(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                           Confezionamento 
 
    1. Le bottiglie in cui viene confezionato e  commercializzato  il
vino di cui all'art. 1 devono essere di vetro, corrispondenti ai tipi
previsti dalle norme nazionali e comunitarie, di capacita' consentita
dalle vigenti leggi, e comunque di volume  compreso  tra  0,375  e  6
litri, con esclusione del formato da 2 litri. 
    2. Per la chiusura delle bottiglie dei vini di cui all'art. 1  e'
previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla  vigente  normativa
in materia, con l'esclusione del tappo a corona.