Allegato 1
Art. 1
CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER
- LE FORNITURE ED E NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI (sostituiscono i CAM
per l'acquisto di prodotti tessili di cui all'Allegato 3 del
DM 11 gennaio 2017)
- IL SERVIZIO DI RESTYLING E FINISSAGGIO DI PRODOTTI TESSILI
Indice
A. INTRODUZIONE.....................................................
B. INDICAZIONI GENERALI PER LE STAZIONI APPALTANTI..................
C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE ED IL NOLEGGIO DI
PRODOTTI TESSILI.....................................................
A) SPECIFICHE TECNICHE............................................
1. Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul
prodotto finito......................................................
2. Durabilita' e caratteristiche tecniche.......................
3. Capi di abbigliamento "complessi": design per il riutilizzo.
Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilita'.......
4. Prodotti tessili da lavare a domicilio, che non richiedono,
per motivi di sicurezza, lavaggi ad alte temperature: etichetta per
la manutenzione......................................................
5 Imballaggi...................................................
B) CRITERI PREMIANTI..............................................
1. Prodotti in fibre naturali o costituiti anche da fibre
naturali: contenuto di fibre biologiche..............................
2. Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei
prodotti forniti servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo
dei prodotti tessili.................................................
3. Possesso del marchio comunitario di qualita' ecologica
Ecolabel (UE) e processi di tintura o stampa a minori impatti
ambientali...........................................................
4. Prodotti preparati per il riutilizzo, contenuto di fibre
tessili riciclate o costituite da sottoprodotti derivanti da simbiosi
industriale..........................................................
5. Prodotti costituiti da fibre tessili artificiali derivate
dalla cellulosa: limitazioni ed esclusioni di determinate sostanze
chimiche pericolose lungo il ciclo di vita...........................
6. Caratteristiche sociali dei prodotti tessili: condizioni di
lavoro lungo la catena di fornitura..................................
D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO,
RESTYLING E FINISSAGGIO DEI PRODOTTI TESSILI USATI...................
A) SPECIFICHE TECNICHE............................................
1. Articoli tessili: restyling..................................
B) CLAUSOLE CONTRATTUALI..........................................
1. Conformita' ai criteri ambientali minimi.....................
2. Imballaggi...................................................
C) CRITERI PREMIANTI..............................................
a) Risultati estetico-funzionali................................
E. CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI.............
A) CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI.............................
1. Gestione etica della catena difornitura......................
B) CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE............................
1. Implementazione di un sistema di gestione etico della catena
di fornitura.........................................................
A. INTRODUZIONE
Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti
nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1,
c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006 con decreto del Ministro
dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con
il Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze
11 aprile 2008, ha lo scopo di ridurre gli impatti ambientali
connessi ai contratti pubblici per le forniture di prodotti tessili
e, a tal fine, riporta pertanto i Criteri Ambientali Minimi da
introdurre nella documentazione all'uopo redatta.
Come previsto dal citato Piano d'azione inoltre, trattandosi di un
settore a rischio di lesione dei diritti umani e dei diritti in
materia di lavoro dignitoso, riporta anche specifici criteri sociali
e, in appendice B, la normativa internazionale di riferimento.
I principali impatti ambientali ed i requisiti ambientali che
concorrono alla relativa riduzione nonche' le criticita' sociali del
settore ed i criteri per ridurre i rischi sotto il profilo
etico-sociale sono illustrati in appendice C.
I presenti Criteri ambientali minimi, infine, al fine di prevenire
la produzione dei rifiuti, in relazione ai requisiti ambientali
previsti per le mascherine filtranti e per i camici riutilizzabili DM
e DPI attuano altresi l'art. 15, comma 4 bis, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell'art. 229 bis
del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia. nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19",
cosi' come convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 che
stabilisce che "Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale e
ridurre l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di
protezione individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministro della salute, definisce con proprio decreto i criteri
ambientali minimi, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, relativi alle mascherine filtranti e, ove
possibile, ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi
medici, allo scopo di promuovere, conformemente ai parametri di
sicurezza dei lavoratori e di tutela della salute definiti dalle
disposizioni normative vigenti, una filiera di prodotti
riutilizzabili piu' volte e confezionati, per quanto possibile, con
materiali idonei al riciclo o biodegradabili».
B. INDICAZIONI GENERALI PER LE STAZIONI APPALTANTI
Le stazioni appaltanti sono invitate, ogniqualvolta se ne ravvisi
l'opportunita' tecnica, a compiere tutte le attivita' preliminari per
poter bandire prioritariamente il servizio di restyling e finissaggio
dei prodotti tessili, da realizzarsi sui prodotti usati della
stazione appaltante e a procedere all'affidamento di una fornitura di
prodotti tessili esclusivamente nel caso in cui l'affidamento di tale
servizio non sia andato a buon fine.
Si raccomanda inoltre alle medesime stazioni appaltanti di far in
modo che gli importi a base d'asta e i corrispettivi contrattuali
siano tali da garantire un adeguato livello di qualita' anche
intrinseca dei prodotti e di prevedere adeguati controlli di
conformita' in fase di esecuzione nonche' clausole efficaci per
dissuadere gli inadempimenti.
C. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE ED IL NOLEGGIO DI
PRODOTTI TESSILI
Sono inclusi nell'ambito di applicazione dei presenti CAM i prodotti
tessili (c.p.v. 39500000-7) quali, ad esempio: i capi di
abbigliamento quali divise da lavoro, i camici, le uniformi etc.; i
tessuti (c.p.v. 19210000-1); i prodotti tessili per uso in ambienti
interni quali i tendaggi (c.p.v. 39515200-7), la biancheria da tavola
(c.p.v. 39513000-1), la biancheria da letto (c.p.v. 39512000-4), gli
asciugamani, la tappezzeria, composti per almeno l'80% in peso da
fibre tessili lavorate a telaio, non lavorate a telaio, lavorate a
maglia; gli indumenti di protezione individuale, gli indumenti
protettivi e di sicurezza (c.p.v. 35113400-31), gli indumenti
professionali (cpv. 18110000-3); gli indumenti esterni (c.p.v.
18200000-1); gli indumenti ad uso professionale e gli indumenti
speciali da lavoro (c.p. v. 18100000-0).
Sono specificatamente altresi' inclusi nell'ambito di applicazione
dei presenti CAM anche le mascherine filtranti prodotteai sensi
dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed acquisiti per far
fronte all'emergenza sanitaria.
a) SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e 3, del
d.lgs. n. 50/2016 introduce, nella documentazione progettuale e di
gara, le seguenti specifiche tecniche:
1. Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul
prodotto finito
I prodotti forniti, se non in possesso del marchio di qualita'
ecologica Ecolabel (UE) o di un'altra etichetta ambientale conforme
alla UNI EN ISO 14024, o dell'etichetta Standard 100 by OEKOTEX® o
equivalenti, devono essere in possesso di mezzi di prova che
dimostrino almeno che i prodotti non contengano:
- le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del
Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data
di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta(2) ne' le
sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi
dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili(3), in
concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, ne' le ulteriori sostanze
indicate nella tabella nel seguito riportata.
----------
(2) http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authoris
ation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-
list/authorisation-list.
(3) L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate per
l'autorizzazione, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n.
1907/2006 e' disponibile sul sito Internet:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_
table en.asp. la lista e' quella riferita alla data di pubblicazione
del bando o della richiesta d'offerta.
