le relative previsioni  di  spesa».  Coerentemente,  il
successivo comma 10 chiarisce che  «le  disposizioni  che  comportano
nuove o maggiori spese hanno  effetto  entro  i  limiti  della  spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi». 
  La Corte costituzionale ha chiarito che le due  disposizioni  sopra
ricordate  «non  comportano   un'innovazione   al   principio   della
copertura,  bensi'  una  semplice  puntualizzazione   tecnica   (come
confermato, tra l'altro, dall'incipit dell'art.  17:  «in  attuazione
dell'articolo 81, quarto comma,  della  Costituzione  [.]»)  ispirata
dalla crescente complessita' della finanza  pubblica»  (Corte  cost.,
sent. n. 26/2013). Infatti, «quanto al giudizio  di  idoneita'  delle
modalita' di copertura  delle  diverse  tipologie  di  spesa  [.]  il
principio  [.]  di  cui  all'art.  81,  quarto  comma,  Cost.,  opera
direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte». 
  Da cio' discende l'estensione  alle  Regioni  dell'intero  apparato
normativo in materia  di  copertura  che  si  trova  sistematicamente
regolato nella legge n. 196/2009, quali le  diverse  tipologie  delle
leggi  onerose,  nonche'  la  disciplina  della   Relazione   tecnica
stabilite dall'art. 21, comma 5 (Corte  cost.,  sentenze  n.  26  del
2013; n. 176 del 2012; n. 115 del 2012). 
  Le  Regioni,  dunque,  sono  tenute  ad   uniformare   la   propria
legislazione di spesa non solo ai principi  e  alle  regole  tecniche
previsti dall'ordinamento in vigore, ma anche ai principi di  diritto
che  la  giurisprudenza  costituzionale  ha  enucleato  in  tema   di
copertura finanziaria sancito dall'art. 81 Cost. 
  2. Ausiliarieta' e contraddittorio 
  In considerazione del delineato quadro normativo di riferimento, il
Referto  della  Corte  si  configura  quale  tipologia  di  controllo
referente modellato sulla disciplina gia' vigente per la legislazione
statale (il cui fondamento va rinvenuto nell'art. 7, comma  6,  della
legge n. 362 del 1988, oggetto di successiva  integrazione  ad  opera
dell'art. 17, comma 9, della legge n. 196  del  2009)  finalizzato  a
dare maggiore effettivita' al principio della  copertura  finanziaria
sancito dal terzo comma dell'art. 81 della Costituzione, ai sensi del
quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la
permanenza degli  equilibri  finanziari,  deve  indicare  le  risorse
necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporti. Il
Referto annuale della Corte, in relazione  di  ausiliarieta'  con  le
Assemblee  regionali  (art.  100,  secondo  comma,  Cost.),  mira  ad
"arricchire il patrimonio conoscitivo"  dei  Consigli  regionali  sul
tema della copertura finanziaria e delle tecniche di  quantificazione
degli oneri previsti dalle leggi regionali, che riveste  un  "elevato
tasso di tecnicismo finanziario-contabile". 
  Per  questi  motivi,  nei  confronti  della  Regione  deve   essere
assicurato il piu' ampio contraddittorio, allo  scopo  di  acquisire,
attraverso  puntuali  interlocuzioni,  ogni  elemento  utile  per  la
conclusiva definizione, da parte della Corte, delle indicazioni utili
a migliorare, in via collaborativa, la  qualita'  della  legislazione
onerosa regionale. 
  Al riguardo, va ricordato che la  Corte  costituzionale  (sent.  n.
39/2014, punto 6.3.3  del  diritto),  nel  ritenere  non  fondate  le
questioni di legittimita' sollevate con riferimento al citato art. 1,
comma 2, del d.l. n. 174/2012, che ha introdotto la  relazione  (ora)
annuale della Sezione regionale della Corte  dei  conti  ai  Consigli
regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate  nelle
leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli  oneri,  si
e' espressa come segue: «Il  controllo  introdotto  trova  fondamento
costituzionale  e  riveste  natura  collaborativa.  Questa  Corte  ha
espressamente affermato - anche in relazione agli  enti  territoriali
dotati di autonomia speciale  -  che  il  legislatore  e'  libero  di
assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo con
queste caratteristiche (ex plurimis, sentenze n. 29 del 1995; nonche'
n.  179  del  2007,  n.  267  del  2006),  stante  la  posizione   di
indipendenza e neutralita' del giudice contabile  al  servizio  dello
Stato-ordinamento,   quale   garante    imparziale    dell'equilibrio
economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso e  della
corretta gestione delle risorse (sentenza n. 60 del 2013). Alla  luce
della richiamata giurisprudenza della Corte, l'istituto  disciplinato
dalla norma impugnata, risulta funzionale da un lato ad  ampliare  il
quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio,  per
consentire - come osserva l'Avvocatura dello Stato - la  formulazione
di  meglio  calibrate  valutazioni  politiche  del   massimo   organo
rappresentativo    della    Regione,    anche    nella    prospettiva
dell'attivazione di processi di "autocorrezione" nell'esercizio delle
funzioni legislative e  amministrative  (sentenza  n.  29  del  1995;
nonche'  sentenza  n.  179  del  2007)  e,  dall'altro,  a  prevenire
squilibri di bilancio (tra le tante, sentenze n. 250 del 2013; n.  70
del 2012).  La  relazione  semestrale  ai  Consigli  regionali  sulla
tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi  regionali
e  sulle  tecniche  di   quantificazione   degli   oneri,   ancorche'
obbligatoriamente  prevista,  si  mantiene  pertanto  nell'alveo  dei
controlli di natura collaborativa e di quelli comunque  funzionali  a
prevenire squilibri di bilancio e non puo' conseguentemente ritenersi
lesiva  dei  parametri  invocati,  posta  la  collocazione  su  piani
distinti,  seppur  concorrenti  nella   valutazione   degli   effetti
finanziari delle  leggi  regionali,  delle  funzioni  intestate  alla
Sezione regionale della Corte dei conti rispettivamente dall'art. 33,
comma 4, del d.P.R. n. 902 del 1975, da  un  lato,  e  dall'impugnato
art. 1, comma 2, del d.l. in esame, dall'altro. Da cio' segue la  non
fondatezza della questione». 
