Allegato 1 Art. 1 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER - LE FORNITURE ED E NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI (sostituiscono i CAM per l'acquisto di prodotti tessili di cui all'Allegato 3 del DM 11 gennaio 2017) - IL SERVIZIO DI RESTYLING E FINISSAGGIO DI PRODOTTI TESSILI Indice A. INTRODUZIONE..................................................... B. INDICAZIONI GENERALI PER LE STAZIONI APPALTANTI.................. C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE ED IL NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI..................................................... A) SPECIFICHE TECNICHE............................................ 1. Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito...................................................... 2. Durabilita' e caratteristiche tecniche....................... 3. Capi di abbigliamento "complessi": design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilita'....... 4. Prodotti tessili da lavare a domicilio, che non richiedono, per motivi di sicurezza, lavaggi ad alte temperature: etichetta per la manutenzione...................................................... 5 Imballaggi................................................... B) CRITERI PREMIANTI.............................................. 1. Prodotti in fibre naturali o costituiti anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche.............................. 2. Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili................................................. 3. Possesso del marchio comunitario di qualita' ecologica Ecolabel (UE) e processi di tintura o stampa a minori impatti ambientali........................................................... 4. Prodotti preparati per il riutilizzo, contenuto di fibre tessili riciclate o costituite da sottoprodotti derivanti da simbiosi industriale.......................................................... 5. Prodotti costituiti da fibre tessili artificiali derivate dalla cellulosa: limitazioni ed esclusioni di determinate sostanze chimiche pericolose lungo il ciclo di vita........................... 6. Caratteristiche sociali dei prodotti tessili: condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura.................................. D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO, RESTYLING E FINISSAGGIO DEI PRODOTTI TESSILI USATI................... A) SPECIFICHE TECNICHE............................................ 1. Articoli tessili: restyling.................................. B) CLAUSOLE CONTRATTUALI.......................................... 1. Conformita' ai criteri ambientali minimi..................... 2. Imballaggi................................................... C) CRITERI PREMIANTI.............................................. a) Risultati estetico-funzionali................................ E. CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI............. A) CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI............................. 1. Gestione etica della catena difornitura...................... B) CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE............................ 1. Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura......................................................... A. INTRODUZIONE Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006 con decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze 11 aprile 2008, ha lo scopo di ridurre gli impatti ambientali connessi ai contratti pubblici per le forniture di prodotti tessili e, a tal fine, riporta pertanto i Criteri Ambientali Minimi da introdurre nella documentazione all'uopo redatta. Come previsto dal citato Piano d'azione inoltre, trattandosi di un settore a rischio di lesione dei diritti umani e dei diritti in materia di lavoro dignitoso, riporta anche specifici criteri sociali e, in appendice B, la normativa internazionale di riferimento. I principali impatti ambientali ed i requisiti ambientali che concorrono alla relativa riduzione nonche' le criticita' sociali del settore ed i criteri per ridurre i rischi sotto il profilo etico-sociale sono illustrati in appendice C. I presenti Criteri ambientali minimi, infine, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, in relazione ai requisiti ambientali previsti per le mascherine filtranti e per i camici riutilizzabili DM e DPI attuano altresi l'art. 15, comma 4 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell'art. 229 bis del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia. nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosi' come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 che stabilisce che "Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale e ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili». B. INDICAZIONI GENERALI PER LE STAZIONI APPALTANTI Le stazioni appaltanti sono invitate, ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunita' tecnica, a compiere tutte le attivita' preliminari per poter bandire prioritariamente il servizio di restyling e finissaggio dei prodotti tessili, da realizzarsi sui prodotti usati della stazione appaltante e a procedere all'affidamento di una fornitura di prodotti tessili esclusivamente nel caso in cui l'affidamento di tale servizio non sia andato a buon fine. Si raccomanda inoltre alle medesime stazioni appaltanti di far in modo che gli importi a base d'asta e i corrispettivi contrattuali siano tali da garantire un adeguato livello di qualita' anche intrinseca dei prodotti e di prevedere adeguati controlli di conformita' in fase di esecuzione nonche' clausole efficaci per dissuadere gli inadempimenti. C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE ED IL NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI Sono inclusi nell'ambito di applicazione dei presenti CAM i prodotti tessili (c.p.v. 39500000-7) quali, ad esempio: i capi di abbigliamento quali divise da lavoro, i camici, le uniformi etc.; i tessuti (c.p.v. 19210000-1); i prodotti tessili per uso in ambienti interni quali i tendaggi (c.p.v. 39515200-7), la biancheria da tavola (c.p.v. 39513000-1), la biancheria da letto (c.p.v. 39512000-4), gli asciugamani, la tappezzeria, composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili lavorate a telaio, non lavorate a telaio, lavorate a maglia; gli indumenti di protezione individuale, gli indumenti protettivi e di sicurezza (c.p.v. 35113400-31), gli indumenti professionali (cpv. 18110000-3); gli indumenti esterni (c.p.v. 18200000-1); gli indumenti ad uso professionale e gli indumenti speciali da lavoro (c.p. v. 18100000-0). Sono specificatamente altresi' inclusi nell'ambito di applicazione dei presenti CAM anche le mascherine filtranti prodotteai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed acquisiti per far fronte all'emergenza sanitaria. a) SPECIFICHE TECNICHE La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 introduce, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche: 1. Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito I prodotti forniti, se non in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o di un'altra etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, o dell'etichetta Standard 100 by OEKOTEX® o equivalenti, devono essere in possesso di mezzi di prova che dimostrino almeno che i prodotti non contengano: - le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta(2) ne' le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili(3), in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, ne' le ulteriori sostanze indicate nella tabella nel seguito riportata. ---------- (2) http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authoris ation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation- list/authorisation-list. (3) L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate per l'autorizzazione, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e' disponibile sul sito Internet: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_ table en.asp. la lista e' quella riferita alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta. Parte di provvedimento in formato grafico I prodotti inoltre non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le ulteriori sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1097/2006 (REACH) per gli usi specifici, incluse quelle ristrette ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 2018/1513 del 18 ottobre 2018, che aggiorna la lista delle sostanze ristrette di cui all'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1097/2006 (REACH). Verifica: I prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) e della certificazione Standard 100 by OEKOTEX® (almeno di classe II) sono conformi al criterio. In tal caso, per la dimostrazione della conformita' e' necessario allegare le licenze d'uso. Nel caso in cui gli offerenti dimostrino che, per cause a loro non imputabili, non hanno avuto accesso a tali etichette e certificazioni, allegano i rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica redatti da laboratori accreditati secondo la UNI EN ISO 17065 per eseguire le prove in base alle norme tecniche richiamate in tabella. Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate dall'art. 82, comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la documentazione o la relazione tecnica presentata in luogo del rapporto di prova e puo' riservarsi di far eseguire le prove da un organismo di valutazione di conformita' con costi a carico dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o successivamente. Per quanto riguarda la documentazione tecnica, la stessa e' costituita dalle schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), mentre, nella relazione, e' necessario indicare le imprese che hanno curato le eventuali fasi di tintura, stampa e le altre nobilitazioni del capo che comportano l'uso di sostanze chimiche ed allegare le dichiarazioni pertinenti di tali subfornitori, basate sulle schede di dati di sicurezza delle tinture o delle altre miscele utilizzate per nobilitare il capo e le fibre di cui e' composto. Il rapporto di prova, in caso di capi "complessi", vale a dire composti da piu' componenti o da piu' strati di tessuto, e' realizzato effettuando le prove sul tessuto principale e sui componenti tessili e gli accessori che entrano in contatto diretto e prolungato con la pelle (per esempio le fodere di gonne o pantaloni), mentre possono essere evitate sui componenti marginali del prodotto (esempio loghi applicabili, ghette e simili). Tale rapporto rende evidente le prove che sono state effettuate, su quali componenti sono state eseguite e gli esiti ed attesta la conformita' ai CAM relativa alle prove eseguite sui gruppi di sostanze pertinenti fra quelle riportati in tabella. I laboratori sono esonerati dal sottoporre nuovamente a prove analitiche i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi medici di categoria II e III, ma esclusivamente in relazione ai requisiti indicati nella tabella considerati essenziali per la salute e/o la sicurezza, dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato ed accreditato UNI EN ISO 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento (UE) 2016/425. Tale evenienza deve essere precisata nel rapporto tecnico. Per i tessuti tecnici riutilizzabili usati nelle sale operatorie (dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici) sono sufficienti le prove sull'assenza di coloranti azoici e degli alchilfenoli e alchilfenoli etossilati indicati in tabella. Entro i termini di vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ed ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di articoli, le verifiche in sede di offerta sopra descritte e relative al presente criterio sono eseguite sull'articolo che appartiene alla categoria di prodotti che, in valore, sono i piu' rappresentativi della gara, nonche' sull'articolo che, per la quota in numero, e' il piu' rappresentativo della gara. 2. Durabilita' e caratteristiche tecniche I prodotti forniti, se non in possesso dell'Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 che includa anche analoghi requisiti prestazionali, nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 69 del D.lgs. 50/2016, devono avere le caratteristiche prestazionali indicate nella tabella di seguito riportata, da dimostrare con i mezzi di prova indicati nella sezione "verifica". Se il disciplinare tecnico prevede caratteristiche prestazionali migliorative rispetto a quelle riportate in tabella, i valori e gli intervalli di riferimento da ritenersi validi sono quelli riportati nel medesimo disciplinare. I requisiti prestazionali non si applicano ai tessili che vengono utilizzati durante il confezionamento dei capi come supporto e come imbottitura (esempio feltri, tele adesive, ovatte, canapine, ecc.). Parte di provvedimento in formato grafico Verifica: Iprodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) o equivalenti etichette di cui alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 che contengono analoghi requisiti prestazionali, sono conformi al criterio. Nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 69 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere presentati ii rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 per eseguire le prove richiamate in tabella. Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate dall'art. 82, comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la documentazione o la relazione tecnica presentata in luogo del rapporto di prova e puo' riservarsi di far eseguire le prove da un organismo di valutazione di conformita' con costi a carico dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o successivamente. Il rapporto di prova presentato, riferito ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica, deve rendere evidente le prove che sono state effettuate, in quali componenti sono state eseguite e gli esiti, attestando la conformita' ai diversi sub criteri prestazionali pertinenti riportati in tabella. Sono esonerati dall'essere assoggettati nuovamente ad ulteriori prove di laboratorio i dispositivi di protezione individuale di categoria II e III, ma esclusivamente in relazione ai requisiti indicati nella tabella considerati essenziali per la salute e/o la sicurezza e dimostrati con certificati rilasciati da un organismo notificato accreditato UNI EN ISO 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento (UE) 2016/425. Nel caso in cui gli offerenti dimostrino che, per cause loro non imputabili, non sono riusciti ad ottenere le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o i suddetti rapporti di prova, l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'appropriatezza dei mezzi di prova alternativi dai medesimi presentati e puo' riservarsi di far eseguire le prove da un organismo di valutazione di conformita' con costi a carico dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o successivamente. Entro i termini di vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ed ove non sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia ad oggetto una gamma di articoli, le verifiche in sede di offerta sopra descritte e relative al presente criterio sono eseguite sull'articolo che appartiene alla categoria di prodotti che, in valore, sono i piu' rappresentativi della gara, nonche' sull'articolo che, per la quota in numero, e' il piu' rappresentativo della gara. Per gli ulteriori prodotti, la conformita' relativa al presente criterio ambientale, garantita sotto la responsabilita' del produttore, e' dimostrata in sede di offerta attraverso la presentazione di schede tecniche o altra documentazione tecnica del fabbricante. 