(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Art. 1 
 
                      CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
 
                                 PER 
 
- LE FORNITURE ED E NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI (sostituiscono i CAM
        per l'acquisto di prodotti tessili di cui all'Allegato 3  del
        DM 11 gennaio 2017) 
 
- IL SERVIZIO DI RESTYLING E FINISSAGGIO DI PRODOTTI TESSILI 
 
Indice 
 
A.  INTRODUZIONE..................................................... 
B.  INDICAZIONI GENERALI PER LE STAZIONI APPALTANTI.................. 
C.  CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE  FORNITURE  ED  IL  NOLEGGIO  DI
PRODOTTI TESSILI..................................................... 
  A)  SPECIFICHE TECNICHE............................................ 
    1.  Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul 
prodotto finito...................................................... 
    2.  Durabilita' e caratteristiche tecniche....................... 
    3.  Capi di abbigliamento "complessi": design per il  riutilizzo.
Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilita'....... 
    4.  Prodotti tessili da lavare a domicilio, che  non  richiedono,
per motivi di sicurezza, lavaggi ad alte temperature:  etichetta  per
la manutenzione...................................................... 
    5   Imballaggi................................................... 
  B)  CRITERI PREMIANTI.............................................. 
    1.  Prodotti in  fibre  naturali  o  costituiti  anche  da  fibre
naturali: contenuto di fibre biologiche.............................. 
    2.  Servizio  aggiuntivo  di  riparazione  e   manutenzione   dei
prodotti forniti servizio finalizzato alla promozione del  riutilizzo
dei prodotti tessili................................................. 
    3.  Possesso  del  marchio  comunitario  di  qualita'   ecologica
Ecolabel (UE) e  processi  di  tintura  o  stampa  a  minori  impatti
ambientali........................................................... 
    4.  Prodotti preparati per  il  riutilizzo,  contenuto  di  fibre
tessili riciclate o costituite da sottoprodotti derivanti da simbiosi
industriale.......................................................... 
    5.  Prodotti costituiti da  fibre  tessili  artificiali  derivate
dalla cellulosa: limitazioni ed esclusioni  di  determinate  sostanze
chimiche pericolose lungo il ciclo di vita........................... 
    6.  Caratteristiche sociali dei prodotti tessili:  condizioni  di
lavoro lungo la catena di fornitura.................................. 
D.  CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO  INTEGRATO  DI  RITIRO,
RESTYLING E FINISSAGGIO DEI PRODOTTI TESSILI USATI................... 
  A)  SPECIFICHE TECNICHE............................................ 
    1.  Articoli tessili: restyling.................................. 
  B)  CLAUSOLE CONTRATTUALI.......................................... 
    1.  Conformita' ai criteri ambientali minimi..................... 
    2.  Imballaggi................................................... 
  C)  CRITERI PREMIANTI.............................................. 
    a)  Risultati estetico-funzionali................................ 
E.  CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI............. 
  A)  CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI............................. 
    1.  Gestione etica della catena difornitura...................... 
  B)  CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE............................ 
    1.  Implementazione di un sistema di gestione etico della  catena
di fornitura......................................................... 
 
  A. INTRODUZIONE 
 
  Questo documento, al fine di  raggiungere  gli  obiettivi  definiti
nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilita'  ambientale  dei
consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1,
c. 1126 e  1127  della  L.  n.  296/2006  con  decreto  del  Ministro
dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto  con
il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle  finanze
11 aprile 2008,  ha  lo  scopo  di  ridurre  gli  impatti  ambientali
connessi ai contratti pubblici per le forniture di  prodotti  tessili
e, a tal fine,  riporta  pertanto  i  Criteri  Ambientali  Minimi  da
introdurre nella documentazione all'uopo redatta. 
  Come previsto dal citato Piano d'azione inoltre, trattandosi di  un
settore a rischio di lesione dei  diritti  umani  e  dei  diritti  in
materia di lavoro dignitoso, riporta anche specifici criteri  sociali
e, in appendice B, la normativa internazionale di riferimento. 
  I principali impatti  ambientali  ed  i  requisiti  ambientali  che
concorrono alla relativa riduzione nonche' le criticita' sociali  del
settore  ed  i  criteri  per  ridurre  i  rischi  sotto  il   profilo
etico-sociale sono illustrati in appendice C. 
  I presenti Criteri ambientali minimi, infine, al fine di  prevenire
la produzione dei  rifiuti,  in  relazione  ai  requisiti  ambientali
previsti per le mascherine filtranti e per i camici riutilizzabili DM
e DPI attuano altresi l'art. 15, comma 4 bis,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27 ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell'art. 229 bis
del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante  "Misure  urgenti  in
materia di salute, sostegno al  lavoro  e  all'economia.  nonche'  di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19",
cosi'  come  convertito  dalla  Legge  17  luglio  2020,  n.  77  che
stabilisce che "Al fine di favorire la  sostenibilita'  ambientale  e
ridurre l'inquinamento causato dalla  diffusione  di  dispositivi  di
protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministro della  salute,  definisce  con  proprio  decreto  i  criteri
ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, relativi  alle  mascherine  filtranti  e,  ove
possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai  dispositivi
medici, allo scopo  di  promuovere,  conformemente  ai  parametri  di
sicurezza dei lavoratori e di  tutela  della  salute  definiti  dalle
disposizioni   normative   vigenti,   una   filiera    di    prodotti
riutilizzabili piu' volte e confezionati, per quanto  possibile,  con
materiali idonei al riciclo o biodegradabili». 
 
  B. INDICAZIONI GENERALI PER LE STAZIONI APPALTANTI 
 
    Le stazioni appaltanti sono invitate, ogniqualvolta se ne ravvisi
l'opportunita' tecnica, a compiere tutte le attivita' preliminari per
poter bandire prioritariamente il servizio di restyling e finissaggio
dei  prodotti  tessili,  da  realizzarsi  sui  prodotti  usati  della
stazione appaltante e a procedere all'affidamento di una fornitura di
prodotti tessili esclusivamente nel caso in cui l'affidamento di tale
servizio non sia andato a buon fine. 
    Si raccomanda inoltre alle medesime stazioni appaltanti di far in
modo che gli importi a base d'asta  e  i  corrispettivi  contrattuali
siano tali  da  garantire  un  adeguato  livello  di  qualita'  anche
intrinseca  dei  prodotti  e  di  prevedere  adeguati  controlli   di
conformita' in fase  di  esecuzione  nonche'  clausole  efficaci  per
dissuadere gli inadempimenti. 
 
  C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE  ED  IL  NOLEGGIO  DI
PRODOTTI TESSILI 
 
