(Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
   TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI 
 
       CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI 
 
  [omissis] 
 
                             SEZIONE VI 
 
                        SERVIZI DI PAGAMENTO 
 
  [omissis] 
 
3. Disposizioni di carattere generale 
 
3.1 Ambito di applicazione e disposizioni applicabili 
 
    Le disposizioni della presente sezione si applicano ai  contratti
quadro  relativi  a  servizi  di  pagamento  e  alle  operazioni   di
pagamento, anche se queste non  rientrano  in  un  contratto  quadro,
quando i servizi sono offerti in Italia dagli intermediari (3). 
    Per quanto non diversamente disciplinato dalla  presente  sezione
si applicano, inoltre, le  disposizioni  contenute  nella  sezione  I
(disposizioni di carattere generale); sezione II, paragrafi 1,  3,  4
(4), 5 (premessa, fogli  informativi,  offerta  fuori  sede,  annunci
pubblicitari) e 7 (documento di sintesi);  sezione  III  (contratti),
secondo quanto previsto  dal  paragrafo  5  della  presente  sezione;
sezione V  (tecniche  di  comunicazione  a  distanza),  salvo  quanto
previsto dal  paragrafo  4.1.2  della  presente  sezione;  sezione  X
(controlli). La  sezione  XI  (requisiti  organizzativi)  si  applica
secondo quanto previsto dal paragrafo  1  della  stessa  sezione.  Ai
contratti disciplinati dalla presente  sezione  che  incorporano  una
componente creditizia (carte di credito) e che sono  commercializzati
presso consumatori si applica la sezione VII, secondo quanto previsto
dal paragrafo 7 della medesima sezione. 
__________ 
(3) Sono in ogni caso esclusi  dall'ambito  di  applicazione  i  casi
    indicati all'articolo 2,  comma  2  del  decreto  legislativo  27
    gennaio 2010, n. 11. (4)  Nel  caso  di  offerta  fuori  sede  di
    prodotti  di   moneta   elettronica   per   i   quali   ricorrano
    cumulativamente le condizioni di cui all'articolo  23,  comma  3,
    lett. da a) a f), del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.
    231, come successivamente modificato: - il soggetto  che  procede
    all'offerta non e' tenuto  a  consegnare  al  cliente  il  foglio
    informativo, ma soltanto a metterlo  a  sua  disposizione;  -  il
    paragrafo  4  della  Sezione  II  non  si  applica  ai   soggetti
    convenzionati di cui all'articolo 114-bis.1, comma  1,  T.U.;  in
    questo caso, l'intermediario committente assicura che  il  foglio
    informativo sia messo a disposizione del cliente. 
 
    Gli  intermediari  che  prestano  unicamente   il   servizio   di
informazione  sui  conti  applicano  le  disposizioni  contenute  nel
paragrafo 4 della presente sezione nella  misura  in  cui  esse  sono
rilevanti ai  fini  dell'attivita'  svolta;  applicano,  inoltre,  le
disposizioni contenute nella  sezione  I,  sezione  V  (fermo  quanto
previsto dal paragrafo 4.1.2 della presente  sezione)  e  sezione  X.
L'onere della prova e' regolato ai sensi dell'articolo 126-bis, comma
4, del T.U. 
    Gli intermediari tenuti ad  aderire  ai  sistemi  di  risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis  del
T.U. mettono a disposizione  della  clientela  la  Guida  concernente
l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario prevista nella sezione II,
paragrafo 2. 
    Gli intermediari pubblicano sul proprio  sito  internet  in  modo
facilmente  accessibile  l'opuscolo  realizzato   dalla   Commissione
europea sui  diritti  dei  consumatori  nell'ambito  dei  servizi  di
pagamento, previsto dall'articolo 106, paragrafo 2,  della  direttiva
(UE) 2015/2366.  L'opuscolo  e'  inoltre  messo  a  disposizione  dei
consumatori gratuitamente su supporto cartaceo presso le  succursali,
gli agenti in attivita' finanziaria, i dipendenti e collaboratori  di
cui gli agenti si avvalgono per il contatto con il pubblico,  nonche'
i soggetti ai quali vengono  esternalizzate  funzioni  relative  alla
commercializzazione di servizi di pagamento. 
    L'opuscolo e'  pubblicato  e  messo  a  disposizione  in  formato
accessibile  alle  persone  con  disabilita',  avendo  riguardo  alle
modalita'  previste  dalle   disposizioni   legislative   riguardanti
l'accessibilita' dei  prodotti  e  dei  servizi,  anche  ove  forniti
attraverso strumenti informatici e telematici. 
    Le parti possono convenire che  le  disposizioni  della  presente
sezione non si applichino, in tutto o in parte, se il cliente non  e'
un consumatore, ne' una micro­impresa (articolo 126-bis, comma 3, del
T.U.). Resta fermo, in ogni caso,  quanto  previsto  dal  Regolamento
(UE) 2015/751. 
    [omissis]