3. Capi di abbigliamento "complessi": design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilita'. A) Capi di abbigliamento "complessi " quali: divise, giacconi e assimilati, composti da piu' strati di tessuto o da piu' tessuti, o da piu' componenti quali tessuti, applicazioni, bottoni, zip, etc.. Gli indumenti sono progettati in modo da facilitare l'allungamento della loro vita utile, avendo riguardo a forma, design, colori e stampe e altra componentistica. Eventuali loghi o distintivi di identificazione, ad esempio, devono poter essere facilmente rimovibili (per esempio realizzati di velcro) o facilmente eliminabili con una sovrastampa, in modo da non danneggiare il tessuto sottostante e rendere l'articolo facilmente riutilizzabile e riciclabile. Le membrane impermeabili sono apposte e/o realizzate in modo tale da non impedire la riciclabilita' dei capi. B) Biancheria da letto, da tavola e assimilati. I prodotti devono essere conformi ai presenti CAM, non monouso. C) Camici riutilizzabili, altri DM 8 DPI per personale sanitario(6). Mascherine filtranti per uso collettivo. I camici classificati Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale sono in tessuto tecnico riutilizzabile, fatti salvi quelli destinati a specifiche tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all'uso di tessuto tecnico riutilizzabile sanificato. Le mascherine filtranti che non sono destinate agli operatori sanitari, sono prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, lavabili secondo le istruzioni a tal proposito impartite dal fabbricante e riutilizzabili. Per le forniture di mascherine filtranti, la conformita' ai CAM, la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono altamente infiammabili, non sono noti per causare irritazione o per causare qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, ecc.) ed i requisiti prestazionali sono garantiti sotto la responsabilita' del produttore, ove non altrimenti previsto nella documentazione di gara. Verifica: per la dimostrazione del criterio A) epresentata una documentazione tecnica o una riproduzione audiovisiva delle accortezze in termini di design volte a facilitare il riutilizzo dei prodotti "complessi" offerti eper massimizzarne anche la possibilita' di riciclo. Per la dimostrazione del criterio C) relativo alle mascherine filtranti di cui all'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020 sono presentatele schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), una dichiarazione di conformita' ai Criteri ambientali minimi sottoscritta dal produttore e la scheda tecnica per la gestione dei capi. Per i camici, gli altri DM o DPI e' allegata la scheda tecnica per la gestione dei capi. ---------- (6) Le strutture sanitarie e socio sanitarie, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, devono prevedere l'uso e di conseguenza la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale marcati CE, in tessuto tecnico riutilizzabile da sottoporre a successiva sanificazione e sterilizzazione, fatta salva la possibilita' di adottare una fornitura dedicata alle particolari tipologie di interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all'uso di tessuti tecnici riutilizzabili sanificati o fatte salve emergenze sanitarie, come definite da decreto o provvedimento normativo, che non consentono scelte sostenibili senza preliminare apposita programmazione e organizzazione per soddisfare le successive esigenze di sanificazione. 4. Prodotti tessili da lavare a domicilio, che non richiedono, per motivi di sicurezza, lavaggi ad alte temperature: etichetta per la manutenzione L'etichetta deve prevedere l'indicazione di lavaggio a basse temperature (40 °C). Verifica: attestare la conformita' al criterio, che e' verificato in sede di esecuzione. 5. Imballaggi Gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente. Verifica: descrivere l'imballaggio, indicando il tipo specifico di materiale (aggiungendo le relative sigle, se trattasi di plastica). La conformita' al criterio e' verificata anche in sede di esecuzione. b) CRITERI PREMIANTI La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o piu' dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo: 1. Prodotti in fibre naturali o costituiti anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche Si assegna un punteggio proporzionale all'offerta al maggior numero di articoli con un maggior contenuto di fibra naturale (cotone, canapa ...) proveniente da piantagioni coltivate con il metodo biologico, pertanto in conformita' con il Regolamento (UE) 2018/848 o equivalenti. a) Per i prodotti con contenuto di fibra cotone (o altra fibra naturale) biologico tra il 70% e il 100% rispetto al contenuto totale delle fibre, in possesso dell'etichetta "Global Organic Textile Standard" (GOTS) o equivalenti etichette (punti X, da proporzionare in base alla quota in percentuale di articoli con tali caratteristiche, rispetto al numero di articoli totale); b) Per i prodotti con contenuto di fibra cotone (o altra fibra naturale) biologico tra il 50% e il 70%, rispetto al contenuto totale delle fibre, in possesso dell'etichetta "Organic Content Standard (OCS)" o equivalenti etichette (punti Y<X da proporzionare in base alla quota in percentuale di articoli con tali caratteristiche, rispetto al numero di articoli totale); Verifica: Indicare gli articoli offerti con contenuto di fibra biologica, specificandone il relativo contenuto, la denominazione sociale del o dei produttori, l'etichetta posseduta ed i riferimenti della o delle licenze d'uso, tra cui il periodo di validita'. Si presumono conformi altresi' i prodotti in possesso del marchio di qualita' ecologico Ecolabel (UE) nel caso riporti un contenuto di cotone (o di altra fibra naturale) biologico sufficiente all'ottenimento dei punteggi. 2. Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili Sub criteria A) Servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili usati dalla stazione appaltante Al fine di promuovere il riutilizzo dei prodotti tessili gia' usati della stazione appaltante che verranno sostituiti in tutto o in parte dalla fornitura oggetto della gara, si assegnano punti tecnici agli offerenti che, sulla base di indicazioni puntuali per formulare l'offerta ed eventuali scelte specifiche indicate nella documentazione di gara, si impegnano a ritirare e a ricondizionare i prodotti usati della stazione appaltante, per successivo: - riuso a favore della medesima stazione appaltante; - cessione a titolo gratuito ad organizzazioni non lucrative di utilita' sociale che effettuano distribuzione gratuita di prodotti tessili agli indigenti o che svolgono altre finalita' etico-sociali, ivi inclusi eventuali altri enti che ricadono nella definizione di cui all'art. 2 lett. b) della L. n. 166/2016; - cessione ad altre imprese che utilizzano tessuti di scarto nei propri cicli produttivi oppure ad aziende specializzate nel recupero dei tessili, cio' laddove le condizioni dei prodotti usati donati dalla stazione appaltante non siano adeguate per il riuso a favore della stazione appaltante o per la donazione. L'igienizzazione dovra' essere fatta eseguire laddove necessaria per rendere i capi conformi alle prescrizioni del DM 5 febbraio 1998. I punteggi si assegnano in base alla coerenza del progetto sintetico da presentare in offerta che deve indicare le diverse operazioni da svolgere al fine di promuovere in primo luogo il riuso dei capi nonche' in funzione della coerenza e completezza degli accordi preliminari sottoscritti con la rete di soggetti da coinvolgere per l'esecuzione del servizio (7). Sub criterio B) Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti ---------- (7) La stazione appaltante fornisce le informazioni utili a valutare l'eventuale costo aggiuntivo del servizio. Le imprese da poter coinvolgere nella filiera sono, ad esempio, quelle che producono pannelli fonoassorbenti utilizzando tessuti oppure che producono panni da impiegare per le pulizie, o filati, o altri prodotti tessili. Al fine di aumentare la vita utile dei prodotti forniti, si assegnano punti tecnici all'offerente che si impegna a rendere il servizio di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, che comprenda le operazioni di: riparazione e cucitura; la sostituzione di componenti rotti, persi, mal funzionanti; la sostituzione di pannelli di tessuto eventualmente lacerati o lisi; il ritrattamento e il ricondizionamento, inclusa l'impermeabilizzazione, dei rivestimenti funzionali; la nuova tintura/stampa. Ciascuna operazione dovra' essere resa in modo tale da garantire il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi pertinenti, siano essi i requisiti sulle sostanze pericolose che i requisiti prestazionali. Verifica: Sub criterio A): presentare un progetto sintetico delle azioni che si intendono svolgere, tenendo conto delle eventuali indicazioni fornite dall'amministrazione aggiudicatrice (per esempio laddove sia richiesto di rimuovere e consegnare elementi distintivi dei capi utilizzati etc.) ed allegando gli accordi preliminari sottoscritti con le parti terze che saranno coinvolte nell'esecuzione del servizio (o le relative dichiarazioni di disponibilita'). Sub criterio B): indicare i tempi ed i costi delle diverse operazioni di manutenzione, riparazione e ricondizionamento, incluse le diverse operazioni di nobilitazione ed i riferimenti delle imprese che saranno coinvolte nell'esecuzione del servizio, con relativa dichiarazione di disponibilita'. In fase di esecuzione del servizio, dovranno essere fornite all'amministrazione aggiudicatrice le informazioni e le prove documentali pertinenti per dimostrare l'assolvimento del criterio, nei tempi dalla medesima indicati. 3. Possesso del marchio comunitario di qualita' ecologica Ecolabel (UE) e processi di tintura o stampa a minori impatti ambientali Sub criterio A) Possesso del marchio comunitario di qualita' ecologica Ecolabel (UE) Sono attribuiti punti tecnici se: - tutti i prodotti offerti sono in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024: punti X - almeno il 70% degli articoli e' in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024: punti 0,70 X - almeno il 50% degli articoli e' in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024: punti 0,50 X. Sub criterio B) Processi di tintura o stampa a minori impatti ambientali Sono attribuiti punti tecnici in proporzione al maggior numero di articoli che: - non sono tinti (punti Y); - sono tinti grazie a metodi di biologia sintetica (punti J<Y); - sono colorati attraverso la stampa digitale (punti L<J ); - sono tinti in uno stabilimento con un livello di scarico nelle acque reflue non eccedente i 20gCOD/kg di tessile trattato (punti P=X/2. Se trattasi della fornitura di prodotti in possesso del marchio di qualita' ecologica Ecolabel, il punteggio non puo' essere cumulato). Il punteggio deve essere assegnato in proporzione al numero di articoli con le specifiche caratteristiche premiali, rispetto al numero di articoli totale. Verifica: Indicare gli articoli in possesso delle specifiche caratteristiche ambientali e presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del produttore in cui siano indicate: le modalita' con le quali i tessuti sono stati tinti o stampati; la denominazione sociale dell'impresa che ha eseguito la tintura o la stampa e la sede dei relativi stabilimenti. Allegare inoltre la dichiarazione dell'impresa che ha eseguito la tintura o la stampa che attesti di aver eseguito tali trattamenti per il lotto di articoli offerti in gara. In caso di tintura o stampa tradizionale presso uno stabilimento con emissioni di COD minori o uguali ai limiti indicati, deve essere allegato, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel (UE) presunti conformi, il rapporto di prova rilasciato da parte degli organismi per la valutazione della conformita' pertinenti eseguito sulla base delle norme tecniche ISO 6060 e alla ISO 15705 e riferito a non prima dell'anno precedente rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte. Per gli impianti in territorio italiano e' sufficiente indicare i riferimenti dell'autorizzazione integrata ambientale posseduta (Autorizzazione integrata o unica - AIA - AUA), che deve essere in corso di validita'. 4. Prodotti preparati per il riutilizzo, contenuto di fibre tessili riciclate o costituite da sottoprodotti derivanti da simbiosi industriale Si assegna un punteggio tecnico ai prodotti tessili conformi alle specifiche tecniche di cui alla lett. a) e con caratteristiche estetico-funzionali equivalenti a un prodotto nuovo di fabbrica, che siano: - derivanti da operazioni di preparazione per il riutilizzo; - costituiti prevalentemente da fibre contenenti materiale riciclato o contenenti sottoprodotto derivante da simbiosi industriale(8). Il punteggio puo' essere cumulato e deve essere assegnato in proporzione al numero di articoli con le specifiche caratteristiche premiali, rispetto al numero di articoli totale. Verifica: Fornire una riproduzione fotografica dello o degli articoli che si impegna a fornire con le caratteristiche oggetto della valutazione tecnica specificando, a seconda dei casi: la provenienza dell'articolo dismesso e successivamente preparato per il riutilizzo, oppure, nel caso di tessuto riciclato o contenente sottoprodotto da simbiosi industriale, indicandone le caratteristiche (la natura delle fibre, il contenuto di riciclato o di sottoprodotto derivante da simbiosi industriale, la provenienza di tale materiale, la localizzazione degli impianti di produzione), i mezzi di presunzione di conformita' posseduti, quali ad esempio la certificazione Global Recycle Standard, Remade in Italy, o equivalenti certificazioni. ---------- (8) Il contenuto di sottoprodotto derivante da simbiosi industriale e la proporzione, in massa, di materiale non precedentemente classificato come rifiuto, quali ad esempio quello inserito nella Piattaforma di scambio tra domanda e offerta di cui all'art. 10 del DM 13 ottobre 2016, n. 264, e ceduto a titolo gratuito o oneroso da parte di un'impresa o un ramo di azienda che produce prodotti non in competizione diretta con i prodotti tessili. La fibra tessile realizzata con scarti della lavorazione delle arance, e un esempio di fibra con contenuto di sottoprodotto derivante da simbiosi industriale. 5. Prodotti costituiti da fibre tessili artificiali derivate dalla cellulosa: limitazioni ed esclusioni di determinate sostanze chimiche pericolose lungo il ciclo di vita. Si assegnano punti tecnici ai prodotti offerti costituiti da fibre artificiali (viscosa, modal, lyocell, rayon, etc.) fabbricate in impianti le cui emissioni atmosferiche di idrogeno solforato siano inferiori a 5 mg/Nm³ oppure con valori di emissioni di zolfo (S) pari o inferiore a 30 g/kg per la fibra in fiocco, oppure per la fibra in bava continua di 40g/kg nel caso di lavaggio in lotto o di 170 g/kg nel caso di lavaggio integrato. Verifica: Presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta produttrice che indichi la sede degli impianti di produzione della viscosa/modal, i livelli di emissioni atmosferiche di idrogeno solforato riferiti al semestre precedente rispetto al termine previsto per la ricezione delle offerte, allegando il relativo rapporto di prova rilasciato da parte di Organismi per la valutazione della conformita' pertinenti. Sono presunti conformi i prodotti in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo. Per gli impianti in territorio italiano e' sufficiente indicare i riferimenti dell'autorizzazione integrata ambientale posseduta (Autorizzazione integrata o unica - AIA - AUA), che deve essere in corso di validita'. 