Art. 4. Comunicazione La comunicazione deve contenere i seguenti elementi riferiti a ogni singolo sciopero, a pena di nullita': esatta indicazione della durata e, ove possibile, dell'orario di inizio e termine dello sciopero; modalita' di attuazione; motivazioni poste alla base dell'astensione collettiva dar lavoro; esperimento con esito negativo delle due fasi del tentativo di conciliazione.