(Allegato-Linee guida)
 
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI COLLEGI  SINDACALI  DEGLI  ENTI  DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 
ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005 n.  266
e dell'art. 1, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito
in legge 7 dicembre 2012, n. 213 
 
  1. Al  fine  di  esercitare  la  funzione  di  coordinamento  delle
attivita'  di  controllo,  la   Sezione   delle   autonomie   approva
annualmente le linee guida per le  relazioni  dei  collegi  sindacali
degli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale  sul   bilancio   di
esercizio, secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 170,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 1, comma 3,  del  d.l.  10
ottobre 2012, n. 174, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
dicembre 2012 n. 213. 
  Le relazioni-questionario che i  collegi  sindacali  predispongono,
sulla base delle linee guida  emanate  da  questa  Sezione,  sono  di
ausilio alle verifiche delle Sezioni  regionali  di  controllo  della
Corte dei conti sui bilanci degli enti  che  compongono  il  servizio
sanitario  nazionale.  Il  d.l.  n.   174/2012   ha   rafforzato   le
caratteristiche di tale controllo  esterno  della  Corte  dei  conti,
ascrivibile alla "categoria del riesame di legalita' e regolarita'" e
caratterizzato da «una  prospettiva  non  piu'  statica  (com'era  il
tradizionale controllo di legalita' - regolarita')  ma  dinamica,  di
finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro  normativo  alla
adozione di effettive misure correttive» (cfr. Corte cost.,  sentenze
n. 39/2014, n. 40/2014, n. 60/2013 e n. 198/2012). 
  L'accertamento, da parte  delle  Sezioni  regionali,  di  squilibri
economico-finanziari dei bilanci, della mancata copertura delle spese
o della violazione delle norme finalizzate a garantire la regolarita'
della  gestione  finanziaria  determina,   per   le   amministrazioni
interessate,  l'obbligo  di  adottare,  entro  i  termini  di  legge,
provvedimenti  idonei  a  rimuovere   le   irregolarita'   accertate,
ripristinando gli equilibri di bilancio. 
  Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del d.l.  n.  174/2012,  la  mancata
trasmissione dei provvedimenti  correttivi  o  l'inadeguatezza  degli
stessi hanno l'effetto di precludere l'attuazione  dei  programmi  di
spesa causativi di  squilibri  finanziari.  Tuttavia,  l'applicazione
della ricordata misura interdittiva,  proprio  per  la  capacita'  di
incidere su gestioni finalizzate alla realizzazione della tutela alla
salute (cfr. deliberazione n. 13/SEZAUT/2014/INPR), deve  trovare  un
adeguato bilanciamento con i  principi  sanciti  dall'art.  32  della
Costituzione,  la  cui  concreta  attuazione  presuppone   la   spesa
necessaria  per  garantire  l'erogazione  di  un  servizio  che   sia
espressione dei livelli essenziali di assistenza (cfr.  Corte  cost.,
sentenze  n.  169/2017,  n.  62/2020  e  n.  157/2020   secondo   cui
«nell'ambito del Servizio sanitario nazionale la finalita' prevalente
e' quella di assicurare le prestazioni indefettibili e  le  ulteriori
prestazioni  (nei  limiti   della   sostenibilita')   alle   migliori
condizioni qualitative e quantitative»). 
  Con riguardo al rispetto dei livelli essenziali delle  prestazioni,
la piu' recente giurisprudenza della Corte costituzionale si e' anche
soffermata  sulle  peculiarita'  proprie   del   servizio   sanitario
nazionale  a  gestione   regionale   e   sui   rischi,   insiti,   di
disomogeneita' (cfr. Corte cost., sentenza n. 72/2020). 
  Nell'ambito di tale quadro ordinamentale, le linee guida assicurano
il necessario coordinamento delle attivita' di controllo, consentendo
alle Sezioni regionali  della  Corte  dei  conti  e  agli  organi  di
revisione di disporre di  uno  strumento  unitario  che  permette  di
monitorare, in modo omogeneo, aspetti  particolarmente  significativi
della gestione di tutti gli enti sanitari. 
  Si tratta di un modello di  controllo  collaudato  e  basato  sulla
sinergica collaborazione tra la Corte  dei  conti  e  gli  organi  di
controllo interno delle amministrazioni territoriali e degli enti del
servizio  sanitario  nazionale  (cfr.  Corte   cost.,   sentenza   n.
198/2012). 
