(Allegato)
                                                             Allegato 
 
     Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio 
         di contagio da COVID-19 nell'organizzazione del G20 
 
Premessa 
    1. Le presenti Linee guida tengono conto delle  disposizioni  del
decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto-legge n.  65  del
18 maggio 2021 e le «Linee  guida  per  la  ripresa  delle  attivita'
economiche e sociali» adottate ai sensi dell'art. 1,  comma  14,  del
decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020. 
    2. Gli indirizzi operativi  contenuti  nel  precedente  documento
«Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche, produttive
e  ricreative»  (prima  versione  maggio  2020)  si  sono  dimostrati
efficaci per favorire l'applicazione delle misure  di  prevenzione  e
contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo  una
ripresa delle attivita' economiche e ricreative  compatibile  con  la
tutela della salute di utenti e lavoratori. 
    3. In continuita' con le precedenti Linee guida, delle  quali  e'
stata  mantenuta  l'impostazione  quale  strumento  sintetico  e   di
immediata applicazione, gli indirizzi in esse  contenuti  sono  stati
integrati   con   alcuni   nuovi   elementi    conoscitivi,    legati
all'evoluzione  dello  scenario  epidemiologico  e  delle  misure  di
prevenzione adottate,  anche  in  un'ottica  di  semplificazione.  In
particolare, si  e'  ritenuto  piu'  utile  rimarcare  le  misure  di
prevenzione  sicuramente  efficaci,  in  luogo  di  misure  che,  pur
diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza. 
    4.  Il  presente  documento  recepisce  inoltre  le  osservazioni
formulate dal Comitato tecnico-scientifico di cui  all'O.C.D.P.C.  n.
751 del 2021, riportate nel verbale n. 28 del 16 giugno 2021. 
    5. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di
carattere generale per contrastare la diffusione del contagio,  quali
norme  igieniche  e  comportamentali,  utilizzo  dei  dispositivi  di
protezione,  distanziamento  e   contact   tracing.   Rientra   nelle
prerogative  della  Delegazione  G20  redigere  ulteriori  protocolli
attuativi di dettaglio ed eventualmente piu' restrittivi  sulla  base
delle location dove si svolgeranno i diversi incontri  nella  cornice
della Presidenza italiana del G20. 
    6. Per tutte le attivita' di cui  al  presente  documento  devono
essere usati da parte dei lavoratori dispositivi di protezione  delle
vie aeree finalizzati alla protezione  dal  contagio  e  deve  essere
obbligatoria la frequente pulizia e igienizzazione delle mani.  Resta
inteso  che  devono  essere  usati,  da  parte  dei   lavoratori,   i
dispositivi di protezione individuale  previsti  in  base  ai  rischi
specifici della mansione, in adempimento  agli  obblighi  di  cui  al
decreto legislativo n. 81 del 2008. 
    7.  Resta  inteso,  infine,  che  in  base  all'evoluzione  dello
scenario  epidemiologico   le   misure   indicate   potranno   essere
rimodulate, anche in senso piu' restrittivo. 
    8. Si evidenzia, altresi', che nella fase attuale, nelle quale la
campagna vaccinale e' in corso e non  risulta  ancora  raggiunta  una
copertura  adeguata  della  popolazione,  in   considerazione   delle
indicazioni  scientifiche  internazionali  che   non   escludono   la
possibilita' che il soggetto vaccinato possa contagiarsi,  pur  senza
sviluppare la malattia, e diffondere il contagio, si ritiene che allo
stato attuale  il  possesso  e  la  presentazione  di  certificazioni
vaccinali non sostituisca il rispetto delle misure di  prevenzione  e
contrasto  della  diffusione  del  contagio  quali  ad   esempio   il
distanziamento   interpersonale,   l'utilizzo    della    mascherina,
l'igienizzazione della mani e delle superfici. 
Ingresso ed uscita dall'Italia 
    La  permanenza  in  Italia  dei  componenti   delle   delegazioni
ufficiali partecipanti alle riunioni ministeriali o al vertice finale
della Presidenza italiana G20 e' di  regola  inferiore  a  centoventi
ore, il che  esenta  molti  di  essi  dagli  obblighi  di  tampone  e
quarantena. 
