(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                            Comunicazione 
 
    La comunicazione deve contenere i seguenti  elementi  riferiti  a
ogni singolo sciopero, a pena di nullita': 
      esatta indicazione della durata e, ove  possibile,  dell'orario
di inizio e termine dello sciopero; 
      modalita' di attuazione; 
      motivazioni poste  alla  base  dell'astensione  collettiva  dar
lavoro; 
      esperimento con esito negativo delle due fasi del tentativo  di
conciliazione.