Parte di provvedimento in formato grafico
I prodotti inoltre non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti,
le ulteriori sostanze indicate nell'Allegato XVII del Regolamento CE
n. 1097/2006 (REACH) per gli usi specifici, incluse quelle ristrette
ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) 2018/1513 del 18
ottobre 2018, che aggiorna la lista delle sostanze ristrette di cui
all'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1097/2006 (REACH).
Verifica: I prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) e della
certificazione Standard 100 by OEKOTEX® (almeno di classe II) sono
conformi al criterio. In tal caso, per la dimostrazione della
conformita' e' necessario allegare le licenze d'uso. Nel caso in cui
gli offerenti dimostrino che, per cause a loro non imputabili, non
hanno avuto accesso a tali etichette e certificazioni, allegano i
rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta
tecnica redatti da laboratori accreditati secondo la UNI EN ISO 17065
per eseguire le prove in base alle norme tecniche richiamate in
tabella. Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate dall'art.
82, comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la
documentazione o la relazione tecnica presentata in luogo del
rapporto di prova e puo' riservarsi di far eseguire le prove da un
organismo di valutazione di conformita' con costi a carico
dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o
successivamente.
Per quanto riguarda la documentazione tecnica, la stessa e'
costituita dalle schede informative sulla sicurezza dei prodotti
(SIS), mentre, nella relazione, e' necessario indicare le imprese che
hanno curato le eventuali fasi di tintura, stampa e le altre
nobilitazioni del capo che comportano l'uso di sostanze chimiche ed
allegare le dichiarazioni pertinenti di tali subfornitori, basate
sulle schede di dati di sicurezza delle tinture o delle altre miscele
utilizzate per nobilitare il capo e le fibre di cui e' composto.
Il rapporto di prova, in caso di capi "complessi", vale a dire
composti da piu' componenti o da piu' strati di tessuto, e'
realizzato effettuando le prove sul tessuto principale e sui
componenti tessili e gli accessori che entrano in contatto diretto e
prolungato con la pelle (per esempio le fodere di gonne o pantaloni),
mentre possono essere evitate sui componenti marginali del prodotto
(esempio loghi applicabili, ghette e simili). Tale rapporto rende
evidente le prove che sono state effettuate, su quali componenti sono
state eseguite e gli esiti ed attesta la conformita' ai CAM relativa
alle prove eseguite sui gruppi di sostanze pertinenti fra quelle
riportati in tabella. I laboratori sono esonerati dal sottoporre
nuovamente a prove analitiche i dispositivi di protezione individuale
e i dispositivi medici di categoria II e III, ma esclusivamente in
relazione ai requisiti indicati nella tabella considerati essenziali
per la salute e/o la sicurezza, dimostrati con certificati rilasciati
da un organismo notificato ed accreditato UNI EN ISO 17065 ai fini
del rilascio della marcatura CE di cui al Regolamento (UE) 2016/425.
Tale evenienza deve essere precisata nel rapporto tecnico. Per i
tessuti tecnici riutilizzabili usati nelle sale operatorie
(dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici) sono
sufficienti le prove sull'assenza di coloranti azoici e degli
alchilfenoli e alchilfenoli etossilati indicati in tabella.
Entro i termini di vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 1,
comma 1 e art. 2, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ed ove non
sia altrimenti previsto nella documentazione di gara, nel caso di una
gara che abbia ad oggetto una gamma di articoli, le verifiche in sede
di offerta sopra descritte e relative al presente criterio sono
eseguite sull'articolo che appartiene alla categoria di prodotti che,
in valore, sono i piu' rappresentativi della gara, nonche'
sull'articolo che, per la quota in numero, e' il piu' rappresentativo
della gara.
2. Durabilita' e caratteristiche tecniche
I prodotti forniti, se non in possesso dell'Ecolabel (UE) o di una
equivalente etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 che
includa anche analoghi requisiti prestazionali, nelle condizioni di
cui al comma 3 dell'art. 69 del D.lgs. 50/2016, devono avere le
caratteristiche prestazionali indicate nella tabella di seguito
riportata, da dimostrare con i mezzi di prova indicati nella sezione
"verifica". Se il disciplinare tecnico prevede caratteristiche
prestazionali migliorative rispetto a quelle riportate in tabella, i
valori e gli intervalli di riferimento da ritenersi validi sono
quelli riportati nel medesimo disciplinare. I requisiti prestazionali
non si applicano ai tessili che vengono utilizzati durante il
confezionamento dei capi come supporto e come imbottitura (esempio
feltri, tele adesive, ovatte, canapine, ecc.).
Parte di provvedimento in formato grafico
Verifica: Iprodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel (UE) o
equivalenti etichette di cui alla norma tecnica UNI EN ISO 14024 che
contengono analoghi requisiti prestazionali, sono conformi al
criterio. Nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al comma 3
dell'art. 69 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere presentati ii
rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del
Regolamento (CE) n. 765/2008 per eseguire le prove richiamate in
tabella. Nel caso in cui sussistano le condizioni indicate dall'art.
82, comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la
documentazione o la relazione tecnica presentata in luogo del
rapporto di prova e puo' riservarsi di far eseguire le prove da un
organismo di valutazione di conformita' con costi a carico
dell'offerente, in sede di proposta di aggiudicazione o
successivamente.
Il rapporto di prova presentato, riferito ai codici dei prodotti
oggetto di offerta tecnica, deve rendere evidente le prove che sono
state effettuate, in quali componenti sono state eseguite e gli
esiti, attestando la conformita' ai diversi sub criteri prestazionali
pertinenti riportati in tabella. Sono esonerati dall'essere
assoggettati nuovamente ad ulteriori prove di laboratorio i
dispositivi di protezione individuale di categoria II e III, ma
esclusivamente in relazione ai requisiti indicati nella tabella
considerati essenziali per la salute e/o la sicurezza e dimostrati
con certificati rilasciati da un organismo notificato accreditato UNI
EN ISO 17065 ai fini del rilascio della marcatura CE di cui al
Regolamento (UE) 2016/425. Nel caso in cui gli offerenti dimostrino
che, per cause loro non imputabili, non sono riusciti ad ottenere le
etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o i suddetti
rapporti di prova, l'amministrazione aggiudicatrice valuta
l'appropriatezza dei mezzi di prova alternativi dai medesimi
presentati e puo' riservarsi di far eseguire le prove da un organismo
di valutazione di conformita' con costi a carico dell'offerente, in
sede di proposta di aggiudicazione o successivamente. Entro i termini
di vigenza delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1 e art. 2,
comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ed ove non sia altrimenti
previsto nella documentazione di gara, nel caso di una gara che abbia
ad oggetto una gamma di articoli, le verifiche in sede di offerta
sopra descritte e relative al presente criterio sono eseguite
sull'articolo che appartiene alla categoria di prodotti che, in
valore, sono i piu' rappresentativi della gara, nonche' sull'articolo
che, per la quota in numero, e' il piu' rappresentativo della gara.
Per gli ulteriori prodotti, la conformita' relativa al presente
criterio ambientale, garantita sotto la responsabilita' del
produttore, e' dimostrata in sede di offerta attraverso la
presentazione di schede tecniche o altra documentazione tecnica del
fabbricante.
3. Capi di abbigliamento "complessi": design per il riutilizzo.
Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilita'.
A) Capi di abbigliamento "complessi " quali: divise, giacconi e
assimilati, composti da piu' strati di tessuto o da piu' tessuti, o
da piu' componenti quali tessuti, applicazioni, bottoni, zip, etc..
