Allegato TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI [omissis] SEZIONE VI SERVIZI DI PAGAMENTO [omissis] 3. Disposizioni di carattere generale 3.1 Ambito di applicazione e disposizioni applicabili Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti in Italia dagli intermediari (3). Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nella sezione I (disposizioni di carattere generale); sezione II, paragrafi 1, 3, 4 (4), 5 (premessa, fogli informativi, offerta fuori sede, annunci pubblicitari) e 7 (documento di sintesi); sezione III (contratti), secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della presente sezione; sezione V (tecniche di comunicazione a distanza), salvo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 della presente sezione; sezione X (controlli). La sezione XI (requisiti organizzativi) si applica secondo quanto previsto dal paragrafo 1 della stessa sezione. Ai contratti disciplinati dalla presente sezione che incorporano una componente creditizia (carte di credito) e che sono commercializzati presso consumatori si applica la sezione VII, secondo quanto previsto dal paragrafo 7 della medesima sezione. __________ (3) Sono in ogni caso esclusi dall'ambito di applicazione i casi indicati all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. (4) Nel caso di offerta fuori sede di prodotti di moneta elettronica per i quali ricorrano cumulativamente le condizioni di cui all'articolo 23, comma 3, lett. da a) a f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato: - il soggetto che procede all'offerta non e' tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo, ma soltanto a metterlo a sua disposizione; - il paragrafo 4 della Sezione II non si applica ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 114-bis.1, comma 1, T.U.; in questo caso, l'intermediario committente assicura che il foglio informativo sia messo a disposizione del cliente. Gli intermediari che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti applicano le disposizioni contenute nel paragrafo 4 della presente sezione nella misura in cui esse sono rilevanti ai fini dell'attivita' svolta; applicano, inoltre, le disposizioni contenute nella sezione I, sezione V (fermo quanto previsto dal paragrafo 4.1.2 della presente sezione) e sezione X. L'onere della prova e' regolato ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 4, del T.U. Gli intermediari tenuti ad aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis del T.U. mettono a disposizione della clientela la Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario prevista nella sezione II, paragrafo 2. Gli intermediari pubblicano sul proprio sito internet in modo facilmente accessibile l'opuscolo realizzato dalla Commissione europea sui diritti dei consumatori nell'ambito dei servizi di pagamento, previsto dall'articolo 106, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366. L'opuscolo e' inoltre messo a disposizione dei consumatori gratuitamente su supporto cartaceo presso le succursali, gli agenti in attivita' finanziaria, i dipendenti e collaboratori di cui gli agenti si avvalgono per il contatto con il pubblico, nonche' i soggetti ai quali vengono esternalizzate funzioni relative alla commercializzazione di servizi di pagamento. L'opuscolo e' pubblicato e messo a disposizione in formato accessibile alle persone con disabilita', avendo riguardo alle modalita' previste dalle disposizioni legislative riguardanti l'accessibilita' dei prodotti e dei servizi, anche ove forniti attraverso strumenti informatici e telematici. Le parti possono convenire che le disposizioni della presente sezione non si applichino, in tutto o in parte, se il cliente non e' un consumatore, ne' una microimpresa (articolo 126-bis, comma 3, del T.U.). Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751. [omissis]