6. Caratteristiche sociali dei prodotti tessili: condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura Si assegnano punti tecnici all'offerta di prodotti per i quali sia dimostrato che, attraverso un sistema di gestione aziendale adeguato e funzionale all'implementazione di una due diligence ("dovuta diligenza") lungo la catena di fornitura(9), determinate fasi produttive sono state eseguite rispettando i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B. Tali punteggi si attribuiscono in maniera direttamente proporzionale al maggior numero di fasi produttive controllate ed in caso di esito positivo di tali controlli, secondo quanto nel seguito riportato. Un punteggio premiante pari a X e' assegnato nel caso in cui le fasi di lavorazione del prodotto finito "controllate" (ovvero oggetto di verifiche ispettive in situ non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori) siano state: - il confezionamento (taglio, cucitura); - la tintura, la stampa; - la rifinizione (trattamenti funzionali, finissaggio) e nel caso in cui non siano emerse lesioni dei diritti umani internazionalmente riconosciuti ne' delle condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B. Ulteriore punteggio pari a Y e' assegnato laddove non siano emerse criticita' nelleseguenti ulteriori fasi controllate: - filatura - tessitura/lavorazione a maglia. Nel caso di prodotti di cotone o di altre fibre naturali, e' assegnato ulteriore punteggio se siano stati garantiti i diritti di cui all'allegato B anche per la fase di coltivazione/ginnatura. Verifica: Si presumono conformi i prodotti provenienti dal commercio equo solidale, ossia importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio, da WFTO a livello internazionale e da Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, a livello nazionale), o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio, da FLOCERT a livello internazionale e da Fairtrade Italia a livello nazionale). Analogamente, si presumono conformi i prodotti fabbricati da imprese che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute da organizzazioni pubbliche e sindacati, internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi decisionali, che adottino standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B e che includano l'effettuazione di audit non preannunciati in situ e fuori dai luoghi di lavoro sulla base dell'identificazione dei soggetti coinvolti nella filiera. La conformita' fa riferimento alle fasi di produzione, indicate dall'offerente, che risultano controllate in base a tali sistemi. Si presumono altresi' conformi i prodotti in possesso di etichette sociali con le caratteristiche di cui all'art. 69 del D. Lgs. 50/2016, se: i criteri di assegnazione dell'etichetta includano la verifica del rispetto dei diritti di cui all'Appendice B); lo schema di etichettatura preveda che l'organismo che definisce i criteri di assegnazione dell'etichetta e rilascia la licenza d'uso del marchio include la rappresentanza di sindacati, riconosciuti almeno a livello nazionale; se la verifica di parte terza sia svolta attraverso audit lungo la catena di fornitura, anche non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori. In tal caso l'offerente dovra' inserire in offerta i riferimenti relativi licenza d'uso del marchio e le informazioni sulle caratteristiche dello schema dell'etichetta posseduta, ivi inclusa l'indicazione delle fasi produttive per le quali viene assicurato il rispetto dei diritti di cui all'Appendice B). I prodotti muniti del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE) sono presunti conformi relativamente alle fasi di confezione (taglio), rifinizione/tintura. La conformita' puo' essere altresi' dimostrata attraverso un contratto di servizio con un organismo di valutazione della conformita' accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per effettuare le verifiche cosi' come sopra descritte. In tal caso devono essere descritte le filiere, con le sedi degli stabilimenti e l'indicazione delle imprese coinvolte nelle varie fasi produttive dei prodotti offerti, gli audit eseguiti, i risultati di tali audit ed i risultati delle eventuali azioni compiute per ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro. Se non accreditata, la societa' di servizi deve possedere documentati requisiti di professionalita', competenza ed esperienza da valutare in base ai curricula del personale che esegue le verifiche della societa' stessa, al curriculum societario, nonche' in base all'organizzazione operativa di tale societa' presso i paesi terzi in cui possono essere localizzate alcune attivita' produttive. ---------- (9) Per due diligence si intende il processo attraverso il quale l'impresa puo' identificare, prevenire, mitigare e comunicare (account for) gli impatti negative attuali e potenziali derivanti dalle proprie attivita'. D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO, RESTYLING E FINISSAGGIO DEI PRODOTTI TESSILI USATI Per restyling si intende un processo mediante il quale il capo usato viene trasformato in un nuovo prodotto sottoponendolo a uno o piu' dei seguenti processi: modifica del taglio, nobilitazione, finitura, eventuale aggiunta di componenti nuovi, confezionamento, in modo tale da recuperare una quota significativa del tessuto originale. a) SPECIFICHE TECNICHE La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 introduce, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche: 1. Articoli tessili: restyling L'offerente, sulla base: - del campionario fotografico dei prodotti da ritirare e processare (allegato "X" alla documentazione di gara); - delle informazioni, anche tecniche e quantitative rilevanti (categoria di prodotto, composizione del tessuto, misure, stato delle finiture e dei tessuti, numero di prodotti da processare, immagini dei luoghi o degli oggetto in cui dovranno essere collocati i prodotti tessili, se trattasi di tendaggi o altri tessuti d'arredo etc.) (allegato "Y" alla documentazione di gara); - della presa in visione degli stessi alla data del gg/m/anno, presso la sede del ... indirizzo ... , propone un restyling di tali prodotti che puo', a seconda dei casi riguardare: - la sostituzione delle parti piu' usurate; - un nuovo taglio, in caso di articoli di abbigliamento; - l'aggiunta di alcuni elementi in tessuto nuovi; - l'eventuale tintura o l'esecuzione di altri processi di nobilitazione; - eventuali ulteriori finiture in modo tale da rendere gli articoli usati come nuovi ed estenderne la vita utile. Verifica: l'offerente, sulla base delle informazioni acquisite, presenta un disegno del restyling proposto, descrive gli interventi che si impegna a realizzare indicando il tessuto e/o gli elementi che intende eventualmente aggiungere e le altre finiture, compresa la tintura, che intende eseguire. b) CLAUSOLE CONTRATTUALI 1. Conformita' ai criteri ambientali minimi I tessuti eventualmente aggiunti nelle attivita' di restyling sono conformi al criterio sulle sostanze pericolose. Le nobilitazioni e le altre finiture sono eseguite in modo tale che gli articoli rispondano alle caratteristiche previste dal criterio ambientale sulle sostanze pericolose e alle caratteristiche prestazionali pertinenti. La resistenza alle cuciture, per i capi diversi dalla teleria piana, deve essere ≥ 100 N, cosi' come misurato in base alla metodologia di prova di cui alla UNI EN ISO 13935-2 (metodo Grab). In sede di consegna della fornitura, uno o, come indicato nella documentazione di gara nel caso di restyling, piu' articoli scelti a campione, sono sottoposto alle verifiche di conformita' previste dal CAM per le forniture di prodotti tessili, anche relative alle caratteristiche prestazionali. 