    Si richiedera' tuttavia di effettuare  un  tampone  antigenico  o
molecolare entro le quarantotto ore prima dell'imbarco  e  presentare
il risultato negativo del test all'arrivo. Saranno inoltre effettuati
tamponi rapidi ad intervalli di tempo non superiori alle  quarantotto
ore. 
    Onde assicurare a tutti i Paesi la possibilita' di  viaggiare  in
Italia e partecipare ai lavori G20 dovra' essere concessa una  deroga
a coloro che provengono da Paesi per i quali sono ancora vigenti  gli
obblighi di quarantena. Sara' chiesta altresi' una deroga all'obbligo
di compilare l'autodichiarazione per l'ingresso in Italia, in ragione
del fatto che gli spostamenti dei componenti delle  delegazioni  sono
registrati nel quadro del programma delle riunioni ministeriali. 
Dispositivi di protezione (DPI) respiratori 
    Principale ed inderogabile misura di protezione nei confronti del
rischio  da  COVID-19  e'  l'utilizzo  di  mezzi  o  dispositivi   di
protezione di naso e bocca. In base alla normativa vigente al momento
in Italia e' obbligatorio, sia all'aperto che nei  locali  al  chiuso
pubblici che privati tranne  le  abitazioni  private,  l'utilizzo  di
mezzi barriera che proteggano naso e bocca. Vi sono  solide  evidenze
scientifiche  sull'utilita'   della   mascherina   nel   contenimento
dell'infezione. Le mascherine, in quanto mezzo barriera, non soltanto
riducono il rischio di trasmettere l'infezione  agli  altri,  ma,  in
caso di infezione, sembrerebbero anche ridurre la quantita' di  virus
ricevuto da chi la indossa con il risultato di avere  infezioni  meno
pesanti o addirittura asintomatiche. 
    L'OMS raccomanda l'utilizzo delle mascherine  come  parte  di  un
insieme di misure per limitare la  diffusione  del  rischio,  insieme
all'igiene delle mani, al distanziamento  fisico,  all'astenersi  dal
toccarsi  la   faccia,   all'etichetta   respiratoria,   all'adeguata
ventilazione negli ambienti al  chiuso,  ed  all'attivita'  di  test,
tracciamento dei contatti, isolamento dei casi positivi e  quarantena
dei contatti stretti. I CDC hanno recentemente pubblicato nuovi  dati
che  dimostrano  come  l'utilizzo  delle  mascherine  possa   ridurre
significativamente la trasmissione del virus, sino a oltre il 95%, se
correttamente indossate da tutti. 
    Le mascherine facciali filtranti (FFP) sono dispositivi  ad  alta
protezione sono suddivise nelle tre classi di protezione FFP1, FFP2 e
FPP3 in funzione della loro efficacia  filtrante.  Le  maschere  FFP1
filtrano almeno l'80% delle particelle che si trovano nell'aria  fino
a dimensioni di 0,6 µm. Una singola particella virale e' circa cinque
volte piu' piccola percio' non  sono  idonee  per  la  protezione  da
agenti patogeni che si trasmettono per via aerea.  Le  maschere  FFP2
sono invece adatte a proteggere da patogeni virali in quanto filtrano
almeno il 94% delle  particelle  che  si  trovano  nell'aria  fino  a
dimensioni di 0,6 µm. Le maschere FFP3 offrono la massima  protezione
possibile, con  una  capacita'  filtrante  di  almeno  il  99%  dalle
particelle con dimensioni fino a 0,6 µm. 
    Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene  opportuno  indicare
per tutti i partecipanti agli eventi del G20 e per  il  personale  di
supporto  l'utilizzo  esclusivamente  di  dispositivi  di  protezione
respiratorie del tipo FFP2 in quanto unici in grado di  garantire  un
livello di protezione adeguato sia di chi le indossa che di tutti gli
altri. 