Sono inclusi nell'ambito di applicazione dei presenti CAM i  prodotti
tessili  (c.p.v.  39500000-7)  quali,   ad   esempio:   i   capi   di
abbigliamento quali divise da lavoro, i camici, le uniformi  etc.;  i
tessuti (c.p.v. 19210000-1); i prodotti tessili per uso  in  ambienti
interni quali i tendaggi (c.p.v. 39515200-7), la biancheria da tavola
(c.p.v. 39513000-1), la biancheria da letto (c.p.v. 39512000-4),  gli
asciugamani, la tappezzeria, composti per almeno  l'80%  in  peso  da
fibre tessili lavorate a telaio, non lavorate a  telaio,  lavorate  a
maglia;  gli  indumenti  di  protezione  individuale,  gli  indumenti
protettivi  e  di  sicurezza  (c.p.v.  35113400-31),  gli   indumenti
professionali  (cpv.  18110000-3);  gli  indumenti  esterni   (c.p.v.
18200000-1); gli indumenti  ad  uso  professionale  e  gli  indumenti
speciali da lavoro (c.p. v. 18100000-0). 
Sono specificatamente altresi' inclusi  nell'ambito  di  applicazione
dei presenti CAM  anche  le  mascherine  filtranti  prodotteai  sensi
dell'art.  16,  comma   2,   del   D.L.   18/2020   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed acquisiti per far
fronte all'emergenza sanitaria. 
  a) SPECIFICHE TECNICHE 
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e  3,  del
d.lgs. n. 50/2016 introduce, nella documentazione  progettuale  e  di
gara, le seguenti specifiche tecniche: 
1.   Restrizione di  sostanze  chimiche  pericolose  da  testare  sul
prodotto finito 
  I prodotti forniti, se non in  possesso  del  marchio  di  qualita'
ecologica Ecolabel (UE) o di un'altra etichetta  ambientale  conforme
alla UNI EN ISO 14024, o dell'etichetta Standard 100  by  OEKOTEX®  o
equivalenti,  devono  essere  in  possesso  di  mezzi  di  prova  che
dimostrino almeno che i prodotti non contengano: 
  - le sostanze estremamente preoccupanti  di  cui  all'art.  57  del
Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV  alla  data
di pubblicazione del bando o  della  richiesta  d'offerta(2)  ne'  le
sostanze  incluse  nell'elenco  delle  sostanze  candidate  ai  sensi
dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili(3), in
concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, ne' le ulteriori sostanze
indicate nella tabella nel seguito riportata. 
---------- 
(2) http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authoris
ation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation- 
list/authorisation-list. 
(3) L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti  candidate  per
l'autorizzazione, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 
1907/2006 e' disponibile sul sito Internet: 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_
table en.asp. la lista e' quella riferita alla data di pubblicazione 
del bando o della richiesta d'offerta. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
I prodotti inoltre non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti,
le ulteriori sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento  CE
n. 1097/2006 (REACH) per gli usi specifici, incluse quelle  ristrette
ai sensi del Regolamento della  Commissione  (UE)  2018/1513  del  18
ottobre 2018, che aggiorna la lista delle sostanze ristrette  di  cui
all'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1097/2006 (REACH). 
Verifica: I prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) e della
certificazione Standard 100 by OEKOTEX® (almeno di  classe  II)  sono
conformi al  criterio.  In  tal  caso,  per  la  dimostrazione  della
conformita' e' necessario allegare le licenze d'uso. Nel caso in  cui
gli offerenti dimostrino che, per cause a loro  non  imputabili,  non
hanno avuto accesso a tali etichette  e  certificazioni,  allegano  i
rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di  offerta
tecnica redatti da laboratori accreditati secondo la UNI EN ISO 17065
per eseguire le prove in  base  alle  norme  tecniche  richiamate  in
tabella. Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate  dall'art.
82, comma 2 del D.lgs. 50/2016,  la  stazione  appaltante  valuta  la
documentazione  o  la  relazione  tecnica  presentata  in  luogo  del
rapporto di prova e puo' riservarsi di far eseguire le  prove  da  un
organismo  di  valutazione  di  conformita'  con   costi   a   carico
dell'offerente,   in   sede   di   proposta   di   aggiudicazione   o
successivamente. 
Per  quanto  riguarda  la  documentazione  tecnica,  la   stessa   e'
costituita dalle schede  informative  sulla  sicurezza  dei  prodotti
(SIS), mentre, nella relazione, e' necessario indicare le imprese che
hanno curato  le  eventuali  fasi  di  tintura,  stampa  e  le  altre
nobilitazioni del capo che comportano l'uso di sostanze  chimiche  ed
allegare le dichiarazioni pertinenti  di  tali  subfornitori,  basate
sulle schede di dati di sicurezza delle tinture o delle altre miscele
utilizzate per nobilitare il capo e le fibre di cui e' composto. 
Il rapporto di prova, in  caso  di  capi  "complessi",  vale  a  dire
composti  da  piu'  componenti  o  da  piu'  strati  di  tessuto,  e'
realizzato  effettuando  le  prove  sul  tessuto  principale  e   sui
componenti tessili e gli accessori che entrano in contatto diretto  e
prolungato con la pelle (per esempio le fodere di gonne o pantaloni),
mentre possono essere evitate sui componenti marginali  del  prodotto
(esempio loghi applicabili, ghette e  simili).  Tale  rapporto  rende
evidente le prove che sono state effettuate, su quali componenti sono
state eseguite e gli esiti ed attesta la conformita' ai CAM  relativa
alle prove eseguite sui gruppi  di  sostanze  pertinenti  fra  quelle
riportati in tabella. I  laboratori  sono  esonerati  dal  sottoporre
nuovamente a prove analitiche i dispositivi di protezione individuale
e i dispositivi medici di categoria II e III,  ma  esclusivamente  in
relazione ai requisiti indicati nella tabella considerati  essenziali
per la salute e/o la sicurezza, dimostrati con certificati rilasciati
da un organismo notificato ed accreditato UNI EN ISO  17065  ai  fini
del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento (UE)  2016/425.
Tale evenienza deve essere precisata  nel  rapporto  tecnico.  Per  i
tessuti  tecnici   riutilizzabili   usati   nelle   sale   operatorie
(dispositivi di protezione individuale  e  dispositivi  medici)  sono
sufficienti  le  prove  sull'assenza  di  coloranti  azoici  e  degli
alchilfenoli e alchilfenoli etossilati indicati in tabella. 
Entro i termini di vigenza delle disposizioni di cui  agli  artt.  1,
comma 1 e art. 2, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,  convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120  ed  ove  non
sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una
gara che abbia ad oggetto una gamma di articoli, le verifiche in sede
di offerta sopra descritte  e  relative  al  presente  criterio  sono
eseguite sull'articolo che appartiene alla categoria di prodotti che,
in  valore,  sono  i  piu'  rappresentativi   della   gara,   nonche'
sull'articolo che, per la quota in numero, e' il piu' rappresentativo
della gara. 
2.   Durabilita' e caratteristiche tecniche 
I prodotti forniti, se non in possesso dell'Ecolabel (UE)  o  di  una
equivalente etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO  14024  che
includa anche analoghi requisiti prestazionali, nelle  condizioni  di
cui al comma 3 dell'art. 69  del  D.lgs.  50/2016,  devono  avere  le
caratteristiche  prestazionali  indicate  nella  tabella  di  seguito
riportata, da dimostrare con i mezzi di prova indicati nella  sezione
"verifica".  Se  il  disciplinare  tecnico  prevede   caratteristiche
prestazionali migliorative rispetto a quelle riportate in tabella,  i
valori e gli intervalli  di  riferimento  da  ritenersi  validi  sono
quelli riportati nel medesimo disciplinare. I requisiti prestazionali
non si  applicano  ai  tessili  che  vengono  utilizzati  durante  il
confezionamento dei capi come supporto e  come  imbottitura  (esempio
feltri, tele adesive, ovatte, canapine, ecc.). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
Verifica:  Iprodotti  in  possesso  dell'etichetta  Ecolabel  (UE)  o
equivalenti etichette di cui alla norma tecnica UNI EN ISO 14024  che
contengono  analoghi  requisiti  prestazionali,  sono   conformi   al
criterio. Nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al comma  3
dell'art. 69 del D.Lgs. n.  50/2016,  possono  essere  presentati  ii
rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati  a  norma  del
Regolamento (CE) n. 765/2008 per  eseguire  le  prove  richiamate  in
tabella. Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate  dall'art.
82, comma 2 del D.lgs. 50/2016,  la  stazione  appaltante  valuta  la
documentazione  o  la  relazione  tecnica  presentata  in  luogo  del
rapporto di prova e puo' riservarsi di far eseguire le  prove  da  un
organismo  di  valutazione  di  conformita'  con   costi   a   carico
dell'offerente,   in   sede   di   proposta   di   aggiudicazione   o
successivamente. 
Il rapporto di prova presentato,  riferito  ai  codici  dei  prodotti
oggetto di offerta tecnica, deve rendere evidente le prove  che  sono
state effettuate, in quali  componenti  sono  state  eseguite  e  gli
esiti, attestando la conformita' ai diversi sub criteri prestazionali
pertinenti  riportati  in   tabella.   Sono   esonerati   dall'essere
assoggettati  nuovamente  ad  ulteriori  prove   di   laboratorio   i
dispositivi di protezione individuale  di  categoria  II  e  III,  ma
esclusivamente in  relazione  ai  requisiti  indicati  nella  tabella
considerati essenziali per la salute e/o la  sicurezza  e  dimostrati
con certificati rilasciati da un organismo notificato accreditato UNI
EN ISO 17065 ai fini del  rilascio  della  marcatura  CE  di  cui  al
Regolamento (UE) 2016/425. Nel caso in cui gli  offerenti  dimostrino
che, per cause loro non imputabili, non sono riusciti ad ottenere  le
etichette ambientali conformi alla UNI EN  ISO  14024  o  i  suddetti
rapporti   di   prova,   l'amministrazione   aggiudicatrice    valuta
l'appropriatezza  dei  mezzi  di  prova  alternativi   dai   medesimi
presentati e puo' riservarsi di far eseguire le prove da un organismo
di valutazione di conformita' con costi a carico  dell'offerente,  in
sede di proposta di aggiudicazione o successivamente. Entro i termini
di vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 e art.  2,
comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020, n.  120  ed  ove  non  sia  altrimenti
previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia
ad oggetto una gamma di articoli, le verifiche  in  sede  di  offerta
sopra  descritte  e  relative  al  presente  criterio  sono  eseguite
sull'articolo che appartiene  alla  categoria  di  prodotti  che,  in
valore, sono i piu' rappresentativi della gara, nonche' sull'articolo
che, per la quota in numero, e' il piu' rappresentativo  della  gara.
Per gli ulteriori  prodotti,  la  conformita'  relativa  al  presente
criterio  ambientale,  garantita   sotto   la   responsabilita'   del
produttore,  e'  dimostrata  in  sede  di   offerta   attraverso   la
presentazione di schede tecniche o altra documentazione  tecnica  del
fabbricante. 
3.   Capi di abbigliamento "complessi":  design  per  il  riutilizzo.
Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilita'. 
  A) Capi di abbigliamento "complessi "  quali:  divise,  giacconi  e
assimilati, composti da piu' strati di tessuto o da piu'  tessuti,  o
da piu' componenti quali tessuti, applicazioni, bottoni, zip, etc.. 
Gli indumenti sono progettati in modo  da  facilitare  l'allungamento
della loro vita utile, avendo riguardo  a  forma,  design,  colori  e
stampe e altra  componentistica.  Eventuali  loghi  o  distintivi  di
identificazione,  ad  esempio,   devono   poter   essere   facilmente
rimovibili  (per  esempio  realizzati   di   velcro)   o   facilmente
eliminabili con una  sovrastampa,  in  modo  da  non  danneggiare  il
tessuto sottostante e rendere l'articolo facilmente riutilizzabile  e
riciclabile. Le membrane impermeabili sono apposte e/o realizzate  in
modo tale da non impedire la riciclabilita' dei capi. 
  B) Biancheria da letto, da tavola e assimilati. 
I prodotti devono essere conformi ai presenti CAM, non monouso. 
  C) Camici  riutilizzabili,   altri   DM   8   DPI   per   personale
sanitario(6). Mascherine filtranti per uso collettivo. 
I camici classificati Dispositivi Medici o Dispositivi di  Protezione
Individuale sono  in  tessuto  tecnico  riutilizzabile,  fatti  salvi
quelli destinati a specifiche tipologie di interventi  operatori  per
le  quali  vi  sono  controindicazioni  all'uso  di  tessuto  tecnico
riutilizzabile sanificato. 
Le  mascherine  filtranti  che  non  sono  destinate  agli  operatori
sanitari, sono prodotte ai sensi dell'art.  16,  comma  2,  del  D.L.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,
n. 27, lavabili secondo le istruzioni a tal proposito  impartite  dal
fabbricante  e  riutilizzabili.  Per  le  forniture   di   mascherine
filtranti, la conformita' ai CAM, la sicurezza del prodotto (a titolo
meramente  esemplificativo:  che  i  materiali  utilizzati  non  sono
altamente infiammabili, non sono noti per causare irritazione  o  per
causare qualsiasi altro effetto nocivo per  la  salute,  ecc.)  ed  i
requisiti prestazionali sono garantiti sotto la  responsabilita'  del
produttore, ove non altrimenti previsto nella documentazione di gara. 
Verifica: per  la  dimostrazione  del  criterio  A)  epresentata  una
documentazione  tecnica  o   una   riproduzione   audiovisiva   delle
accortezze in termini di design volte a facilitare il riutilizzo  dei
prodotti "complessi" offerti eper massimizzarne anche la possibilita'
di riciclo. Per  la  dimostrazione  del  criterio  C)  relativo  alle
mascherine filtranti di cui all'art. 16, comma 2,  del  D.L.  18/2020
sono presentatele schede informative  sulla  sicurezza  dei  prodotti
(SIS), una dichiarazione di conformita' ai Criteri ambientali  minimi
sottoscritta dal produttore e la scheda tecnica per la  gestione  dei
capi. Per i camici, gli altri DM o DPI e' allegata la scheda  tecnica
per la gestione dei capi. 
---------- 
(6) Le strutture sanitarie e socio sanitarie, al fine di  ridurre  la
produzione di rifiuti, devono prevedere l'uso  e  di  conseguenza  la
fornitura di dispositivi medici e di protezione  individuale  marcati
CE, in tessuto tecnico  riutilizzabile  da  sottoporre  a  successiva
sanificazione e  sterilizzazione,  fatta  salva  la  possibilita'  di
adottare  una  fornitura  dedicata  alle  particolari  tipologie   di
interventi operatori per le quali vi sono  controindicazioni  all'uso
di tessuti tecnici riutilizzabili sanificati o fatte salve  emergenze
sanitarie, come definite da decreto o  provvedimento  normativo,  che
non  consentono  scelte  sostenibili   senza   preliminare   apposita
programmazione e organizzazione per soddisfare le successive esigenze
di sanificazione. 
 
