Art. 10. Servizi minimi indispensabili In caso di sciopero del personale marittimo, i soggetti che lo promuovono, i lavoratori che vi aderiscono e l'azienda garantiscono la regolare effettuazione delle corse previste identificate nell'allegato al presente accordo. Le suddette linee dovranno comunque essere effettuate anche in caso di eventuali ritardi (per motivi operativi) rispetto agli orari programmati. I collegamenti «isole-terraferma» (per esempio: Eolie-Milazzo) dovranno essere garantiti sino all'arrivo del mezzo sulla terraferma. Nessun mezzo potra' interrompere la propria linea prima della conclusione della stessa conformemente ai criteri suddetti. Tali linee sono «protette» anche ove l'astensione inizi dopo l'orario di partenza della linea. Per esempio: se una linea inizia alle ore 7,00 e termina alle ore 10,00 deve essere completata anche nel caso l'astensione inizi alle ore 9,00. A causa della distanza dalla terraferma, alcune isole sono raggiungibili con tempi lunghi. Ove si applicasse il criterio della fascia protetta, si avrebbe un limitato arco temporale per esercitare il diritto di sciopero in quanto la linea puo' terminare anche parecchie ore dopo il termine della fascia di garanzia. Vengono pertanto definite a tal scopo come le «linee lunghe» quelle di collegamento tra la terraferma e Panarea, Ginostra, Stromboli, Filicudi e Alicudi, Pantelleria, Lampedusa, Linosa e Napoli.