Gli indumenti sono progettati in modo da facilitare l'allungamento
della loro vita utile, avendo riguardo a forma, design, colori e
stampe e altra componentistica. Eventuali loghi o distintivi di
identificazione, ad esempio, devono poter essere facilmente
rimovibili (per esempio realizzati di velcro) o facilmente
eliminabili con una sovrastampa, in modo da non danneggiare il
tessuto sottostante e rendere l'articolo facilmente riutilizzabile e
riciclabile. Le membrane impermeabili sono apposte e/o realizzate in
modo tale da non impedire la riciclabilita' dei capi.
B) Biancheria da letto, da tavola e assimilati.
I prodotti devono essere conformi ai presenti CAM, non monouso.
C) Camici riutilizzabili, altri DM 8 DPI per personale
sanitario(6). Mascherine filtranti per uso collettivo.
I camici classificati Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione
Individuale sono in tessuto tecnico riutilizzabile, fatti salvi
quelli destinati a specifiche tipologie di interventi operatori per
le quali vi sono controindicazioni all'uso di tessuto tecnico
riutilizzabile sanificato.
Le mascherine filtranti che non sono destinate agli operatori
sanitari, sono prodotte ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L.
18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, lavabili secondo le istruzioni a tal proposito impartite dal
fabbricante e riutilizzabili. Per le forniture di mascherine
filtranti, la conformita' ai CAM, la sicurezza del prodotto (a titolo
meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono
altamente infiammabili, non sono noti per causare irritazione o per
causare qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, ecc.) ed i
requisiti prestazionali sono garantiti sotto la responsabilita' del
produttore, ove non altrimenti previsto nella documentazione di gara.
Verifica: per la dimostrazione del criterio A) epresentata una
documentazione tecnica o una riproduzione audiovisiva delle
accortezze in termini di design volte a facilitare il riutilizzo dei
prodotti "complessi" offerti eper massimizzarne anche la possibilita'
di riciclo. Per la dimostrazione del criterio C) relativo alle
mascherine filtranti di cui all'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020
sono presentatele schede informative sulla sicurezza dei prodotti
(SIS), una dichiarazione di conformita' ai Criteri ambientali minimi
sottoscritta dal produttore e la scheda tecnica per la gestione dei
capi. Per i camici, gli altri DM o DPI e' allegata la scheda tecnica
per la gestione dei capi.
----------
(6) Le strutture sanitarie e socio sanitarie, al fine di ridurre la
produzione di rifiuti, devono prevedere l'uso e di conseguenza la
fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale marcati
CE, in tessuto tecnico riutilizzabile da sottoporre a successiva
sanificazione e sterilizzazione, fatta salva la possibilita' di
adottare una fornitura dedicata alle particolari tipologie di
interventi operatori per le quali vi sono controindicazioni all'uso
di tessuti tecnici riutilizzabili sanificati o fatte salve emergenze
sanitarie, come definite da decreto o provvedimento normativo, che
non consentono scelte sostenibili senza preliminare apposita
programmazione e organizzazione per soddisfare le successive esigenze
di sanificazione.
4. Prodotti tessili da lavare a domicilio, che non richiedono, per
motivi di sicurezza, lavaggi ad alte temperature: etichetta per la
manutenzione
L'etichetta deve prevedere l'indicazione di lavaggio a basse
temperature (40 °C).
Verifica: attestare la conformita' al criterio, che e' verificato in
sede di esecuzione.
5. Imballaggi
Gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o
riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente.
Verifica: descrivere l'imballaggio, indicando il tipo specifico di
materiale (aggiungendo le relative sigle, se trattasi di plastica).
La conformita' al criterio e' verificata anche in sede di esecuzione.
b) CRITERI PREMIANTI
La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualita'
prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o piu'
dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara,
attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:
1. Prodotti in fibre naturali o costituiti anche da fibre naturali:
contenuto di fibre biologiche
Si assegna un punteggio proporzionale all'offerta al maggior numero
di articoli con un maggior contenuto di fibra naturale (cotone,
canapa ...) proveniente da piantagioni coltivate con il metodo
biologico, pertanto in conformita' con il Regolamento (UE) 2018/848 o
equivalenti.
a) Per i prodotti con contenuto di fibra cotone (o altra fibra
naturale) biologico tra il 70% e il 100% rispetto al contenuto totale
delle fibre, in possesso dell'etichetta "Global Organic Textile
Standard" (GOTS) o equivalenti etichette (punti X, da proporzionare
in base alla quota in percentuale di articoli con tali
caratteristiche, rispetto al numero di articoli totale);
b) Per i prodotti con contenuto di fibra cotone (o altra fibra
naturale) biologico tra il 50% e il 70%, rispetto al contenuto totale
delle fibre, in possesso dell'etichetta "Organic Content Standard
(OCS)" o equivalenti etichette (punti Y<X da proporzionare in base
alla quota in percentuale di articoli con tali caratteristiche,
rispetto al numero di articoli totale);
Verifica: Indicare gli articoli offerti con contenuto di fibra
biologica, specificandone il relativo contenuto, la denominazione
sociale del o dei produttori, l'etichetta posseduta ed i riferimenti
della o delle licenze d'uso, tra cui il periodo di validita'. Si
presumono conformi altresi' i prodotti in possesso del marchio di
qualita' ecologico Ecolabel (UE) nel caso riporti un contenuto di
cotone (o di altra fibra naturale) biologico sufficiente
all'ottenimento dei punteggi.
2. Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti
forniti, servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei
prodotti tessili
Sub criteria A) Servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo
dei prodotti tessili usati dalla stazione appaltante
Al fine di promuovere il riutilizzo dei prodotti tessili gia' usati
della stazione appaltante che verranno sostituiti in tutto o in parte
dalla fornitura oggetto della gara, si assegnano punti tecnici agli
offerenti che, sulla base di indicazioni puntuali per formulare
l'offerta ed eventuali scelte specifiche indicate nella
documentazione di gara, si impegnano a ritirare e a ricondizionare i
prodotti usati della stazione appaltante, per successivo:
- riuso a favore della medesima stazione appaltante;
- cessione a titolo gratuito ad organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale che effettuano distribuzione gratuita di prodotti
tessili agli indigenti o che svolgono altre finalita' etico-sociali,
ivi inclusi eventuali altri enti che ricadono nella definizione di
cui all'art. 2 lett. b) della L. n. 166/2016;
- cessione ad altre imprese che utilizzano tessuti di scarto nei
propri cicli produttivi oppure ad aziende specializzate nel recupero
dei tessili, cio' laddove le condizioni dei prodotti usati donati
dalla stazione appaltante non siano adeguate per il riuso a favore
della stazione appaltante o per la donazione.
L'igienizzazione dovra' essere fatta eseguire laddove necessaria per
rendere i capi conformi alle prescrizioni del DM 5 febbraio 1998.
I punteggi si assegnano in base alla coerenza del progetto sintetico
da presentare in offerta che deve indicare le diverse operazioni da
svolgere al fine di promuovere in primo luogo il riuso dei capi
nonche' in funzione della coerenza e completezza degli accordi
preliminari sottoscritti con la rete di soggetti da coinvolgere per
l'esecuzione del servizio (7).
Sub criterio B) Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei
prodotti forniti
----------
(7) La stazione appaltante fornisce le informazioni utili a valutare
l'eventuale costo aggiuntivo del servizio. Le imprese da poter
coinvolgere nella filiera sono, ad esempio, quelle che producono
pannelli fonoassorbenti utilizzando tessuti oppure che producono
panni da impiegare per le pulizie, o filati, o altri prodotti
tessili.