2. Imballaggi Gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente. Verifica: La conformita' al criterio e' verificata in sede di esecuzione. c) CRITERI PREMIANTI La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualita' prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o piu' dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo: a) Risultati estetico-funzionali Si attribuiscono punti tecnici in base al miglior risultato sotto il profilo estetico-funzionale. Verifica: descrizione delle operazioni che si intendono svolgere e rappresentazione grafica del risultato finale che si otterra' a seguito del restyling proposto. E. CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI Al fine di promuovere la diffusione di pratiche di appalti pubblici sostenibili il presente documento, avendo ad oggetto un settore ad alto rischio di lesione dei diritti umani e del diritto al lavoro dignitoso, riporta specifici criteri sociali mirati, la cui applicazione e' facoltativa essendo al di fuori dell' ambito di applicazione oggettiva dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016. Tali criteri sono proposti nel documento in riferimento a tre fasi delle procedure d'appalto pubbliche, in particolare: ✓ selezione dei candidati: selezione dei concorrenti sulla base di capacita' tecniche e professionali che gli operatori economici devono possedere. I mezzi per provare tali capacita' fanno riferimento a sistemi di gestione e di tracciabilita' delle catene di approvvigionamento (Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - Parte II: Capacita' Tecnica lett. d) D.Lgs. 50/2016), cio' sub E, lett. a), punto 1 del presente documento)(10); ✓ aggiudicazione dell'appalto: criteri di aggiudicazione relativi alle caratteristiche sociali di fasi specifiche di produzione (ovvero di catene di fornitura di una selezione di prodotti oggetto dell'appalto (art. 95, c. 6 D.Lgs. 50/2016: "... aspetti qualitativi, ambientali o sociali"), cio' sub C, lett. b), punto 6 del presente documento; ✓ esecuzione del contratto: condizioni contrattuali che attengono a esigenze sociali relative alle catene di fornitura di una selezione di prodotti oggetto dell'appalto (art. 100 - Requisiti per l'esecuzione dell' appalto - "... Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali"). Per la formulazione delle clausole contrattuali in questione, la stazione appaltante puo' far riferimento alla "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", adottata con DM 6 giugno 2012 (cfr. sub E, lett. b), punto 1 del presente documento). ---------- (10) Si ricorda altresi' che, ai sensi dell'art. 80 (Motivi di esclusione), c. 5 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora possano dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso D.Lgs. 50/2016, da parte degli operatori della catena del subappalto Nel caso di integrazione di tali criteri nella documentazione di gara, e' opportuno che le stazioni appaltanti indichino nell'oggetto dell'appalto la presenza di criteri sociali, descrivendo l'oggetto come segue: "Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali e con gestione responsabile della filiera, in conformita' al Decreto del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del... G.U......". La filiera del tessile e' costituita da catene di fornitura spesso molto complesse, frammentate e localizzate in paesi terzi dove la regolamentazione del lavoro non e' sempre allineata alle norme stabilite dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL (International Labour Organization - ILO) e, piu' in generale, presenta rischi di violazione dei diritti umani e dei diritti fondamentali dei lavoratori. Integrando criteri sociali relativi ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro nella documentazione di gara pertinente, e' possibile contrastare le distorsioni di mercato determinate da imprese che agiscono non in çonformita' con le norme e gli standard in materia di diritti umani e del lavoro. Affrontare l'impatto di queste imprese sui diritti umani e dei lavoratori "si rivela essenziale non soltanto per migliorarne la protezione ma anche per assicurarne un piu' alto livello di tutela attraverso lo sviluppo di un'adeguata cultura imprenditoriale e di nuove opportunita' di crescita economica all'interno di un sistema di sana e corretta competizione economica"(11). Attraverso l'applicazione dei criteri sociali proposti in questo documento, si intende assicurare che i prodotti del settore tessile acquistati dalla pubblica amministrazione siano fabbricati lungo catene di fornitura in condizioni di lavoro decenti (es.: tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, orari di lavoro non eccessivi e salari superiori al minimo stabilito), in cui siano rispettati i diritti umani e i diritti dei lavoratori (liberta' di associazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva, lavoro minorile, lavoro forzato, schiavitu' e discriminazioni). Con l'applicazione di tali criteri si intende inoltre attuare i "Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani"(12). I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti nell'Appendice B. La stazione appaltante valuta l'inserimento nei documenti di gara dei criteri sociali considerando l'importo economico dell'affidamento, la durata del contratto, la proporzionalita' e l'effetto sulla partecipazione degli operatori economici alla relativa procedura. a) CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 1. Gestione etica della catena di fornitura L'offerente adotta sistemi di gestione aziendale volti ad attuare una due diligence (dovuta diligenza) per la gestione etica della catena di fornitura in modo tale da ridurre al minimo il rischio che, lungo la catena di subfornitura, per le diverse fasi di fabbricazione dei prodotti offerti, siano violati i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B. Il sistema di gestione deve comprendere i seguenti aspetti: A) Integrazione di una "condotta responsabile"(13) nella politica aziendale e nei sistemi di gestione aziendale: - adozione di una politica che esplicita l'impegno dell'impresa di una "condotta responsabile" sia per se' stessa che per la sua catena di fornitura; - adozione di sistemi di gestione adeguati a condurre la due diligence sul rischio di impatto negativo(14). B) Identificazione dei rischi di impatti negativi nelle operazioni dell'impresa e nelle sue catene di fornitura: - definizione del rischio di impatto negativo per collocazione nella catena di fornitura, Paese partner, struttura della fornitura; - conduzione di una auto-valutazione delle proprie operazioni; - valutazione in situ dei fornitori associati al rischio piu' alto. C) Predisposizione di meccanismi per prevenire e mitigare i rischi di impatto negativo: - tracciamento della catena di fornitura; · - sistemi di verifica, monitoraggio e validazione dei progressi lungo le catene di fornitura(15). ---------- (11) Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti umani 2016-2021, Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU). (12) Consiglio dei Diritti Umani, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011. (13) Per "condotta responsabile" si intende l'insieme delle operazioni, delle procedure, dei sistemi messi in atto per assicurare il rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e condizioni di lavoro dignitose da parte dell'impresa e nelle sue catene di fornitura. (14) Per "rischio di impatto negativo" si intende il rischio di violazione di diritti