  3. La tempistica 
  La  Relazione  deve  necessariamente  precedere  il   giudizio   di
parificazione  del  consuntivo  regionale,  in  quanto   quest'ultimo
registra  gli  effetti  anche  della  vigente  legislazione   onerosa
approvata  nell'esercizio  da  parificare,  per  gli  oneri  ad  essa
sottesi, effetti che si sono gia' prodotti nel  corso  dell'esercizio
oggetto del successivo scrutinio in sede di  parificazione  da  parte
della  Sezione  regionale  di  controllo  della  Corte   dei   conti.
L'emersione  di  eventuali  profili  di  criticita'   riferiti   alla
legislazione regionale potranno essere di  ausilio  sia  in  sede  di
analisi della verifica operata dalla Corte  nella  sede  propria  del
giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale, sia ai fini
di un affinamento della legislazione di spesa da parte degli organi a
cio' deputati (Consiglio regionale e Giunta). 
  4. La copertura finanziaria delle leggi onerose: il metodo 
  Come emerge dalla lettura del terzo comma dell'art.  81  Cost.,  la
verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di
spesa regionali presuppone tre distinti profili riguardanti: 
  a) la morfologia giuridica degli oneri finanziari; 
  b) la loro quantificazione; 
  c) l'individuazione delle risorse necessarie a dar  loro  copertura
finanziaria. 
  La suddetta verifica e' dunque  connotata  dalla  doppia  categoria
onere (morfologiaquantificazione)/ copertura. 
  Si tratta di un'operazione ermeneutica  lineare  nel  suo  sviluppo
logico, ma complessa sul  piano  operativo,  in  quanto  richiede  di
ricostruire i vari risvolti, quali la tipologia  dell'onere,  la  sua
quantificazione, l'individuazione delle modalita'  di  copertura.  In
tale operazione ricostruttiva, come  attestato  dalla  giurisprudenza
costituzionale, assume rilevanza la c.d. Relazione tecnica, che offre
gli elementi informativi  utili  a  descrivere,  attraverso  dati  di
dettaglio di carattere contabile e finanziario, i tre sopra  distinti
profili necessari ad acclarare il rispetto dell'obbligo di copertura. 
  Ai fini della valutazione del rispetto  dell'obbligo  in  questione
(art. 81, terzo comma, Cost.), occorre dunque preliminarmente muovere
dall'individuazione  della  morfologia  giuridica  dell'onere  recato
dalla norma (obbligatorio o flessibile; continuativo o  occasionale),
analizzarne  la  quantificazione  (anche  alla   luce   del   corredo
informativo recato dalla Relazione tecnica e da altre eventuali  note
informative) e, infine, valutare la  congruenza  della  modalita'  di
copertura cui faccia riferimento il legislatore; a tale  propedeutica
operazione ricostruttiva e' destinato a seguire il giudizio circa  la
conformita'  o  meno  della  norma  di  legge  rispetto  al  precetto
costituzionale. 
  Requisito indefettibile della "copertura finanziaria" e'  che  essa
deve essere sempre  valutata  ex  ante  e  deve  essere  credibile  e
ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della
pratica contabile (Corte cost., sentenza n. 26 del 2013). 
  4.1. La morfologia giuridica dell'onere 
  Ai fini dell'individuazione della morfologia giuridica degli oneri,
l'art. 21, comma 5, della legge n.  196/2009  individua  tre  diverse
tipologie: 
    a) "oneri inderogabili" (in quanto spese vincolate a  particolari
meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione,  determinati  da
leggi e  altri  atti  normativi)  tra  i  quali  rientrano  le  spese
obbligatorie; 
    b)  "fattori  legislativi"   (spese   autorizzate   da   espressa
disposizione legislativa che ne  determina  l'importo,  quale  limite
massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio); 
    c) "spese di adeguamento  al  fabbisogno"  (spese  diverse  dalle
precedenti  quantificate,  tenendo   conto   delle   esigenze   delle
amministrazioni). 
  4.2. La quantificazione dell'onere 
  Relativamente  alla  quantificazione  degli  oneri   associati   ai
provvedimenti  legislativi,  deve  ritenersi  che  detta   operazione
consista in una valutazione dell'ammontare  delle  nuove  o  maggiori
spese (ovvero  minori  entrate)  derivanti  dalla  piena  e  completa
attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui  saldi
di  bilancio,  tale  da  individuare  esattamente  la   distribuzione
temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati
per ciascun esercizio. 
  4.3. Le modalita' di copertura 
  Infine, l'art. 17, comma 1, della piu' volte  menzionata  legge  n.
196, detta anche l'elenco delle "modalita'" (1) attraverso  le  quali
il principio puo' attuarsi: 
    a)mediante  utilizzo  degli  accantonamenti  iscritti  nei  fondi
speciali  destinati  alla  copertura  finanziaria  di   provvedimenti
legislativi che si prevede di  approvare  nel  corso  degli  esercizi
finanziari compresi nel bilancio pluriennale (restando  precluso  sia
l'utilizzo di accantonamenti del conto  capitale  per  iniziative  di
parte  corrente,  sia  l'utilizzo  di  accantonamenti   destinati   a
particolari finalita'); 
    b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di
spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata); 
    c) mediante modificazioni  legislative  che  comportino  nuove  o
maggiori entrate (restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi
o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo  di  entrate
in conto capitale). 