4.   Prodotti tessili da lavare a domicilio, che non richiedono,  per
motivi di sicurezza, lavaggi ad alte temperature:  etichetta  per  la
manutenzione 
L'etichetta  deve  prevedere  l'indicazione  di  lavaggio   a   basse
temperature (40 °C). 
Verifica: attestare la conformita' al criterio, che e' verificato  in
sede di esecuzione. 
5.   Imballaggi 
Gli imballaggi devono  essere  in  mono  materiale,  riciclabili  e/o
riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente. 
Verifica: descrivere l'imballaggio, indicando il  tipo  specifico  di
materiale (aggiungendo le relative sigle, se trattasi  di  plastica).
La conformita' al criterio e' verificata anche in sede di esecuzione. 
  b) CRITERI PREMIANTI 
La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualita'
prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o piu'
dei  seguenti  criteri  premianti  nella  documentazione   di   gara,
attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo: 
  1. Prodotti in fibre naturali o costituiti anche da fibre naturali:
contenuto di fibre biologiche 
Si assegna un punteggio proporzionale all'offerta al  maggior  numero
di articoli con un  maggior  contenuto  di  fibra  naturale  (cotone,
canapa ...)  proveniente  da  piantagioni  coltivate  con  il  metodo
biologico, pertanto in conformita' con il Regolamento (UE) 2018/848 o
equivalenti. 
   a) Per i prodotti con contenuto di fibra  cotone  (o  altra  fibra
naturale) biologico tra il 70% e il 100% rispetto al contenuto totale
delle fibre,  in  possesso  dell'etichetta  "Global  Organic  Textile
Standard" (GOTS) o equivalenti etichette (punti X,  da  proporzionare
in  base  alla  quota   in   percentuale   di   articoli   con   tali
caratteristiche, rispetto al numero di articoli totale); 
   b) Per i prodotti con contenuto di fibra  cotone  (o  altra  fibra
naturale) biologico tra il 50% e il 70%, rispetto al contenuto totale
delle fibre, in possesso  dell'etichetta  "Organic  Content  Standard
(OCS)" o equivalenti etichette (punti Y<X da  proporzionare  in  base
alla quota in  percentuale  di  articoli  con  tali  caratteristiche,
rispetto al numero di articoli totale); 
Verifica: Indicare  gli  articoli  offerti  con  contenuto  di  fibra
biologica, specificandone il  relativo  contenuto,  la  denominazione
sociale del o dei produttori, l'etichetta posseduta ed i  riferimenti
della o delle licenze d'uso, tra cui  il  periodo  di  validita'.  Si
presumono conformi altresi' i prodotti in  possesso  del  marchio  di
qualita' ecologico Ecolabel (UE) nel caso  riporti  un  contenuto  di
cotone  (o   di   altra   fibra   naturale)   biologico   sufficiente
all'ottenimento dei punteggi. 
   2. Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei  prodotti
forniti, servizio finalizzato  alla  promozione  del  riutilizzo  dei
prodotti tessili 
Sub criteria A) Servizio finalizzato alla promozione  del  riutilizzo
dei prodotti tessili usati dalla stazione appaltante 
Al fine di promuovere il riutilizzo dei prodotti tessili  gia'  usati
della stazione appaltante che verranno sostituiti in tutto o in parte
dalla fornitura oggetto della gara, si assegnano punti  tecnici  agli
offerenti che, sulla  base  di  indicazioni  puntuali  per  formulare
l'offerta   ed   eventuali   scelte   specifiche    indicate    nella
documentazione di gara, si impegnano a ritirare e a ricondizionare  i
prodotti usati della stazione appaltante, per successivo: 
  -  riuso a favore della medesima stazione appaltante; 
  -  cessione a titolo gratuito ad organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale che effettuano distribuzione  gratuita  di  prodotti
tessili agli indigenti o che svolgono altre finalita'  etico-sociali,
ivi inclusi eventuali altri enti che ricadono  nella  definizione  di
cui all'art. 2 lett. b) della L. n. 166/2016; 
  -  cessione ad altre imprese che utilizzano tessuti di  scarto  nei
propri cicli produttivi oppure ad aziende specializzate nel  recupero
dei tessili, cio' laddove le condizioni  dei  prodotti  usati  donati
dalla stazione appaltante non siano adeguate per il  riuso  a  favore
della stazione appaltante o per la donazione. 
L'igienizzazione dovra' essere fatta eseguire laddove necessaria  per
rendere i capi conformi alle prescrizioni del DM 5 febbraio 1998. 
I punteggi si assegnano in base alla coerenza del progetto  sintetico
da presentare in offerta che deve indicare le diverse  operazioni  da
svolgere al fine di promuovere in  primo  luogo  il  riuso  dei  capi
nonche' in  funzione  della  coerenza  e  completezza  degli  accordi
preliminari sottoscritti con la rete di soggetti da  coinvolgere  per
l'esecuzione del servizio (7). 
Sub criterio B) Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei
prodotti forniti 
---------- 
(7) La stazione appaltante fornisce le informazioni utili a  valutare
l'eventuale costo  aggiuntivo  del  servizio.  Le  imprese  da  poter
coinvolgere nella filiera sono,  ad  esempio,  quelle  che  producono
pannelli fonoassorbenti  utilizzando  tessuti  oppure  che  producono
panni da impiegare  per  le  pulizie,  o  filati,  o  altri  prodotti
tessili. 
 
