(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
             Astensione dalle prestazioni straordinarie 
 
    Sono considerati scioperi e per cio' stesso rientranti nel  campo
di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche, anche
le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie e i  ritardi
in partenza sulle unita' facenti parte della flotta aziendale. 
    Le  astensioni  dal  lavoro   consistenti   nel   diniego   dello
svolgimento di lavoro supplementare e straordinario  sono  equiparate
allo sciopero e soggiacciono alle  ordinarie  regole  in  materia  di
procedure di raffreddamento e di preavviso, mentre la durata  massima
e' di diciotto giorni consecutivi. 
    La proclamazione, con un unico atto, di un'astensione dal  lavoro
straordinario  o  supplementare  e  di  un'astensione  dall'ordinaria
prestazione di lavoro  puo'  avvenire  soltanto  se  quest'ultima  e'
contenuta  nel  periodo  interessato   dall'astensione   dar   lavoro
straordinario, ai fini del computo  dei  diciotto  giorni  di  durata
massima di quest'ultima. 
    Per lavoro straordinario o supplementare  si  intende  lavoro  da
svolgersi oltre le prime otto ore di servizio previste nella giornata
interessata.