  4.4. La Relazione tecnica 
  Per svolgere lo scrutinio finanziario della legislazione  di  spesa
regionale e' necessario disporre, come detto, di tutti  gli  elementi
informativi richiesti dalla legge,  primo  fra  tutti  la  "relazione
tecnica". 
  Anche il legislatore regionale, in base al  citato  art.  17  della
legge n. 196/2009, e' chiamato al rispetto dell'obbligo di  redigere,
per ogni disegno di legge che comporti conseguenze  finanziarie,  una
relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e  degli  oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche'  delle  relative  coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate,
degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e,  per
le spese in conto capitale,  della  modulazione  relativa  agli  anni
compresi  nel  bilancio  pluriennale  e  dell'onere  complessivo   in
relazione agli obiettivi fisici previsti. 
  Sicche',  ogni  disposizione  normativa  che  comporti  conseguenze
finanziarie di carattere positivo o negativo, deve  essere  corredata
da un'apposita istruttoria e  successiva  allegazione  degli  effetti
previsti  e  della  relativa  compatibilita'   con   le   risorse   a
disposizione (Corte cost, sentenza n. 224 del 2014). 
  Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo  la  giurisprudenza  della
Corte costituzionale: «gli allegati, le note e la  relazione  tecnica
costituiscono elementi essenziali della previsione di  copertura,  in
quanto consentono di  valutare  l'effettivita'  e  la  congruita'  di
quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost..
Si  tratta,  infatti,  di  documenti  con   funzione   di   controllo
dell'adeguatezza della copertura finanziaria» (Corte cost.,  sentenza
n. 25 del 2021). 
  La necessita' e la sufficienza di tali  elementi  specificativi  ed
informativi devono essere valutate  sia  con  riguardo  al  contenuto
della norma che provvede alla  copertura,  sia  in  riferimento  alle
correlate norme che prevedono gli interventi di spesa. 
  Sicche' le clausole di invarianza  della  spesa,  che  in  sede  di
scrutinio  di  costituzionalita'  comportano  una  valutazione  anche
sostanziale in ordine all'effettivita' della  copertura  di  nuovi  o
maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da  puntuali
relazioni o documenti esplicativi (Corte cost., sentenze n.  235  del
2020 e n. 188 del 2015), in quanto il comma 6-bis del  suddetto  art.
17  impone,  anche  al  legislatore  regionale,  di  corredare  dette
clausole di una relazione tecnica che riporti  la  valutazione  degli
effetti, i dati e gli  elementi  idonei  a  suffragare  l'ipotesi  di
invarianza, l'indicazione dell'entita' delle risorse  gia'  esistenti
nel bilancio e delle relative unita' gestionali utilizzabili  per  le
finalita' indicate dalle disposizioni medesime, anche  attraverso  la
loro riprogrammazione (gia' citata sentenza n. 25). E' da specificare
al riguardo che il criterio di invarianza degli oneri  finanziari  e'
fissato, infatti, con  riferimento  agli  effetti  complessivi  della
norma e non comporta in se' la preclusione di un  eventuale  aggravio
di  spesa,  purche'  tale  aggravio  sia  "neutralizzato"   con   una
compensazione in altre  disposizioni  produttive  di  risparmi  o  di
maggiori entrate (ex plurimis,  Corte  cost.,  sentenza  n.  132  del
2014). La  giurisprudenza  delle  Sezioni  regionali  ha  piu'  volte
correttamente affermato che le clausole di invarianza  devono  essere
intese nel senso che  l'amministrazione  deve  provvedere  attingendo
alle ordinarie risorse finanziarie, umane e  materiali  di  cui  puo'
disporre  a  legislazione  vigente,   trattandosi   di   disposizioni
normative  che  non  precludono  la   spesa   nuova,   solo   perche'
precedentemente non sostenuta, o maggiore, solo  perche'  di  importo
superiore alle precedenti  previsioni  (laddove  previste  ),  ma  la
decisione di spesa - in contrasto con la  clausola  di  invarianza  -
comportera' oneri  nuovi  e  maggiori,  se  aggiuntivi  ed  esondanti
rispetto alle risorse ordinarie ( finanziarie, umane  e  materiali  )
che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio. 
  In ogni caso la clausola di neutralita' finanziaria non puo' essere
prevista ove si tratti di spese di natura obbligatoria, per  espressa
previsione della normativa in discorso. 
  Va aggiunto che questa Sezione, con deliberazione n.  10/2013/INPR,
ha gia'  avuto  modo  di  precisare  che  «La  relazione  tecnica  di
accompagnamento   all'iniziativa   legislativa,   pertanto,    dovra'
necessariamente  contenere  sia  il  prospetto  riepilogativo   degli
effetti  finanziari  di  ciascuna   disposizione   e   la   specifica
indicazione dei metodi di quantificazione  e  compensazione,  per  la
spesa corrente e le minori entrate, degli  oneri  annuali  fino  alla
completa attuazione delle norme e, per le spese  in  conto  capitale,
della  modulazione  relativa  agli   anni   compresi   nel   bilancio
pluriennale e dell'onere  complessivo  in  relazione  agli  obiettivi
fisici  previsti,  sia  la  illustrazione  credibile,  argomentata  e
verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare  l'ipotesi
di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio,  anche  attraverso
l'indicazione dell'entita' delle risorse gia' esistenti e delle somme
stanziate in bilancio. Cio' in quanto la  eventuale  declaratoria  di
assenza di oneri non puo' valere, di per se', a rendere dimostrato il
rispetto  dell'obbligo  di   copertura,   dato   che,   secondo   gli
insegnamenti della Consulta, non si puo' assumere che mancando  nella
legge ogni indicazione della cosi' detta "copertura", cioe' dei mezzi
per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo  solo
fatto presumere che la legge  non  implichi  nessun  onere  o  nessun
maggiore onere. La mancanza o  l'esistenza  di  un  onere  si  desume
dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa». 
