(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
             Metodologia di calcolo del pay-back 5% 2021 
 
    L'art. 1, commi 225 e 227, legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e
successive modificazioni ed integrazioni  offre  la  possibilita',  a
partire dall'anno 2014, per le  aziende  farmaceutiche  di  usufruire
della sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g), legge
27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed  integrazioni,
della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA  del  27
settembre 2006. Si rende  qui  di  seguito  nota  la  metodologia  di
calcolo del pay-back 5% per l'anno 2021. 
A) Procedura di calcolo 
    1. Sono state selezionate  tutte  le  specialita'  medicinali  in
fascia A e in fascia H che hanno aderito alla proroga del pay-back 5%
per l'anno 2020, ai sensi della determina AIFA n. DG/1376/2020 del 24
dicembre  2020  concernente  procedura  pay-back  5%  -   anno   2020
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  322
del 30 dicembre 2020, ottenendo la proroga  della  sospensione  della
riduzione di prezzo del 5% disposta con determina AIFA n. 26  del  27
settembre 2006. 
    2.  Delle  specialita'  individuate  al  punto   1   sono   state
considerate tutte quelle in fascia A e in fascia  H  commercializzate
nel corso del 2020, aventi almeno un mese di  consumi  a  carico  del
SSN. 
    3. Delle specialita' individuate ai  punti  1  e  2  sono  state,
inoltre,  selezionate  tutte  quelle  in  fascia  A  e  in  fascia  H
autorizzate dopo il 31 dicembre 2006 che  hanno  perso  nel  2018  il
requisito dell'innovativita', attribuito ai sensi dell'art. 5,  comma
2,  lettera  a),  legge  29  novembre  2007,  n.  222  e   successive
modificazioni ed integrazioni e  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  8,
lettera b), legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni ed
integrazioni. 
    4. Infine, si e' tenuto conto di tutte le specialita'  medicinali
in fascia A e in fascia H  autorizzate  dopo  il  31  dicembre  2006,
rispetto alle quali  l'azienda  farmaceutica  non  ha  mai  avuto  la
possibilita' di esercitare l'opzione di adesione o meno alla  proroga
della sospensione della riduzione  di  prezzo  del  5%  disposta  con
determina AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. 
    5. Relativamente all'insieme di specialita' medicinali di cui  ai
punti 1, 2, 3 e 4 sono stati  estratti  i  dati  di  consumo  (n.  di
confezioni), sia  attraverso  il  canale  delle  farmacie  aperte  al
pubblico (farmaceutica convenzionata), sia  attraverso  quello  delle
strutture sanitarie pubbliche (ospedali,  ASL,  ecc.)  dislocate  sul
territorio (farmaceutica non convenzionata) nell'anno 2020. I consumi
utilizzati nel successivo sviluppo della procedura sono  relativi  ad
ogni  specialita'  medicinale   che   abbia   almeno   un   mese   di
commercializzazione nel 2020. 
    6. La riduzione di prezzo del 5% disposta con determina  AIFA  n.
26 del 27 settembre 2006 sopra  richiamata  e'  stata  calcolata  nel
seguente modo: 
      a. per i farmaci in fascia A: 
        i.  erogati  attraverso  le  farmacie  aperte   al   pubblico
(farmaceutica convenzionata) quale differenza tra il vigente prezzo a
ricavo azienda al netto dell'IVA (individuato sulla base delle  quote
di spettanza definite ai  sensi  del  primo  periodo  del  comma  40,
dell'art. 1 della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  e  successive
modificazioni ed integrazioni), della riduzione di legge det. AIFA  3
luglio 2006 e delle eventuale  riduzione  selettiva  ed  il  medesimo
prezzo ridotto del 5%, sempre al netto dell'IVA; 
        ii. per quelli erogati  alle  strutture  sanitarie  pubbliche
(farmaceutica non convenzionata)  quale  differenza  tra  il  vigente
prezzo a ricavo azienda al netto  dell'IVA  (individuato  sulla  base
delle quote di spettanza definite ai  sensi  del  primo  periodo  del
comma 40  dell'art.  1  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  e
successive modificazioni ed integrazioni), della riduzione  di  legge
det. AIFA 3 luglio 2006, e dello sconto SSN esclusivamente  negoziato
con l'AIFA, ed il medesimo prezzo ridotto del  5%,  sempre  al  netto
dell'IVA; 
      b. per i farmaci in fascia H (erogati esclusivamente attraverso
le strutture sanitarie pubbliche -  farmaceutica  non  convenzionata)
quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN  vigente  e
quello ridotto del 5%. 
    7. Le differenze di prezzo per  ciascuna  specialita'  medicinale
cosi' calcolate sono state poi  moltiplicate  per  il  consumo  medio
mensile nel 2020 successivamente riportato all'anno, ottenendo  cosi'
l'importo  totale  di  pay-back   2021   per   ciascuna   specialita'
medicinale, in ciascuna regione e per singola  azienda  farmaceutica.
Tali differenze di prezzo sono state  calcolate  rispetto  ai  prezzi
vigenti alla data del 31 dicembre 2020. 