Al fine di aumentare la vita utile dei prodotti forniti, si assegnano
punti tecnici all'offerente che si impegna a rendere il servizio di
riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, che comprenda le
operazioni di: riparazione e cucitura; la sostituzione di componenti
rotti, persi, mal funzionanti; la sostituzione di pannelli di tessuto
eventualmente lacerati o lisi; il ritrattamento e il
ricondizionamento, inclusa l'impermeabilizzazione, dei rivestimenti
funzionali; la nuova tintura/stampa. Ciascuna operazione dovra'
essere resa in modo tale da garantire il rispetto dei Criteri
Ambientali Minimi pertinenti, siano essi i requisiti sulle sostanze
pericolose che i requisiti prestazionali.
Verifica: Sub criterio A): presentare un progetto sintetico delle
azioni che si intendono svolgere, tenendo conto delle eventuali
indicazioni fornite dall'amministrazione aggiudicatrice (per esempio
laddove sia richiesto di rimuovere e consegnare elementi distintivi
dei capi utilizzati etc.) ed allegando gli accordi preliminari
sottoscritti con le parti terze che saranno coinvolte nell'esecuzione
del servizio (o le relative dichiarazioni di disponibilita').
Sub criterio B): indicare i tempi ed i costi delle diverse operazioni
di manutenzione, riparazione e ricondizionamento, incluse le diverse
operazioni di nobilitazione ed i riferimenti delle imprese che
saranno coinvolte nell'esecuzione del servizio, con relativa
dichiarazione di disponibilita'.
In fase di esecuzione del servizio, dovranno essere fornite
all'amministrazione aggiudicatrice le informazioni e le prove
documentali pertinenti per dimostrare l'assolvimento del criterio,
nei tempi dalla medesima indicati.
3. Possesso del marchio comunitario di qualita' ecologica Ecolabel
(UE) e processi di tintura o stampa a minori impatti ambientali
Sub criterio A) Possesso del marchio comunitario di qualita'
ecologica Ecolabel (UE)
Sono attribuiti punti tecnici se:
- tutti i prodotti offerti sono in possesso del marchio di qualita'
ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi
alla UNI EN ISO 14024: punti X
- almeno il 70% degli articoli e' in possesso del marchio di qualita'
ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi
alla UNI EN ISO 14024: punti 0,70 X
- almeno il 50% degli articoli e' in possesso del marchio di qualita'
ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi
alla UNI EN ISO 14024: punti 0,50 X.
Sub criterio B) Processi di tintura o stampa a minori impatti
ambientali
Sono attribuiti punti tecnici in proporzione al maggior numero di
articoli che:
- non sono tinti (punti Y);
- sono tinti grazie a metodi di biologia sintetica (punti J<Y);
- sono colorati attraverso la stampa digitale (punti L<J );
- sono tinti in uno stabilimento con un livello di scarico nelle
acque reflue non eccedente i 20gCOD/kg di tessile trattato (punti
P=X/2. Se trattasi della fornitura di prodotti in possesso del
marchio di qualita' ecologica Ecolabel, il punteggio non puo' essere
cumulato).
Il punteggio deve essere assegnato in proporzione al numero di
articoli con le specifiche caratteristiche premiali, rispetto al
numero di articoli totale.
Verifica: Indicare gli articoli in possesso delle specifiche
caratteristiche ambientali e presentare una dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante del produttore in cui siano
indicate: le modalita' con le quali i tessuti sono stati tinti o
stampati; la denominazione sociale dell'impresa che ha eseguito la
tintura o la stampa e la sede dei relativi stabilimenti. Allegare
inoltre la dichiarazione dell'impresa che ha eseguito la tintura o la
stampa che attesti di aver eseguito tali trattamenti per il lotto di
articoli offerti in gara. In caso di tintura o stampa tradizionale
presso uno stabilimento con emissioni di COD minori o uguali ai
limiti indicati, deve essere allegato, per i prodotti non in possesso
dell'etichetta ecologica Ecolabel (UE) presunti conformi, il rapporto
di prova rilasciato da parte degli organismi per la valutazione della
conformita' pertinenti eseguito sulla base delle norme tecniche ISO
6060 e alla ISO 15705 e riferito a non prima dell'anno precedente
rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte. Per
gli impianti in territorio italiano e' sufficiente indicare i
riferimenti dell'autorizzazione integrata ambientale posseduta
(Autorizzazione integrata o unica - AIA - AUA), che deve essere in
corso di validita'.
4. Prodotti preparati per il riutilizzo, contenuto di fibre
tessili riciclate o costituite da sottoprodotti derivanti da simbiosi
industriale
Si assegna un punteggio tecnico ai prodotti tessili conformi alle
specifiche tecniche di cui alla lett. a) e con caratteristiche
estetico-funzionali equivalenti a un prodotto nuovo di fabbrica, che
siano:
- derivanti da operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- costituiti prevalentemente da fibre contenenti materiale riciclato
o contenenti sottoprodotto derivante da simbiosi industriale(8).
Il punteggio puo' essere cumulato e deve essere assegnato in
proporzione al numero di articoli con le specifiche caratteristiche
premiali, rispetto al numero di articoli totale.
Verifica: Fornire una riproduzione fotografica dello o degli articoli
che si impegna a fornire con le caratteristiche oggetto della
valutazione tecnica specificando, a seconda dei casi: la provenienza
dell'articolo dismesso e successivamente preparato per il riutilizzo,
oppure, nel caso di tessuto riciclato o contenente sottoprodotto da
simbiosi industriale, indicandone le caratteristiche (la natura delle
fibre, il contenuto di riciclato o di sottoprodotto derivante da
simbiosi industriale, la provenienza di tale materiale, la
localizzazione degli impianti di produzione), i mezzi di presunzione
di conformita' posseduti, quali ad esempio la certificazione Global
Recycle Standard, Remade in Italy, o equivalenti certificazioni.
----------
(8) Il contenuto di sottoprodotto derivante da simbiosi industriale e
la proporzione, in massa, di materiale non precedentemente
classificato come rifiuto, quali ad esempio quello inserito nella
Piattaforma di scambio tra domanda e offerta di cui all'art. 10 del
DM 13 ottobre 2016, n. 264, e ceduto a titolo gratuito o oneroso da
parte di un'impresa o un ramo di azienda che produce prodotti non in
competizione diretta con i prodotti tessili. La fibra tessile
realizzata con scarti della lavorazione delle arance, e un esempio di
fibra con contenuto di sottoprodotto derivante da simbiosi
industriale.
5. Prodotti costituiti da fibre tessili artificiali derivate dalla
cellulosa: limitazioni ed esclusioni di determinate sostanze chimiche
pericolose lungo il ciclo di vita.
Si assegnano punti tecnici ai prodotti offerti costituiti da fibre
artificiali (viscosa, modal, lyocell, rayon, etc.) fabbricate in
impianti le cui emissioni atmosferiche di idrogeno solforato siano
inferiori a 5 mg/Nm³ oppure con valori di emissioni di zolfo (S) pari
o inferiore a 30 g/kg per la fibra in fiocco, oppure per la fibra in
bava continua di 40g/kg nel caso di lavaggio in lotto o di 170 g/kg
nel caso di lavaggio integrato.
Verifica: Presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta produttrice che indichi la sede degli
impianti di produzione della viscosa/modal, i livelli di emissioni
atmosferiche di idrogeno solforato riferiti al semestre precedente
rispetto al termine previsto per la ricezione delle offerte,
allegando il relativo rapporto di prova rilasciato da parte di
Organismi per la valutazione della conformita' pertinenti. Sono
presunti conformi i prodotti in possesso dell'etichetta ecologica
Ecolabel europeo. Per gli impianti in territorio italiano e'
sufficiente indicare i riferimenti dell'autorizzazione integrata
ambientale posseduta (Autorizzazione integrata o unica - AIA - AUA),
che deve essere in corso di validita'.