  2.  All'interno  del  settore  pubblico,  gli  enti  del   servizio
sanitario nazionale sono le strutture organizzative che  maggiormente
hanno subito l'impatto della pandemia da  Covid-19,  sotto  l'aspetto
operativo, gestionale e finanziario. 
  Con deliberazione  n.  18/2020/INPR,  questa  Sezione  ha  ritenuto
necessario provvedere all'elaborazione di specifici indirizzi,  volti
a suggerire - agli Amministratori pubblici, a  tutti  gli  organi  di
controllo  interno  e,  in  particolare,  a   quelli   di   revisione
economico-finanziaria  degli  enti  territoriali  (Regioni  ed   Enti
locali),  nonche'  ai  collegi  sindacali  degli  enti  del   SSN   -
l'opportunita'  di  approntare  adeguati  strumenti   (organizzativi,
informatici e metodologici) per fornire risposte adeguate alle  sfide
sanitarie  e  finanziarie   dell'emergenza   pandemica,   modificando
l'approccio ai controlli sotto svariati profili. 
  Nello specifico, le  varie  componenti  del  sistema  integrato  di
controllo interno sono state chiamate a non affidarsi  esclusivamente
ai principi e alle prassi anteriormente vigenti e seguite, in  quanto
cio'  potrebbe  comportare  un  indebolimento  dell'effettivita'  dei
controlli in alcune aree. 
  In tale prospettiva, le presenti Linee guida, oltre a considerare i
tradizionali aspetti di indagine ricompresi nella sfera di competenza
delle   verifiche   del   collegio   sindacale,   hanno   focalizzato
l'attenzione   anche   sui   principali   effetti   della   normativa
emergenziale nell'ambito della gestione degli enti sanitari. 
  Appare, comunque, ineludibile la verifica, da parte dell'Organo  di
revisione, della conformita' degli atti di spesa adottati  in  deroga
alle ordinarie procedure amministrativo  contabili  alle  fattispecie
previste  dalla  legislazione  dettata  dall'eccezionale   situazione
pandemica. 
  A tal fine, nel questionario che fa parte  integrante  delle  linee
guida relative al bilancio di esercizio 2020  e'  presente  un'intera
sezione (parte terza) contenente i  quesiti  volti  a  verificare  in
quale misura gli enti abbiano fatto ricorso agli strumenti derogatori
previsti in materia di assunzioni e di conferimenti di  incarichi  di
lavoro autonomo (art. 2 bis, commi 1, 3 e 5 del d.l. n. 18/2020) o in
tema di contratti con operatori accreditati o autorizzati  in  deroga
al limite di spesa per incrementare la dotazione dei posti  letto  in
terapia intensiva (art. 3, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020). 
  Inoltre,   una   particolare   attenzione   e'    stata    dedicata
all'istituzione del centro di costo denominato "COV 20", con riguardo
alla rendicontazione dei maggiori costi sostenuti per  l'emergenza  e
al necessario controllo sulla  corretta  imputazione  delle  relative
spese (art. 18, co. 1, del d.l. n. 18/2020; art. 1, co. 11, del  d.l.
n. 34/2020). 
  Il rischio, sotteso alla straordinarieta'  delle  risorse  messe  a
disposizione del comparto sanitario per affrontare le spese e i costi
derivanti dalla pandemia, e' quello che le maggiori risorse assegnate
possano coprire  inefficienze  organizzative  pregresse  dei  sistemi
sanitari senza reali benefici di lungo periodo. 
  La numerosita'  di  tali  risorse  e  la  loro  riconducibilita'  a
svariate ed  eterogenee  fonti,  che  spesso  si  sono  succedute  in
rapidissima successione, con sovrapposizioni e  accavallamenti,  sono
elementi  di  ulteriore   complessita'   della   rendicontazione   di
esercizio.  L'incertezza  potrebbe  essere  ulteriormente  alimentata
dagli esiti paradossali di un risultato economico negativo affiancato
dalla rilevazione di ricavi di problematica allocazione. 
  D'altra parte, le esigenze informative,  alla  soddisfazione  delle
quali e' indirizzato il questionario  allegato  alle  presenti  linee
guida, comprendono anche la valutazione dei minori costi  conseguenti
alla  riduzione  delle  attivita'  e  delle  prestazioni  di  cura  e
assistenza, inevitabilmente connessa al maggiore sforzo richiesto per
fronteggiare la pandemia. In un'ottica di equilibrio complessivo,  e'
apparso  doveroso  tener  conto  nel  questionario  anche  di  queste
criticita', che, pur non assurgendo al livello di manifestazione  dei
costi  "emergenti"  da  imputare   alla   rendicontazione   analitica
dell'apposito  centro  di  costo,  rappresentano  comunque  ulteriori
necessari tasselli di un giudizio approfondito sull'effettivo  "stato
di salute" dell'ente. 
