Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta (DOCG) dei vini «Asti» Art. 5 - Norme per la vinificazione. L'ultimo paragrafo del comma 4: Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto interessato, e' modificato come segue: Per le tipologie «Asti» o «Asti» spumante, «Asti» o «Asti» spumante metodo classico (metodo tradizionale), «Moscato d'Asti», qualora la resa superi i limiti sopra indicati, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre a tale limite dell'80% decade il diritto alla DOCG per tutta la partita. Per la tipologia «Moscato d'Asti» vendemmia tardiva, qualora la resa superi il limite sopra indicato, ma non oltre il 55%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre a tale limite del 55% decade il diritto alla DOCG per tutta la partita. Art. 7 - Designazione e presentazione. Il seguente comma 5: «Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie spumanti e' obbligatoria l'indicazione del produttore/ elaboratore. Detta indicazione: deve essere riportata nell'ambito dello stesso campo visivo in cui figurano tutte le indicazioni obbligatorie; deve essere ripetuta unitamente all'indirizzo nell'ambito di altro campo visivo qualora vi figuri l'indicazione o il marchio del venditore/ distributore per conto del quale avviene la produzione. Nel caso in cui figuri l'indicazione o il marchio del venditore/ distributore, il nome e l'indirizzo del produttore/elaboratore devono figurare in caratteri, chiaramente visibili, di dimensioni non inferiori al 50% di quelli utilizzati per la scritta della denominazione "Asti". Tale disposizione fa salva l'applicazione delle disposizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale per la minimizzazione dei caratteri o dell'uso del codice nel caso in cui il nome o l'indirizzo del produttore contiene o e' costituito dal nome di altra DOP o IGP. », e' soppresso. Art. 7 - Designazione e presentazione. L'articolo, e' integrato con il seguente comma: «La denominazione di origine controllata e garantita "Asti", per tutte le tipologie "Asti" o "Asti" Spumante, "Asti" o "Asti" Spumante metodo classico", "Moscato d'Asti", "Moscato d'Asti" Vendemmia Tardiva, e' contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori stabiliti all'allegato A del presente disciplinare. Tale marchio e' riportato nel contrassegno previsto dalla normativa vigente. Tutti gli utilizzatori della denominazione, nella fase di designazione e presentazione dei vini, hanno inoltre facolta' di impiegare tale marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.