6. Caratteristiche sociali dei prodotti tessili: condizioni di
lavoro lungo la catena di fornitura
Si assegnano punti tecnici all'offerta di prodotti per i quali sia
dimostrato che, attraverso un sistema di gestione aziendale adeguato
e funzionale all'implementazione di una due diligence ("dovuta
diligenza") lungo la catena di fornitura(9), determinate fasi
produttive sono state eseguite rispettando i diritti umani
internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose
di cui all'Appendice B. Tali punteggi si attribuiscono in maniera
direttamente proporzionale al maggior numero di fasi produttive
controllate ed in caso di esito positivo di tali controlli, secondo
quanto nel seguito riportato.
Un punteggio premiante pari a X e' assegnato nel caso in cui le fasi
di lavorazione del prodotto finito "controllate" (ovvero oggetto di
verifiche ispettive in situ non annunciate, interviste fuori dai
luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per
comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori)
siano state:
- il confezionamento (taglio, cucitura);
- la tintura, la stampa;
- la rifinizione (trattamenti funzionali, finissaggio)
e nel caso in cui non siano emerse lesioni dei diritti umani
internazionalmente riconosciuti ne' delle condizioni di lavoro
dignitose di cui all'Appendice B.
Ulteriore punteggio pari a Y e' assegnato laddove non siano emerse
criticita' nelleseguenti ulteriori fasi controllate:
- filatura
- tessitura/lavorazione a maglia.
Nel caso di prodotti di cotone o di altre fibre naturali, e'
assegnato ulteriore punteggio se siano stati garantiti i diritti di
cui all'allegato B anche per la fase di coltivazione/ginnatura.
Verifica: Si presumono conformi i prodotti provenienti dal commercio
equo solidale, ossia importati e distribuiti da organizzazioni
accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio, da WFTO
a livello internazionale e da Equo Garantito - Assemblea Generale
Italiana del Commercio Equo e Solidale, a livello nazionale), o
certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio, da
FLOCERT a livello internazionale e da Fairtrade Italia a livello
nazionale). Analogamente, si presumono conformi i prodotti fabbricati
da imprese che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore
note e/o riconosciute da organizzazioni pubbliche e sindacati,
internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei
sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi
decisionali, che adottino standard analoghi a quelli di cui
all'Appendice B e che includano l'effettuazione di audit non
preannunciati in situ e fuori dai luoghi di lavoro sulla base
dell'identificazione dei soggetti coinvolti nella filiera. La
conformita' fa riferimento alle fasi di produzione, indicate
dall'offerente, che risultano controllate in base a tali sistemi.
Si presumono altresi' conformi i prodotti in possesso di etichette
sociali con le caratteristiche di cui all'art. 69 del D. Lgs.
50/2016, se: i criteri di assegnazione dell'etichetta includano la
verifica del rispetto dei diritti di cui all'Appendice B); lo schema
di etichettatura preveda che l'organismo che definisce i criteri di
assegnazione dell'etichetta e rilascia la licenza d'uso del marchio
include la rappresentanza di sindacati, riconosciuti almeno a livello
nazionale; se la verifica di parte terza sia svolta attraverso audit
lungo la catena di fornitura, anche non preannunciati, interviste
fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali
per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i
lavoratori. In tal caso l'offerente dovra' inserire in offerta i
riferimenti relativi licenza d'uso del marchio e le informazioni
sulle caratteristiche dello schema dell'etichetta posseduta, ivi
inclusa l'indicazione delle fasi produttive per le quali viene
assicurato il rispetto dei diritti di cui all'Appendice B).
I prodotti muniti del marchio di qualita' ecologica Ecolabel (UE)
sono presunti conformi relativamente alle fasi di confezione
(taglio), rifinizione/tintura. La conformita' puo' essere altresi'
dimostrata attraverso un contratto di servizio con un organismo di
valutazione della conformita' accreditato a norma del Regolamento
(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure
autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di
armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento,
a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per effettuare le
verifiche cosi' come sopra descritte. In tal caso devono essere
descritte le filiere, con le sedi degli stabilimenti e l'indicazione
delle imprese coinvolte nelle varie fasi produttive dei prodotti
offerti, gli audit eseguiti, i risultati di tali audit ed i risultati
delle eventuali azioni compiute per ottenere un miglioramento delle
condizioni di lavoro. Se non accreditata, la societa' di servizi deve
possedere documentati requisiti di professionalita', competenza ed
esperienza da valutare in base ai curricula del personale che esegue
le verifiche della societa' stessa, al curriculum societario, nonche'
in base all'organizzazione operativa di tale societa' presso i paesi
terzi in cui possono essere localizzate alcune attivita' produttive.
----------
(9) Per due diligence si intende il processo attraverso il quale
l'impresa puo' identificare, prevenire, mitigare e comunicare
(account for) gli impatti negative attuali e potenziali derivanti
dalle proprie attivita'.
D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO,
RESTYLING E FINISSAGGIO DEI PRODOTTI TESSILI USATI
Per restyling si intende un processo mediante il quale il capo usato
viene trasformato in un nuovo prodotto sottoponendolo a uno o piu'
dei seguenti processi: modifica del taglio, nobilitazione, finitura,
eventuale aggiunta di componenti nuovi, confezionamento, in modo tale
da recuperare una quota significativa del tessuto originale.
a) SPECIFICHE TECNICHE
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e 3, del
d.lgs. n. 50/2016 introduce, nella documentazione progettuale e di
gara, le seguenti specifiche tecniche:
1. Articoli tessili: restyling
L'offerente, sulla base:
- del campionario fotografico dei prodotti da ritirare e processare
(allegato "X" alla documentazione di gara);
- delle informazioni, anche tecniche e quantitative rilevanti
(categoria di prodotto, composizione del tessuto, misure, stato delle
finiture e dei tessuti, numero di prodotti da processare, immagini
dei luoghi o degli oggetto in cui dovranno essere collocati i
prodotti tessili, se trattasi di tendaggi o altri tessuti d'arredo
etc.) (allegato "Y" alla documentazione di gara);
- della presa in visione degli stessi alla data del gg/m/anno, presso
la sede del ... indirizzo ... ,
propone un restyling di tali prodotti che puo', a seconda dei casi
riguardare:
- la sostituzione delle parti piu' usurate;
- un nuovo taglio, in caso di articoli di abbigliamento;
- l'aggiunta di alcuni elementi in tessuto nuovi;
- l'eventuale tintura o l'esecuzione di altri processi di
nobilitazione;
- eventuali ulteriori finiture
in modo tale da rendere gli articoli usati come nuovi ed estenderne
la vita utile.
Verifica: l'offerente, sulla base delle informazioni acquisite,
presenta un disegno del restyling proposto, descrive gli interventi
che si impegna a realizzare indicando il tessuto e/o gli elementi che
intende eventualmente aggiungere e le altre finiture, compresa la
tintura, che intende eseguire.
b) CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. Conformita' ai criteri ambientali minimi
I tessuti eventualmente aggiunti nelle attivita' di restyling sono
conformi al criterio sulle sostanze pericolose. Le nobilitazioni e le
altre finiture sono eseguite in modo tale che gli articoli rispondano
alle caratteristiche previste dal criterio ambientale sulle sostanze
pericolose e alle caratteristiche prestazionali pertinenti. La
resistenza alle cuciture, per i capi diversi dalla teleria piana,
deve essere ≥ 100 N, cosi' come misurato in base alla metodologia di
prova di cui alla UNI EN ISO 13935-2 (metodo Grab).