  3.  In  disparte  tale  specifica  caratterizzazione,  strettamente
correlata alla normativa emergenziale, i contenuti  del  questionario
relativo al bilancio d'esercizio 2020  si  pongono  nel  segno  della
continuita' con i precedenti, anche rispetto al consueto obiettivo di
razionalizzare e semplificare gli oneri informativi  a  carico  delle
Amministrazioni e degli Organi di controllo. 
  In tale prospettiva, non sono state richieste le informazioni  gia'
evincibili da banche dati  pubbliche,  ad  esempio  con  riguardo  ai
quadri  relativi  al  conto  economico  ed  allo  stato  patrimoniale
disponibili su OpenBDAP (https://openbdap.mef.gov.it). 
  Analogamente si e' operato per quanto attiene  ai  riscontri  sulle
eventuali partecipazioni degli  enti  sanitari  in  altri  organismi,
trattandosi di dati forniti dalla banca dati  Partecipazioni  gestita
dal MEF - Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it). 
  Nel ribadire l'importanza dei flussi informativi in  BDAP  e  nelle
altre  banche  dati  pubbliche  ai  fini  del  monitoraggio   e   del
coordinamento della finanza pubblica, si sottolinea come  gli  organi
di revisione contabile siano tenuti a verificare la coerenza dei dati
presenti nella piattaforma Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro
e  in  OpenBDAP  con  quanto  risultante  dai   documenti   contabili
dall'ente, quanto meno a livello dei principali aggregati. 
  Al fine di fornire alla Sezioni regionali un quadro  esaustivo,  si
chiede al Collegio sindacale di allegare alla e-mail di  trasmissione
del questionario  anche  la  nota  integrativa,  la  relazione  sulla
gestione e  il  parere  del  collegio  sindacale  reso  sul  bilancio
d'esercizio. 
  4. Il questionario e' cosi' strutturato: 
  - istruzioni per la sua compilazione e invio; 
  - indice; 
  - dati generali identificativi dell'ente, dimensione demografica  e
strutture di ricovero. Al riguardo si segnala la  necessita'  di  una
compilazione corretta e  completa  di  tutti  i  dati  identificativi
(denominazione dell'ente, codice  fiscale,  Regione  e  tipologia  di
ente); 
  - parte prima (domande preliminari), recante quesiti i cui elementi
di  risposta  consentono  un  primo  sommario  esame   alle   Sezioni
regionali; 
  - parte seconda, contenente  domande  e  prospetti  riguardanti  la
situazione economica e  la  distinzione  tra  componenti  positive  e
negative del bilancio, con approfondimenti su  temi  particolari.  In
particolare,  tra  le  componenti  negative,  l'oggetto  dei  quesiti
riguarda specificatamente: A) Acquisti di beni e servizi; B) Acquisti
di prestazioni da operatori privati; C) Assistenza  farmaceutica;  D)
Personale; E) Sistemi di controllo dei costi. 
  Ai compilatori del questionario si chiede di verificare la coerenza
tra i dati del bilancio d'esercizio e quelli del modello C.E.  (Conto
Economico), quinta comunicazione, inviato tramite  il  nuovo  sistema
informativo sanitario (NSIS) al Ministero della Salute e del  modello
C.E. allegato alla nota integrativa; 
  - parte terza, contenente domande  sugli  effetti  della  normativa
emergenziale. 
  - parte  quarta,  contenente  quesiti  e  prospetti  relativi  alla
situazione patrimoniale  con  approfondimenti  su  temi  particolari.
Relativamente allo stato patrimoniale, distinto in attivo e  passivo,
l'oggetto  delle  informazioni  riguarda:  A)  Immobilizzazioni;   B)
Rimanenze; C) Crediti; D) Utile o perdita; E) Fondi rischi ed  oneri;
F) Debiti. 