Al fine di aumentare la vita utile dei prodotti forniti, si assegnano
punti tecnici all'offerente che si impegna a rendere il  servizio  di
riparazione e manutenzione dei prodotti  forniti,  che  comprenda  le
operazioni di: riparazione e cucitura; la sostituzione di  componenti
rotti, persi, mal funzionanti; la sostituzione di pannelli di tessuto
eventualmente   lacerati   o   lisi;   il    ritrattamento    e    il
ricondizionamento, inclusa l'impermeabilizzazione,  dei  rivestimenti
funzionali;  la  nuova  tintura/stampa.  Ciascuna  operazione  dovra'
essere resa in  modo  tale  da  garantire  il  rispetto  dei  Criteri
Ambientali Minimi pertinenti, siano essi i requisiti  sulle  sostanze
pericolose che i requisiti prestazionali. 
Verifica: Sub criterio A): presentare  un  progetto  sintetico  delle
azioni che si  intendono  svolgere,  tenendo  conto  delle  eventuali
indicazioni fornite dall'amministrazione aggiudicatrice (per  esempio
laddove sia richiesto di rimuovere e consegnare  elementi  distintivi
dei capi  utilizzati  etc.)  ed  allegando  gli  accordi  preliminari
sottoscritti con le parti terze che saranno coinvolte nell'esecuzione
del servizio (o le relative dichiarazioni di disponibilita'). 
Sub criterio B): indicare i tempi ed i costi delle diverse operazioni
di manutenzione, riparazione e ricondizionamento, incluse le  diverse
operazioni di  nobilitazione  ed  i  riferimenti  delle  imprese  che
saranno  coinvolte  nell'esecuzione  del   servizio,   con   relativa
dichiarazione di disponibilita'. 
In  fase  di  esecuzione  del  servizio,  dovranno   essere   fornite
all'amministrazione  aggiudicatrice  le  informazioni  e   le   prove
documentali pertinenti per dimostrare  l'assolvimento  del  criterio,
nei tempi dalla medesima indicati. 
   3. Possesso del marchio comunitario di qualita' ecologica Ecolabel
(UE) e processi di tintura o stampa a minori impatti ambientali 
Sub  criterio  A)  Possesso  del  marchio  comunitario  di   qualita'
ecologica Ecolabel (UE) 
Sono attribuiti punti tecnici se: 
- tutti i prodotti offerti sono in possesso del marchio  di  qualita'
ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette  ambientali  conformi
alla UNI EN ISO 14024: punti X 
- almeno il 70% degli articoli e' in possesso del marchio di qualita'
ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette  ambientali  conformi
alla UNI EN ISO 14024: punti 0,70 X 
- almeno il 50% degli articoli e' in possesso del marchio di qualita'
ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette  ambientali  conformi
alla UNI EN ISO 14024: punti 0,50 X. 
Sub criterio B)  Processi  di  tintura  o  stampa  a  minori  impatti
ambientali 
Sono attribuiti punti tecnici in proporzione  al  maggior  numero  di
articoli che: 
- non sono tinti (punti Y); 
- sono tinti grazie a metodi di biologia sintetica (punti J<Y); 
- sono colorati attraverso la stampa digitale (punti L<J ); 
- sono tinti in uno stabilimento con  un  livello  di  scarico  nelle
acque reflue non eccedente i 20gCOD/kg  di  tessile  trattato  (punti
P=X/2. Se trattasi  della  fornitura  di  prodotti  in  possesso  del
marchio di qualita' ecologica Ecolabel, il punteggio non puo'  essere
cumulato). 
Il punteggio deve  essere  assegnato  in  proporzione  al  numero  di
articoli con le  specifiche  caratteristiche  premiali,  rispetto  al
numero di articoli totale. 
Verifica:  Indicare  gli  articoli  in  possesso   delle   specifiche
caratteristiche   ambientali   e   presentare    una    dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante del produttore  in  cui  siano
indicate: le modalita' con le quali i  tessuti  sono  stati  tinti  o
stampati; la denominazione sociale dell'impresa che  ha  eseguito  la
tintura o la stampa e la sede  dei  relativi  stabilimenti.  Allegare
inoltre la dichiarazione dell'impresa che ha eseguito la tintura o la
stampa che attesti di aver eseguito tali trattamenti per il lotto  di
articoli offerti in gara. In caso di tintura  o  stampa  tradizionale
presso uno stabilimento con emissioni  di  COD  minori  o  uguali  ai
limiti indicati, deve essere allegato, per i prodotti non in possesso
dell'etichetta ecologica Ecolabel (UE) presunti conformi, il rapporto
di prova rilasciato da parte degli organismi per la valutazione della
conformita' pertinenti eseguito sulla base delle norme  tecniche  ISO
6060 e alla ISO 15705 e riferito a  non  prima  dell'anno  precedente
rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte.  Per
gli  impianti  in  territorio  italiano  e'  sufficiente  indicare  i
riferimenti  dell'autorizzazione   integrata   ambientale   posseduta
(Autorizzazione integrata o unica - AIA - AUA), che  deve  essere  in
corso di validita'. 
   4. Prodotti  preparati  per  il  riutilizzo,  contenuto  di  fibre
tessili riciclate o costituite da sottoprodotti derivanti da simbiosi
industriale 
Si assegna un punteggio tecnico ai  prodotti  tessili  conformi  alle
specifiche tecniche di  cui  alla  lett.  a)  e  con  caratteristiche
estetico-funzionali equivalenti a un prodotto nuovo di fabbrica,  che
siano: 
- derivanti da operazioni di preparazione per il riutilizzo; 
- costituiti prevalentemente da fibre contenenti materiale  riciclato
o contenenti sottoprodotto derivante da simbiosi industriale(8). 
Il  punteggio  puo'  essere  cumulato  e  deve  essere  assegnato  in
proporzione al numero di articoli con le  specifiche  caratteristiche
premiali, rispetto al numero di articoli totale. 
Verifica: Fornire una riproduzione fotografica dello o degli articoli
che si  impegna  a  fornire  con  le  caratteristiche  oggetto  della
valutazione tecnica specificando, a seconda dei casi: la  provenienza
dell'articolo dismesso e successivamente preparato per il riutilizzo,
oppure, nel caso di tessuto riciclato o contenente  sottoprodotto  da
simbiosi industriale, indicandone le caratteristiche (la natura delle
fibre, il contenuto di riciclato  o  di  sottoprodotto  derivante  da
simbiosi  industriale,  la  provenienza   di   tale   materiale,   la
localizzazione degli impianti di produzione), i mezzi di  presunzione
di conformita' posseduti, quali ad esempio la  certificazione  Global
Recycle Standard, Remade in Italy, o equivalenti certificazioni. 
---------- 
(8) Il contenuto di sottoprodotto derivante da simbiosi industriale e
la  proporzione,  in  massa,   di   materiale   non   precedentemente
classificato come rifiuto, quali ad  esempio  quello  inserito  nella
Piattaforma di scambio tra domanda e offerta di cui all'art.  10  del
DM 13 ottobre 2016, n. 264, e ceduto a titolo gratuito o  oneroso  da
parte di un'impresa o un ramo di azienda che produce prodotti non  in
competizione  diretta  con  i  prodotti  tessili.  La  fibra  tessile
realizzata con scarti della lavorazione delle arance, e un esempio di
fibra  con  contenuto  di   sottoprodotto   derivante   da   simbiosi
industriale. 
 