umani internazionalmente riconosciuti e del verificarsi di condizioni di lavoro non dignitose. (15) Ovvero, oltre all'indicazione dei fornitori diretti, la tracciabilita' delle aziende responsabili delle seguenti fasi: confezionamento (taglio, cucitura), tintura, stampa, rifinizione (trattamenti funzionali, finissaggio), e, nei limiti di quanto possibile, della filatura, tessitura/lavorazione a maglia e, nel caso di prodotti di cotone o altre fibre naturali, le fasi di coltivazione/ginnatura. I riferimenti delle aziende devono essere completi di indicazione puntuale della sede legale e dei siti (stabilimenti o, almeno luoghi) in cui avvengono le citate lavorazioni. D) Comunicazione dei processi di due diligence: - comunicazione pubblica dei processi di due diligence, secondo quanto stabilito nella Direttiva 2014/95/UE; - comunicazione con i portatori di interesse interessati (clienti, fornitori, comunita' locale, autorita' pubbliche). E) Definizione di un processo per i rimedi: - definizione dei processi, dei meccanismi, delle azioni, delle iniziative, delle soluzioni che si mettono in atto per gestire le non conformita'. Verifica: descrizione del sistema di gestione aziendale, delle procedure con le quali si traccia la catena di fornitura, si gestisce il rischio di violazione dei diritti sopra richiamati, si eseguono i controlli e si gestiscono le non conformita'. Sono in ogni caso presunti conformi gli offerenti che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute (es: da organizzazioni pubbliche e sindacati), internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati almeno a livello nazionale negli organi decisionali delle iniziative, che adottino standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B, che includono l'effettuazione di audit di parte terza e di qualifica dei fornitori, strutturati in sistemi di identificazione e gestione del rischio nella catena di fornitura e di dialogo con tutti i portatori di interesse rilevanti. b) CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE 1. Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura L'introduzione delle presenti clausole contrattuali nella documentazione di gara e' raccomandata per stazioni appaltanti specie i soggetti aggregatori e le centrali di committenza, dotate (o che possono avvalersi) di personale competente in relazione alla gestione di tali aspetti ed e' appropriata nel caso di iniziative quali gli accordi quadro, nelle quali si instaura con l'aggiudicatario un rapporto contrattuale di durata significativa, oppure nei contratti di somministrazione. L'applicazione di tale clausola contrattuale comporta la necessita' di stimare i costi che variano in funzione delle modalita' con le quali sono strutturate le verifiche e di come sono articolate le catene di fornitura. A riguardo dei costi, potrebbe essere utilmente formulato un apposito criterio premiante, per avere dall'offerente la quotazione separata di tale attivita' e la descrizione di tali attivita', l'articolazione, anche territoriale, delle catene di fornitura). L'aggiudicatario, nell'arco della durata contrattuale, implementa un sistema di gestione della catena di' fornitura sotto il profilo del rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e di condizioni di lavoro dignitose richiamate nell'Appendice B, seguendo la "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", adottata con DM Ambiente del 6 giugno 2012". Le verifiche sono realizzate anche attraverso audit in situ da parte di personale specializzato, per le fasi di produzione dei prodotti forniti individuate come critiche. Tali audit sono condotti per mezzo di visite non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori. Gli esiti degli audit devono essere comunicati all'amministrazione aggiudicatrice e, in caso di criticita', anche alle autorita' locali piu' rilevanti. Al termine del processo di audit deve essere elaborato un report complessivo di tutte le azioni messe in campo, anche per promuovere migliori condizioni di lavoro. APPENDICE A Tabella dei coloranti soggetti a restrizione Parte di provvedimento in formato grafico APPENDICE B I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti da: A) la "Carta Internazionale dei Diritti Umani"(16); B) le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di cui all'allegato X del D. Lgs. 50/2016 relative a lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione, liberta' di associazione sindacale e diritto alla negoziazione collettiva, ossia: • Convenzione OIL 87 sulla liberta' d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione; • Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo; • Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato; • Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato; • Convenzione OIL 138 sull'eta' minima; • Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione; • Convenzione OIL 100 sulla parita' di retribuzione; • Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile; C) la legislazione nazionale relativa al lavoro vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, inclusa la normativa relativa alla salute e alla sicurezza, al salario minimo e all'orario di lavoro. Quando le leggi nazionali e le fonti internazionali sopra richiamate si riferiscono alla stessa materia, si fara' riferimento allo standard piu' elevato, in favore dei lavoratori, tra quello stabilito dalle leggi nazionali e quello delle fonti internazionali. ---------- (16) La "Carta Internazionale dei Diritti Umani" e' costituita dall'insieme dei seguenti atti: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948); Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966); Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966). APPENDICE C APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI Gli impatti ambientali dei prodotti tessili dipendono dal tipo di fibre di cui sono composti, dai processi produttivi delle materie prime da cui originano le fibre, dai processi produttivi dei tessuti, dalle tipologie e le caratteristiche delle nobilitazioni cui sono sottoposti, dalla logistica, specie quella relativa alle diverse fasi produttive lungo il ciclo di vita, dalle modalita' di uso dei prodotti e dalla gestione che ne consegue in termini di lavaggi, asciugature e stirature e, al termine della loro vita utile, da come vengono dismessi, nonche' dalla durata della vita utile del prodotto. Al netto degli impatti ambientali della logistica, gli impatti ambientali piu' significativi sono quelli associati alla produzione di fibre naturali e sintetiche e quelli relativi alla fase di manutenzione in termini di energia necessaria per il lavaggio, per l'asciugatura e per la stiratura, nonche' all'utilizzo di detergenti e di acqua per il lavaggio. I principali impatti ambientali della produzione delle fibre, dipendono dalla miscela di fibre di cui e' composto il tessuto. In particolare: - la produzione di cotone ha un elevato grado di ecotossicita' associata alla produzione e all'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti nelle coltivazioni e di impatto sulle risorse idriche dell'acqua usata per l'irrigazione delle piantagioni di cotone; - la produzione di lana ha un'ecotossicita' associata ai lavaggi della lana sucida, inclusa quella causata dall'uso dei ectoparassiticidi nelle greggi che si scaricano nei reflui durante il lavaggio; - la produzione di fibre sintetiche causa impatti derivati dalle emissioni di gas climalteranti e dall'ecotossicita' della fase di produzione, inclusa, ed in particolare, di quella delle materie prime. Il nylon e l'acrilico hanno maggior intensita' energetica e peraltro, tecnicamente, sono le fibre piu' difficoltose da riciclare; - la produzione di fibre artificiali derivanti dalla cellulosa (per