(Accordo-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                    Servizi minimi indispensabili 
 
    In caso di sciopero del personale marittimo, i  soggetti  che  lo
promuovono, i lavoratori che vi aderiscono e  l'azienda  garantiscono
la  regolare  effettuazione   delle   corse   previste   identificate
nell'allegato al presente accordo. 
    Le suddette linee dovranno comunque essere  effettuate  anche  in
caso di eventuali ritardi (per motivi operativi) rispetto agli  orari
programmati. 
    I collegamenti «isole-terraferma»  (per  esempio:  Eolie-Milazzo)
dovranno essere garantiti sino all'arrivo del mezzo sulla terraferma. 
    Nessun mezzo potra' interrompere la  propria  linea  prima  della
conclusione della stessa conformemente ai criteri suddetti. 
    Tali linee sono «protette»  anche  ove  l'astensione  inizi  dopo
l'orario di partenza della linea. 
    Per esempio: se una linea inizia alle ore 7,00 e termina alle ore
10,00 deve essere completata anche nel caso l'astensione  inizi  alle
ore 9,00. 
    A causa  della  distanza  dalla  terraferma,  alcune  isole  sono
raggiungibili con tempi lunghi. 
    Ove si applicasse il criterio della fascia protetta,  si  avrebbe
un limitato arco temporale per esercitare il diritto di  sciopero  in
quanto la linea puo' terminare anche parecchie ore  dopo  il  termine
della fascia di garanzia. Vengono pertanto definite a tal scopo  come
le «linee lunghe» quelle di collegamento tra la terraferma e Panarea,
Ginostra, Stromboli,  Filicudi  e  Alicudi,  Pantelleria,  Lampedusa,
Linosa e Napoli.