   5. Prodotti costituiti da fibre tessili artificiali derivate dalla
cellulosa: limitazioni ed esclusioni di determinate sostanze chimiche
pericolose lungo il ciclo di vita. 
Si assegnano punti tecnici ai prodotti offerti  costituiti  da  fibre
artificiali (viscosa, modal,  lyocell,  rayon,  etc.)  fabbricate  in
impianti le cui emissioni atmosferiche di  idrogeno  solforato  siano
inferiori a 5 mg/Nm³ oppure con valori di emissioni di zolfo (S) pari
o inferiore a 30 g/kg per la fibra in fiocco, oppure per la fibra  in
bava continua di 40g/kg nel caso di lavaggio in lotto o di  170  g/kg
nel caso di lavaggio integrato. 
Verifica:  Presentare  una  dichiarazione  sottoscritta  dal   legale
rappresentante della ditta produttrice  che  indichi  la  sede  degli
impianti di produzione della viscosa/modal, i  livelli  di  emissioni
atmosferiche di idrogeno solforato riferiti  al  semestre  precedente
rispetto  al  termine  previsto  per  la  ricezione  delle   offerte,
allegando il relativo  rapporto  di  prova  rilasciato  da  parte  di
Organismi per  la  valutazione  della  conformita'  pertinenti.  Sono
presunti conformi i prodotti  in  possesso  dell'etichetta  ecologica
Ecolabel  europeo.  Per  gli  impianti  in  territorio  italiano   e'
sufficiente  indicare  i  riferimenti  dell'autorizzazione  integrata
ambientale posseduta (Autorizzazione integrata o unica - AIA -  AUA),
che deve essere in corso di validita'. 
  6. Caratteristiche sociali  dei  prodotti  tessili:  condizioni  di
lavoro lungo la catena di fornitura 
Si assegnano punti tecnici all'offerta di prodotti per  i  quali  sia
dimostrato che, attraverso un sistema di gestione aziendale  adeguato
e  funzionale  all'implementazione  di  una  due  diligence  ("dovuta
diligenza")  lungo  la  catena  di  fornitura(9),  determinate   fasi
produttive  sono  state  eseguite   rispettando   i   diritti   umani
internazionalmente riconosciuti e le condizioni di  lavoro  dignitose
di cui all'Appendice B. Tali punteggi  si  attribuiscono  in  maniera
direttamente proporzionale  al  maggior  numero  di  fasi  produttive
controllate ed in caso di esito positivo di tali  controlli,  secondo
quanto nel seguito riportato. 
Un punteggio premiante pari a X e' assegnato nel caso in cui le  fasi
di lavorazione del prodotto finito "controllate" (ovvero  oggetto  di
verifiche ispettive in situ  non  annunciate,  interviste  fuori  dai
luoghi di lavoro, interviste ai  sindacati  e  alle  ONG  locali  per
comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori)
siano state: 
  -  il confezionamento (taglio, cucitura); 
  -  la tintura, la stampa; 
  -  la rifinizione (trattamenti funzionali, finissaggio) 
e nel caso  in  cui  non  siano  emerse  lesioni  dei  diritti  umani
internazionalmente  riconosciuti  ne'  delle  condizioni  di   lavoro
dignitose di cui all'Appendice B. 
Ulteriore punteggio pari a Y e' assegnato laddove  non  siano  emerse
criticita' nelleseguenti ulteriori fasi controllate: 
  -  filatura 
  -  tessitura/lavorazione a maglia. 
Nel caso di  prodotti  di  cotone  o  di  altre  fibre  naturali,  e'
assegnato ulteriore punteggio se siano stati garantiti i  diritti  di
cui all'allegato B anche per la fase di coltivazione/ginnatura. 
Verifica: Si presumono conformi i prodotti provenienti dal  commercio
equo  solidale,  ossia  importati  e  distribuiti  da  organizzazioni
accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio, da WFTO
a livello internazionale e da Equo  Garantito  -  Assemblea  Generale
Italiana del Commercio Equo  e  Solidale,  a  livello  nazionale),  o
certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio,  da
FLOCERT a livello internazionale e  da  Fairtrade  Italia  a  livello
nazionale). Analogamente, si presumono conformi i prodotti fabbricati
da imprese che partecipano ad iniziative multistakeholder di  settore
note  e/o  riconosciute  da  organizzazioni  pubbliche  e  sindacati,
internazionali o  nazionali,  che  prevedano  la  partecipazione  dei
sindacati  riconosciuti  almeno  a  livello  nazionale  negli  organi
decisionali,  che  adottino  standard  analoghi  a  quelli   di   cui
all'Appendice  B  e  che  includano  l'effettuazione  di  audit   non
preannunciati in situ  e  fuori  dai  luoghi  di  lavoro  sulla  base
dell'identificazione  dei  soggetti  coinvolti  nella   filiera.   La
conformita'  fa  riferimento  alle  fasi  di   produzione,   indicate
dall'offerente, che risultano controllate in base a tali sistemi. 
Si presumono altresi' conformi i prodotti in  possesso  di  etichette
sociali con le  caratteristiche  di  cui  all'art.  69  del  D.  Lgs.
50/2016, se: i criteri di assegnazione  dell'etichetta  includano  la
verifica del rispetto dei diritti di cui all'Appendice B); lo  schema
di etichettatura preveda che l'organismo che definisce i  criteri  di
assegnazione dell'etichetta e rilascia la licenza d'uso  del  marchio
include la rappresentanza di sindacati, riconosciuti almeno a livello
nazionale; se la verifica di parte terza sia svolta attraverso  audit
lungo la catena di fornitura,  anche  non  preannunciati,  interviste
fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali
per comprendere  il  contesto  locale  nel  quale  sono  coinvolti  i
lavoratori. In tal caso l'offerente  dovra'  inserire  in  offerta  i
riferimenti relativi licenza d'uso  del  marchio  e  le  informazioni
sulle caratteristiche  dello  schema  dell'etichetta  posseduta,  ivi
inclusa l'indicazione  delle  fasi  produttive  per  le  quali  viene
assicurato il rispetto dei diritti di cui all'Appendice B). 
I prodotti muniti del marchio di  qualita'  ecologica  Ecolabel  (UE)
sono  presunti  conformi  relativamente  alle  fasi   di   confezione
(taglio), rifinizione/tintura. La conformita'  puo'  essere  altresi'
dimostrata attraverso un contratto di servizio con  un  organismo  di
valutazione della conformita' accreditato  a  norma  del  Regolamento
(CE) n. 765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  oppure
autorizzato,  per  l'applicazione  della  normativa  comunitaria   di
armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento,
a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso  regolamento  (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per effettuare le
verifiche cosi' come sopra  descritte.  In  tal  caso  devono  essere
descritte le filiere, con le sedi degli stabilimenti e  l'indicazione
delle imprese coinvolte nelle  varie  fasi  produttive  dei  prodotti
offerti, gli audit eseguiti, i risultati di tali audit ed i risultati
delle eventuali azioni compiute per ottenere un  miglioramento  delle
condizioni di lavoro. Se non accreditata, la societa' di servizi deve
possedere documentati requisiti di  professionalita',  competenza  ed
esperienza da valutare in base ai curricula del personale che  esegue
le verifiche della societa' stessa, al curriculum societario, nonche'
in base all'organizzazione operativa di tale societa' presso i  paesi
terzi in cui possono essere localizzate alcune attivita' produttive. 
---------- 
(9) Per due diligence si intende  il  processo  attraverso  il  quale
l'impresa  puo'  identificare,  prevenire,  mitigare   e   comunicare
(account for) gli impatti negative  attuali  e  potenziali  derivanti
dalle proprie attivita'. 
 
  D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO INTEGRATO  DI  RITIRO,
RESTYLING E FINISSAGGIO DEI PRODOTTI TESSILI USATI 
 
Per restyling si intende un processo mediante il quale il capo  usato
viene trasformato in un nuovo prodotto sottoponendolo a  uno  o  piu'
dei seguenti processi: modifica del taglio, nobilitazione,  finitura,
eventuale aggiunta di componenti nuovi, confezionamento, in modo tale
da recuperare una quota significativa del tessuto originale. 
    a) SPECIFICHE TECNICHE 
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e  3,  del
d.lgs. n. 50/2016 introduce, nella documentazione  progettuale  e  di
gara, le seguenti specifiche tecniche: 
1.  Articoli tessili: restyling 
L'offerente, sulla base: 
- del campionario fotografico dei prodotti da ritirare  e  processare
(allegato "X" alla documentazione di gara); 
- delle  informazioni,  anche  tecniche  e   quantitative   rilevanti
(categoria di prodotto, composizione del tessuto, misure, stato delle
finiture e dei tessuti, numero di prodotti  da  processare,  immagini
dei luoghi o  degli  oggetto  in  cui  dovranno  essere  collocati  i
prodotti tessili, se trattasi di tendaggi o  altri  tessuti  d'arredo
etc.) (allegato "Y" alla documentazione di gara); 
- della presa in visione degli stessi alla data del gg/m/anno, presso
la sede del ... indirizzo ... , 
propone un restyling di tali prodotti che puo', a  seconda  dei  casi
riguardare: 
  - la sostituzione delle parti piu' usurate; 
  - un nuovo taglio, in caso di articoli di abbigliamento; 
  - l'aggiunta di alcuni elementi in tessuto nuovi; 
  - l'eventuale  tintura  o  l'esecuzione  di   altri   processi   di
nobilitazione; 
  - eventuali ulteriori finiture 
in modo tale da rendere gli articoli usati come nuovi  ed  estenderne
la vita utile. 
Verifica:  l'offerente,  sulla  base  delle  informazioni  acquisite,
presenta un disegno del restyling proposto, descrive  gli  interventi
che si impegna a realizzare indicando il tessuto e/o gli elementi che
intende eventualmente aggiungere e le  altre  finiture,  compresa  la
tintura, che intende eseguire. 
    b) CLAUSOLE CONTRATTUALI 
1.  Conformita' ai criteri ambientali minimi 
I tessuti eventualmente aggiunti nelle attivita'  di  restyling  sono
conformi al criterio sulle sostanze pericolose. Le nobilitazioni e le
altre finiture sono eseguite in modo tale che gli articoli rispondano
alle caratteristiche previste dal criterio ambientale sulle  sostanze
pericolose  e  alle  caratteristiche  prestazionali  pertinenti.   La
resistenza alle cuciture, per i capi  diversi  dalla  teleria  piana,
deve essere ≥ 100 N, cosi' come misurato in base alla metodologia  di
prova di cui alla UNI EN ISO 13935-2 (metodo Grab). 
In sede di consegna della  fornitura,  uno  o,  come  indicato  nella
documentazione di gara nel caso di restyling, piu' articoli scelti  a
campione, sono sottoposto alle verifiche di conformita' previste  dal
CAM per  le  forniture  di  prodotti  tessili,  anche  relative  alle
caratteristiche prestazionali. 
2.  Imballaggi 
Gli imballaggi devono  essere  in  mono  materiale,  riciclabili  e/o
riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente. 
Verifica: La  conformita'  al  criterio  e'  verificata  in  sede  di
esecuzione. 
    c) CRITERI PREMIANTI 
La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualita'
prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o piu'
dei  seguenti  criteri  premianti  nella  documentazione   di   gara,
attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo: 
  a) Risultati estetico-funzionali 
Si attribuiscono punti tecnici in base al miglior risultato sotto  il
profilo estetico-funzionale. 
Verifica: descrizione delle operazioni che si  intendono  svolgere  e
rappresentazione grafica del  risultato  finale  che  si  otterra'  a
seguito del restyling proposto. 
 
