Art. 7. Astensione dalle prestazioni straordinarie Sono considerati scioperi e per cio' stesso rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/1990 e successive modifiche, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie e i ritardi in partenza sulle unita' facenti parte della flotta aziendale. Le astensioni dal lavoro consistenti nel diniego dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario sono equiparate allo sciopero e soggiacciono alle ordinarie regole in materia di procedure di raffreddamento e di preavviso, mentre la durata massima e' di diciotto giorni consecutivi. La proclamazione, con un unico atto, di un'astensione dal lavoro straordinario o supplementare e di un'astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro puo' avvenire soltanto se quest'ultima e' contenuta nel periodo interessato dall'astensione dar lavoro straordinario, ai fini del computo dei diciotto giorni di durata massima di quest'ultima. Per lavoro straordinario o supplementare si intende lavoro da svolgersi oltre le prime otto ore di servizio previste nella giornata interessata.