(Allegato)
                                                             Allegato 
 
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione 
   della Denominazione di origine protetta (DOCG) dei vini «Asti» 
 
Art. 5 - Norme per la vinificazione. 
    L'ultimo paragrafo del comma 4: 
      Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del  5%,  non
avranno  diritto  alla  denominazione  di   origine   controllata   e
garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita  del  diritto
alla denominazione di origine controllata e garantita  per  tutto  il
prodotto interessato, 
    e' modificato come segue: 
      Per le tipologie «Asti» o  «Asti»  spumante,  «Asti»  o  «Asti»
spumante metodo classico  (metodo  tradizionale),  «Moscato  d'Asti»,
qualora la resa superi i limiti sopra indicati, ma non  oltre  l'80%,
l'eccedenza  non  avra'  diritto  alla   denominazione   di   origine
controllata e garantita. Oltre  a  tale  limite  dell'80%  decade  il
diritto alla DOCG per tutta la partita. 
    Per la tipologia «Moscato d'Asti» vendemmia tardiva,  qualora  la
resa  superi  il  limite  sopra  indicato,  ma  non  oltre  il   55%,
l'eccedenza  non  avra'  diritto  alla   denominazione   di   origine
controllata e garantita. Oltre  a  tale  limite  del  55%  decade  il
diritto alla DOCG per tutta la partita. 
Art. 7 - Designazione e presentazione. 
    Il seguente comma 5: 
      «Nell'etichettatura e presentazione delle tipologie spumanti e'
obbligatoria l'indicazione del produttore/ elaboratore. 
    Detta indicazione: 
      deve essere riportata nell'ambito dello stesso campo visivo  in
cui figurano tutte le indicazioni obbligatorie; 
      deve essere ripetuta unitamente  all'indirizzo  nell'ambito  di
altro campo visivo qualora vi figuri l'indicazione o il  marchio  del
venditore/ distributore per conto del quale  avviene  la  produzione.
Nel caso in cui figuri l'indicazione  o  il  marchio  del  venditore/
distributore, il nome e l'indirizzo del produttore/elaboratore devono
figurare  in  caratteri,  chiaramente  visibili,  di  dimensioni  non
inferiori  al  50%  di  quelli  utilizzati  per  la   scritta   della
denominazione "Asti". Tale disposizione fa salva l'applicazione delle
disposizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione  europea  e
nazionale per la minimizzazione dei caratteri o dell'uso  del  codice
nel caso in cui il nome o l'indirizzo del produttore  contiene  o  e'
costituito dal nome di altra DOP o IGP. », 
    e' soppresso. 
Art. 7 - Designazione e presentazione. 
    L'articolo, e' integrato con il seguente comma: 
      «La denominazione di origine controllata  e  garantita  "Asti",
per tutte le tipologie "Asti" o  "Asti"  Spumante,  "Asti"  o  "Asti"
Spumante  metodo  classico",  "Moscato  d'Asti",   "Moscato   d'Asti"
Vendemmia  Tardiva,  e'   contraddistinta   in   via   esclusiva   ed
obbligatoria  da  un  marchio  collettivo  di  dimensioni  e   colori
stabiliti all'allegato A del presente disciplinare. 
    Tale  marchio  e'  riportato  nel  contrassegno  previsto   dalla
normativa vigente. 
    Tutti  gli  utilizzatori  della  denominazione,  nella  fase   di
designazione e presentazione dei  vini,  hanno  inoltre  facolta'  di
impiegare tale marchio, distribuito esclusivamente dal  Consorzio  di
tutela alle medesime condizione economiche e di utilizzo riservate ai
propri associati.