Area Evento - Sale dei lavori 
    Le presenti indicazioni  si  applicano  a:  convegni,  congressi,
grandi eventi fieristici, convention  aziendali  ed  eventi  ad  essi
assimilabili 
      definire  il  numero  massimo  di  presenze  contemporanee   in
relazione  ai  volumi  di  spazio  e  ai  ricambi  d'aria   ed   alla
possibilita' di creare aggregazioni in tutto il percorso di  entrata,
presenza e uscita. Il  numero  massimo  dei  partecipanti  all'evento
dovra' essere valutato dagli  organizzatori  in  base  alla  capienza
degli  spazi  individuati,  per  poter   ridurre   l'affollamento   e
assicurare il distanziamento interpersonale. Nel caso in cui l'evento
sia frazionato su  piu'  sedi,  fisicamente  separati  tra  loro,  e'
necessario individuare il numero massimo dei  partecipanti  per  ogni
sede dell'evento. Conseguentemente devono essere  utilizzati  sistemi
di misurazione degli accessi nonche' di limitazione e  scaglionamento
degli accessi; 
      riorganizzare  gli  spazi,  per  garantire  l'accesso  in  modo
ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli  utenti,  ad
eccezione delle persone che in base  alle  disposizioni  vigenti  non
siano  soggette  al  distanziamento  interpersonale.  Detto   aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile  organizzare
percorsi separati per l'entrata e per l'uscita; 
      predisporre  una  adeguata   informazione   sulle   misure   di
prevenzione,  comprensibile   anche   per   gli   ospiti   di   altra
nazionalita',  sia  mediante  l'ausilio  di  apposita  segnaletica  e
cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo  a  eventuale
personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il  rispetto
delle misure di prevenzione facendo anche  riferimento  al  senso  di
responsabilita' del visitatore stesso; 
      promuovere  l'utilizzo  di  tecnologie  digitali  al  fine   di
automatizzare i processi organizzativi e partecipativi  (es.  sistema
di prenotazione, compilazione di modulistica, stampa  di  sistemi  di
riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi) al  fine  di
evitare prevedibili  assembramenti,  e  nel  rispetto  della  privacy
mantenere un registro delle presenze per una  durata  di  quattordici
giorni. 
      la postazione dedicata alla segreteria e  accoglienza,  laddove
non gia' dotata di barriere  fisiche  (es.  schermi),  dovra'  essere
eventualmente  adeguata.  Consentire  l'accesso  solo   agli   utenti
correttamente registrati; 
      potra'  essere  rilevata  la  temperatura  corporea,  impedendo
l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C; 
      nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere
riposti in appositi sacchetti porta abiti; 
      rendere obbligatoriamente  disponibili  prodotti  per  l'igiene
delle mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree
(es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.); 
      nelle sale convegno, i posti a  sedere  dovranno  prevedere  un
distanziamento  minimo,  tra   un   partecipante   e   l'altro,   sia
frontalmente che lateralmente, di almeno un metro (estendibile  negli
ambienti al chiuso  ad  almeno  due  metri,  in  base  allo  scenario
epidemiologico di rischio) con l'obbligo di utilizzo della mascherina
a protezione delle vie respiratorie.  Tali  distanze  possono  essere
ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate  a  prevenire  il
contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il  podio  per  le
presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una
distanza  di  sicurezza  che  consenta   a   relatori/moderatori   di
intervenire senza l'uso della mascherina; 
      i dispositivi e le attrezzature  a  disposizione  di  relatori,
moderatori e  uditori  (es.  microfoni,  tastiere,  mouse,  puntatori
laser, etc) devono essere disinfettati prima  dell'utilizzo  iniziale
verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico; 
      tutti gli uditori e il personale  addetto  all'assistenza  (es.