  Trattandosi di  disposizione  applicabile  anche  alle  Commissioni
facenti parte dell'Assemblea regionale, va  pure  segnalato,  mutatis
mutandis, il comma 5 dell'art. 17 della  legge  n.  196,  secondo  il
quale «Le Commissioni parlamentari competenti possono  richiedere  al
Governo la relazione  di  cui  al  comma  3  per  tutte  le  proposte
legislative e gli emendamenti al loro esame ai  fini  della  verifica
tecnica  della  quantificazione  degli  oneri  da  essi  recati.   La
relazione tecnica deve essere trasmessa nel  termine  indicato  dalle
medesime Commissioni in relazione all'oggetto e  alla  programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro  trenta  giorni  dalla
richiesta. Qualora il Governo non sia  in  grado  di  trasmettere  la
relazione tecnica entro il termine stabilito dalle  Commissioni  deve
indicarne le ragioni. I  dati  devono  essere  trasmessi  in  formato
telematico. I regolamenti  parlamentari  disciplinano  gli  ulteriori
casi in cui il Governo e' tenuto alla presentazione  della  relazione
tecnica di cui al comma 3». 
  Va aggiunto che, nella logica di un pieno  rispetto  del  principio
contabile della chiarezza e della trasparenza, la  relazione  tecnica
deve accompagnare anche gli emendamenti  eventualmente  proposti  (ed
introdotti) dai componenti del Consiglio regionale. 
  L'esigenza di migliorare sensibilmente il corredo informativo delle
Relazioni tecniche, non solo per i  meri  aspetti  quantitativi,  pur
essenziali,  ma  anche  ai  fini  dell'intellegibilita'  della  reale
portata innovativa, in primis finanziaria, del singolo testo rispetto
all'ordinamento in vigore, viene ribadita con fermezza dalle  Sezioni
riunite della Corte dei conti, nella deliberazione n. 3/SSRRCO/RQ/21,
concernente "Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture
adottate e sulle  tecniche  di  quantificazione  degli  oneri,  leggi
pubblicate  nel   quadrimestre   settembre-dicembre   2020",   e   in
particolare nei relativi allegati 5 e 6, in specie con riguardo  alle
normative  di  revisione  di  settore,  ai  fini  dell'individuazione
dell'onerosita' o meno degli interventi, essendo,  a  tale  riguardo,
essenziale  la  chiara  comprensione  degli  aspetti   effettivamente
innovativi o meramente ripropositivi (ovvero  ricognitivi),  rispetto
alla legislazione previgente. 
  La relazione  in  proposito  evidenzia  la  frequente  presenza  di
Relazioni tecniche che non consentono una ricostruzione  degli  oneri
riportati, limitandosi a fornire elementi di sintesi, o che risultano
insufficienti ai fini della piena comprensione del  percorso  che  ha
condotto alla quantificazione degli oneri stimati. 
  Gli  elementi  informativi  rimessi  all'elaborazione  di  accurate
Relazioni tecniche assumono decisiva importanza in particolare  anche
nel caso di provvedimenti di legge di riassetto  organizzativo,  allo
scopo di consentire, sia pure  sul  piano  della  ragionevolezza,  di
valutare il sostanziale rispetto dei "criteri  di  invarianza"  posti
dal legislatore in funzione della tenuta degli equilibri  di  finanza
pubblica, laddove le connotazioni di sostanziale genericita'  sovente
presenti, finiscono per atteggiare le informazioni in discorso a mere
clausole di stile (Corte cost., sentenza n. 132 del 2014). 
  4.5. Copertura finanziaria ed equilibrio. 
  Secondo la giurisprudenza costituzionale, «la  copertura  economica
(recte, finanziaria) delle spese ed equilibrio del bilancio sono  due
facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio  presuppone
che  ogni  intervento   programmato   sia   sorretto   dalla   previa
individuazione   delle   pertinenti   risorse:   nel   sindacato   di
costituzionalita'  copertura  finanziaria  ed  equilibrio   integrano
dunque una clausola generale in grado di operare pure in  assenza  di
norme interposte quando l'antinomia  con  le  disposizioni  impugnate
coinvolga direttamente il precetto costituzionale»: infatti «la forza
espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli  equilibri
di finanza pubblica, si sostanzia in  una  vera  e  propria  clausola
generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi  causa  di
effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile"  (Corte
cost., sentenza n. 274 del 2017). 
  Copertura ed equilibrio finanziario operano, in realta',  su  piani
diversi. Difatti,  mentre  la  copertura  finanziaria  riguarda  ogni
singola legge di spesa e va (come si e' visto) valutata ex  ante,  il
principio  dell'equilibrio  finanziario  riguarda  tutti   i   flussi
finanziari regionali in entrata e in uscita  ed  e'  verificabile  ex
post ad opera della Corte dei conti  in  occasione  del  giudizio  di
parificazione del conto consuntivo regionale. In tale sede, la  Corte
potra'  valutare  se  la  Regione   abbia   rispettato   il   vincolo
dell'equilibrio e, contestualmente, se sia stato osservato  l'obbligo
di  copertura  degli  oneri,  segnatamente  di   quelli   di   natura
pluriennale ed obbligatoria, che proiettano nel tempo, e cioe'  oltre
l'esercizio finanziario di riferimento e del  connesso  triennio,  in
modo permanente, i loro non comprimibili effetti di spesa. 