  E. CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI 
 
Al fine di promuovere la diffusione di pratiche di  appalti  pubblici
sostenibili il presente documento, avendo ad oggetto  un  settore  ad
alto rischio di lesione dei diritti umani e  del  diritto  al  lavoro
dignitoso,  riporta  specifici  criteri  sociali   mirati,   la   cui
applicazione e' facoltativa essendo  al  di  fuori  dell'  ambito  di
applicazione oggettiva dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016. 
Tali criteri sono proposti nel documento in riferimento  a  tre  fasi
delle procedure d'appalto pubbliche, in particolare: 
    ✓ selezione dei candidati: selezione dei concorrenti  sulla  base
di capacita' tecniche e professionali  che  gli  operatori  economici
devono  possedere.  I  mezzi  per  provare   tali   capacita'   fanno
riferimento a sistemi di gestione e di tracciabilita' delle catene di
approvvigionamento (Allegato XVII - Mezzi di  prova  dei  criteri  di
selezione - Parte II: Capacita' Tecnica  lett.  d)  D.Lgs.  50/2016),
cio' sub E, lett. a), punto 1 del presente documento)(10); 
    ✓ aggiudicazione dell'appalto: criteri di aggiudicazione relativi
alle caratteristiche sociali di fasi specifiche di produzione (ovvero
di  catene  di  fornitura  di  una  selezione  di  prodotti   oggetto
dell'appalto (art. 95, c. 6 D.Lgs. 50/2016: "... aspetti qualitativi,
ambientali o sociali"), cio' sub C, lett. b), punto  6  del  presente
documento; 
    ✓ esecuzione del contratto: condizioni contrattuali che attengono
a esigenze sociali relative alle catene di fornitura di una selezione
di  prodotti  oggetto  dell'appalto  (art.  100   -   Requisiti   per
l'esecuzione dell' appalto - "... Dette condizioni possono  attenere,
in  particolare,  a  esigenze  sociali   e   ambientali").   Per   la
formulazione delle clausole contrattuali in  questione,  la  stazione
appaltante puo' far riferimento alla "Guida per l'integrazione  degli
aspetti sociali negli appalti pubblici", adottata  con  DM  6  giugno
2012 (cfr. sub E, lett. b), punto 1 del presente documento). 
---------- 
(10) Si ricorda altresi'  che,  ai  sensi  dell'art.  80  (Motivi  di
esclusione),  c.  5  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  le  stazioni
appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un
operatore economico qualora possano dimostrare  con  qualunque  mezzo
adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente  accertate  alle
norme in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  nonche'  agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso D.Lgs. 50/2016,
da parte degli operatori della catena del subappalto 
 
Nel caso di integrazione di  tali  criteri  nella  documentazione  di
gara, e' opportuno che le stazioni appaltanti indichino  nell'oggetto
dell'appalto la presenza di criteri  sociali,  descrivendo  l'oggetto
come  segue:  "Fornitura  di  prodotti  tessili  a   minori   impatti
ambientali e con gestione responsabile della filiera, in  conformita'
al Decreto del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio  e
del mare del... G.U......". 
La filiera del tessile e' costituita da catene  di  fornitura  spesso
molto complesse, frammentate e localizzate in  paesi  terzi  dove  la
regolamentazione del  lavoro  non  e'  sempre  allineata  alle  norme
stabilite dalle Convenzioni  dell'Organizzazione  Internazionale  del
Lavoro, OIL (International Labour Organization  -  ILO)  e,  piu'  in
generale, presenta rischi di  violazione  dei  diritti  umani  e  dei
diritti fondamentali dei lavoratori. 
Integrando criteri sociali relativi ai diritti umani, ai diritti  dei
lavoratori e alle condizioni di lavoro nella documentazione  di  gara
pertinente,  e'  possibile  contrastare  le  distorsioni  di  mercato
determinate da imprese che agiscono non in çonformita' con le norme e
gli standard in materia di diritti umani  e  del  lavoro.  Affrontare
l'impatto di queste imprese sui diritti umani e  dei  lavoratori  "si
rivela essenziale non soltanto per migliorarne la protezione ma anche
per assicurarne un piu' alto livello di tutela attraverso lo sviluppo
di un'adeguata cultura imprenditoriale e  di  nuove  opportunita'  di
crescita economica all'interno di  un  sistema  di  sana  e  corretta
competizione economica"(11). 
Attraverso l'applicazione dei  criteri  sociali  proposti  in  questo
documento, si intende assicurare che i prodotti del  settore  tessile
acquistati dalla  pubblica  amministrazione  siano  fabbricati  lungo
catene di fornitura in condizioni  di  lavoro  decenti  (es.:  tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, orari  di  lavoro  non
eccessivi e salari superiori  al  minimo  stabilito),  in  cui  siano
rispettati i diritti umani e i diritti dei  lavoratori  (liberta'  di
associazione sindacale  e  diritto  alla  contrattazione  collettiva,
lavoro minorile, lavoro forzato, schiavitu' e discriminazioni). 
Con l'applicazione di tali  criteri  si  intende  inoltre  attuare  i
"Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani"(12). 
I diritti umani internazionalmente riconosciuti e  le  condizioni  di
lavoro dignitose alle quali si fa  riferimento  in  questo  documento
sono quelli definiti nell'Appendice B. 
La stazione appaltante valuta l'inserimento nei documenti di gara dei
criteri sociali considerando l'importo economico dell'affidamento, la
durata  del  contratto,  la  proporzionalita'   e   l'effetto   sulla
partecipazione degli operatori economici alla relativa procedura. 
  a) CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
  1. Gestione etica della catena di fornitura 
L'offerente adotta sistemi di gestione aziendale volti ad attuare una
due diligence (dovuta diligenza) per la gestione etica  della  catena
di fornitura in modo tale da ridurre al minimo il rischio che,  lungo
la catena di subfornitura, per le diverse fasi di  fabbricazione  dei
prodotti offerti, siano violati i  diritti  umani  internazionalmente
riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice
B. 
Il sistema di gestione deve comprendere i seguenti aspetti: 
  A) Integrazione di una "condotta responsabile"(13)  nella  politica
aziendale e nei sistemi di gestione aziendale: 
  - adozione di una politica che esplicita l'impegno dell'impresa  di
una "condotta responsabile" sia per se' stessa che per la sua  catena
di fornitura; 
  - adozione di sistemi  di  gestione  adeguati  a  condurre  la  due
diligence sul rischio di impatto negativo(14). 
  B) Identificazione dei rischi di impatti negativi nelle  operazioni
dell'impresa e nelle sue catene di fornitura: 
  - definizione del rischio  di  impatto  negativo  per  collocazione
nella catena di fornitura, Paese partner, struttura della fornitura; 
  - conduzione di una auto-valutazione delle proprie operazioni; 
  - valutazione in situ dei fornitori associati al rischio piu' alto. 
  C) Predisposizione di meccanismi per prevenire e mitigare i  rischi
di impatto negativo: 
  - tracciamento della catena di fornitura; · 
  - sistemi di verifica, monitoraggio  e  validazione  dei  progressi
lungo le catene di fornitura(15). 
---------- 
(11) Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti  umani  2016-2021,
Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU). 
(12) Consiglio dei Diritti Umani, Guiding Principles on Business  and
Human Rights: Implementing the United Nations "Protect,  Respect  and
Remedy" Framework, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011. 
(13) Per  "condotta  responsabile"   si   intende   l'insieme   delle
operazioni, delle procedure, dei sistemi messi in atto per assicurare
il rispetto  dei  diritti  umani  internazionalmente  riconosciuti  e
condizioni di lavoro dignitose da  parte  dell'impresa  e  nelle  sue
catene di fornitura. 
(14) Per "rischio di impatto  negativo"  si  intende  il  rischio  di
violazione di diritti umani  internazionalmente  riconosciuti  e  del
verificarsi di condizioni di lavoro non dignitose. 
(15) Ovvero,  oltre  all'indicazione  dei   fornitori   diretti,   la
tracciabilita'  delle  aziende  responsabili  delle  seguenti   fasi:
confezionamento  (taglio,  cucitura),  tintura,  stampa,  rifinizione
(trattamenti  funzionali,  finissaggio),  e,  nei  limiti  di  quanto
possibile, della filatura, tessitura/lavorazione a maglia e, nel caso
di  prodotti  di  cotone  o  altre  fibre  naturali,   le   fasi   di
coltivazione/ginnatura. I riferimenti  delle  aziende  devono  essere
completi di  indicazione  puntuale  della  sede  legale  e  dei  siti
(stabilimenti  o,  almeno  luoghi)  in  cui   avvengono   le   citate
lavorazioni. 
 