personale  dedicato  all'accettazione,   personale   tecnico,   tutor
d'aula),  considerata  la  condivisione   prolungata   del   medesimo
ambiente, dovranno indossare la mascherina  a  protezione  delle  vie
respiratorie per tutta la durata delle attivita' e procedere  ad  una
frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti; 
      nelle aree di attesa o di sosta prolungata,  riorganizzare  gli
spazi  in  modo  da   favorire   il   rispetto   del   distanziamento
interpersonale,  valutando  il  contingentamento  degli  accessi,   e
promuovere  la  fruizione  in  remoto  del  materiale  da  parte  dei
partecipanti; 
      eventuali materiali informativi e scientifici  potranno  essere
resi  disponibili  preferibilmente  in   espositori   con   modalita'
self-service (cui il visitatore accede  previa  igienizzazione  delle
mani) o ricorrendo a sistemi digitali; 
      nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree  dei
singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento
interpersonale,  valutando  il  contingentamento  degli  accessi   ai
singoli spazi. Eventuali materiali informativi, promozionali,  gadget
potranno essere resi disponibili preferibilmente  in  espositori  con
modalita'   self-service   (cui   il   visitatore    accede    previa
igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali; 
      dovra' essere garantita  la  regolare  pulizia  e  disinfezione
degli ambienti, in ogni caso al  termine  di  ogni  attivita'  di  un
gruppo di utenti, con  particolare  attenzione  alle  superfici  piu'
frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni  (es.
aree ristoro, tastiere  dei  distributori  automatici  di  bevande  e
snack); 
      e' obbligatorio mantenere aperte,  a  meno  che  le  condizioni
meteorologiche o altre situazioni di necessita'  non  lo  consentano,
porte, finestre e vetrate al fine  di  favorire  il  ricambio  d'aria
naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento  e  del
tempo  di  permanenza  degli  occupanti,  dovra'  essere   verificata
l'efficacia degli impianti al fine di garantire  l'adeguatezza  delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In  ogni  caso,
l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive  di  aria
esterna; 
      per  gli  impianti  di  condizionamento,  e'  obbligatorio,  se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo
dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure  per
il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita
la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo  per
mantenere   i   livelli   di   filtrazione/rimozione   adeguati.   Se
tecnicamente possibile,  va  aumentata  la  capacita'  filtrante  del
ricircolo, sostituendo  i  filtri  esistenti  con  filtri  di  classe
superiore, garantendo il  mantenimento  delle  portate.  Nei  servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria. 
Catering e servizi ristorativi 
      laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi  esterni
(es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del  distanziamento  di
almeno un metro; 
      assicurare  adeguata  pulizia  e  disinfezione  degli  ambienti
interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo; 
      utenti  e  lavoratori   devono   correttamente   indossare   la
mascherina a protezione delle vie aeree,  negli  spazi  al  chiuso  e
all'aperto secondo le disposizioni vigenti; 
      e' possibile  organizzare  una  modalita'  a  buffet   mediante
somministrazione da parte  di  personale  incaricato,  escludendo  la
possibilita' per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in
ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del  mantenimento  della
distanza e l'obbligo  dell'utilizzo  della  mascherina  a  protezione
delle  vie  respiratorie.  La  modalita'  self-service  puo'   essere
eventualmente consentita per  buffet  realizzati  esclusivamente  con
prodotti confezionati in monodose. In particolare,  la  distribuzione
degli  alimenti  dovra'  avvenire  con  modalita'  organizzative  che
evitino  la  formazione  di  assembramenti   anche   attraverso   una
riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali;
dovranno essere altresi' valutate idonee misure  (es.  segnaletica  a
terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale
di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet; 
      il  personale  di  servizio  a  contatto  con  i  clienti  deve
utilizzare la mascherina e deve procedere  ad  una  frequente  igiene
delle mani con prodotti  igienizzanti,  prima  di  ogni  servizio  al
tavolo; 
      nel rispetto della normativa vigente in materia di  trattamento
dei dati personali, si dovra'  mantenere  per  un  periodo  di  tempo
adeguato  la  registrazione  dei  partecipanti  alle   colazioni   di
lavoro/cene che comprenda,  per  ogni  partecipante:  nome,  cognome,
numero di telefono, data, ora, identificazione del  tavolo;  inoltre,
per ciascun  tavolo  mantenere  la  registrazione  del  personale  di
servizio. La durata del periodo di conservazione delle registrazioni,
ai fini di un eventuale  contact  tracing,  deve  tener  conto  della
durata  dell'incubazione  di  COVID-19,  dei  tempi  di  attesa   per
l'eventuale effettuazione del tampone, nonche'  di  quelli  necessari
per la conferma diagnostica e l'avvio dell'indagine epidemiologica  e
non dovrebbe essere, pertanto,  inferiore  a  quattordici  giorni  ed
estendersi, possibilmente, fino a trenta giorni. 