  Si tratta di un punto cruciale, quello del rapporto  tra  copertura
degli oneri di cui  alla  legislazione  ordinaria  ed  equilibrio  di
bilancio, che attende ancora una sistemazione  definitiva  a  livello
sia  giurisprudenziale  che  ordinamentale.  Per  intanto   si   puo'
sostenere una notevole sinergia tra i due  vincoli,  nel  senso  che,
quanto  migliore  e'  la  qualita'  della   copertura,   tanto   piu'
raggiungibile  e'   l'obiettivo   dell'equilibrio,   a   parita'   di
condizioni,  attesa  la  pressione  della  legislazione  vigente  sul
bilancio. 
  4.6. La copertura con i mezzi di bilancio 
  Quale  che  sia  l'equilibrio  di  partenza,  ossia  posteriore   o
anteriore  alla  novella  costituzionale  del  2012   dell'art.   81,
l'incipit per dare un senso all'obbligo di  copertura  e'  sempre  lo
stesso: non peggiorare l'equilibrio dato, quale che ne siano il segno
e le modalita' di calcolo. Di qui il  carattere  simmetrico  dei  due
concetti e quindi l'impossibilita' di  fondere  i  due  argomenti,  a
testimonianza  del  fatto  che  nel  sistema   il   parametro   della
legislazione  vigente  costituisce  il  presupposto  dell'obbligo  di
copertura, come limite esistente da non peggiorare. 
  In parole ancora piu' elementari, se  la  copertura  e'  la  difesa
dell'esistente, l'esistente e' altro (ossia, la legislazione vigente)
e  non  puo'  essere  sottoposto  a  copertura.  Il  principio  della
legislazione vigente e'  al  momento  ineliminabile,  nel  quadro  in
vigore di carattere ordinamentale e di tecnica di politica economica. 
  Da quanto  precede,  risulta  chiaro  che  non  possono  costituire
copertura i mezzi  di  bilancio  gia'  destinati  dalla  legislazione
vigente, a meno di una compensazione delle previsioni di bilancio nel
caso di oneri flessibili, ovvero di una riduzione  o  abrogazione  di
precedenti  autorizzazioni  legislative  di  spesa  con   contestuale
riassegnazione delle risorse  "liberate"  a  nuove  finalita'  (Corte
cost., sentenze. n. 244 del 2020 e n. 141 del 2014). 
  4.7. Le diverse tipologie di copertura finanziaria. 
  Secondo prassi, i mezzi  di  copertura  si  distinguono  in  "mezzi
interni",  quando  sono  gia'  considerati  nel  bilancio,  e  "mezzi
esterni",  quando  si  e'  in   presenza   di   risorse   aggiuntive,
precedentemente non considerate. 
  I mezzi interni, dunque, conseguono all'utilizzazione  di  voci  di
spesa gia'  previste  in  bilancio.  Le  lettere  a),  a-bis)  e  b),
dell'art. 17, della legge n. 196 del  2009,  costituiscono  mezzi  di
copertura  "interni",  trattandosi  di  fondi  speciali  di  bilancio
(specificamente disciplinati dall'art. 18  della  stessa  legge),  di
modifiche ai parametri che regolano l'evoluzione della spesa (che  ne
determinano  una  riduzione)  e   di   decurtazioni   di   precedenti
autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non
ancora impegnata). 
  Va precisato che, come si desume dall' art. 17, non  e'  consentita
la copertura dei nuovi e maggiori oneri con  le  disponibilita'  gia'
appostate in bilancio, a meno che, ai sensi del comma 1, lettera  b),
del   medesimo   articolo,   non   si    provveda,    contestualmente
all'indicazione delle risorse di bilancio destinate alla copertura, a
ridurre la portata delle autorizzazioni legislative di spesa  sottese
al dimensionamento delle disponibilita' finanziarie gia' indicate nel
bilancio medesimo, modificando dunque il titolo giuridico sottostante
lo stanziamento inciso e dunque la relativa finalita' primigenia. 
  Con riguardo alla suddetta modalita' di copertura costituita  dalla
riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, va precisato che  lo
spostamento di risorse  da  una  finalita'  ad  un'altra  presuppone,
oltre, ovviamente,  alla  dimostrazione  della  disponibilita'  degli
stanziamenti  da  cui  si  attinge,  anche  e  soprattutto   accurate
indicazioni - da fornire in sede di relazione tecnica  -  sui  motivi
del mancato  utilizzo  delle  risorse  per  le  finalita'  cui  erano
originariamente destinate sulla base  della  legislazione  vigente  e
sulla  eventuale  presenza  di  programmi  di   spesa   che   possano
determinare la necessita'  di  ulteriori  stanziamenti  per  il  loro
completamento. Tale aspetto assume particolare rilievo  per  valutare
l'impatto che tali risorse avrebbero avuto sull'indebitamento netto e
sul  saldo  di  cassa  (fabbisogno)  se  fossero  state  lasciate   a
soddisfare le originarie  finalita',  nonche'  per  confrontare  tale
impatto con quello che le stesse risorse avrebbero sui medesimi saldi
con la nuova destinazione. 
  Nell'osservazione di molteplici realta' territoriali  si  e'  avuto
modo sovente di rilevare il mancato  o  marginale  ricorso  ai  fondi
speciali quale strumento ordinario di finanziamento  delle  leggi  di
spesa regionali, a fronte di un assai  significativo  utilizzo  delle
variazioni in diminuzione di precedenti autorizzazioni di spesa. 
  Si tratta di un  fenomeno  che  potrebbe  evidenziare  carenze  nel
processo  di  pianificazione   delle   risorse   finanziarie,   senza
comportare di per se' un difetto di copertura. 