  D) Comunicazione dei processi di due diligence: 
  - comunicazione pubblica dei processi  di  due  diligence,  secondo
quanto stabilito nella Direttiva 2014/95/UE; 
  - comunicazione con i portatori di interesse interessati  (clienti,
fornitori, comunita' locale, autorita' pubbliche). 
  E) Definizione di un processo per i rimedi: 
  - definizione dei processi, dei  meccanismi,  delle  azioni,  delle
iniziative, delle soluzioni che si mettono in atto per gestire le non
conformita'. 
Verifica:  descrizione  del  sistema  di  gestione  aziendale,  delle
procedure con le quali si traccia la catena di fornitura, si gestisce
il rischio di violazione dei diritti sopra richiamati, si eseguono  i
controlli e si gestiscono le non conformita'. 
Sono in ogni caso presunti conformi gli offerenti che partecipano  ad
iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute (es:  da
organizzazioni pubbliche e sindacati),  internazionali  o  nazionali,
che prevedano  la  partecipazione  dei  sindacati  almeno  a  livello
nazionale negli organi decisionali  delle  iniziative,  che  adottino
standard analoghi a quelli di  cui  all'Appendice  B,  che  includono
l'effettuazione di audit di parte terza e di qualifica dei fornitori,
strutturati in sistemi di  identificazione  e  gestione  del  rischio
nella catena di fornitura e di  dialogo  con  tutti  i  portatori  di
interesse rilevanti. 
  b) CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE 
1.  Implementazione di un sistema di gestione etico della  catena  di
fornitura 
L'introduzione   delle   presenti   clausole    contrattuali    nella
documentazione di gara e' raccomandata per stazioni appaltanti specie
i soggetti aggregatori e le centrali di committenza,  dotate  (o  che
possono avvalersi) di personale competente in relazione alla gestione
di tali aspetti ed e' appropriata nel caso di  iniziative  quali  gli
accordi quadro, nelle  quali  si  instaura  con  l'aggiudicatario  un
rapporto contrattuale di durata significativa, oppure  nei  contratti
di somministrazione. L'applicazione  di  tale  clausola  contrattuale
comporta la necessita' di stimare i costi  che  variano  in  funzione
delle modalita' con le quali sono strutturate le verifiche e di  come
sono articolate  le  catene  di  fornitura.  A  riguardo  dei  costi,
potrebbe essere utilmente formulato un apposito  criterio  premiante,
per avere dall'offerente la quotazione separata di tale  attivita'  e
la   descrizione   di   tali   attivita',   l'articolazione,    anche
territoriale, delle catene di fornitura). 
L'aggiudicatario, nell'arco della durata contrattuale, implementa  un
sistema di gestione della catena di' fornitura sotto il  profilo  del
rispetto dei  diritti  umani  internazionalmente  riconosciuti  e  di
condizioni di lavoro dignitose richiamate nell'Appendice B,  seguendo
la "Guida per l'integrazione  degli  aspetti  sociali  negli  appalti
pubblici", adottata con DM Ambiente del 6 giugno 2012". Le  verifiche
sono realizzate anche attraverso audit in situ da parte di  personale
specializzato,  per  le  fasi  di  produzione  dei  prodotti  forniti
individuate come critiche. Tali audit  sono  condotti  per  mezzo  di
visite  non  annunciate,  interviste  fuori  dai  luoghi  di  lavoro,
interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto
locale nel quale sono coinvolti i lavoratori. Gli esiti  degli  audit
devono essere comunicati  all'amministrazione  aggiudicatrice  e,  in
caso di criticita', anche alle autorita' locali  piu'  rilevanti.  Al
termine del  processo  di  audit  deve  essere  elaborato  un  report
complessivo di tutte le azioni messe in campo, anche  per  promuovere
migliori condizioni di lavoro. 
 
APPENDICE A 
 
  Tabella dei coloranti soggetti a restrizione 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
APPENDICE B 
 
  I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni  di
lavoro dignitose alle quali si fa  riferimento  in  questo  documento
sono quelli definiti da: 
  A) la "Carta Internazionale dei Diritti Umani"(16); 
  B) le Convenzioni fondamentali  dell'Organizzazione  Internazionale
del Lavoro (OIL) di cui all'allegato X del D. Lgs. 50/2016 relative a
lavoro  forzato,  lavoro  minorile,  discriminazione,   liberta'   di
associazione sindacale e diritto alla negoziazione collettiva, ossia: 
    • Convenzione OIL 87 sulla liberta' d'associazione  e  la  tutela
del diritto di organizzazione; 
    • Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato
collettivo; 
    • Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato; 
    • Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato; 
    • Convenzione OIL 138 sull'eta' minima; 
    • Convenzione  OIL  111  sulla  discriminazione  nell'ambito  del
lavoro e dell'occupazione; 
    • Convenzione OIL 100 sulla parita' di retribuzione; 
    • Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile; 
  C) la legislazione nazionale relativa al lavoro vigente  nei  Paesi
ove si svolgono  le  fasi  della  catena  di  fornitura,  inclusa  la
normativa relativa alla salute e alla sicurezza, al salario minimo  e
all'orario di lavoro. 
Quando le leggi nazionali e le fonti internazionali sopra  richiamate
si  riferiscono  alla  stessa  materia,  si  fara'  riferimento  allo
standard piu' elevato, in favore dei lavoratori, tra quello stabilito
dalle leggi nazionali e quello delle fonti internazionali. 
---------- 
(16) La  "Carta  Internazionale  dei  Diritti  Umani"  e'  costituita
dall'insieme dei seguenti atti: Dichiarazione Universale dei  Diritti
Umani (1948); Patto internazionale sui diritti economici,  sociali  e
culturali (1966); Patto internazionale sui diritti civili e  politici
(1966). 
 
APPENDICE C 
 
APPROCCIO DEI  CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER  LA  RIDUZIONE  DEGLI
IMPATTI AMBIENTALI DELLE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI 
 