esempio viscosa), causa emissioni di gas climalteranti ed ecotossicita'; il legno utilizzato come fonte di derivazione delle fibre, puo' essere causa di deforestazione e perdita di biodiversita'. Studi di valutazione del ciclo di vita (life cycle assessment, LCA) dimostrano che le emissioni di gas serra per la produzione delle materie prime di origine fossile e quelle derivanti dalla combustione di energia per la produzione stessa del tessuto composto da fibra sintetica, sono piu' elevate rispetto a quelle associate ai tessuti composti da fibre naturali. Per quanto riguarda gli effetti tossici sulla salute umana relativi alla produzione di fibre, i maggiori impatti sono associati ai processi per fabbricare l'acrilico, seguiti da viscosa e lino, mentre per l'ecotossicita' in ambiente acquatico, la produzione del cotone causa i livelli di impatto ambientale maggiori. Anche gli impatti relativi alla fase di uso del prodotto, dunque i consumi energetici per il lavaggio, l'asciugatura, la stiratura ed i consumi idrici per il lavaggio, possono essere influenzati dalle fibre di cui e' composto il tessuto, le relative miscele e da determinate finiture. Pur noti tali impatti ambientali, nei CAM non e' stato possibile intervenire sulla tipologia di fibre tessili in quanto l'applicazione trasversale del documento non consente di effettuare scelte che potrebbero interferire con la necessita' di garantire specifiche prestazioni tecnico-funzionali. In analogia al documento di CAM adottato con DM 11 gennaio 2017, tra le specifiche tecniche e' stato previsto un criterio relativo alle "restrizioni (ovvero limiti e divieti in relazione all'utilizzo sostanze pericolose), laddove le stesse potrebbero, se utilizzate, permanere nel prodotto finito ed avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute di chi indossa o prende parte al medesimo processo produttivo. Tali sostanze sono quelle utilizzate per lo piu' nelle fasi di nobilitazione del prodotto nonche' per conservare inalterati i tessuti durante i trasporti e lo stoccaggio. Alcune delle "restrizioni" di determinate sostanze pericolose indicate nel presente documento, sono quelle obbligatoriamente ristrette ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Pur apparendo questa parte del criterio sulle sostanze pericolose ridondante in un documento che dovrebbe riportare esclusivamente requisiti ambientali piu' restrittivi di quelle imposti dalla normativa settoriale cogente, questa scelta e' correlata al fatto che, come si evince dalle attivita' di sorveglianza del mercato effettuate ai sensi di detto Regolamento e dal sistema di notifica alla Commissione Europea "Rapex" sui prodotti che possono cagionare gravi rischi per la sicurezza dei consumatori, non e' cosi' raro riscontrare prodotti tessili contenenti le sostanze pericolose bandite da lustri, specie laddove prodotte in territori asiatici ove la normativa e' particolarmente restrittiva solo per la produzione e commercializzazione nel mercato interno e non per l'esportazione. Nei CAM si e' inoltre dovuto tener conto del fatto che i fornitori della pubblica amministrazione sono in genere "produttori" che svolgono fasi finali e marginali di lavorazione o sono importatori da paesi extra europei per i quali puo' essere tecnicamente difficoltoso risalire a monte della filiera ed acquisire determinate informazioni o imporre specifiche caratteristiche ambientali non avendone il "potere contrattuale". Per tale ragione, nonche' per incertezza sulla disponibilita' di mercato di prodotti con determinate caratteristiche ambientali in misura quantitativamente sufficiente a soddisfare i fabbisogni della pubblica amministrazione, i criteri ambientali sulle materie prime di alcune tipologie di fibre, cosi' come quelli associati alla produzione dei tessuti ed alla tintura sono stati ancora previsti come criteri premianti, in attesa che l'evoluzione del mercato, grazie all'utilizzo dei criteri premianti da parte delle stazioni appaltanti, consenta scelte piu' incisive. Tra tali criteri premianti, ad esempio, va evidenziato quello che valorizza il cotone (o altre fibre naturali) biologico, il cui uso e' raccomandato in tutte le forniture di prodotti tessili in cotone, tra cui le lenzuola e altra biancheria destinata ai reparti di degenza di ospedali e strutture sociosanitarie. Tale caratteristica ambientale ha un notevole valore ambientale considerato che le coltivazioni di cotone causano gli impatti ambientali piu' significativi, sia in termini assoluti rispetto alla quantita' di cotone che viene consumata in Europa, sia rispetto alla natura e al livello degli impatti ambientali associati a tali coltivazioni su scala globale(17). Le coltivazioni di cotone, pur occupando infatti circa il 2,5% di terra coltivata a livello globale, richiedono il 16% del totale dei pesticidi e fertilizzanti utilizzati, assorbendone percio' una quantita' significativamente piu' elevata rispetto a qualunque altra specie di coltura. Per quanto riguarda gli impatti della produzione della produzione di tessuto, ci si e' limitati a valorizzare, con criteri specifici, la viscosa e le altre fibre artificiali, ancorche' poco rappresentative nelle commesse pubbliche. E' stato inoltre aggiunto, rispetto ai CAM adottati con DM 11 gennaio 2017, un criterio per valorizzare processi di tintura meno idrovori, meno energivori e con minori emissioni di inquinanti. Indipendentemente dalle tipologie di fibre, e' stata valorizzata la preparazione per il riutilizzo dei prodotti tessili e la presenza di fibra riciclata o derivante da simbiosi industriale, ovvero prodotta grazie a tecnologie che riescono a trasformare materie di scarto in fibre o tessuti. L'utilizzo di queste fibre, ancorche' di nicchia, si sta affermando grazie a nuove tecnologie e a una maggiore consapevolezza, sia lato produzione che lato consumo, della necessita' della transizione verso un'economia "circolare" e verso uno sviluppo "sostenibile". Un altro gruppo di criteri inclusi nel documento mira all'estensione della vita utile dei prodotti oggetto di gara. A tal fine sono stati annessi anche criteri di tipo prestazionale che incidono sulla durabilita', quali ad esempio la resistenza del tessuto alla lacerazione, gia' comunemente richieste nei capitolati di gara, il criterio sul design per il riutilizzo e il criterio premiale volto a favorire il riuso e il riciclo dei prodotti tessili. Questi criteri sono in sintonia con le indicazioni in materia di economia circolare, contenute anche nella comunicazione della Commissione Europea COM (2015) 614 "L'anello mancante - Piano d'azione dell'unione europea sull'economia circolare", sull'eco progettazione mirata a favorire la simbiosi industriale e un modello di produzione e consumo "a rifiuti 0". Altresi', in tale ottica, e' stato prescritto il divieto di acquisto di forniture tessili, quali ad esempio biancheria da letto per ospedali, monouso. L'estensione della vita utile dei prodotti previene la produzione di rifiuti e gli altri impatti legati alla produzione di nuovi prodotti tessili. La qualita' e la resistenza dei tessuti, che purtroppo si e' tendenzialmente ridotta nel corso degli ultimi anni, influenza negativamente la possibilita' di riutilizzare il prodotto e di estenderne la vita utile. Sempre in ottica di favorire modelli di economia circolare, e sulla base delle esperienze pilota di alcuni paesi nordeuropei, i CAM promuovono il restyling completo degli articoli tessili della stazione appaltante in luogo di una nuova fornitura. A tale fine e' stata infatti prevista tale nuova categoria di "appalto circolare" utile, peraltro, a far fiorire nuove professioni artigianali, green oriented. ---------- (17) "Environmental Improvement Potential of textiles", JRC-IPTS, 2014.