    8. Laddove l'azienda farmaceutica  decida  di  non  prorogare  il
pay-back 5% al 2021, per  una  parte  o  per  l'intero  elenco  delle
proprie specialita' medicinali, AIFA rende noto l'importo di pay-back
che dovra' essere comunque versato alle regioni per i mesi  del  2021
durante i quali essa ha continuato a  beneficiare  della  sospensione
dalla riduzione del 5% del prezzo, ovvero,  per  l'anno  oggetto  del
presente provvedimento  poiche'  l'azienda  beneficera'  fino  al  30
giugno 2021 di tale sospensione, il pay-back e' stato  calcolato  per
il periodo (1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021). Sono escluse tutte  le
specialita' per le quali l'azienda  titolare  di  A.I.C.  abbia  dato
apposita  comunicazione  supportata  da  idonea  documentazione   con
conseguente riduzione del prezzo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
per  tali  specialita'  l'importo   di   pay-back   sara'   calcolato
esclusivamente per i mesi  in  cui  l'azienda  ha  beneficiato  della
sospensione della riduzione del 5%. 
    9. Ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g), legge n. 296  del
27 dicembre 2006 e successive modificazioni  ed  integrazioni  (legge
finanziaria  2007),  le  aziende  possono  sospendere  l'effetto   di
riduzione del 5% del prezzo al pubblico  introdotto  dalla  determina
AIFA n. 26 del 27 settembre 2006 sopra  richiamata,  previo  anticipo
diretto alle regioni del valore corrispondente al 5%. Il  valore  del
pay-back e' pertanto determinato sul prezzo  a  ricavo  azienda  come
descritto al punto 6 (o il prezzo massimo  di  cessione)  e  non  sul
prezzo  di  cessione  sostenuto  dalla  singola  struttura  sanitaria
pubblica, risultante ad esito delle procedure di acquisto. 
    10. I prezzi al  pubblico  non  tengono  conto  dello  sconto  al
produttore pari allo 0,6% stabilito con determina AIFA del  3  luglio
2006 e dell'ulteriore sconto a carico dei grossisti e dei  farmacisti
disposto con determina AIFA del 9  febbraio  2007,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9  marzo  2007,  come  modificata  dalla
determina AIFA del 15 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 145  del  23
giugno 2012). 
B) Ambito di applicazione 
    Il procedimento fa riferimento a tutti i farmaci di cui ai  punti
1, 2, 3 e 4 della procedura, classificati in fascia A e in fascia  H,
in commercio e con vendite  alla  data  del  31  dicembre  2020,  con
l'esclusione dei prodotti emoderivati di  origine  estrattiva,  degli
emoderivati da DNA ricombinante,  dei  vaccini,  dell'ossigeno  e  di
medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art.
7, comma 1, della citata legge 16 novembre 2001, n. 405 e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  con  prezzo  al  pubblico  uguale  o
inferiore a 5 euro (art. 1, comma 2, determina AIFA del 27  settembre
2006). 
C) Dati di consumo 
    Ai fini del procedimento, sono stati utilizzati i  seguenti  dati
di consumo: 
      per  la  farmaceutica  convenzionata:   i   dati   del   flusso
dell'Osservatorio nazionale  sull'impiego  dei  medicinali  (OsMed  -
istituito dell'art. 68, comma 9, legge  23  dicembre  1998,  n.  448,
modificato dall'art. 18, D.M. Salute 20 settembre  2004,  n.  245)  e
quelli generati sulla base  delle  Distinte  contabili  riepilogative
(DCR), 2020 aggiornate che AIFA riceve mensilmente dalle regioni; 
      per la  farmaceutica  non  convenzionata:  i  dati  di  consumo
rilevati nell'ambito del  flusso  della  tracciabilita'  del  farmaco
trasmessi dalle stesse aziende  farmaceutiche  (flusso  istituito  ai
sensi del decreto ministeriale salute 15 luglio 2004), i  dati  della
distribuzione diretta e per conto  (flusso  istituito  ai  sensi  del
decreto ministeriale salute 30 luglio 2007)  acquisiti  da  NSIS  con
nota   protocollo   0005241-26/04/2021-DGSISS-MDS-P   ed   aggiornati
dall'NSIS al 22 aprile 2021. 
Glossario: 
    (1) Convenzionata (classe A): importo del pay-back ricavato sulla
base del numero di confezioni  di  medicinali  di  fascia  A  erogate
attraverso le farmacie aperte al pubblico, in  regime  di  assistenza
convenzionale. 
    (2) Non convenzionata (classe A): importo del  pay-back  ricavato
sulla base  del  numero  di  confezioni  acquistate  dalle  strutture
sanitarie pubbliche per essere poi erogate in distribuzione diretta o
per conto, o per essere somministrate al paziente  all'interno  delle
strutture stesse. 
    (3) Non convenzionata (classe H): importo del pay-back  derivante
dal  numero  di  confezioni  acquistate  dalle  strutture   sanitarie
pubbliche per essere poi  erogate  in  distribuzione  diretta  o  per
essere somministrate al paziente all'interno delle strutture stesse. 
    (4)=(1)+(2)+(3) Totale: somma degli importi  del  pay-back  della
convenzionata,  della  non  convenzionata  (classe  A)  e  della  non
convenzionata (classe H). 
    (5)=Nella piattaforma pay-back 5% 2021, il prezzo  riportato  nel
prospetto «Confezioni in convenzionata» e' da intendersi come  prezzo
al pubblico al netto delle riduzioni di legge (5% +5%).