In sede di consegna della fornitura, uno o, come indicato nella
documentazione di gara nel caso di restyling, piu' articoli scelti a
campione, sono sottoposto alle verifiche di conformita' previste dal
CAM per le forniture di prodotti tessili, anche relative alle
caratteristiche prestazionali.
2. Imballaggi
Gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o
riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente.
Verifica: La conformita' al criterio e' verificata in sede di
esecuzione.
c) CRITERI PREMIANTI
La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualita'
prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o piu'
dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara,
attribuendovi una significativa quota del punteggio complessivo:
a) Risultati estetico-funzionali
Si attribuiscono punti tecnici in base al miglior risultato sotto il
profilo estetico-funzionale.
Verifica: descrizione delle operazioni che si intendono svolgere e
rappresentazione grafica del risultato finale che si otterra' a
seguito del restyling proposto.
E. CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI
Al fine di promuovere la diffusione di pratiche di appalti pubblici
sostenibili il presente documento, avendo ad oggetto un settore ad
alto rischio di lesione dei diritti umani e del diritto al lavoro
dignitoso, riporta specifici criteri sociali mirati, la cui
applicazione e' facoltativa essendo al di fuori dell' ambito di
applicazione oggettiva dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016.
Tali criteri sono proposti nel documento in riferimento a tre fasi
delle procedure d'appalto pubbliche, in particolare:
✓ selezione dei candidati: selezione dei concorrenti sulla base
di capacita' tecniche e professionali che gli operatori economici
devono possedere. I mezzi per provare tali capacita' fanno
riferimento a sistemi di gestione e di tracciabilita' delle catene di
approvvigionamento (Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di
selezione - Parte II: Capacita' Tecnica lett. d) D.Lgs. 50/2016),
cio' sub E, lett. a), punto 1 del presente documento)(10);
✓ aggiudicazione dell'appalto: criteri di aggiudicazione relativi
alle caratteristiche sociali di fasi specifiche di produzione (ovvero
di catene di fornitura di una selezione di prodotti oggetto
dell'appalto (art. 95, c. 6 D.Lgs. 50/2016: "... aspetti qualitativi,
ambientali o sociali"), cio' sub C, lett. b), punto 6 del presente
documento;
✓ esecuzione del contratto: condizioni contrattuali che attengono
a esigenze sociali relative alle catene di fornitura di una selezione
di prodotti oggetto dell'appalto (art. 100 - Requisiti per
l'esecuzione dell' appalto - "... Dette condizioni possono attenere,
in particolare, a esigenze sociali e ambientali"). Per la
formulazione delle clausole contrattuali in questione, la stazione
appaltante puo' far riferimento alla "Guida per l'integrazione degli
aspetti sociali negli appalti pubblici", adottata con DM 6 giugno
2012 (cfr. sub E, lett. b), punto 1 del presente documento).
----------
(10) Si ricorda altresi' che, ai sensi dell'art. 80 (Motivi di
esclusione), c. 5 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, le stazioni
appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un
operatore economico qualora possano dimostrare con qualunque mezzo
adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso D.Lgs. 50/2016,
da parte degli operatori della catena del subappalto
Nel caso di integrazione di tali criteri nella documentazione di
gara, e' opportuno che le stazioni appaltanti indichino nell'oggetto
dell'appalto la presenza di criteri sociali, descrivendo l'oggetto
come segue: "Fornitura di prodotti tessili a minori impatti
ambientali e con gestione responsabile della filiera, in conformita'
al Decreto del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e
del mare del... G.U......".
La filiera del tessile e' costituita da catene di fornitura spesso
molto complesse, frammentate e localizzate in paesi terzi dove la
regolamentazione del lavoro non e' sempre allineata alle norme
stabilite dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del
Lavoro, OIL (International Labour Organization - ILO) e, piu' in
generale, presenta rischi di violazione dei diritti umani e dei
diritti fondamentali dei lavoratori.
Integrando criteri sociali relativi ai diritti umani, ai diritti dei
lavoratori e alle condizioni di lavoro nella documentazione di gara
pertinente, e' possibile contrastare le distorsioni di mercato
determinate da imprese che agiscono non in çonformita' con le norme e
gli standard in materia di diritti umani e del lavoro. Affrontare
l'impatto di queste imprese sui diritti umani e dei lavoratori "si
rivela essenziale non soltanto per migliorarne la protezione ma anche
per assicurarne un piu' alto livello di tutela attraverso lo sviluppo
di un'adeguata cultura imprenditoriale e di nuove opportunita' di
crescita economica all'interno di un sistema di sana e corretta
competizione economica"(11).
Attraverso l'applicazione dei criteri sociali proposti in questo
documento, si intende assicurare che i prodotti del settore tessile
acquistati dalla pubblica amministrazione siano fabbricati lungo
catene di fornitura in condizioni di lavoro decenti (es.: tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, orari di lavoro non
eccessivi e salari superiori al minimo stabilito), in cui siano
rispettati i diritti umani e i diritti dei lavoratori (liberta' di
associazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva,
lavoro minorile, lavoro forzato, schiavitu' e discriminazioni).
Con l'applicazione di tali criteri si intende inoltre attuare i
"Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani"(12).
I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di
lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento
sono quelli definiti nell'Appendice B.
La stazione appaltante valuta l'inserimento nei documenti di gara dei
criteri sociali considerando l'importo economico dell'affidamento, la
durata del contratto, la proporzionalita' e l'effetto sulla
partecipazione degli operatori economici alla relativa procedura.
a) CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
1. Gestione etica della catena di fornitura
L'offerente adotta sistemi di gestione aziendale volti ad attuare una
due diligence (dovuta diligenza) per la gestione etica della catena
di fornitura in modo tale da ridurre al minimo il rischio che, lungo
la catena di subfornitura, per le diverse fasi di fabbricazione dei
prodotti offerti, siano violati i diritti umani internazionalmente
riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice
B.
Il sistema di gestione deve comprendere i seguenti aspetti:
A) Integrazione di una "condotta responsabile"(13) nella politica
aziendale e nei sistemi di gestione aziendale:
- adozione di una politica che esplicita l'impegno dell'impresa di
una "condotta responsabile" sia per se' stessa che per la sua catena
di fornitura;
- adozione di sistemi di gestione adeguati a condurre la due
diligence sul rischio di impatto negativo(14).
B) Identificazione dei rischi di impatti negativi nelle operazioni
dell'impresa e nelle sue catene di fornitura:
- definizione del rischio di impatto negativo per collocazione
nella catena di fornitura, Paese partner, struttura della fornitura;
- conduzione di una auto-valutazione delle proprie operazioni;
- valutazione in situ dei fornitori associati al rischio piu' alto.
C) Predisposizione di meccanismi per prevenire e mitigare i rischi
di impatto negativo:
- tracciamento della catena di fornitura; ·
- sistemi di verifica, monitoraggio e validazione dei progressi
lungo le catene di fornitura(15).
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(11) Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti umani 2016-2021,
Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU).
(12) Consiglio dei Diritti Umani, Guiding Principles on Business and
Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and
Remedy" Framework, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011.
(13) Per "condotta responsabile" si intende l'insieme delle
operazioni, delle procedure, dei sistemi messi in atto per assicurare
il rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e
condizioni di lavoro dignitose da parte dell'impresa e nelle sue
catene di fornitura.
(14) Per "rischio di impatto negativo" si intende il rischio di
violazione di diritti umani internazionalmente riconosciuti e del
verificarsi di condizioni di lavoro non dignitose.