  Con cio' non si  intende  certamente  dubitare  che  rientri  nella
legittima discrezionalita'  dell'Ente  operare,  nel  tempo,  opzioni
politiche differenti, rielaborando, quindi, in diminuzione precedenti
autorizzazioni  di  spesa  per  fronteggiare  una  diversa  scala  di
priorita'. Si vuole, invece, sottolineare,  come  gia'  affermato  da
questa Sezione delle autonomie con la deliberazione n.  10/2013/INPR,
che l'utilizzo  degli  accantonamenti  iscritti  nei  fondi  speciali
costituisce - in aderenza al principio contabile 4/1 di cui al d.lgs.
n.  118/2011  -  la  modalita'  ordinamentale  piu'  idonea  ad   una
tempestiva programmazione  degli  obiettivi  e  alla  precostituzione
delle corrispondenti dotazioni finanziarie: infatti,  essa  consente,
da un  lato,  di  soddisfare  al  meglio  le  esigenze  di  ordine  e
trasparenza delle decisioni  di  spesa,  dall'altro,  di  concentrare
nella sessione di bilancio le scelte di fondo delle decisioni  stesse
sotto il profilo della copertura finanziaria. 
  Fermo restando che la  modalita'  di  copertura  piu'  adeguata  e'
quella   dell'appostazione   dei   fondi    speciali,    nell'attuale
congiuntura, dati gli stringenti vincoli di bilancio e  la  scarsezza
delle risorse disponibili, va preso atto che  la  scelta  al  momento
piu' realistica per la copertura di oneri nuovi  o  maggiori  finisce
per essere  costituita  dal  ricorso  alla  riduzione  di  precedenti
autorizzazioni legislative di spesa, da esplicitare in modo  puntuale
nelle clausole di copertura in  ossequio  ai  principi  contabili  di
chiarezza e trasparenza. 
  Quanto ai mezzi esterni, essi si sostanziano  in  maggiori  risorse
che  affluiscono  ai  diversi  titoli  dell'entrata.  La  lettera  c)
dell'art.  17  li  individua  nelle  modificazioni  legislative   che
comportano nuove o maggiori entrate  (restando  comunque  esclusa  la
possibilita' di copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente
mediante l'utilizzo di entrate in conto capitale, nonche'  l'utilizzo
della  semplice  previsione  di  maggiori  entrate  non   basata   su
innovazioni normative). 
  4.8. Tetto di spesa 
  Con riguardo  alla  quantificazione  della  spesa  operata  con  la
tecnica del cosiddetto "tetto  di  spesa",  con  cui  si  procede  ad
individuare il limite massimo di stanziamento entro  il  quale  vanno
contenute le prestazioni disposte dalla  norma  legislativa,  occorre
escludere che la stessa possa riferirsi alla  tipologia  delle  spese
obbligatorie che radicano diritti nei soggetti destinatari.  In  tale
fattispecie si rende, infatti, necessaria un'attenta  quantificazione
degli  oneri,  per  misurarne  l'impatto   finanziario,   diretto   e
indiretto, tenendo in debito conto che - ove cio' non sia possibile -
l'ordinamento ammette anche la  possibilita'  di  dar  luogo  ad  una
previsione di spesa a fronte  di  oneri  solo  valutati,  senza  che,
conseguentemente, tale previsione possa assumere  le  caratteristiche
dell'invalicabilita',  stante  le  sue  connotazioni  inevitabilmente
indicative del relativo impatto. Nei casi in questione  l'indicazione
di una clausola di salvaguardia consentira'  di  far  fronte  ad  una
eventuale eccedenza, nel corso del tempo,  dell'onere  rispetto  alla
copertura. 
  Quanto  alla  diversa  tipologia  di  spesa  cui,   viceversa,   e'
riferibile la suddetta  tecnica  del  tetto,  si  ritiene  che  vada,
comunque, illustrato, in  sede  di  relazione  tecnica,  il  progetto
elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego  delle
somme stanziate e la congruita' delle risorse rispetto alla finalita'
perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che  non
tenga conto del numero  dei  beneficiari  e  dell'ammontare  previsto
delle erogazioni, puo' precostituire il terreno per nuovi  interventi
che il Legislatore sara' inevitabilmente costretto ad  intraprendere,
salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato,  vanificando  in  tal
modo le insufficienti risorse inizialmente allocate. 
  Si  rileva,  pertanto,  necessario  dar  luogo  ad  una  stima  del
fabbisogno complessivo correlato all' implementazione dell'intervento
(in particolare se d'investimento), anche  se  le  risorse  destinate
dalla norma contribuiscono al soddisfacimento solamente  di  una  sua
frazione. 
  4.9. La disciplina delle entrate: onere o mezzo di copertura 
  Occorre ricordare che gli interventi normativi in tema  di  entrate
possono rilevare, a seconda dei casi,  configurando  un  nuovo  onere
(previsione  di  minori  entrate),  oppure  un  mezzo  di   copertura
(previsioni  di  nuovi  o  maggiori  entrate):  nel  primo  caso   si
registrera' un peggioramento del saldo di bilancio e nel secondo caso
un suo  miglioramento,  creando  cosi'  nuovi  spazi  finanziari.  In
entrambe  le  fattispecie   dovra'   essere   attentamente   valutata
l'attendibilita'  delle   previsioni,   anche   attingendo   elementi
informativi dalla Relazione tecnica di  accompagno  al  provvedimento
legislativo oggetto di esame. Nel caso di oneri consistenti in minori
entrate  occorre  valutare  l'impatto  della  nuova  normativa  sulla
legislazione vigente, segnatamente dal punto  di  vista  dell'effetto
sostitutivo ovvero integrativo che deriva dalle nuove disposizioni  e
dei correlati effetti indiretti. 
