(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                               Comandi 
 
    Ai fini dell'individuazione del personale da comandare, l'azienda
dovra' ricorrere al  personale  programmato  nei  turni  ordinari  di
lavoro  (salve  le  eventuali  sostituzioni  per  i  casi  di   forza
maggiore). 
    Nel secondo  giorno  antecedente  lo  sciopero,  l'azienda  dara'
comunicazione scritta ai comandi di bordo interessati dallo  sciopero
circa le corse da garantire sulla base  dell'effettivo  operativo  in
vigore nella giornata interessata. 
    Il  personale  comandato  dovra'  presentarsi   regolarmente   in
servizio  e,  qualora  aderente  allo  sciopero,  se   dallo   stesso
richiesto, potra' essere sostituito, ove possibile, prioritariamente,
da altro personale non scioperante;  solo  in  seguito  all'eventuale
sostituzione sara' libero. 
    Ove il personale comandato manifesti la volonta' di aderire  allo
sciopero e non possa essere sostituto con personale non  scioperante,
a esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle
necessarie all'effettuazione dai servizi minimi da garantire.