(15) Ovvero, oltre all'indicazione dei fornitori diretti, la
tracciabilita' delle aziende responsabili delle seguenti fasi:
confezionamento (taglio, cucitura), tintura, stampa, rifinizione
(trattamenti funzionali, finissaggio), e, nei limiti di quanto
possibile, della filatura, tessitura/lavorazione a maglia e, nel caso
di prodotti di cotone o altre fibre naturali, le fasi di
coltivazione/ginnatura. I riferimenti delle aziende devono essere
completi di indicazione puntuale della sede legale e dei siti
(stabilimenti o, almeno luoghi) in cui avvengono le citate
lavorazioni.
D) Comunicazione dei processi di due diligence:
- comunicazione pubblica dei processi di due diligence, secondo
quanto stabilito nella Direttiva 2014/95/UE;
- comunicazione con i portatori di interesse interessati (clienti,
fornitori, comunita' locale, autorita' pubbliche).
E) Definizione di un processo per i rimedi:
- definizione dei processi, dei meccanismi, delle azioni, delle
iniziative, delle soluzioni che si mettono in atto per gestire le non
conformita'.
Verifica: descrizione del sistema di gestione aziendale, delle
procedure con le quali si traccia la catena di fornitura, si gestisce
il rischio di violazione dei diritti sopra richiamati, si eseguono i
controlli e si gestiscono le non conformita'.
Sono in ogni caso presunti conformi gli offerenti che partecipano ad
iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute (es: da
organizzazioni pubbliche e sindacati), internazionali o nazionali,
che prevedano la partecipazione dei sindacati almeno a livello
nazionale negli organi decisionali delle iniziative, che adottino
standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B, che includono
l'effettuazione di audit di parte terza e di qualifica dei fornitori,
strutturati in sistemi di identificazione e gestione del rischio
nella catena di fornitura e di dialogo con tutti i portatori di
interesse rilevanti.
b) CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE
1. Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di
fornitura
L'introduzione delle presenti clausole contrattuali nella
documentazione di gara e' raccomandata per stazioni appaltanti specie
i soggetti aggregatori e le centrali di committenza, dotate (o che
possono avvalersi) di personale competente in relazione alla gestione
di tali aspetti ed e' appropriata nel caso di iniziative quali gli
accordi quadro, nelle quali si instaura con l'aggiudicatario un
rapporto contrattuale di durata significativa, oppure nei contratti
di somministrazione. L'applicazione di tale clausola contrattuale
comporta la necessita' di stimare i costi che variano in funzione
delle modalita' con le quali sono strutturate le verifiche e di come
sono articolate le catene di fornitura. A riguardo dei costi,
potrebbe essere utilmente formulato un apposito criterio premiante,
per avere dall'offerente la quotazione separata di tale attivita' e
la descrizione di tali attivita', l'articolazione, anche
territoriale, delle catene di fornitura).
L'aggiudicatario, nell'arco della durata contrattuale, implementa un
sistema di gestione della catena di' fornitura sotto il profilo del
rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e di
condizioni di lavoro dignitose richiamate nell'Appendice B, seguendo
la "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti
pubblici", adottata con DM Ambiente del 6 giugno 2012". Le verifiche
sono realizzate anche attraverso audit in situ da parte di personale
specializzato, per le fasi di produzione dei prodotti forniti
individuate come critiche. Tali audit sono condotti per mezzo di
visite non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro,
interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto
locale nel quale sono coinvolti i lavoratori. Gli esiti degli audit
devono essere comunicati all'amministrazione aggiudicatrice e, in
caso di criticita', anche alle autorita' locali piu' rilevanti. Al
termine del processo di audit deve essere elaborato un report
complessivo di tutte le azioni messe in campo, anche per promuovere
migliori condizioni di lavoro.
APPENDICE A
Tabella dei coloranti soggetti a restrizione
Parte di provvedimento in formato grafico
APPENDICE B
I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di
lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento
sono quelli definiti da:
A) la "Carta Internazionale dei Diritti Umani"(16);
B) le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale
del Lavoro (OIL) di cui all'allegato X del D. Lgs. 50/2016 relative a
lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione, liberta' di
associazione sindacale e diritto alla negoziazione collettiva, ossia:
• Convenzione OIL 87 sulla liberta' d'associazione e la tutela
del diritto di organizzazione;
• Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato
collettivo;
• Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
• Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
• Convenzione OIL 138 sull'eta' minima;
• Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del
lavoro e dell'occupazione;
• Convenzione OIL 100 sulla parita' di retribuzione;
• Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
C) la legislazione nazionale relativa al lavoro vigente nei Paesi
ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, inclusa la
normativa relativa alla salute e alla sicurezza, al salario minimo e
all'orario di lavoro.
Quando le leggi nazionali e le fonti internazionali sopra richiamate
si riferiscono alla stessa materia, si fara' riferimento allo
standard piu' elevato, in favore dei lavoratori, tra quello stabilito
dalle leggi nazionali e quello delle fonti internazionali.
----------
(16) La "Carta Internazionale dei Diritti Umani" e' costituita
dall'insieme dei seguenti atti: Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani (1948); Patto internazionale sui diritti economici, sociali e
culturali (1966); Patto internazionale sui diritti civili e politici
(1966).
APPENDICE C
APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA RIDUZIONE DEGLI
IMPATTI AMBIENTALI DELLE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI
Gli impatti ambientali dei prodotti tessili dipendono dal tipo di
fibre di cui sono composti, dai processi produttivi delle materie
prime da cui originano le fibre, dai processi produttivi dei tessuti,
dalle tipologie e le caratteristiche delle nobilitazioni cui sono
sottoposti, dalla logistica, specie quella relativa alle diverse fasi
produttive lungo il ciclo di vita, dalle modalita' di uso dei
prodotti e dalla gestione che ne consegue in termini di lavaggi,
asciugature e stirature e, al termine della loro vita utile, da come
vengono dismessi, nonche' dalla durata della vita utile del prodotto.
Al netto degli impatti ambientali della logistica, gli impatti
ambientali piu' significativi sono quelli associati alla produzione
di fibre naturali e sintetiche e quelli relativi alla fase di
manutenzione in termini di energia necessaria per il lavaggio, per
l'asciugatura e per la stiratura, nonche' all'utilizzo di detergenti
e di acqua per il lavaggio.
I principali impatti ambientali della produzione delle fibre,
dipendono dalla miscela di fibre di cui e' composto il tessuto.
In particolare:
- la produzione di cotone ha un elevato grado di ecotossicita'
associata alla produzione e all'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti
nelle coltivazioni e di impatto sulle risorse idriche dell'acqua
usata per l'irrigazione delle piantagioni di cotone;
- la produzione di lana ha un'ecotossicita' associata ai lavaggi
della lana sucida, inclusa quella causata dall'uso dei
ectoparassiticidi nelle greggi che si scaricano nei reflui durante il
lavaggio;
- la produzione di fibre sintetiche causa impatti derivati dalle
emissioni di gas climalteranti e dall'ecotossicita' della fase di
produzione, inclusa, ed in particolare, di quella delle materie
prime. Il nylon e l'acrilico hanno maggior intensita' energetica e
peraltro, tecnicamente, sono le fibre piu' difficoltose da riciclare;
- la produzione di fibre artificiali derivanti dalla cellulosa
(per esempio viscosa), causa emissioni di gas climalteranti ed
ecotossicita'; il legno utilizzato come fonte di derivazione delle
fibre, puo' essere causa di deforestazione e perdita di
biodiversita'.