    In sintesi, al fine di garantire la maggior tutela  della  salute
dei partecipanti e di tutto il personale di supporto, le  indicazioni
per la prevenzione  e  gestione  del  rischio  correlato  a  Covid-19
nell'ambito alla  realizzazione  degli  eventi  del  G20  organizzato
dall'Italia sono: 
      scelta accurata dei  luoghi  in  cui  si  terranno  gli  eventi
privilegiando locali di grandi dimensioni che consentano un  costante
distanziamento interpersonale, una superficie per partecipante  di  4
m² ed una elevata cubatura pro-capite; 
      screening con test antigenico o  molecolare  nelle  quarantotto
ore prima dell'evento o direttamente all'arrivo (non obbligatorio  ma
consigliato); 
      procedure di accesso regolamentate (accesso solo  al  personale
autorizzato e individuato in appositi elenchi, controllo  temperatura
all'ingresso, schede di valutazione del rischio, igienizzazione delle
mani); 
      utilizzo costante  e  corretto  di  dispositivi  di  protezione
respiratoria durante tutti gli eventi con mascherina FFP2; 
      estrema attenzione alla qualita' dell'aria negli eventi  indoor
(verifica del rispetto del numero minimo di ricambi  d'aria  per  VMC
e/o areazione naturale); 
      accurata pulizia giornaliera e  sanificazione  periodica  delle
superfici e delle attrezzature di  lavoro  tramite  appalto  a  ditta
specializzata in sanificazioni. Pulizie  e  sanificazioni  periodiche
dei servizi igienici (almeno due volte al giorno o anche  piu'  volte
in base agli affollamenti previsti). Tempestiva  sanificazione  degli
ambienti frequentati nel caso di segnalazione  di  positivita'  e  di
insorgenza di sintomatologia sospetta in chiunque abbia avuto accesso
ai lavori; 
      scelta  di   arredi   e   soprattutto   sedute   di   materiali
sanificabili; 
      adozione di idonei sistemi  di  sanificazione  e  purificazione
dell'aria negli ambienti indoor ad elevata presenza  utilizzabili  in
presenza (tramite ionizzazione); 
      attenzione alle fasi maggiormente critiche per  il  rischio  da
contagio quali consumazione pasti, coffee break (scelta  dei  luoghi,
procedure  per  accesso   e   mobilita'   all'interno   dei   luoghi,
ristorazione, tracciamenti, ecc.); 
      scelta di spazio outdoor ove possibile per le fasi maggiormente
a rischio. 
Interventi di disinfezione e sanificazione 
    Per  gli  interventi  di  disinfezione  e  sanificazione,  ci  si
riferira' ai seguenti rapporti dell'Istituto superiore di sanita': 
      (i) rapporto ISS  COVID-19  n.  12/2021  -  Raccomandazioni  ad
interim sulla sanificazione di strutture non  sanitarie  nell'attuale
emergenza COVID-19: ambienti/superfici.  Aggiornamento  del  rapporto
ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021; 
      (ii) rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 - Indicazioni ad  interim
per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla
trasmissione dell'infezione da virus  SARS-CoV-2.  Aggiornamento  del
rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 rev. 2. Versione del 18 aprile 2021. 
Certificazione verde 
    Sono in corso di valutazione le modalita'  per  impiegare  -  nei
limiti in cui  cio'  e'  consentito  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia di tutela della riservatezza dei lavoratori  -  personale  in
possesso dei titoli  che  danno  accesso  alla  certificazione  verde
prevista dall'art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2012.