  4.10. L'estensione temporale della copertura finanziaria. 
  In merito all'estensione temporale dell'obbligo di copertura  delle
leggi di spesa, la giurisprudenza costituzionale ha confermato, anche
recentemente,  l'estensione  alle  regioni  dei  principi   elaborati
relativamente alle leggi statali (Corte cost., sentenza  n.  131  del
2012). Secondo tali principi,  «il  legislatore  regionale  non  puo'
sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del
bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (ex plurimis, sentenze n. 106
del 2011; n. 141 e n. 100 del 2010) e la  copertura  di  nuove  spese
«deve essere credibile, sufficientemente  sicura,  non  arbitraria  o
irrazionale, in equilibrato rapporto con  la  spesa  che  si  intende
effettuare in esercizi futuri». Nella citata sentenza n. 131 del 2012
la Corte ha censurato una legge regionale rilevando  come  la  stessa
«non presenta questi requisiti, cosi' violando l'art. 81 Cost.: da un
lato, al comma 1, indica  una  somma  sicuramente  insufficiente  per
coprire tutte le spese per il funzionamento del [.];  dall'altro,  al
comma 2, non quantifica l'ammontare degli oneri  finanziari  per  gli
anni  successivi  al  2011,  ne'  specifica  i  relativi   mezzi   di
copertura». 
  4.11. Le spese ricorrenti o continuative e le spese pluriennali:  i
recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale. 
  Quanto  alla  copertura   degli   oneri   pluriennali,   la   prima
problematica  da  risolvere  e'  quella  legata  alle  modalita'   di
individuazione nel tempo dell'onere stesso. Da questo punto di vista,
soccorre per le Regioni l'art. 38, comma 1, del  d.lgs.  118/2011,  a
norma del quale «le leggi regionali che prevedono spese  a  carattere
continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli
esercizi compresi nel bilancio di previsione  e  indicano  l'onere  a
regime, ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese  obbligatorie,
possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo  alla  legge  di
bilancio». La problematica in questione  va  risolta,  pertanto,  nel
senso che la copertura deve  essere  comunque  prevista  nella  legge
istitutiva dell'onere, e non  gia'  nelle  varie  leggi  di  bilancio
(Corte cost., sentenza n. 244 del 2020), a meno che non si tratti  di
oneri non obbligatori, in ragione del fatto  che  questi  ultimi  non
creano un obbligo per i bilanci a stanziare risorse. 
  E'  tale  l'approdo  ricostruttivo  di  maggior  significato  della
suddetta sentenza n. 244, che ha risolto in senso negativo il  dubbio
di legittimita' costituzionale di  una  legge  regionale  che  faceva
impiego di mezzi di bilancio a copertura di nuovi oneri, evidenziando
che la  legge  oggetto  di  scrutinio  riguardava  "una  spesa  molto
risalente nel tempo e in via di estinzione", cosi' che la  «modalita'
"procedurale" di copertura finanziaria della spesa»  allora  prevista
era da ritenersi  «coerente  con  quanto  stabilito  dal  legislatore
statale (nella legge n. 335 del 1977) al momento della loro  adozione
[.]». 
  Tuttavia, il Giudice delle leggi ha voluto rimarcare che  le  norme
statali di attuazione della medesima disposizione  costituzionale  di
copertura, quali sono da considerare gli artt. 30 della legge n.  196
del 2009 e 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, che si sono ora  sostituite
a quelle allora vigenti,  hanno  «individuato  modalita'  procedurali
piu' penetranti di garanzia del precetto costituzionale [.]». 
  Dal  che  chiaramente  discende,  in  base  al  mutato  ordinamento
contabile, il non piu' consentito  utilizzo,  a  copertura  di  nuovi
oneri anche se continuativi e ricorrenti, dei mezzi di bilancio. 
  Cio' va ribadito perche' un equivoco ricorrente in cui si e' caduti
soprattutto a livello  di  spesa  regionale  e'  che  i  due  profili
coincidano,  ossia  che  l'esatta  quantificazione  (in   ipotesi   )
dell'onere per i vari esercizi implichi che  esso  non  debba  essere
tutto  coperto  esercizio  per   esercizio   dalla   relativa   legge
istitutiva, ma possa essere compensato nei relativi esercizi mediante
il rinvio alle varie  leggi  di  bilancio  annuali  e  triennali  nel
momento in cui esse procedano alla quantificazione dell'onere; il che
e' legittimo, come detto, solo se l'onere e' discrezionale. 
  Cio' chiarito, va riaffermato che  le  due  norme  di  contabilita'
statale (art. 30, comma 6, della legge n. 196 del 2009)  e  regionale
(art. 38 del d.lgs. n.  118  del  2011),  una  volta  definitivamente
assodato che la copertura, quale che sia la quantificazione nel corso
del tempo, e' da porre a carico  della  legge  istitutiva  dell'onere
medesimo e  non  dei  mezzi  di  bilancio  gia'  destinati  ad  altre
finalita' in  base  ai  rispettivi  titoli  sottostanti,  pongono  il
problema  dell'esatta  individuazione  della  natura  dell'onere,  se
continuativo, ossia se si tratta  di  un  onere  obbligatorio  oppure
flessibile, laddove per il primo  e'  la  legge  sostanziale  che  lo
istituisce a dover indicare il quantum anno per anno ovvero l'onere a
regime, fermo rimanendo che la copertura deve essere  prevista,  anno
per  anno,  dalla  medesima  legge  istitutiva,  non  potendosi   far
riferimento alle leggi di bilancio. Infatti, solo se l'onere  non  e'
obbligatorio, la compensazione puo' avvenire a carico dei bilanci dei
vari anni, in quanto essi non sono obbligati dal  titolo  sottostante
(legge sostanziale istitutiva dell'onere  medesimo)  ad  indicare  un
quantum, non trattandosi appunto di un obbligo in tal  senso,  tenuto
conto della natura flessibile della prestazione prevista dalla  legge
istitutiva. 