  Ai compilatori si chiede, altresi', di  verificare  la  conformita'
dei dati  dello  stato  patrimoniale  con  quelli  del  modello  S.P.
allegato alla nota integrativa e  di  quello  inviato  al  NSIS.  Per
quanto riguarda la parte relativa alle partecipazioni  si  chiede  di
riportare l'elenco degli organismi partecipati dall'ente, la quota di
partecipazione  e  la  verifica  della  coerenza  delle  informazioni
allegate al bilancio d'esercizio con quelle presenti nella banca dati
del MEF - Dipartimento del Tesoro; 
  -  annotazioni,  consentono  ai  compilatori,  ove   lo   ritengano
necessario, ulteriori precisazioni non riportabili nello schema cosi'
come predisposto; 
  - attestazioni finali,  distinte  a  seconda  che  la  relazione  -
questionario sia stata redatta dal collegio sindacale, per  gli  enti
dei servizi sanitari regionali, o dal  terzo  certificatore,  per  la
Gestione Sanitaria Accentrata, ove istituita (art. 22, comma 3, lett.
d, d.lgs. n. 118/2011). 
  5. Si elencano  di  seguito  gli  enti  sanitari  da  sottoporre  a
verifica, ferma restando la possibilita'  per  la  Sezione  regionale
della Corte dei conti di individuare ulteriori strutture in base alla
concreta specificita' territoriale: 
  - Aziende Sanitarie Locali; 
  - Aziende Socio-Sanitarie Territoriali; 
  - Aziende Sanitarie Provinciali; 
  - Aziende di Tutela della Salute; 
  - Aziende Ospedaliere; 
  - Policlinici Universitari; 
  - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; 
  - Agenzie Regionali per l'Emergenza Sanitaria; 
  - Gestioni Sanitarie Accentrate; 
  - Aziende Zero; 
  -  Ospedali  classificati,  se  ritenuti  dalle  Sezioni  regionali
competenti  pienamente  equiparabili  agli  enti  sanitari   pubblici
regionali; 
  - Altri enti sanitari istituiti in  ambito  sanitario  in  aderenza
alle normative regionali, non compresi nell'elenco precedente. 
  6. Per le Sezioni regionali, nell'ambito delle  proprie  attivita',
resta ferma  la  facolta'  di  effettuare  ulteriori  approfondimenti
istruttori ove ritenuti necessari per  il  compiuto  esercizio  della
funzione di controllo ad esse attribuita. 
  Anche le Sezioni di controllo delle Regioni a  statuto  speciale  e
delle due Province autonome, nel rispetto  dei  regimi  di  autonomia
differenziata applicabili agli enti  territoriali  controllati,  sono
chiamate  a  invitare  gli  enti  di   rispettiva   competenza   alla
compilazione dei questionari, con l'inoltro degli stessi alla Sezione
delle autonomie della Corte  dei  conti  ai  fini  dell'alimentazione
della  banca  dati  degli  enti  del   Servizio   sanitario   e   del
consolidamento dei conti a livello nazionale. Come evidenziato  nelle
istruzioni, qualora la normativa di settore sia eventualmente diversa
da  quella  nazionale,  citata  nel  questionario,  non  viene   meno
l'obbligo di compilazione ed il collegio sindacale  dovra'  precisare
la differente  disciplina  di  autonomia  speciale  applicata,  negli
appositi spazi riservati ai chiarimenti, dando evidenza degli effetti
prodotti dalla stessa in relazione ai profili di interesse richiamati
dal questionario. 
  7. Per  consentire  la  gestione  informatica  dei  questionari  ed
evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile: 
  a) utilizzare il file del questionario pubblicato sul "Portale  dei
servizi         online"         al         seguente         indirizzo
https://portaleservizi.corteconti.it/public/Home/Index  raggiungibile
anche  dal  sito  internet  istituzionale  della  Corte   dei   conti
https://www.corteconti.it/, sezione "Servizi", mantenendo il  formato
originale per l'invio  (in  particolare,  il  file  non  deve  essere
convertito in formati immagine, ma utilizzato cosi' come scaricato); 
  b) nominare il file secondo il seguente  criterio:  20 regione nome
azienda (esempio: 20 Veneto azienda ospedaliera Padova); 
  c)  inviare  il  questionario  e  gli  allegati   richiesti   (Nota
integrativa, Relazione sulla gestione e Parere del collegio sindacale
sul  bilancio   d'esercizio)   unicamente   per   posta   elettronica
all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e,
contestualmente,       all'indirizzo        appresso        indicato:
documentazione.serviziosanitario@corteconti.it; 
  d) nel caso  in  cui  a  seguito  dell'istruttoria  eseguita  dalla
Sezione  regionale  di  controllo  alcuni  dei  dati  originariamente
inseriti nel  questionario  siano  stati  modificati,  e'  necessario
inviare il questionario integrale modificato  al  recapito  di  posta
elettronica  sopra  indicato;  le  Sezioni  regionali  verificheranno
l'esecuzione dell'adempimento.