Studi di valutazione del ciclo di vita (life cycle assessment, LCA)
dimostrano che le emissioni di gas serra per la produzione delle
materie prime di origine fossile e quelle derivanti dalla combustione
di energia per la produzione stessa del tessuto composto da fibra
sintetica, sono piu' elevate rispetto a quelle associate ai tessuti
composti da fibre naturali.
Per quanto riguarda gli effetti tossici sulla salute umana
relativi alla produzione di fibre, i maggiori impatti sono associati
ai processi per fabbricare l'acrilico, seguiti da viscosa e lino,
mentre per l'ecotossicita' in ambiente acquatico, la produzione del
cotone causa i livelli di impatto ambientale maggiori.
Anche gli impatti relativi alla fase di uso del prodotto, dunque
i consumi energetici per il lavaggio, l'asciugatura, la stiratura ed
i consumi idrici per il lavaggio, possono essere influenzati dalle
fibre di cui e' composto il tessuto, le relative miscele e da
determinate finiture.
Pur noti tali impatti ambientali, nei CAM non e' stato possibile
intervenire sulla tipologia di fibre tessili in quanto l'applicazione
trasversale del documento non consente di effettuare scelte che
potrebbero interferire con la necessita' di garantire specifiche
prestazioni tecnico-funzionali.
In analogia al documento di CAM adottato con DM 11 gennaio 2017,
tra le specifiche tecniche e' stato previsto un criterio relativo
alle "restrizioni (ovvero limiti e divieti in relazione all'utilizzo
sostanze pericolose), laddove le stesse potrebbero, se utilizzate,
permanere nel prodotto finito ed avere effetti nocivi sull'ambiente e
sulla salute di chi indossa o prende parte al medesimo processo
produttivo. Tali sostanze sono quelle utilizzate per lo piu' nelle
fasi di nobilitazione del prodotto nonche' per conservare inalterati
i tessuti durante i trasporti e lo stoccaggio.
Alcune delle "restrizioni" di determinate sostanze pericolose
indicate nel presente documento, sono quelle obbligatoriamente
ristrette ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH). Pur apparendo questa parte del
criterio sulle sostanze pericolose ridondante in un documento che
dovrebbe riportare esclusivamente requisiti ambientali piu'
restrittivi di quelle imposti dalla normativa settoriale cogente,
questa scelta e' correlata al fatto che, come si evince dalle
attivita' di sorveglianza del mercato effettuate ai sensi di detto
Regolamento e dal sistema di notifica alla Commissione Europea
"Rapex" sui prodotti che possono cagionare gravi rischi per la
sicurezza dei consumatori, non e' cosi' raro riscontrare prodotti
tessili contenenti le sostanze pericolose bandite da lustri, specie
laddove prodotte in territori asiatici ove la normativa e'
particolarmente restrittiva solo per la produzione e
commercializzazione nel mercato interno e non per l'esportazione.
Nei CAM si e' inoltre dovuto tener conto del fatto che i
fornitori della pubblica amministrazione sono in genere "produttori"
che svolgono fasi finali e marginali di lavorazione o sono
importatori da paesi extra europei per i quali puo' essere
tecnicamente difficoltoso risalire a monte della filiera ed acquisire
determinate informazioni o imporre specifiche caratteristiche
ambientali non avendone il "potere contrattuale". Per tale ragione,
nonche' per incertezza sulla disponibilita' di mercato di prodotti
con determinate caratteristiche ambientali in misura
quantitativamente sufficiente a soddisfare i fabbisogni della
pubblica amministrazione, i criteri ambientali sulle materie prime di
alcune tipologie di fibre, cosi' come quelli associati alla
produzione dei tessuti ed alla tintura sono stati ancora previsti
come criteri premianti, in attesa che l'evoluzione del mercato,
grazie all'utilizzo dei criteri premianti da parte delle stazioni
appaltanti, consenta scelte piu' incisive.
Tra tali criteri premianti, ad esempio, va evidenziato quello che
valorizza il cotone (o altre fibre naturali) biologico, il cui uso e'
raccomandato in tutte le forniture di prodotti tessili in cotone, tra
cui le lenzuola e altra biancheria destinata ai reparti di degenza di
ospedali e strutture sociosanitarie.
Tale caratteristica ambientale ha un notevole valore ambientale
considerato che le coltivazioni di cotone causano gli impatti
ambientali piu' significativi, sia in termini assoluti rispetto alla
quantita' di cotone che viene consumata in Europa, sia rispetto alla
natura e al livello degli impatti ambientali associati a tali
coltivazioni su scala globale(17). Le coltivazioni di cotone, pur
occupando infatti circa il 2,5% di terra coltivata a livello globale,
richiedono il 16% del totale dei pesticidi e fertilizzanti
utilizzati, assorbendone percio' una quantita' significativamente
piu' elevata rispetto a qualunque altra specie di coltura.
Per quanto riguarda gli impatti della produzione della produzione
di tessuto, ci si e' limitati a valorizzare, con criteri specifici,
la viscosa e le altre fibre artificiali, ancorche' poco
rappresentative nelle commesse pubbliche. E' stato inoltre aggiunto,
rispetto ai CAM adottati con DM 11 gennaio 2017, un criterio per
valorizzare processi di tintura meno idrovori, meno energivori e con
minori emissioni di inquinanti.
Indipendentemente dalle tipologie di fibre, e' stata valorizzata
la preparazione per il riutilizzo dei prodotti tessili e la presenza
di fibra riciclata o derivante da simbiosi industriale, ovvero
prodotta grazie a tecnologie che riescono a trasformare materie di
scarto in fibre o tessuti. L'utilizzo di queste fibre, ancorche' di
nicchia, si sta affermando grazie a nuove tecnologie e a una maggiore
consapevolezza, sia lato produzione che lato consumo, della
necessita' della transizione verso un'economia "circolare" e verso
uno sviluppo "sostenibile".
Un altro gruppo di criteri inclusi nel documento mira
all'estensione della vita utile dei prodotti oggetto di gara. A tal
fine sono stati annessi anche criteri di tipo prestazionale che
incidono sulla durabilita', quali ad esempio la resistenza del
tessuto alla lacerazione, gia' comunemente richieste nei capitolati
di gara, il criterio sul design per il riutilizzo e il criterio
premiale volto a favorire il riuso e il riciclo dei prodotti tessili.
Questi criteri sono in sintonia con le indicazioni in materia di
economia circolare, contenute anche nella comunicazione della
Commissione Europea COM (2015) 614 "L'anello mancante - Piano
d'azione dell'unione europea sull'economia circolare", sull'eco
progettazione mirata a favorire la simbiosi industriale e un modello
di produzione e consumo "a rifiuti 0". Altresi', in tale ottica, e'
stato prescritto il divieto di acquisto di forniture tessili, quali
ad esempio biancheria da letto per ospedali, monouso.
L'estensione della vita utile dei prodotti previene la produzione
di rifiuti e gli altri impatti legati alla produzione di nuovi
prodotti tessili. La qualita' e la resistenza dei tessuti, che
purtroppo si e' tendenzialmente ridotta nel corso degli ultimi anni,
influenza negativamente la possibilita' di riutilizzare il prodotto e
di estenderne la vita utile.
Sempre in ottica di favorire modelli di economia circolare, e
sulla base delle esperienze pilota di alcuni paesi nordeuropei, i CAM
promuovono il restyling completo degli articoli tessili della
stazione appaltante in luogo di una nuova fornitura. A tale fine e'
stata infatti prevista tale nuova categoria di "appalto circolare"
utile, peraltro, a far fiorire nuove professioni artigianali, green
oriented.
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(17) "Environmental Improvement Potential of textiles", JRC-IPTS,
2014.