    Gli impatti ambientali dei prodotti tessili dipendono dal tipo di
fibre di cui sono composti, dai  processi  produttivi  delle  materie
prime da cui originano le fibre, dai processi produttivi dei tessuti,
dalle tipologie e le caratteristiche  delle  nobilitazioni  cui  sono
sottoposti, dalla logistica, specie quella relativa alle diverse fasi
produttive lungo il  ciclo  di  vita,  dalle  modalita'  di  uso  dei
prodotti e dalla gestione che ne  consegue  in  termini  di  lavaggi,
asciugature e stirature e, al termine della loro vita utile, da  come
vengono dismessi, nonche' dalla durata della vita utile del prodotto. 
    Al netto degli impatti ambientali della  logistica,  gli  impatti
ambientali piu' significativi sono quelli associati  alla  produzione
di fibre naturali  e  sintetiche  e  quelli  relativi  alla  fase  di
manutenzione in termini di energia necessaria per  il  lavaggio,  per
l'asciugatura e per la stiratura, nonche' all'utilizzo di  detergenti
e di acqua per il lavaggio. 
    I principali impatti ambientali  della  produzione  delle  fibre,
dipendono dalla miscela di fibre di cui e' composto il tessuto. 
    In particolare: 
    - la produzione di cotone ha un elevato  grado  di  ecotossicita'
associata alla produzione e all'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti
nelle coltivazioni e di  impatto  sulle  risorse  idriche  dell'acqua
usata per l'irrigazione delle piantagioni di cotone; 
    - la produzione di lana ha un'ecotossicita' associata ai  lavaggi
della   lana   sucida,   inclusa   quella   causata   dall'uso    dei
ectoparassiticidi nelle greggi che si scaricano nei reflui durante il
lavaggio; 
    - la produzione di fibre sintetiche causa impatti derivati  dalle
emissioni di gas climalteranti e  dall'ecotossicita'  della  fase  di
produzione, inclusa, ed  in  particolare,  di  quella  delle  materie
prime. Il nylon e l'acrilico hanno maggior  intensita'  energetica  e
peraltro, tecnicamente, sono le fibre piu' difficoltose da riciclare; 
    - la produzione di fibre artificiali  derivanti  dalla  cellulosa
(per esempio  viscosa),  causa  emissioni  di  gas  climalteranti  ed
ecotossicita'; il legno utilizzato come fonte  di  derivazione  delle
fibre,  puo'  essere   causa   di   deforestazione   e   perdita   di
biodiversita'. 
Studi di valutazione del ciclo di vita (life cycle  assessment,  LCA)
dimostrano che le emissioni di gas  serra  per  la  produzione  delle
materie prime di origine fossile e quelle derivanti dalla combustione
di energia per la produzione stessa del  tessuto  composto  da  fibra
sintetica, sono piu' elevate rispetto a quelle associate  ai  tessuti
composti da fibre naturali. 
    Per quanto  riguarda  gli  effetti  tossici  sulla  salute  umana
relativi alla produzione di fibre, i maggiori impatti sono  associati
ai processi per fabbricare l'acrilico, seguiti  da  viscosa  e  lino,
mentre per l'ecotossicita' in ambiente acquatico, la  produzione  del
cotone causa i livelli di impatto ambientale maggiori. 
    Anche gli impatti relativi alla fase di uso del prodotto,  dunque
i consumi energetici per il lavaggio, l'asciugatura, la stiratura  ed
i consumi idrici per il lavaggio, possono  essere  influenzati  dalle
fibre di cui e'  composto  il  tessuto,  le  relative  miscele  e  da
determinate finiture. 
    Pur noti tali impatti ambientali, nei CAM non e' stato  possibile
intervenire sulla tipologia di fibre tessili in quanto l'applicazione
trasversale del documento  non  consente  di  effettuare  scelte  che
potrebbero interferire con  la  necessita'  di  garantire  specifiche
prestazioni tecnico-funzionali. 
    In analogia al documento di CAM adottato con DM 11 gennaio  2017,
tra le specifiche tecniche e' stato  previsto  un  criterio  relativo
alle "restrizioni (ovvero limiti e divieti in relazione  all'utilizzo
sostanze pericolose), laddove le stesse  potrebbero,  se  utilizzate,
permanere nel prodotto finito ed avere effetti nocivi sull'ambiente e
sulla salute di chi indossa  o  prende  parte  al  medesimo  processo
produttivo. Tali sostanze sono quelle utilizzate per  lo  piu'  nelle
fasi di nobilitazione del prodotto nonche' per conservare  inalterati
i tessuti durante i trasporti e lo stoccaggio. 
    Alcune delle "restrizioni"  di  determinate  sostanze  pericolose
indicate  nel  presente  documento,  sono  quelle   obbligatoriamente
ristrette ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  18  dicembre  2006  concernente   la
registrazione, la  valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione
delle sostanze chimiche  (REACH).  Pur  apparendo  questa  parte  del
criterio sulle sostanze pericolose ridondante  in  un  documento  che
dovrebbe   riportare   esclusivamente   requisiti   ambientali   piu'
restrittivi di quelle imposti  dalla  normativa  settoriale  cogente,
questa scelta e'  correlata  al  fatto  che,  come  si  evince  dalle
attivita' di sorveglianza del mercato effettuate ai  sensi  di  detto
Regolamento e  dal  sistema  di  notifica  alla  Commissione  Europea
"Rapex" sui prodotti  che  possono  cagionare  gravi  rischi  per  la
sicurezza dei consumatori, non e'  cosi'  raro  riscontrare  prodotti
tessili contenenti le sostanze pericolose bandite da  lustri,  specie
laddove  prodotte  in  territori  asiatici  ove   la   normativa   e'
particolarmente   restrittiva    solo    per    la    produzione    e
commercializzazione nel mercato interno e non per l'esportazione. 
    Nei CAM si  e'  inoltre  dovuto  tener  conto  del  fatto  che  i
fornitori della pubblica amministrazione sono in genere  "produttori"
che  svolgono  fasi  finali  e  marginali  di  lavorazione   o   sono
importatori  da  paesi  extra  europei  per  i  quali   puo'   essere
tecnicamente difficoltoso risalire a monte della filiera ed acquisire
determinate  informazioni  o   imporre   specifiche   caratteristiche
ambientali non avendone il "potere contrattuale". Per  tale  ragione,
nonche' per incertezza sulla disponibilita' di  mercato  di  prodotti
con    determinate    caratteristiche    ambientali     in     misura
quantitativamente  sufficiente  a  soddisfare  i   fabbisogni   della
pubblica amministrazione, i criteri ambientali sulle materie prime di
alcune  tipologie  di  fibre,  cosi'  come  quelli   associati   alla
produzione dei tessuti ed alla tintura  sono  stati  ancora  previsti
come criteri premianti,  in  attesa  che  l'evoluzione  del  mercato,
grazie all'utilizzo dei criteri premianti  da  parte  delle  stazioni
appaltanti, consenta scelte piu' incisive. 
    Tra tali criteri premianti, ad esempio, va evidenziato quello che
valorizza il cotone (o altre fibre naturali) biologico, il cui uso e'
raccomandato in tutte le forniture di prodotti tessili in cotone, tra
cui le lenzuola e altra biancheria destinata ai reparti di degenza di
ospedali e strutture socio­sanitarie. 
    Tale caratteristica ambientale ha un notevole  valore  ambientale
considerato  che  le  coltivazioni  di  cotone  causano  gli  impatti
ambientali piu' significativi, sia in termini assoluti rispetto  alla
quantita' di cotone che viene consumata in Europa, sia rispetto  alla
natura e  al  livello  degli  impatti  ambientali  associati  a  tali
coltivazioni su scala globale(17). Le  coltivazioni  di  cotone,  pur
occupando infatti circa il 2,5% di terra coltivata a livello globale,
richiedono  il  16%  del  totale  dei   pesticidi   e   fertilizzanti
utilizzati, assorbendone  percio'  una  quantita'  significativamente
piu' elevata rispetto a qualunque altra specie di coltura. 
    Per quanto riguarda gli impatti della produzione della produzione
di tessuto, ci si e' limitati a valorizzare, con  criteri  specifici,
la  viscosa  e   le   altre   fibre   artificiali,   ancorche'   poco
rappresentative nelle commesse pubbliche. E' stato inoltre  aggiunto,
rispetto ai CAM adottati con DM 11  gennaio  2017,  un  criterio  per
valorizzare processi di tintura meno idrovori, meno energivori e  con
minori emissioni di inquinanti. 
    Indipendentemente dalle tipologie di fibre, e' stata  valorizzata
la preparazione per il riutilizzo dei prodotti tessili e la  presenza
di fibra  riciclata  o  derivante  da  simbiosi  industriale,  ovvero
prodotta grazie a tecnologie che riescono a  trasformare  materie  di
scarto in fibre o tessuti. L'utilizzo di queste fibre,  ancorche'  di
nicchia, si sta affermando grazie a nuove tecnologie e a una maggiore
consapevolezza,  sia  lato  produzione  che   lato   consumo,   della
necessita' della transizione verso un'economia  "circolare"  e  verso
uno sviluppo "sostenibile". 
    Un  altro  gruppo  di  criteri   inclusi   nel   documento   mira
all'estensione della vita utile dei prodotti oggetto di gara.  A  tal
fine sono stati annessi  anche  criteri  di  tipo  prestazionale  che
incidono sulla  durabilita',  quali  ad  esempio  la  resistenza  del
tessuto alla lacerazione, gia' comunemente richieste  nei  capitolati
di gara, il criterio sul design  per  il  riutilizzo  e  il  criterio
premiale volto a favorire il riuso e il riciclo dei prodotti tessili.
Questi criteri sono in sintonia con  le  indicazioni  in  materia  di
economia  circolare,  contenute  anche  nella   comunicazione   della
Commissione  Europea  COM  (2015)  614  "L'anello  mancante  -  Piano
d'azione  dell'unione  europea  sull'economia  circolare",   sull'eco
progettazione mirata a favorire la simbiosi industriale e un  modello
di produzione e consumo "a rifiuti 0". Altresi', in tale  ottica,  e'
stato prescritto il divieto di acquisto di forniture  tessili,  quali
ad esempio biancheria da letto per ospedali, monouso. 
    L'estensione della vita utile dei prodotti previene la produzione
di rifiuti e gli  altri  impatti  legati  alla  produzione  di  nuovi
prodotti tessili. La  qualita'  e  la  resistenza  dei  tessuti,  che
purtroppo si e' tendenzialmente ridotta nel corso degli ultimi  anni,
influenza negativamente la possibilita' di riutilizzare il prodotto e
di estenderne la vita utile. 
    Sempre in ottica di favorire modelli  di  economia  circolare,  e
sulla base delle esperienze pilota di alcuni paesi nordeuropei, i CAM
promuovono  il  restyling  completo  degli  articoli  tessili   della
stazione appaltante in luogo di una nuova fornitura. A tale  fine  e'
stata infatti prevista tale nuova categoria  di  "appalto  circolare"
utile, peraltro, a far fiorire nuove professioni  artigianali,  green
oriented. 
---------- 
(17) "Environmental Improvement  Potential  of  textiles",  JRC-IPTS,
2014.