Art. 8. Confezionamento 1. Le bottiglie in cui viene confezionato e commercializzato il vino di cui all'art. 1 devono essere di vetro, corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie, di capacita' consentita dalle vigenti leggi, e comunque di volume compreso tra 0,375 e 6 litri, con esclusione del formato da 2 litri. 2. Per la chiusura delle bottiglie dei vini di cui all'art. 1 e' previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia, con l'esclusione del tappo a corona.