  Tutto  cio'  merita  di  essere  sottolineato  perche',  come  gia'
accennato, nella prassi delle regioni si e' inteso  molto  spesso  il
riferimento al rinvio ai bilanci dei  vari  anni  come  la  modalita'
generalizzata per assolvere all'obbligo di  copertura,  anche  se  si
tratta di oneri obbligatori e  continuativi,  con  cio'  collocandosi
pero' al di fuori dell'art. 81, terzo comma, Cost. 
  Vale evidenziare, da  ultimo,  un  ulteriore  profilo  e  cioe'  il
rapporto che passa tra le due normative contabili  in  argomento.  Il
richiamato art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011  ricalca,  infatti,  in
toto il ripetuto art. 30, comma 6, della legge nazionale n.  196  del
2009, ma non risulta del tutto  armonizzato  con  quest'ultimo  nella
misura in cui omette di statuire che  «nel  caso  in  cui  l'onere  a
regime e' superiore a quello indicato per il terzo anno del  triennio
di riferimento, la copertura segue il profilo temporale  dell'onere»,
come recita l'ultimo periodo della norma statale. 
  Nella ricostruzione operata dalla Corte costituzionale (gia' citata
Corte cost. n. 235/2020), proprio nello  spirito  dell'armonizzazione
contabile (materia di competenza  esclusiva  dello  Stato),  e'  dato
tuttavia ritenere che le due disposizioni possano essere intese (come
sopra anticipato) in combinato disposto, nel senso cioe' che la norma
piu' completa  (art.  30,  comma  6)  integri  quella  riferita  alla
legislazione regionale (art. 38), con la  conseguenza  che  anche  il
legislatore regionale dovra' garantire la  copertura  "seguendo"  nel
tempo l'onere di spesa nel suo piu' cospicuo  manifestarsi.  Il  caso
piu' evidente e' quello di un onere pluriennale o continuativo la cui
dimensione a regime ecceda piu' volte quella del  terzo  anno;  nella
fattispecie in questione la copertura indicata per il primo  triennio
deve contenere meccanismi interni ed  automatici  che  consentano  ad
essa di ragguagliarsi al picco di onere previsto per  un  anno  anche
lontano dal triennio iniziale. 
  4.12. Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti  del  settore
pubblico. 
  Va evidenziato che il principio costituzionale di cui all'art.  81,
terzo comma, Cost. non puo' essere eluso dal  legislatore  addossando
ad enti, rientranti nella cosi'  detta  finanza  pubblica  allargata,
nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi  fronte.
Il collegamento finanziario tra simili enti e  lo  Stato  e'  infatti
tale da dar luogo ad un unico complesso, come lo  stesso  legislatore
ha riconosciuto con l'art. 27 della legge n. 468  del  1978,  secondo
cui «le leggi che comportano  oneri,  anche  sotto  forma  di  minori
entrate, a carico di bilanci degli enti di cui al precedente art. 25,
devono   contenere   la   previsione   dell'onere   stesso    nonche'
l'indicazione  della  copertura  finanziaria  riferita  ai   relativi
bilanci, annuali e pluriennali» (Corte cost., sent. n. 92/1981, punto
6 del diritto). 
  Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della  legge
n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che :  «Le  leggi  e  i
provvedimenti che comportano  oneri,  anche  sotto  forma  di  minori
entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche  devono
contenere la  previsione  dell'onere  stesso  e  l'indicazione  della
copertura  finanziaria  riferita  ai  relativi  bilanci,  annuali   e
pluriennali»;  la  disposizione  in  questione,  al  secondo   comma,
prevede, altresi', che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della
Costituzione, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano sono tenute a indicare la copertura  finanziaria  alle  leggi
che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della  loro  finanza  e
della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso  il
conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse
attribuite.  A  tal  fine  utilizzano  le  metodologie  di  copertura
previste dall'articolo 17». 
  Al riguardo, la Corte costituzionale ha sul punto concluso che  "Il
principio generale dell'obbligo di copertura [si  estende]  oltre  il
bilancio dello Stato persona in senso  stretto  (sentt.  nn.  9/1958,
54/1958, 7/1959 , 11/1959, 47/1959, 66/1959, 31/1961, 32/1961)". 
 

(1) Va precisato che la legge del 4 agosto 2016,  n.  163  "Modifiche
    alla legge 31 dicembre 2009, n.  196,  concernenti  il  contenuto
    della legge di bilancio, in  attuazione  dell'articolo  15  della
    legge 24 dicembre 2012, n. 243" ha modificato l'art. 17, comma 1,
    della legge n. 196 del 2009, inserendo, dopo la  lettera  a),  la
    seguente: «a-bis) mediante modifica o soppressione dei  parametri
    che regolano l'evoluzione della spesa  previsti  dalla  normativa
    vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa».  La  norma  non
    ha,  tuttavia,  avuto  concreta  applicazione.  Escludendosi   la
    riconduzione di tale modalita'  di  copertura  nell'ambito  della
    lettera b) del citato art. 17, comma 1, della l. n. 196/2009,  e'
    da ritenere che la stessa faccia riferimento a mezzi che  operano
    al di fuori del bilancio, ancorche'  nella  disponibilita'  dello
    Stato  (si  fa  riferimento  alle  risorse  di   tesoreria,   es.
    contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria).